art. 2 (commi 301-400)
  301. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione, di cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, le parole: "e deve riguardare  opere  prodotte  per
almeno la meta' negli ultimi cinque anni" sono soppresse; 
   b) al comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "I
criteri per la qualificazione delle opere  di  espressione  originale
italiana, ai fini del presente articolo, sono stabiliti  con  decreto
del Ministro delle comunicazioni e del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione."; 
   c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e
i fornitori di programmi  in  pay-per-view,  indipendentemente  dalla
codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno  almeno  il  10  per
cento del tempo di diffusione, in particolare nelle fasce  orarie  di
maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui
il 20 per  cento  opere  cinematografiche  di  espressione  originale
italiana ovunque prodotte. La concessionaria  del  servizio  pubblico
generale  radiotelevisivo,  su  tutte  le  reti  e   le   piattaforme
distributive, indipendentemente dalla  codifica  delle  trasmissioni,
riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota  minima
del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il  10  per  cento
alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque
prodotte.  Le  emittenti  televisive,  i   fornitori   di   contenuti
televisivi e i fornitori di programmi in pay per-view  soggetti  alla
giurisdizione  italiana,  indipendentemente  dalla   codifica   delle
trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per  cento  dei
propri introiti netti annui, cosi' come indicati nel conto  economico
dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile,  alla  produzione,  al
finanziamento,  al  preacquisto  e  all'acquisto  di  opere   europee
realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.  Tali
introiti sono quelli che il soggetto obbligatori cava da pubblicita',
da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e  convenzioni  con
soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche  e  da  offerte
televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di  cui
esso ha la  responsabilita'  editoriale,  inclusi  quelli  diffusi  o
distribuiti  attraverso  piattaforme  diffusive  o  distributive   di
soggetti terzi. All'interno di  tale  quota  del  10  per  cento  dei
suddetti introiti destinata alle opere  europee,  le  emittenti  e  i
fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano  almeno  il
30 per cento alle opere  cinematografiche  di  espressione  originale
italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di  contenuti
e di programmi a pagamento destinano almeno  il  35  per  cento  alle
opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti
al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina
alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi
cinque anni una quota non  inferiore  al  15  per  cento  dei  ricavi
complessivi annui derivanti dagli  abbonamenti  relativi  all'offerta
radiotelevisiva nonche' i ricavi pubblicitari connessi  alla  stessa,
al netto degli introiti derivanti  da  convenzioni  con  la  pubblica
amministrazione e dalla vendita di beni  e  servizi;  all'interno  di
questa quota, nel contratto di servizio e' stabilita una riserva  non
inferiore  al  20  per  cento  da  destinare  alla   produzione,   al
finanziamento,   al   preacquisto    o    all'acquisto    di    opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e
una riserva non inferiore al 5 per cento  da  destinare  a  opere  di
animazione appositamente prodotte per  la  formazione  dell'infanzia.
Per i servizi televisivi prestati su richiesta del  consumatore,  gli
operatori di  comunicazioni  elettroniche  su  reti  fisse  e  mobili
contribuiscono, gradualmente e  tenuto  conto  delle  condizioni  del
mercato, alla  promozione  e  al  sostegno  finanziario  delle  opere
audiovisive europee, destinando una quota dei  ricavi  derivanti  dal
traffico di contenuti audiovisivi offerti  al  pubblico  a  pagamento
indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e
modalita'  stabiliti  dall'Autorita'  con  apposito  regolamento   da
adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione. Con particolare riferimento  ai  programmi  in
pay per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione,
gli obblighi di cui al presente comma  devono  essere  in  ogni  caso
commisurati all'effettiva disponibilita' di opere rilevanti, ai sensi
del presente comma, nei sei mesi precedenti la  diffusione  nell'anno
di  riferimento  e  al  loro  successo  nelle  sale  cinematografiche
italiane, secondo criteri e modalita'  stabiliti  dall'Autorita'  con
apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della  presente  disposizione.  In  merito  all'obbligo  di
programmazione  della  sottoquota  del  20   per   cento   di   opere
cinematografiche di cui al presente comma,  e'  previsto  un  periodo
transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e
ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento  graduale  al
suddetto obbligo"; 
 
   d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
   "5. L'Autorita' adotta entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione un regolamento  che  definisce  le
modalita' di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui  al
presente articolo nel rispetto dei principi di riservatezza  previsti
dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le
sanzioni in caso di inadempienza". 
 
  302. All'articolo 51, comma 3, lettera d), del  testo  unico  della
radiotelevisione di cui al decreto legislativo  31  luglio  2005,  n.
177, sono apportate le seguenti modifiche: 
   a) le parole: "da 1.040 euro a 5.200 euro" sono  sostituite  dalle
seguenti: "da 5.165 euro a 51.646 euro"; 
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche  nel  caso
in cui  la  pubblicita'  di  amministrazioni  ed  enti  pubblici  sia
gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o  centri
media". 
 
  303. Dopo il comma 5 dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  22
luglio 1999, n. 261, e' aggiunto il seguente: 
   "5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del  mercato
postale, migliorando la qualita' dei servizi offerti e preservando il
livello occupazionale delle imprese del  settore,  il  fornitore  del
servizio  universale  puo'  prorogare  gli  accordi  in  essere   con
operatori privati gia' titolari di concessione  del  Ministero  delle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,  n.
156". 
 
  304. Le  somme  disponibili  al  31  dicembre  2007  relative  alle
autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e  3  della  legge  31
marzo 2005, n. 56, nel limite  massimo  rispettivamente  di  euro  12
milioni e di euro 2 milioni, sono mantenute nel conto dei residui per
essere versate all'entrata del  bilancio  statale  nell'anno  2008  e
successivamente riassegnate nello stato di previsione  del  Ministero
del commercio internazionale per essere destinate alle  finalita'  di
cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
 
  305. Per l'anno 2008, una quota pari a 50  milioni  di  euro  delle
disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2 del  decreto-legge  28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 1981, n. 394, e' versata all'entrata del bilancio dello  Stato
per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge  28
maggio  1973,  n.  295,  quale  disponibilita'  impegnabile  per   le
finalita' connesse alle attivita' di credito all'esportazione. 
 
  306. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,  n.
295, per le attivita'  connesse  al  pagamento  dei  contributi  agli
interessi previsti in favore dei soggetti  di  cui  all'articolo  15,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e'  integrato
di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 130 milioni  di  euro  per
l'anno 2009. 
 
  307. Per consentire ai centri regionali  per  i  trapianti  di  cui
all'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di
controlli e interventi finalizzati alla promozione  e  alla  verifica
della sicurezza della rete trapiantologica, e' autorizzata, a partire
dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse  di  cui  al  presente
comma sono ripartite tra le regioni con decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al
relativo onere  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione,  a
decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
1, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. 
 
  308. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego  dei
fondi di funzionamento, nonche' di organizzare  le  risorse  umane  e
logistiche necessarie al conseguimento  degli  obiettivi  di  sanita'
pubblica  attribuitigli  dalla  legge,  il  Centro  nazionale  per  i
trapianti, istituito con  legge  1°  aprile  1999,  n.  91,  ai  fini
dell'esercizio delle funzioni  di  coordinamento  e  controllo  delle
attivita' di donazione, prelievo e trapianto  di  organi,  tessuti  e
cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla  legge  21  ottobre
2005, n. 219, puo': 
   a)  stipulare  accordi  di  collaborazione   e   convenzioni   con
amministrazioni pubbliche,  enti,  istituti,  associazioni  ed  altre
persone giuridiche pubbliche  o  private,  nazionali,  comunitarie  o
internazionali; 
   b) stipulare, nei limiti del finanziamento  costituito  dai  fondi
istituzionali  e  da  quelli  provenienti  da  programmi  di  ricerca
nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalita'
previste dalle norme  vigenti  nella  pubblica  amministrazione,  ivi
compresa  quella  di  cui   all'articolo   15-septies   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  in
quanto compatibile. 
 
  309. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di
trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca  e  alla  formazione
interuniversitaria,  prevedendo  anche   degli   aiuti   volti   alla
formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una
prospettiva multidisciplinare  e  multilaterale,  e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro  per
l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010. 
 
  310. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9
gennaio 2006, n. 13, e con le  modalita'  previste  dall'articolo  1,
comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 
 
  311. Per  realizzare  un  sistema  informativo  del  Ministero  dei
trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale  delle
merci dalle strade verso le Autostrade del mare,  e'  autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. 
 
  312. Il contributo annuo dello Stato alle  spese  di  gestione  del
Programma nazionale di ricerche aerospaziali  (PRORA),  di  cui  alla
legge 14 febbraio 1991, n. 46, e' incrementato di 3,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2008. 
 
  313. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per
cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli  investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di  cui  all'articolo
1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  destinata  ai
progetti di  ricerca  di  base  presentati  da  ricercatori  di  eta'
inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo  in  attivita'
di  ricerca  e  previamente  valutati,  secondo   il   metodo   della
valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato e'  composto  da
ricercatori, di nazionalita' italiana o straniera, di eta'  inferiore
ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla  base  di
indici bibliometrici, quali l' impact factor ed il citation index,  e
operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per  la  meta'
non  italiani,  che  svolgono  attivita'  nei  settori   disciplinari
relativi alla ricerca scientifica e tecnologica. 
 
  314. L'attuazione del comma 313 e' demandata  ad  apposito  decreto
del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti   dal   regolamento   di   cui
all'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
  315. All'onere derivante dall'istituzione e dal  funzionamento  del
comitato di cui al comma 313,  quantificato  nel  limite  massimo  di
100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui
all'articolo 5 della legge 7  marzo  1985,  n.  76,  per  il  calcolo
dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico
nel territorio soggetto a monopolio. 
 
  316. All'articolo 1, comma 814, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, nel primo periodo, le parole: "Per gli anni 2007  e  2008"  sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2007" e le  parole:
"non inferiore al 5 per cento e'  destinata,  in  via  sperimentale,"
dalle seguenti: "non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e
al 10 per cento a partire dal 2008 e' destinata". 
 
  317. All'articolo 1, comma 815, della legge n.  296  del  2006,  le
parole: "per ciascuno degli anni 2007 e 2008" sono  sostituite  dalla
seguente: "annui". 
 
  318. E' istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008,  un  Fondo
di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo  e'
attivato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
  319. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di
base possono chiedere, a valere sul Fondo  di  cui  al  comma  318  e
previa conferma  della  disponibilita'  finanziaria,  contributi  non
superiori al 20 per cento delle  risorse  impiegate,  per  la  durata
effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni. 
 
  320. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i
quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi  ai  contributi
di cui al comma  319  e  le  modalita'  per  la  presentazione  delle
richieste delle fondazioni volte a ottenere  i  contributi  medesimi,
nonche' per la valutazione dei piani di ricerca e per  l'assegnazione
dei  contributi  stessi  al  fine  di  rispettare  i   limiti   della
disponibilita' del Fondo di cui al comma 318. 
 
  321. Per le finalita' della difesa del suolo e della pianificazione
di bacino nonche' per la realizzazione degli interventi nelle aree  a
rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,  il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
adotta piani strategici nazionali e di intervento per la  mitigazione
del rischio idrogeologico e per favorire  forme  di  adattamento  dei
territori,  da  attuare  d'intesa  con   le   autorita'   di   bacino
territorialmente competenti, con le regioni e  con  gli  enti  locali
interessati, tenuto conto dei  piani  di  bacino.  A  tal  fine  sono
utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa  di  cui
alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,
n. 493, come determinate dalla Tabella  F  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  presente
comma nonche' delle disposizioni di cui ai commi 322, 323, 325,  326,
331 e 332 e' autorizzata la spesa di euro 265  milioni  per  ciascuno
degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui  alla  legge  18
maggio 1989, n. 183. 
 
  322.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un  fondo  per
la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza  energetica
attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni  inquinanti  e
climalteranti, nonche' per la promozione della produzione di  energia
elettrica da solare termodinamico. A decorrere  dall'anno  2008  sono
destinate al fondo di cui al presente comma risorse  per  un  importo
annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al  comma
321. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, con proprio decreto, individua le  modalita'  di  utilizzazione
del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni
ed enti locali o con altri  soggetti,  pubblici  o  privati,  nonche'
mediante l'attivazione di fondi di rotazione. 
 
  323.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un  fondo  per
la  promozione  di  interventi  di  riduzione  e  prevenzione   della
produzione di rifiuti e  per  lo  sviluppo  di  nuove  tecnologie  di
riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere
dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma  321.  Il  fondo  e'
finalizzato alla  sottoscrizione  di  accordi  di  programma  e  alla
formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio  e  del  mare  per  la  promozione  degli
interventi  di  cui  al  primo  periodo.  Con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  adottare
nel termine di cinque mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono definite le modalita' di utilizzo del  fondo  di
cui al presente comma. 
 
  324.  Per  il  potenziamento  della  ricerca  e  lo  studio   sulle
interazioni tra i fattori ambientali e la salute, sugli  effetti  che
gli agenti inquinanti hanno sugli organismi  viventi,  e  in  special
modo sull'uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in
materia e di favorire lo studio  di  progetti  volti  ad  un'efficace
riduzione e al controllo delle emissioni inquinanti, e' istituito  un
fondo,  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010. 
 
  325. Al fine di potenziare le attivita' di vigilanza e controllo in
materia di ambiente marino e costiero,  anche  attraverso  azioni  di
sicurezza operativa e di informazione, il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e' autorizzato ad avvalersi di
strutture specialistiche del  Reparto  ambientale  marino  del  Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia  costiera.  Sono  a  carico  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  gli
oneri connessi all'acquisto dei beni  strumentali  necessari  per  lo
svolgimento delle attivita' di cui al presente comma. A tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle  risorse  di
cui al comma 321. 
 
  326. Al fine di prevenire situazioni di  emergenza  ambientale  con
particolare  riferimento   al   mare   nonche'   di   assicurare   il
funzionamento  ordinario  dell'Istituto  centrale  per   la   ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e' assegnata, per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di 10  milioni  di  euro  a
valere sulle risorse di cui al comma 321. 
 
  327. Per consentire la verifica ed il monitoraggio  delle  aree  ad
elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati  ambientali,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e'
autorizzato  alla  stipula  di  accordi  di   programma   con   altre
amministrazioni centrali e periferiche  per  l'estensione  del  Piano
straordinario di  telerilevamento,  gia'  previsto  dall'articolo  27
della legge 31 luglio 2002, n. 179, al  fine  di  renderlo  punto  di
riferimento e  di  accesso  per  le  cartografie  e  le  informazioni
ambientali di  altre  amministrazioni  centrali  e  periferiche.  Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 10 milioni
di euro  per  ciascuno  degli  anni  2008,  2009  e  2010.  All'onere
derivante  dall'attuazione  del  presente  comma,  determinato  nella
misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2008,
2009  e  2010,  si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58. 
 
  328. Per l'istituzione e il  finanziamento  di  nuove  aree  marine
protette, e' autorizzata la spesa di 5 milioni  di  euro  per  l'anno
2008. 
 
  329. Allo scopo di garantire la  prosecuzione  delle  attivita'  di
monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di  tecnologie
scientifiche  innovative  integrate  dei  fattori  di  rischio  nelle
diverse aree del territorio, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  247,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di  1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 
 
  330. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica  del
territorio della regione fluviale del fiume Po e della  crescita  del
turismo,  le  regioni  interessate  attuano  interventi   finalizzati
all'aumento  della  sicurezza  idraulica   ed   idrogeologica,   alla
riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti  ecologiche,
alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni
culturali,  architettonici  ed  archeologici.  Tali  interventi  sono
programmati dalla Autorita' di bacino  di  cui  all'articolo  63  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche  su  proposta  delle
regioni  ed  in  coerenza  con   la   pianificazione   vigente.   Per
l'attuazione degli interventi di cui al presente comma e' autorizzata
la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 
 
  331. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare definisce e attiva un programma  di  interventi  di  difesa  del
suolo nei piccoli comuni il  cui  territorio  presenta  significativi
fenomeni di  dissesto  e  che  risultano  caratterizzati  da  estrema
perifericita' rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni.  Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 5  milioni
di euro per l'anno 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 321. 
 
  332. Per le finalita' di mitigazione del rischio idrogeologico,  di
tutela  e  di  riqualificazione  dell'assetto  del  territorio  e  di
incentivazione  alla  permanenza  delle  popolazioni  nelle  aree  di
montagna e di collina, il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare definisce e attiva, sulla base delle  richieste
dei comuni e delle comunita' montane, un programma di  interventi  di
manutenzione  del  reticolo  idrografico  minore  e   dei   versanti,
privilegiando la  realizzazione  di  opere  tradizionali  e  a  basso
impatto ambientale. Per l'attuazione del presente comma  e'  previsto
l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008,
alla difesa del suolo ai sensi del comma 321. 
 
  333. A decorrere dall'anno 2008, e' istituito presso  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il  Fondo  per
la  ristrutturazione  e  l'ammodernamento  della  rete   idrica   sul
territorio nazionale, con una dotazione di 30  milioni  di  euro  per
l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture,  sentito
il  parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari   e   della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,  sono  stabilite  le
modalita' di funzionamento e di erogazione delle  risorse  del  Fondo
medesimo. 
 
  334. Il comma 1284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' sostituito dai seguenti: 
   "1284. E' istituito un fondo di solidarieta', presso la Presidenza
del   Consiglio   dei   ministri,   finalizzato   a   promuovere   il
finanzia-mento  esclusivo  di  progetti  e  interventi,   in   ambito
nazionale e internazionale,  atti  a  garantire  il  maggior  accesso
possibile alle risorse idriche secondo il  principio  della  garanzia
dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo  e'  alimentato
dalle risorse di cui al comma  1284-ter.  Con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  il  Ministro  degli  affari  esteri,  sentito  il  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e
successive modificazioni, sono indicate le modalita' di funzionamento
e di erogazione delle risorse del fondo. 
   1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di  favorire  una
migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di
acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonche'  le  emissioni  di
anidride carbonica,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un
fondo   a   favore   della   potabilizzazione,   microfiltrazione   e
dolcificazione delle acque di rubinetto,  del  recupero  delle  acque
meteoriche e della permeabilita' dei suoli urbanizzati.  E  fondo  e'
alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli  anni
2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di cui al  comma  1284-ter.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare sono disciplinate le modalita' di funzionamento del  fondo
e  sono  individuati  gli  interventi  ai  quali  sono  destinati   i
contributi a valere sul fondo medesimo. 
   1284-ter. E' istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro  per
ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola  in  materiale  plastico
venduta al pubblico. Per materiale plastico si  intende  il  composto
macromolecolare    organico    ottenuto     per     polimerizzazione,
policondensazione,  poliaddizione  o  qualsiasi  altro   procedimento
simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per  modifica
chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal  contributo
di cui al presente comma sono destinate per un decimo  ad  alimentare
il fondo di cui al comma 1284 e per  nove  decimi  ad  alimentare  il
fondo di cui al comma 1284-bis". 
 
  335. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di  euro  annui  per
ciascuno degli anni 2008, 2009  e  2010  per  la  forestazione  e  la
riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica,
per la realizzazione di aree verdi in zone  urbane  e  periurbane  al
fine di migliorare la qualita' dell'aria nei comuni a maggiore  crisi
ambientale, e di tutelare la biodiversita'. 
 
  336. Al fine di sostenere le  azioni  e  le  politiche  finalizzate
all'attuazione del Protocollo di Kyoto,  ratificato  ai  sensi  della
legge 1 ° giugno 2002, n. 120, nonche' ai fini di cui  alla  delibera
CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma di 2 milioni di euro annui
a valere sul fondo di cui al comma 335 e' destinata all'istituzione e
alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e  alla
gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio. 
 
  337.  Gli  Enti  parco  nazionali   che   hanno   provveduto   alla
rideterminazione  della  propria  dotazione  organica  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 93, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
possono incrementare le proprie  piante  organiche  entro  il  limite
massimo complessivo di 120 unita'  di  personale,  da  ripartire  tra
tutti gli Enti parco, nell'ambito del contributo dello Stato ai sensi
dell'articolo 32, comma 2, della legge  28  dicembre  2001,  n.  448,
delle ulteriori risorse attribuite ai sensi del  comma  338  e  delle
altre entrate di cui all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991,  n.
394. Per le finalita' di cui al presente comma, a decorrere dall'anno
2008  gli  Enti  parco  nazionali  sono  autorizzati   a   effettuare
assunzioni di personale  anche  in  deroga  alla  normativa  vigente,
previo esperimento delle procedure di mobilita'. 
 
  338. Per le finalita'  di  cui  al  comma  337  e'  autorizzato  un
contributo straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2008.  Al  riparto  del  contributo  tra  gli  Enti  parco
nazionali di cui al comma 337 si provvede con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  339. La commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma,
della legge 31 dicembre 1982, n.  979,  e  successive  modificazioni,
nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e istituita  presso  l'ente  cui  e'  delegata  la  gestione
dell'area  marina  protetta,  e'  composta:  da   un   rappresentante
designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, con funzioni di presidente; da un esperto  designato  dalla
regione  territorialmente   interessata,   con   funzioni   di   vice
presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi
territorialmente   interessati;   da   un   esperto   del   Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare;  da  un
rappresentante della Capitaneria di porto nominato  su  proposta  del
reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare;  da   un   esperto   designato
dall'Istituto centrale  per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica
applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni
naturalistiche   maggiormente   rappresentative   riconosciute    dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  In
attuazione  di  quanto  disposto  dal  presente  comma,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  procede  alla
ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle  aree  marine
protette entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
 
  340. Al fine di potenziare le attivita' di sorveglianza e di tutela
del territorio e  di  disincentivare  l'esecuzione  di  lavori  senza
titolo o in difformita' dalle norme e  dagli  strumenti  urbanistici,
nonche' di sostenere gli oneri a carico dei  comuni  per  l'immediata
demolizione delle opere abusive, il Fondo per  le  demolizioni  delle
opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' incrementato di  ulteriori  10  milioni  di
euro per l'anno 2008. 
 
  341. All'articolo 27, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Entro  i  successivi  quindici  giorni
dalla notifica  il  dirigente  o  il  responsabile  dell'ufficio,  su
ordinanza del sindaco, puo' procedere al sequestro del cantiere". 
 
  342. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare un fondo di 2 milioni di  euro  per  l'anno
2008, per l'avvio di un programma di  valorizzazione  e  di  recupero
delle ferrovie dismesse. 
 
  343. Per l'attuazione  del  programma  di  cui  al  comma  342,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il
Ministro  dei  trasporti,  individua  criteri  e  modalita'  per   la
realizzazione  di  una  rete  di  percorsi  ferroviari  dismessi   da
destinare  a  itinerari   ciclo-turistici   e   avvia   progetti   di
fattibilita'  per  la  conversione  a  uso  ciclabile  delle   tratte
ferroviarie dismesse di cui alla  tabella  4  annessa  alla  presente
legge. 
 
  344. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Fondo denominato "un centesimo  per  il
clima" nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione
volontaria di un centesimo di  euro  per  ogni  litro  di  carburante
acquistato alla pompa per l' autotrazione, nonche' per ogni 6 kW/h di
energia elettrica consumata. 
 
  345. A decorrere dal 1° gennaio 2008, per ogni litro di  carburante
acquistato e per ogni 6 kW/h di energia elettrica erogati per i quali
sia stata effettuata  la  contribuzione  volontaria  e'  previsto  un
corrispondente contributo aggiuntivo di un centesimo di euro da parte
delle societa' di distribuzione di carburante e di energia elettrica.
Il Fondo di cui al comma 344 e' finalizzato  al  finanziamento  delle
politiche  della  mobilita'  sostenibile,  delle  fonti   energetiche
rinnovabili per ridurre le  emissioni  di  anidride  carbonica  e  al
sostegno delle politiche di contrasto ai cambia-menti climatici. 
 
  346. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, con proprio decreto, sentite le organizzazioni  rappresentative
di categoria, le associazioni ambientaliste di  cui  all'articolo  13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,  e  le
associazioni dei consumatori, definisce le  modalita'  di  attuazione
della contribuzione volontaria di cui al comma 344 e  del  contributo
di cui al comma 345 nonche' le modalita' di gestione del  Fondo.  Con
il medesimo decreto e' istituito un comitato di  esperti  che  ha  il
compito di verificare l'attuazione delle finalita' del Fondo  di  cui
al comma 344. Le spese  di  funzionamento  del  comitato  di  cui  al
periodo precedente sono poste a carico delle dotazioni del Fondo  "un
centesimo per il clima". 
 
  347. Per l'anno 2008, al Fondo di cui al comma 344 e' assegnata una
dotazione di 1 milione di euro ai fini dell'avvio della  campagna  di
comunicazione del medesimo Fondo. 
 
  348. In nessun caso il medico  curante  puo'  prescrivere,  per  il
trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non e'
autorizzato il commercio quando sul proposto impiego  del  medicinale
non siano  disponibili  almeno  dati  favorevoli  di  sperimentazioni
cliniche di fase seconda.  Parimenti,  e'  fatto  divieto  al  medico
curante  di  impiegare,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998,  n.  94,  un  medicinale  industriale  per
un'indicazione  terapeutica  diversa  da  quella  autorizzata  ovvero
riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23
dicembre 1996,  n.  648,  qualora  per  tale  indicazione  non  siano
disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase
seconda. 
 
  349. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito  dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell'articolo 2,  comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8  aprile  1998,  n.  94,  la  Commissione
tecnico-scientifica dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  subentrata
nelle competenze della Commissione unica del farmaco,  valuta,  oltre
ai profili di sicurezza, la  presumibile  efficacia  del  medicinale,
sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni  cliniche  gia'
concluse, almeno di fase seconda. 
 
  350. Le confezioni di medicinali  in  corso  di  validita',  ancora
integre e correttamente conservate,  legittimamente  in  possesso  di
ospiti  delle  Residenze  sanitarie  assistenziali  (RSA)  ovvero  in
possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza  domiciliare,  per
un loro congiunto, dall'azienda  sanitaria  locale  (ASL)  o  da  una
organizzazione  non  lucrativa   avente   finalita'   di   assistenza
sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o
della  stessa  ASL  o  della  stessa  organizzazione  non  lucrativa,
qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore  all'atto
della dimissione dalla RSA o, in caso  di  suo  decesso,  dall'erede,
ovvero siano restituite dalla famiglia che ha  ricevuto  l'assistenza
domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa. 
 
  351. Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni  di
medicinali in corso di  validita',  ancora  integre  e  correttamente
conservate, ad esclusione di quelle  per  le  quali  e'  prevista  la
conservazione  in  frigorifero  a  temperature  controllate,  possono
essere consegnate dal detentore che  non  abbia  piu'  necessita'  di
utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle
regioni  e  province  autonome,  aventi  finalita'  umanitarie  o  di
assistenza sanitaria. 
 
  352. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni  di  medicinali  di
cui ai commi 350 e 351 sono  prese  in  carico  da  un  medico  della
struttura od  organizzazione  interessata,  che  provvede  alla  loro
verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui  ai  commi
da 350 al presente comma si applicano anche a  medicinali  contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope. 
 
  353.  L'adempimento  ai  fini  dell'accesso  agli  importi  di  cui
all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata  nell'esercizio  2007,
s'intende rispettato alle seguenti condizioni: 
   a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per  cento  per
la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del  conseguimento
degli effetti finanziari delle misure  di  contenimento  della  spesa
farmaceutica  adottate  nell'anno  2007,  negli  importi  definiti  e
comunicati alle regioni dal Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera  l),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296,  per  l'anno  2005,  ovvero,  per  le
regioni che hanno sottoscritto un  accordo  con  lo  Stato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,
negli importi programmati nei piani di rientro  di  riorganizzazione,
di riqualificazione e  di  individuazione  degli  interventi  per  il
perseguimento   dell'equilibrio   economico.    La    verifica    del
conseguimento degli effetti finanziari delle  misure  adottate  dalle
regioni  e'  effettuata  dal  predetto  Tavolo  di   verifica   degli
adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia italiana
del farmaco; 
   b) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento per
la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell'idoneita'
e della congruita' del processo attuativo dei Piani  di  contenimento
della spesa  farmaceutica  ospedaliera  adottati  dalle  regioni.  La
predetta  verifica  e'   effettuata   congiuntamente   dal   Comitato
paritetico permanente per la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la  verifica  degli
adempimenti, che  si  avvalgono  del  supporto  tecnico  dell'Agenzia
italiana del farmaco. 
 
  354. Per il consolidamento e il  rafforzamento  delle  strutture  e
dell'attivita'  dell'assistenza  domiciliare  oncologica   effettuata
dalla Lega italiana per la  lotta  contro  i  tumori  e'  autorizzata
l'erogazione di un  ulteriore  contributo  straordinario  pari  ad  1
milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 
 
  355. E' istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per
la  finanza  pubblica,  un  registro  dei  dottori  in  chiropratica.
L'iscrizione al suddetto registro e' consentita a coloro che sono  in
possesso di diploma di laurea magistrale  in  chiropratica  o  titolo
equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di  dottore  in
chiropratica  ed  esercita   le   sue   mansioni   liberamente   come
professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla
salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico puo' essere
inserito o convenzionato  nelle  o  con  le  strutture  del  Servizio
sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento.
Il regolamento di attuazione del presente comma e' emanato, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  dal
Ministro della salute. 
 
  356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di  cui  al
decreto del Ministro della salute 26 luglio  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione
di "Autorita' nazionale per la sicurezza alimentare" e si  avvale  di
una sede referente operante nella citta' di Foggia. Restano ferme  la
collocazione dell'Autorita' predetta presso il Ministero della salute
e le altre disposizioni del decreto suddetto in  quanto  compatibili.
Per lo svolgimento delle attivita' e il funzionamento della  sede  di
Foggia  e'  autorizzato  a  favore  del  Ministero  della  salute  un
contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009
e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010. 
 
  357. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina  (ECM)
e' disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo  stipulato
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  in  data  1°
agosto 2007, recante il riordino del sistema di  formazione  continua
in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma
di ECM e il supporto alla Commissione  nazionale  per  la  formazione
continua di  cui  all'articolo  16-ter  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  sono  trasferiti
all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo
5 del decreto legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  e  successive
modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, assume la denominazione di Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico  del  Servizio
sanitario nazionale, che svolge attivita' di ricerca  e  di  supporto
nei confronti del  Ministro  della  salute,  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano.  La  Commissione  nazionale
per la formazione continua,  che  svolge  le  funzioni  e  i  compiti
indicati nel citato accordo del l° agosto  2007,  e'  costituita  con
decreto del Ministro della salute nella composizione individuata  nel
predetto accordo. Concorrono, altresi', alla piena realizzazione  del
nuovo sistema di ECM gli  ulteriori  organismi  previsti  dal  citato
accordo, secondo le competenze da esso attribuite. 
 
  358. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia di cui
al comma 357 puo' avvalersi, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale  di
ruolo in posizione di comando dipendente dal Ministero della salute e
dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, per un contingente  massimo  di  quindici  unita'.  Il
Ministro della salute puo' altresi' disporre  presso  l'Agenzia,  per
periodi massimi di due anni e con le modalita' previste  all'articolo
1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  distacchi  non
rinnovabili fino  a  un  massimo  di  quindici  unita'  di  personale
dipendente dal  Ministero  della  salute.  I  contributi  alle  spese
previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre  2000,  n.
388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini  della
copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per la formazione  continua
e degli ulteriori organismi previsti dal citato accordo del 1° agosto
2007 nonche' le spese per il personale derivanti dall'attuazione  dei
commi da 357 a 360. 
 
  359. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 357 di fare  fronte
tempestivamente   e   con   completezza   agli   ulteriori    compiti
istituzionali,  la  dotazione  organica  del  relativo  personale  e'
determinata  in  sessanta  unita'  di  personale  di  ruolo,  di  cui
quarantotto unita' di personale non  dirigente  e  dodici  dirigenti.
L'Agenzia e' autorizzata a procedere  alla  copertura  dei  posti  di
nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica  rideterminata
dal  presente  comma  e  del   finanziamento   complessivo   di   cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.
266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del  decreto-legge  19
febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 358. 
 
  360. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo  16-ter  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, incompatibili con i commi da 357 al presente  comma  e
le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4  dell'articolo  5
del  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  e  successive
modificazioni. 
 
  361. Per le transazioni  da  stipulare  con  soggetti  talassemici,
affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed
emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto
o  da  somministrazione  di  emoderivati  infetti  e   con   soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato  azioni
di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata  la  spesa  di
180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. 
 
  362. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono  fissati  i  criteri  in
base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale,  le
transazioni di cui  al  comma  361  e,  comunque,  nell'ambito  della
predetta  autorizzazione,  in  analogia  e  coerenza  con  i  criteri
transattivi gia' fissati per i soggetti  emofilici  dal  decreto  del
Ministro della salute 3  novembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla  base  delle  conclusioni
rassegnate dal gruppo tecnico  istituito  con  decreto  del  Ministro
della salute in data 13 marzo  2002,  con  priorita',  a  parita'  di
gravita' dell'infermita', per i soggetti  in  condizioni  di  disagio
economico  accertate  mediante   l'utilizzo   dell'indicatore   della
situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. 
 
  363. L'indennizzo di cui all'articolo  1  della  legge  29  ottobre
2005, n. 229, e'  riconosciuto,  altresi',  ai  soggetti  affetti  da
sindrome   da   talidomide,   determinata   dalla    somministrazione
dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia,  dell'emimelia,  della
focomelia e della macromelia. 
 
  364. Per la copertura degli oneri di cui al con una 361, nonche' al
fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140  milioni  di
euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita
al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 13 luglio  1965,  n.  825,  e  successive
modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della
tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge  7
marzo 1985, n. 76, e  successive  modificazioni,  adottate  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
 
  365. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 364, pari
a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e  a  280  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno  2009,  e'  iscritta  nel  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
  366. Al fine di assicurare l'espletamento delle  attivita'  che  la
associazione  italiana   della   Croce   rossa   svolge   in   regime
convenzionale nel settore dei servizi  sociali  e  socio-sanitari,  i
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati  sulla  base  delle
convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime.
In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni  previste  dalla
presente legge  in  materia  di  lavoro  flessibile.  Alla  copertura
dell'onere  relativo  la  associazione  italiana  della  Croce  rossa
provvede  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie   previste   dalle
convenzioni e in ogni caso senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
 
  367. Nei confronti del  personale  di  cui  al  comma  366  trovano
applicazione le disposizioni dei commi 90, 92 e  94  dell'articolo  3
della presente legge. Per  i  soggetti  in  possesso  dei  prescritti
requisiti  che  non  possono  essere  stabilizzati  per  mancanza  di
disponibilita' di  posti  vacanti  nell'organico  della  associazione
italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente  normativa  in
materia di assunzioni, si procede ad  un  graduale  assorbimento  del
personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale  e  presso
le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali
e nel rispetto  delle  procedure  previste  per  le  altre  pubbliche
amministrazioni  e  dei  vincoli  di  contenimento  delle  spese   di
personale cui sono sottoposti i  predetti  enti,  sulla  base  di  un
protocollo  da  stipulare  con  le  regioni  nelle  competenti   sedi
istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e  delle  finanze.
Con tale protocollo sono  anche  definiti  gli  aspetti  relativi  al
rinnovo delle  convenzioni  di  cui  al  comma  366,  allo  scopo  di
assicurare la continuita' del  servizio  attraverso  la  proroga  dei
contratti di lavoro in essere. 
 
  368. All'articolo 1, comma 527, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Al  fine  di
assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e  la
riserva proporzionale di  posti  nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
periferici  delle  amministrazioni  dello  Stato,  inclusi  gli  enti
previdenziali situati sul  territorio  della  provincia  autonoma  di
Bolzano, sono autorizzati per  gli  anni  2008  e  2009  ad  assumere
personale  risultato  vincitore  o  idoneo  a  seguito  di  procedure
concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro  a
valere sul fondo di cui al presente articolo". 
 
  369. Al fine di  riconoscere  i  particolari  oneri  connessi  allo
svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile  dell'indennita'
speciale di seconda lingua prevista per il personale di  magistratura
ordinaria, amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 1  della
legge 13 agosto 1980, n. 454, e' riderminata in 400 euro, fino  a  un
limite massimo di spesa pari a 150.000 euro annui. 
 
  370.  All'articolo  4  della  legge  14  agosto  1991,  n.  281,  e
successive modificazioni, al  comma  1,  primo  periodo,  la  parola:
"incruenti" e' soppressa. 
 
  371. All'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane  provvedono  a
gestire  i  canili  e  gattili  sanitari   direttamente   o   tramite
convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o  con  soggetti
privati che garantiscano la presenza  nella  struttura  di  volontari
delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione  delle
adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti". 
 
  372. A  valere  sulle  risorse  dell'apposito  fondo  da  ripartire
istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai
sensi del comma 616, una quota delle medesime risorse pari al 50  per
cento per l'anno 2008 e' destinata alla concessione, con decreto  del
Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province
autonome finalizzato ad agevolare  la  diffusione  tra  le  dodicenni
della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino. 
 
  373. E' autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni,  di
cui 40 milioni per l'anno 2008, 50 milioni per  ciascuno  degli  anni
dal 2009 al 2048  e  34  milioni  per  l'anno  2049,  finalizzata  al
sostegno dell'Italia al raggiungimento degli  obiettivi  di  Sviluppo
del millennio,  attraverso  la  partecipazione  ai  nuovi  Meccanismi
innovativi di finanziamento dello sviluppo, e alla cancellazione  del
debito dei Paesi poveri nei confronti delle  istituzioni  finanziarie
internazionali. 
 
  374. Per gli anni 2008 e 2009, l'importo di 60,5  milioni  di  euro
previsto dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, da assegnare alle regioni e alle province autonome di  Trento  e
di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,  per  l'integrazione  e  il
cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano  sanitario
nazionale e prioritariamente finalizzato: 
   a) alla sperimentazione  del  modello  assistenziale  "case  della
salute"; 
   b) alle malattie rare; 
   c) all'implementazione della rete delle unita' spinali unipolari e
delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi; 
   d) all'attuazione del Patto per  la  salute  e  la  sicurezza  sui
luoghi di lavoro; 
   e) alla promozione di attivita' di integrazione  tra  dipartimenti
di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari; 
   f) all'attuazione del documento programmatico "Guadagnare salute -
rendere facili le scelte salutari", di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, pubblicato nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007. 
 
  375. Al comma 566 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, le parole: "purche' abbia superato o superi prove  selettive  di
natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento  annuo  della
legge 19 gennaio 2001, n. 3, e'  rideterminato  in  euro  30.300.000"
sono sostituite dalle seguenti: ", ed accertati i requisiti specifici
professionali e generali di idoneita'.  Lo  stanziamento  di  cui  al
decreto-legge   21   novembre   2000,   n.   335,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e' rideterminato, a
decorrere dall'anno 2008, in euro 35.300.000". 
 
  376. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al  costo  per  le
prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale   per   gli
assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p),
primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. 
 
  377.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  376  il  livello  del
finanziamento  del  Servizio   sanitario   nazionale   cui   concorre
ordinariamente lo Stato e' incrementato di 834 milioni  di  euro  per
l'anno 2008. Il predetto incremento e' ripartito tra le regioni con i
medesimi criteri adottati per lo stesso anno. 
 
  378. A tal fine  il  fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile
1987, n. 183, e' ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008. 
 
  379. Il Ministero della salute promuove l'adozione da  parte  delle
regioni  di  programmi  finalizzati   ad   assicurare   qualita'   ed
appropriatezza nel campo dell'assistenza  protesica,  sulla  base  di
linee guida adottate con accordo  stipulato  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
 
  380. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione,
la spesa per l'erogazione  di  prestazioni  di  assistenza  protesica
relativa ai dispositivi su misura di cui  all'elenco  1  allegato  al
regolamento di cui al decreto del Ministro della  sanita'  27  agosto
1999, n. 332, non  puo'  superare  il  livello  di  spesa  registrato
nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione  programmata.  Al
fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle
medesime prestazioni, gli importi  delle  relative  tariffe,  fissate
quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro  della
salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del
9 per cento. 
 
  381. Dall'applicazione dell'articolo  1,  comma  409,  lettera  c),
della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  successive  modificazioni,
sono escluse le attivita' di informazione ed  aggiornamento  relative
alla assistenza protesica su misura  realizzate  in  coerenza  con  i
programmi regionali di  cui  al  comma  379  ovvero  accreditate  nei
programmi di educazione continua in medicina. 
 
  382. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna  selvatica,
destinato agli enti morali che, per  conto  delle  province  e  delle
regioni, ivi comprese le province autonome e  le  regioni  a  statuto
speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero  della  fauna
selvatica, con particolare riferimento  alle  specie  faunistiche  di
interesse  comunitario.  La  gestione  del  Fondo  e'  regolata   con
successivo decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute. 
 
  383. E' istituito presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali un fondo per la repressione dei reati in danno
agli animali. Le risorse del fondo sono  destinate  al  finanziamento
degli interventi sostenuti dal Nucleo investigativo per  i  reati  in
danno agli animali del Corpo forestale dello Stato. 
 
  384. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi 382 e  383  e'  attribuita
una somma pari a 1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. 
 
  385. All'articolo 17, comma 29, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449, le parole: "nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno  di
anidride solforosa e di lire 203.000" sono sostituite dalle seguenti:
"nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e
di euro 209". 
 
  386. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotti dall'articolo 1, comma
1143, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  sono  sostituiti  dai
seguenti: "Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali per i quali non risultino avviate
le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il
termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione
sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali    nell'ambito    dell'aggiornamento    del     piano     e
dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del  comma  1
dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n.  237.  Le  risorse
finanziarie relative agli  interventi  riprogrammati  possono  essere
trasferite, con le modalita' di cui alla legge 3 marzo 1960, n.  169,
da una contabilita' speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione  dei
nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove  possibile,
nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio  di
ciascun  anno  i  capi  degli  Istituti  centrali  e  periferici  del
Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  titolari  delle
predette  contabilita'  speciali,  sono  tenuti  a  comunicare   alla
Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non
siano  state  avviate  le  procedure  di  gara  ovvero  definiti  gli
affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi". 
 
  387. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate
ai sensi della  legge  7  marzo  2001,  n.  78,  recante  tutela  del
patrimonio storico della Prima guerra mondiale,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 11, comma 1, della citata legge n.  78  del
2001 e' incrementata di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di
proseguire la realizzazione di interventi  finanziati  ai  sensi  dei
commi 3 e 4 dell'articolo 11 della medesima legge 7  marzo  2001,  n.
78, e' autorizzata la concessione di un contributo  quindicennale  di
400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 
 
  388. Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei  parchi
archeologici siciliani inseriti nella "Lista del patrimonio mondiale"
dell'UNESCO e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per un
piano triennale di manutenzione straordinaria. La Regione  siciliana,
a cui sono trasferite le risorse di cui al presente comma, predispone
entro tre mesi il predetto piano di manutenzione straordinaria. 
 
  389. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "una sola volta"; 
   b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) e' abrogata  e  dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. L'autorita' di cui al comma 1  dispone  in  ogni  caso  lo
scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando
i conti economici  di  due  esercizi  consecutivi  chiudono  con  una
perdita del periodo complessivamente superiore al 30  per  cento  del
patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite  del  patrimonio
disponibile di analoga gravita'"; 
   c) all'articolo 21, comma 2, le parole: "comunque non superiore  a
sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a sei  mesi,
rinnovabile una sola volta". 
 
  390. Le modifiche di cui al comma 389, lettere a) e c), entrano  in
vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri
di amministrazione che abbiano gia' superato il  limite  del  mandato
decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007. 
 
  391. Le modifiche di cui al  comma  389,  lettera  b),  entrano  in
vigore dal 1° gennaio 2009 e prendono in considerazione, in  sede  di
prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009. 
 
  392. Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge  23  dicembre
2005, n. 266,  per  gli  anni  2008,  2009  e  2010  alle  fondazioni
lirico-sinfoniche e' fatto divieto  di  procedere  ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni
a  tempo   indeterminato   di   personale   artistico,   tecnico   ed
amministrativo per i  posti  specificatamente  vacanti  nell'organico
funzionale  approvato,  esclusivamente  al  fine   di   sopperire   a
comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione  del  Ministero
vigilante. Per il medesimo periodo il personale a  tempo  determinato
non puo' superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato. 
 
  393. E' istituito presso il Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali un fondo di 20 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni
2008, 2009 e 2010 al fine di: 
   a)   contribuire   alla   ricapitalizzazione   delle    fondazioni
lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai  sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; 
   b)   contribuire   alla   ricapitalizzazione   delle    fondazioni
lirico-sinfoniche che abbiano chiuso  almeno  in  pareggio  il  conto
economico  degli  ultimi  due  esercizi,  ma  presentino  nell'ultimo
bilancio  approvato  un   patrimonio   netto   inferiore   a   quello
indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  nonche'  di  quelle  gia'
sottoposte ad amministrazione straordinaria nel  corso  degli  ultimi
due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione. 
 
  394. Con decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
non avente natura regolamentare il fondo  di  cui  al  comma  393  e'
ripartito  fra  tutti  gli  aventi  diritto  in   proporzione   delle
differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio  indisponibile,
calcolate nella loro totalita', e delle altre perdite del  patrimonio
netto, calcolate nella meta' del loro valore. Il predetto decreto  e'
adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito  dell'approvazione
da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche  dei  bilanci  consuntivi
dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani  di
risanamento di cui al comma 393. Decorso tale termine, il decreto  e'
comunque adottato  escludendo  dal  riparto  le  fondazioni  che  non
abbiano presentato il bilancio consuntivo e il  prescritto  piano  di
risanamento. 
 
  395.   Al   fine   di   incentivare    il    buon    andamento    e
l'imprenditorialita' delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo
24, comma 1, del decreto  legislativo  29  giugno  1996,  n.  367,  e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Gli  interventi  di  riduzione  delle  spese  sono  individuati  nel
rapporto tra entita'  della  attivita'  consuntivata  e  costi  della
produzione   nell'anno   precedente    la    ripartizione,    nonche'
nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria  e
costi  della  produzione  consuntivati  negli  ultimi  due   esercizi
precedenti la ripartizione". 
 
  396. A decorrere dal 1° gennaio 2008, gli  importi  dei  contributi
statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1,
7 e 8 della legge 17 ottobre  1996,  n.  534,  sono  iscritti  in  un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i  beni
e  le  attivita'  culturali,  la  cui   dotazione   e'   quantificata
annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A  decorrere
dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge  17
ottobre 1996, n.  534,  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
 
  397. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata  dagli  articoli  7  e  8
della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e' incrementata di  3,4  milioni
di euro. 
 
  398.  Sono  legittimati  a  richiedere   a   titolo   gratuito   la
concessione,  ovvero  la  locazione,  dei  beni   immobili   di   cui
all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,  con  l'onere  di  ordinaria  e
straordinaria manutenzione a loro totale carico, le  accademie  e  le
istituzioni culturali non aventi scopo di lucro  per  lo  svolgimento
continuativo di attivita' culturali di interesse pubblico. 
 
  399. Le disposizioni di cui al comma 398 si applicano ai  contratti
in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in
vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica n. 296 del 2005, anche per le ipotesi in cui  alla  stessa
data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o
locazione. 
 
  400. La stipula degli atti di concessione o  locazione  di  cui  al
comma  398  e'  subordinata  alla  previa  regolazione  dei  rapporti
pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura
annua ricognitoria di euro 150, ferme restando  acquisite  all'erario
le somme gia' corrisposte per importi superiori.