art. 2 (commi 401-500)
  401. All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi
euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a  decorrere
dal  2009,  si  provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 1142, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta  l'autorizzazione
di spesa recata dalla medesima disposizione. 
 
  402. Per le celebrazioni del 150°  anniversario  della  nascita  di
Giacomo Puccini  e'  autorizzato,  per  l'anno  2008,  un  contributo
straordinario di 1,5 milioni  di  euro  in  favore  della  Fondazione
festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini. 
 
  403. Al fine di  consentire  interventi  di  restauro  archeologico
delle strutture  degli  edifici  antichi  di  spettacolo,  teatri  ed
anfiteatri e' stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali la somma di 1 milione di euro. 
 
  404. Al fine di consentire interventi di demolizione di immobili  e
infrastrutture,  la  cui  realizzazione  ha  prodotto  un  danno   al
paesaggio in aree di particolare valenza culturale,  paesaggistica  e
naturale incluse nel perimetro di riconoscimento  dei  siti  italiani
UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
il "Fondo per il ripristino del paesaggio", con una dotazione  di  15
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008,  2009  e   2010,
finalizzato  alla  demolizione  di  immobili  e  infrastrutture,   al
risanamento e ripristino dei luoghi nonche' a provvedere a  eventuali
azioni risarcitorie per l'acquisizione di immobili da demolire. 
 
  405. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, sono individuati gli interventi e le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al comma 404. 
 
  406.  Le  regioni  possono  concorrere  con  risorse   proprie   al
finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a
valere sul Fondo di cui ai commi da 404 al presente comma. 
 
  407. Il comma 102 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n. 286, e' sostituito dal seguente: 
   "102. Per l'anno 2007 e fino al  30  giugno  2008,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.  Per  l'anno  2007,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43". 
 
  408. Per la realizzazione delle opere,  degli  interventi  e  delle
iniziative  connessi  alle  celebrazioni  per  il  150°  anniversario
dell'Unita' d'Italia e' autorizzata l'ulteriore spesa di  10  milioni
di euro per l'anno 2008. 
 
  409. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata  la
spesa di 3 milioni di euro per le spese di funzionamento nonche'  per
le attivita' istituzionali del Centro per  il  libro  e  la  lettura,
istituito presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali con
il compito di promuovere e  di  realizzare.  campagne  di  promozione
della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi  in  Italia  e
all'estero per la diffusione del  libro  italiano,  di  sostenere  le
attivita' di diffusione del libro e della lettura promosse  da  altri
soggetti pubblici e privati, nonche' di assicurare  il  coordinamento
delle attivita' delle altre istituzioni statali operanti in materia e
di istituire l'Osservatorio del libro  e  della  lettura.  Il  Centro
collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i
soggetti privati che operano in  tutta  la  filiera  del  libro.  Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalita' organizzative e di funzionamento del Centro. 
 
  410. All'onere derivante dall'attuazione del comma 409,  pari  a  3
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2008,  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi cor ispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione. 
 
  411. Per una maggiore qualificazione  dei  servizi  scolastici,  da
realizzare anche attraverso misure  di  carattere  strutturale,  sono
adottati i seguenti interventi: 
   a) a partire  dall'anno  scolastico  2008/2009,  per  l'istruzione
liceale, l'attivazione delle  classi  prime  dei  corsi  sperimentali
passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di  cui  al  decreto
del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno  2000,  n.  234,  e'
subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e  dei
piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali; 
   b) il numero delle classi prime e  di  quelle  iniziali  di  ciclo
dell'istruzione secondaria di  secondo  grado  si  determina  tenendo
conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente
dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni  passate  ad
ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni  di
diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente  per  ogni
ordine e tipo di sezione; 
   c)  il  secondo  periodo  del  comma   1   dell'articolo   3   del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 agosto 2001,  n.  333,  e'  sostituito  dal  seguente:
"Incrementi del numero delle classi, ove  necessario,  sono  disposti
dal  dirigente  scolastico  interessato  previa  autorizzazione   del
competente direttore generale regionale, secondo i parametri  di  cui
al decreto del Ministro della pubblica  istruzione  24  luglio  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  264
dell' 11 novembre 1998"; 
   d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma  609,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' completato entro il  termine
dell'anno scolastico  2009/2010,  e  la  riconversione  del  suddetto
personale e' attuata anche prescindendo dal possesso dello  specifico
titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite
corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui
e' obbligatorio partecipare. 
 
  412. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma  620,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei  commi  da
605 a 619 del  medesimo  articolo,  nonche'  quelle  derivanti  dagli
interventi di cui al comma  411,  lettere  a),  b),  c)  e  d),  sono
complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per  l'anno
2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno
2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno  2011.  Al  fine  di
garantire l'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio
relativi agli interventi di cui al comma 411, lettere da a) a d),  si
applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
  413. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  605,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti
degli  insegnanti  di  sostegno,  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2008/2009, non puo' superare complessivamente il  25  per  cento  del
numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto
dell'anno scolastico 2006/2007. D Ministro della pubblica istruzione,
con decreto adottato di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, definisce modalita' e  criteri  per  il  conseguimento
dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalita'
devono  essere  definiti  con  riferimento  alle  effettive  esigenze
rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione  degli
alunni diversamente abili anche  attraverso  opportune  compensazioni
tra province diverse ed in modo da non  superare  un  rapporto  medio
nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili. 
 
  414. La dotazione  organica  di  diritto  relativa  ai  docenti  di
sostegno e' progressivamente rideterminata, nel  triennio  2008-2010,
fino  al  raggiungimento,  nell'anno  scolastico  2010/2011,  di  una
consistenza organica pari al 70 per cento del  numero  dei  posti  di
sostegno complessivamente attivati  nell'anno  scolastico  2006/2007,
fermo restando il regime  autorizzatorio  in  materia  di  assunzioni
previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la  formazione  di
nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo  periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse  le  parole  da:
"nonche' la possibilita'" fino  a:  "particolarmente  gravi,",  fermo
restando il rispetto  dei  principi  sull'integrazione  degli  alunni
diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.  Sono
abrogate  tutte  le  disposizioni  vigenti  non  compatibili  con  le
disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma. 
 
  415. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le  parole:  "20.000  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "30.000 unita'". 
 
  416.  Nelle  more  del  complessivo  processo  di   riforma   della
formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine  di
assicurare regolarita' alle assunzioni  di  personale  docente  sulla
base del  numero  dei  posti  vacanti  e  disponibili  effettivamente
rilevati e di eliminare le cause che  determinano  la  formazione  di
precariato, con regolamento  adottato  dal  Ministro  della  pubblica
istruzione e dal Ministro dell'universita' e della ricerca  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro  per
le riforme e le innovazioni nella  pubblica  amministrazione,  previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il  termine  di
quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento puo'  essere
comunque adottato, e' definita la disciplina dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale e dell'attivita' procedurale  per
il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi  ordinari,
con  cadenza  biennale,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a
legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  fermo  restando  il
vigente regime autorizzatorio delle  assunzioni.  E'  comunque  fatta
salva la validita' delle graduatorie di  cui  all'articolo  1,  comma
605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono  abrogati
l'articolo 5  della  legge  28  marzo  2003,  n.  53,  e  il  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 227. 
 
  417. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica  istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  adottato
entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
stabiliti finalita', criteri e metodi  della  sperimentazione  di  un
modello organizzativo volto a innalzare la qualita' del  servizio  di
istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia  della  spesa.  La
sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009,  2009/2010  e
2010/2011  e  gli  ambiti   territoriali,   di   norma   provinciali,
individuati nel medesimo atto di indirizzo. 
 
  418. L'atto di indirizzo di cui al comma 417  contiene  riferimenti
relativi a: 
   a)  tipologie  degli   interventi   possibili   per   attuare   il
miglioramento  della  programmazione  dell'offerta  formativa,  della
distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione
del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi  gli
eventuali  interventi  infrastrutturali  e   quelli   relativi   alla
formazione e alla organizzazione delle classi,  anche  in  deroga  ai
parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione
24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell' 11 novembre 1998; 
   b) modalita' con cui realizzare il coordinamento con  le  regioni,
gli enti  locali  e  le  istituzioni  scolastiche  competenti  per  i
suddetti interventi; 
   c) obiettivi di miglioramento della qualita'  del  servizio  e  di
maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti; 
   d)  elementi  informativi  dettagliati  relativi  alle  previsioni
demografiche e alla popolazione scolastica effettiva,  necessari  per
predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli  interventi  di
cui sopra; 
   e) modalita' di verifica e monitoraggio dei  risultati  conseguiti
al fine  della  quantificazione  delle  relative  economie  di  spesa
tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica; 
   f) possibili  finalizzazioni  delle  risorse  finanziarie  che  si
rendano disponibili grazie  all'aumento  complessivo  dell'efficienza
del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento; 
   g) modalita' con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli
interventi e base informativa necessaria a tale valutazione. 
 
  419. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del
comma 417, opera un organismo paritetico di coordinamento  costituito
da rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione  della
pubblica  istruzione,  delle  regioni,  degli  enti  locali  e  delle
istituzioni scolastiche statali, con il compito di: 
   a) predisporre un piano triennale territoriale  che,  anche  sulla
base degli elementi informativi previsti dall'atto  di  indirizzo  di
cui al comma 417, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli
obiettivi da raggiungere; 
   b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui
alla lettera a), nonche' proporre gli opportuni  adeguamenti  annuali
al piano triennale  stesso  anche  alla  luce  di  scostamenti  dalle
previsioni, previa ricognizione degli  interventi  necessari  per  il
raggiungimento degli obiettivi. 
 
  420.   Le   proposte   avanzate   dall'organismo   paritetico    di
coordinamento  sono  adottate,  con   propri   provvedimenti,   dalle
amministrazioni competenti. L'organismo paritetico  di  coordinamento
opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 
 
  421. I piani di cui al comma 419 sono adottati fermo restando,  per
la parte di competenza, quanto disposto dall'articolo 1,  comma  620,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 
 
  422. L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio  circa
il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui  al  comma
419,  ne  riferisce  all'organismo  paritetico  di  coordinamento   e
predispone una relazione contenente tutti gli elementi  necessari  da
inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare,
di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la
verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per  la
riassegnazione delle stesse allo stato di  previsione  del  Ministero
della pubblica istruzione. 
 
  423. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui  al  comma
422 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di  previsione  del
Ministero  della  pubblica  istruzione,  per  essere  destinate  alle
istituzioni pubbliche che  hanno  concorso  al  raggiungimento  degli
obiettivi, per le  finalita'  di  miglioramento  della  qualita'  del
settore della pubblica istruzione. 
 
  424. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla  base  del
monitoraggio condotto ai sensi del  comma  422  e  della  valutazione
degli effetti di tale sperimentazione di cui al  comma  418,  lettera
g), il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato  all'estensione
all'intero territorio nazionale del  modello  organizzativo  adottato
negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, tenendo
conto degli elementi emersi dalla sperimentazione. 
 
  425. Al fine di pervenire a una gestione  integrata  delle  risorse
afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del
fondo di cui al comma 423 puo' trovare applicazione l'articolo 8  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
aprile 1994, n. 367. 
 
  426. Allo scopo di  contribuire  all'equilibrio  finanziario  degli
enti locali, e' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello  Stato  agli
oneri di  funzionamento  e  per  il  personale  di  ruolo  dei  licei
linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni  e  delle  province.  La
dotazione del fondo e'  stabilita  in  5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2008. 
 
  427. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
1, comma 634, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  a  decorrere
dall'anno 2008, un importo fino ad un massimo del 15 per cento  della
predetta  autorizzazione  di  spesa  e'   finalizzato:   ai   servizi
istituzionali  e   generali   dell'Amministrazione   della   pubblica
istruzione; all'attivita' di ricerca e  innovazione  con  particolare
riferimento alla valutazione del sistema scolastico  nazionale;  alla
promozione  della  cooperazione  in  materia  culturale   dell'Italia
nell'Europa e nel mondo. 
 
  428. Ai fini del concorso dello Stato  agli  oneri  lordi  per  gli
adeguamenti retributivi per il personale  docente  e  per  i  rinnovi
contrattuali del restante personale  delle  universita',  nonche'  in
vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio,
di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie  inerenti
il sistema delle universita', nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della  ricerca  e'  istituito  un  fondo  con  una
dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di  550
milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro  per  l'anno
2010, comprensiva degli importi indicati all'articolo 3, commi 140  e
146, della presente legge. Tale somma e' destinata  ad  aumentare  il
Fondo di finanziamento ordinario per le universita'  (FFO),  per  far
fronte alle prevalenti  spese  per  il  personale  e,  per  la  parte
residua,  ad  altre  esigenze  di  spesa  corrente  e  d'investimento
individuate autonomamente dagli atenei. 
 
  429.  L'assegnazione  delle  risorse  di  cui  al  comma   428   e'
subordinata   all'adozione   entro   gennaio   2008   di   un   piano
programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane
(CRUI). Tale piano e' volto a: 
   a) elevare la qualita' globale  del  sistema  universitario  e  il
livello di efficienza degli atenei; 
   b)  rafforzare  i  meccanismi  di  incentivazione   per   un   uso
appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi  di
personale a vantaggio della ricerca e della didattica; 
   c) accelerare il riequilibrio finanziario  tra  gli  atenei  sulla
base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche  e  uniformi
dei costi futuri e, in caso di superamento  del  limite  del  90  per
cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni  che  rendano
effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle
cessazioni; 
   d)  ridefinire  il   vincolo   dell'indebitamento   degli   atenei
considerando, a tal fine, anche quello delle societa' ed enti da essi
controllati; 
   e) consentire una rapida adozione  di  un  sistema  programmatorio
degli  interventi  che  preveda  adeguati  strumenti  di  verifica  e
monitoraggio da attivare a  cura  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca,  d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la CRUI, e  che  condizioni  l'effettiva  erogazione
delle maggiori risorse all'adesione  formale  da  parte  dei  singoli
atenei agli obiettivi del piano. 
 
  430. Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di  ricerca  il
FFO e' aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni  2008,
2009 e 2010. 
 
  431. Nell'ambito del fondo di cui al  comma  428  e'  riservata  la
somma complessiva annua di  11  milioni  di  euro,  per  il  triennio
2008-2010, alle istituzioni universitarie  di  cui  all'articolo  56,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per  legge,
nonche' all'istituto con ordinamento speciale di cui al  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  30
novembre 2005. 
 
  432. Al fine di sostenere l'attivita' di ricerca, il fondo  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2008  destinati,
a titolo di contributo  straordinario,  alle  universita'  che  hanno
avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto
ministeriale emanato nell'ultimo triennio. 
 
  433. Al concorso per  l'accesso  alle  scuole  di  specializzazione
mediche, di cui al decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368,  e
successive modificazioni, possono partecipare i laureati in  medicina
e chirurgia, nonche' gli studenti iscritti  al  corso  di  laurea  in
medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto  la  prova  finale
per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo
periodo che superano il concorso ivi previsto possono essere  ammessi
alle scuole  di  specializzazione  a  condizione  che  conseguano  la
laurea, ove non gia'  posseduta,  e  l'abilitazione  per  l'esercizio
dell'attivita' professionale entro la data di inizio delle  attivita'
didattiche delle scuole di specializzazione medesime,  immediatamente
successiva al concorso espletato. 
 
  434. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei
professori universitari precedente la quiescenza  e'  ridotto  a  due
anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come
professori nel terzo  anno  accademico  fuori  ruolo  sono  posti  in
quiescenza al  termine  dell'anno  accademico.  A  decorrere  dal  1°
gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei  professori  universitari
precedente la quiescenza e' ridotto a un anno accademico e coloro che
alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo  anno
accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine  dell'anno
accademico. A decorrere dal 1° gennaio  2010,  il  periodo  di  fuori
ruolo  dei  professori  universitari  precedente  la  quiescenza   e'
definitivamente abolito e coloro  che  alla  medesima  data  sono  in
servizio come professori nel primo anno accademico fuori  ruolo  sono
posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. 
 
  435. Per il triennio 2008-2010, e' autorizzata la spesa annua di 10
milioni di euro a favore  delle  istituzioni  di  alta  formazione  e
specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21  dicembre
1999, n. 508, e successive modificazioni. 
 
  436. E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008
e 2009 quale contributo per il funzionamento del  centro  di  ricerca
CEINGE - Biotecnologie  avanzate  Scarl  di  Napoli,  a  sostegno  di
attivita' infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di  ricerca
e formazione, da destinare secondo le indicazioni del Ministro  dello
sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma  con  altri
Ministeri interessati. 
 
  437. E' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale il
Fondo  per  la  diffusione  della  cultura  e  delle   politiche   di
responsabilita' sociale delle imprese, con una dotazione pari a  1,25
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2008,  2009  e  2010.  Al
relativo  onere  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma  8,  della
legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al  fondo  nazionale  per  le
politiche sociali. 
 
  438. Nell'ambito delle disponibilita' del Fondo  di  cui  al  comma
437, e' finanziato il contributo alla Fondazione  per  la  diffusione
della responsabilita' sociale delle imprese, istituita  dall'articolo
1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di
cui all'articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e'  determinato  annualmente   con   decreto   del   Ministro   della
solidarieta' sociale, visto il piano annuale di attivita'  presentato
dalla Fondazione. 
 
  439. Col medesimo Fondo di cui al comma 437,  sono  finanziate  una
Conferenza nazionale annuale sulla responsabilita' sociale d'impresa,
nonche'  le  attivita'  di  informazione,  promozione,   innovazione,
sostegno e monitoraggio delle politiche  di  responsabilita'  sociale
attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta,
l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione,
con particolare riferimento alle buone prassi in materia. 
 
  440. Per l'anno 2008 presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un fondo, denominato  "Fondo  nazionale  per  il
risanamento degli  edifici  pubblici",  per  il  finanziamento  degli
interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la  salute  pubblica
derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici. 
 
  441. I procedimenti di rimozione  o  inertizzazione  relativi  agli
interventi di  cui  al  comma  440  avvengono  secondo  le  procedure
individuate con i decreti del Ministro della sanita' 14 maggio  1996,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  178
del 25 ottobre 1996, e 20  agosto  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999. 
 
  442. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  e'  approvato  un
programma decennale per il risanamento di cui ai commi da 440 a  443,
prevedendo prioritariamente  la  messa  in  sicurezza  degli  edifici
scolastici  ed  universitari,  delle  strutture  ospedaliere,   delle
caserme, degli uffici aperti al pubblico.  Con  il  medesimo  decreto
sono ripartite le risorse  finanziarie  a  favore  di  interventi  di
competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli  interventi  di
competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni. 
 
  443. Per le finalita' di cui ai commi da 440 al presente comma,  il
Fondo di cui al comma 440 e' dotato di risorse finanziarie pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2008. 
 
  444. All'articolo 21-bis, comma 1,  del  decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222,  le  parole:  "non  impegnate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "non assegnate a seguito di mancata ratifica degli  accordi
di programma". 
 
  445. Le disposizioni di cui ai commi da 446 a  449  istituiscono  e
disciplinano  l'azione   collettiva   risarcitoria   a   tutela   dei
consumatori, quale nuovo strumento  generale  di  tutela  nel  quadro
delle  misure  nazionali  volte  alla  disciplina  dei  diritti   dei
consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla
normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela. 
 
  446. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente: 
  "Art.  140-bis.  -  (Azione  collettiva  risarcitoria).  -  1.   Le
associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti
di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad  agire  a
tutela degli interessi collettivi  dei  consumatori  e  degli  utenti
richiedendo  al  tribunale  del  luogo  in  cui  ha  sede   l'impresa
l'accertamento  del  diritto  al  risarcimento  del  danno   e   alla
restituzione delle somme spettanti ai singoli  consumatori  o  utenti
nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti  stipulati  ai
sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza  di
atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette  o
di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi  i  diritti  di
una pluralita' di consumatori o di utenti. 
  2.  Sono  legittimati  ad  agire  ai  sensi  del  comma   1   anche
associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi  degli
interessi  collettivi  fatti  valere.  I  consumatori  o  utenti  che
intendono avvalersi  della  tutela  prevista  dal  presente  articolo
devono comunicare per iscritto  al  proponente  la  propria  adesione
all'azione collettiva. L'adesione puo' essere comunicata,  anche  nel
giudizio  di  appello,  fino  all'udienza   di   precisazione   delle
conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del  comma  1  e'  sempre
ammesso l'intervento dei singoli consumatori o  utenti  per  proporre
domande  aventi  il   medesimo   oggetto.   L'esercizio   dell'azione
collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione  all'azione
collettiva, produce gli effetti interruttivi  della  prescrizione  ai
sensi dell'articolo 2945 del codice civile. 
  3. Alla prima udienza il tribunale, sentite  le  parti,  e  assunte
quando occorre sommarie informazioni,  pronuncia  sull'ammissibilita'
della domanda,  con  ordinanza  reclamabile  davanti  alla  corte  di
appello,  che  pronuncia  in  camera  di  consiglio.  La  domanda  e'
dichiarata inammissibile quando e' manifestamente  infondata,  quando
sussiste un conflitto di interessi,  ovvero  quando  il  giudice  non
ravvisa  l'esistenza  di  un  interesse  collettivo  suscettibile  di
adeguata tutela ai sensi  del  presente  articolo.  Il  giudice  puo'
differire la pronuncia sull'ammissibilita' della domanda  quando  sul
medesimo oggetto e' in corso un'istruttoria davanti  ad  un'autorita'
indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a
cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che  venga  data  idonea
pubblicita' dei contenuti dell'azione proposta e da' i  provvedimenti
per la prosecuzione del giudizio. 
  4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri  in  base
ai quali liquidare la somma  da  corrispondere  o  da  restituire  ai
singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione  collettiva
o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile  allo  stato  degli
atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun
consumatore  o  utente.   Nei   sessanta   giorni   successivi   alla
notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento  di  una
somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente  diritto  e
depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi  forma  accettata
dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo. 
  5. La sentenza che definisce il  giudizio  promosso  ai  sensi  del
comma 1 fa stato anche nei confronti dei  consumatori  e  utenti  che
hanno  aderito  all'azione  collettiva.  E'  fatta   salva   l'azione
individuale dei consumatori o utenti che  non  aderiscono  all'azione
collettiva, o non intervengono nel giudizio  promosso  ai  sensi  del
comma 1. 
  6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al
comma 4 o non vi e' stata accettazione nel termine di sessanta giorni
dalla  comunicazione  della  stessa,  il  presidente  del   tribunale
competente ai sensi  del  comma  1  costituisce  un'unica  camera  di
conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da
restituire ai consumatori  o  utenti  che  hanno  aderito  all'azione
collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2  e  che  ne  fanno
domanda. La camera  di  conciliazione  e'  composta  da  un  avvocato
indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da  un
avvocato indicato dall'impresa  convenuta  ed  e'  presieduta  da  un
avvocato nominato dal  presidente  del  tribunale  tra  gli  iscritti
all'albo speciale  per  le  giurisdizioni  superiori.  La  camera  di
conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente,  i
modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori
o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce  titolo  esecutivo.
In alternativa,  su  concorde  richiesta  del  promotore  dell'azione
collettiva e dell'impresa  convenuta,  il  presidente  del  tribunale
dispone che la composizione non contenziosa abbia  luogo  presso  uno
degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38  del  decreto
legislativo 17  gennaio  2003,  n.  5,  e  successive  modificazioni,
operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si  applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli  39  e  40  del
citato decreto legislativo  17  gennaio  2003,  n.  5,  e  successive
modificazioni". 
 
  447. Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  445  a  449  diventano
efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
 
  448. All'articolo 50-bis, primo  comma,  del  codice  di  procedura
civile, dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente: 
  "7-bis) nelle cause di cui  all'articolo  140-bis  del  codice  del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206". 
 
  449. Al codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II  della  parte  V  e'
sostituita dalla seguente: "Accesso alla giustizia". 
 
  450. Al fine di  favorire  lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
mercato finanziario, dei  beni  e  dei  servizi,  anche  mediante  la
facilitazione della circolazione  giuridica  dei  mutui  ipotecari  e
degli  immobili  su  cui  gravano  le  relative   ipoteche,   ed   in
considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie
dello Stato e per l'ampliamento  delle  possibilita'  di  scelta  dei
consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 7, comma 1,  dopo  le  parole:  "un  contratto  di
mutuo" sono inserite le seguenti: "stipulato o accollato a seguito di
frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005,
n. 122,"; 
   b) all'articolo 8, comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Resta salva la possibilita' del creditore originario e  del
debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del
contratto di mutuo in essere, mediante scrittura  privata  anche  non
autenticata"; 
   c) all'articolo 8, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento
del contratto di mutuo esistente, alle condizioni  stipulate  tra  il
cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di  penali  o  altri
oneri di qualsiasi natura. Non  possono  essere  imposte  al  cliente
spese  o  commissioni  per  la  concessione  del  nuovo  mutuo,   per
l'istruttoria e per  gli  accertamenti  catastali,  che  si  svolgono
secondo  procedure  di  collaborazione  interbancaria  improntate   a
criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi
connessi"; 
   d) all'articolo 8,  comma  4,  le  parole:  "di  cui  al  presente
articolo  non  comporta"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e   la
ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano"; 
   e) all'articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: "da  contratto
di mutuo" sono inserite le seguenti: "stipulato o accollato a seguito
di frazionamento, anche ai sensi del decreto  legislativo  20  giugno
2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari,"; 
   f) all'articolo 13, comma 8-novies,  le  parole:  "alla  scadenza"
sono sostituite dalle seguenti: "all'estinzione". 
 
  451. All'articolo 118, comma 4, del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo  10,  comma  1,
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  le  parole:
"conseguenti  a"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "adottate   in
previsione o in conseguenza di". 
 
  452. L'articolo 26 del testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternita'
come regolato dal presente Capo spetta, per  un  periodo  massimo  di
cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. 
  2. In caso di adozione nazionale, il  congedo  deve  essere  fruito
durante i primi cinque mesi  successivi  all'effettivo  ingresso  del
minore nella famiglia della lavoratrice. 
  3. In caso di  adozione  internazionale,  il  congedo  puo'  essere
fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante  il  periodo
di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli
adempimenti relativi  alla  procedura  adottiva.  Ferma  restando  la
durata complessiva del congedo, questo puo'  essere  fruito  entro  i
cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. 
  4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza  all'estero  di
cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il  congedo  di
maternita', puo' fruire di un congedo non retribuito,  senza  diritto
ad indennita'. 
  5. L'ente autorizzato che  ha  ricevuto  l'incarico  di  curare  la
procedura di adozione certifica la durata del periodo  di  permanenza
all'estero della lavoratrice. 
  6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo puo' essere fruito
entro cinque mesi dall'affidamento, per un  periodo  massimo  di  tre
mesi". 
 
  453. L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e' abrogato. 
 
  454. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 31. - (Adozioni e  affidamenti).  -  1.  Il  congedo  di  cui
all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che  non  sia  stato  chiesto  dalla
lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. 
  2. Il congedo  di  cui  all'articolo  26,  comma  4,  spetta,  alle
medesime  condizioni,  al  lavoratore.  L'ente  autorizzato  che   ha
ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione  certifica  la
durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore". 
 
  455. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale  di
cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione,  nazionale  e
internazionale, e di affidamento. 
  2. Il congedo parentale puo' essere fruito dai genitori adottivi  e
affidatari,  qualunque  sia  l'eta'  del  minore,  entro  otto   anni
dall'ingresso del  minore  in  famiglia,  e  comunque  non  oltre  il
raggiungimento della maggiore eta'. 
  3. L'indennita' di cui all'articolo 34, comma 1, e' dovuta, per  il
periodo  massimo  complessivo  ivi  previsto,  nei  primi  tre   anni
dall'ingresso del minore in famiglia". 
 
  456. L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e' abrogato. 
 
  457. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al primo periodo, le parole: "100 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009" sono sostituite  dalle  seguenti:  "100
milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno  2008
e 100 milioni di euro per l'anno 2009"; 
   b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le  finalita'
del piano e' autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per  l'anno
2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro
per l'anno 2009". 
 
  458.  Per  l'organizzazione   e   il   funzionamento   di   servizi
socio-educativi per la prima infanzia destinati  ai  minori  di  eta'
fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa,  e'
istituito un fondo con  una  dotazione  di  3  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 
 
  459. La programmazione e la progettazione relativa  ai  servizi  di
cui al  comma  458,  nel  rispetto  delle  disposizioni  normative  e
regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono  individuate
le sedi di tali servizi, viene effettuata in  collaborazione  con  il
Dipartimento per le politiche della  famiglia  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, sentito il comitato  tecnico-scientifico  del
Centro nazionale di documentazione e  di  analisi  per  l'infanzia  e
l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 103. 
 
  460. I servizi socio-educativi di cui al comma 458 sono accessibili
anche   da   minori   che   non    siano    figli    di    dipendenti
dell'Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l'offerta
complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per  la
prima infanzia e del relativo Piano straordinario  di  intervento  di
cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modificato dal comma 457. 
 
  461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e  degli  utenti
dei  servizi  pubblici   locali   e   di   garantire   la   qualita',
l'universalita' e l'economicita' delle relative prestazioni, in  sede
di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono  tenuti  ad
applicare le seguenti disposizioni: 
   a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare  una
"Carta della qualita' dei servizi", da redigere  e  pubblicizzare  in
conformita' ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e
con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard
di qualita' e di quantita' relativi alle  prestazioni  erogate  cosi'
come determinati nel contratto di servizio, nonche' le  modalita'  di
accesso alle informazioni garantite, quelle per  proporre  reclamo  e
quelle per  adire  le  vie  conciliative  e  giudiziarie  nonche'  le
modalita' di ristoro  dell'utenza,  in  forma  specifica  o  mediante
restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso  di
inottemperanza; 
   b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; 
   c)  previsione  che  sia   periodicamente   verificata,   con   la
partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza  dei
parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel
contratto di servizio  alle  esigenze  dell'utenza  cui  il  servizio
stesso si rivolge, ferma restando la possibilita'  per  ogni  singolo
cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito; 
   d)  previsione  di  un  sistema  di  monitoraggio  permanente  del
rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di  quanto
stabilito nelle Carte della qualita' dei  servizi,  svolto  sotto  la
diretta responsabilita' dell'ente locale o  dell'ambito  territoriale
ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed
aperto alla ricezione di osservazioni e proposte  da  parte  di  ogni
singolo cittadino che  puo'  rivolgersi,  allo  scopo,  sia  all'ente
locale, sia  ai  gestori  dei  servizi,  sia  alle  associazioni  dei
consumatori; 
   e)  istituzione  di  una  sessione   annuale   di   verifica   del
funzionamento dei servizi tra ente locale,  gestori  dei  servizi  ed
associazioni dei consumatori nella quale si dia  conto  dei  reclami,
nonche' delle proposte  ed  osservazioni  pervenute  a  ciascuno  dei
soggetti partecipanti da parte dei cittadini; 
   f) previsione che le attivita' di cui alle lettere  b),  c)  e  d)
siano finanziate con un prelievo a carico dei  soggetti  gestori  del
servizio, predeterminato  nel  contratto  di  servizio  per  l'intera
durata del contratto stesso. 
 
  462. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, sono aggiunte le seguenti lettere: 
  "c-bis) favorire  la  permanenza  od  il  ritorno  nella  comunita'
familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in
alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie.  A
tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con
i Ministri della solidarieta' sociale e della  salute,  promuove,  ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,
una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  avente  ad  oggetto  la
definizione dei criteri e delle modalita' sulla  base  dei  quali  le
regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed  attuano  un
programma sperimentale di interventi al quale  concorrono  i  sistemi
regionali integrati dei servizi alla persona; 
  c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed  educativo
volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei  confronti
di  minori,  promosse  dall'Osservatorio  per  il   contrasto   della
pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17,  comma
1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269". 
 
  463. Per l'anno 2008 e' istituito un fondo con una dotazione di  20
milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne. 
 
  464. Per l'anno 2008 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro
al fine di sostenere e potenziare le attivita' di ascolto, consulenza
e assistenza promosse dall'ente morale "S.O.S. - Il Telefono  Azzurro
ONLUS" a  tutela  dei  minori  in  situazioni  di  disagio,  abuso  o
maltrattamento. 
 
  465. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementata  di  euro  100
milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009. 
 
  466. Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, e' abrogato. 
 
  467. L'importo dell'indennita' speciale istituita dall'articolo  3,
comma 1, della legge 21 novembre 1988, n.  508,  e'  stabilito  nella
misura di euro 176 a decorrere dal 1° gennaio 2008. 
 
  468. Alla concessione e all'erogazione dell'indennita' speciale  di
cui al comma 467 si applicano le disposizioni dell'articolo  130  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
 
  469. Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, restano ferme  le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre  1988,  n.
508, ivi compresi gli adeguamenti  perequativi  automatici  calcolati
annualmente. 
 
  470. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dopo le parole: "e' determinata" sono inserite le  seguenti:  ",
limitatamente alle risorse destinate ai comuni di  cui  al  comma  2,
secondo periodo, dello stesso articolo 1". 
 
  471. Ai fini  di  migliorare  la  qualita'  della  spesa  pubblica,
rendendo possibile una  piu'  tempestiva  e  puntuale  programmazione
degli interventi e della  spesa,  previa  intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni,  annualmente,  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del  Ministro
della solidarieta' sociale, si provvede ad un  anticipo  sulle  somme
destinate al Ministero della solidarieta' sociale e  alle  regioni  e
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nel  riparto  del  Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20,  comma  8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 50  per
cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per  l'anno  in
corso, al netto della parte destinata al  finanziamento  dei  diritti
soggettivi. Con lo stesso  decreto  vengono  disposte  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
 
  472. L'anticipo di cui al comma 471 e'  assegnato  a  ciascun  ente
sulla base della quota proporzionale ad esso  assegnata  nel  riparto
dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli  enti
cui si applica l'anticipo. 
 
  473. Al decreto annuale di  riparto  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali continua ad  applicarsi  l'articolo  20,  comma  7,
della legge 8 novembre 2000, n. 328. 
 
  474. E' istituito presso il Ministero dei trasporti il  "Fondo  per
la mobilita' dei disabili", con una dotazione annua pari a 5  milioni
di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi  specifici  destinati  alla
realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto  in  Italia  e
all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di  volontariato
operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le  somme
derivanti da atti di donazione e di liberalita', nonche' gli  importi
derivanti da contratti di sponsorizzazione con  soggetti  pubblici  e
privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di  concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  salute  e   della
solidarieta' sociale, sentite le rappresentanze delle associazioni di
volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalita' per
il funzionamento del Fondo di cui al presente comma. 
 
  475. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa,
con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2008
e 2009. 
 
  476. Per i contratti  di  mutuo  riferiti  all'acquisto  di  unita'
immobiliari da  adibire  ad  abitazione  principale  del  mutuatario,
questi puo' chiedere la sospensione del pagamento delle rate per  non
piu' di due volte e per un periodo massimo complessivo non  superiore
a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso,
la durata del contratto di mutuo e quella  delle  garanzie  per  esso
prestate  e'  prorogata  di  un  periodo  eguale  alla  durata  della
sospensione. Al termine della sospensione, il  pagamento  delle  rate
riprende secondo gli importi e con  la  periodicita'  originariamente
previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto
fra le parti per la rinegoziazione  delle  condizioni  del  contratto
medesimo. 
 
  477.  La  sospensione  prevista  dal  comma  476  non  puo'  essere
richiesta  dopo  che  sia  iniziato  il  procedimento  esecutivo  per
l'escussione delle garanzie. 
 
  478.  Nel  caso  di  mutui  concessi  da  intermediari  bancari   o
finanziari, il Fondo  istituito  dal  comma  475,  su  richiesta  del
mutuatario che intende avvalersi della facolta'  prevista  dal  comma
476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo,  provvede
al pagamento dei costi  delle  procedure  bancarie  e  degli  onorari
notarili necessari per la sospensione del pagamento  delle  rate  del
mutuo. 
 
  479. Per conseguire il beneficio di cui al comma 476, il mutuatario
deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di  attuazione
previsto dal comma 480, di non  essere  in  grado  di  provvedere  al
pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e
degli oneri indicati al comma 478. 
 
  480. Con regolamento adottato dal Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, sono
stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da  475  a
479. 
 
  481. Anche al fine di valutare i risultati delle missioni  affidate
ai singoli Ministeri con il bilancio di previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2008, e allo scopo di introdurre  il  bilancio  di
genere per le amministrazioni statali, per l'anno 2008 e'  effettuata
una sperimentazione presso i Ministeri della salute,  della  pubblica
istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e  dell'universita'
e della ricerca. 
 
  482. Il Ministro per i diritti e le  pari  opportunita'  stabilisce
con proprio decreto, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, i criteri e le metodologie  utili  alla  realizzazione
della sperimentazione di cui al comma 481. 
 
  483. Il Ministro per i diritti e le  pari  opportunita'  predispone
corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei  Ministeri
di cui al comma 481 al fine della stesura sperimentale  del  bilancio
di genere. Per l'attuazione di tali corsi e' autorizzata la spesa  di
2 milioni di euro per il 2008. 
 
  484. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro per i  diritti  e  le  pari
opportunita' presenta alle Camere una relazione sui  risultati  della
sperimentazione di cui al comma 481. 
 
  485.  E'  istituito  un  fondo  per  l'inserimento  nel   programma
statistico nazionale delle  rilevazioni  statistiche  di  genere,  da
effettuare disaggregando e dando pari visibilita' ai dati relativi  a
donne e uomini e utilizzando indicatori sensibili al genere. 
 
  486.  L'Istituto   nazionale   di   statistica   (ISTAT)   assicura
l'attuazione del comma 485  da  parte  dei  soggetti  costituenti  il
Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche  mediante  direttive  del
comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. 
 
  487. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da  485
a 486 si provvede nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2008. 
 
  488.  A  decorrere  dall'anno  2008,  al  fine  di  assicurare   il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti  in  sede
europea,     indicati     nel     Documento     di     programmazione
economico-finanziaria e nelle relative  note  di  aggiornamento,  gli
enti   previdenziali   pubblici   possono   effettuare   investimenti
immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per
cento dei fondi disponibili. 
 
  489. Le somme accantonate per piani di impiego gia'  approvati  dai
Ministeri vigilanti, a fronte delle  quali  non  sono  state  assunte
obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella  forma
ed entro il limite di cui al comma 488. Sono comunque fatti  salvi  i
procedimenti in corso  per  opere  per  le  quali  siano  gia'  stati
consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.  554,
e per le quali si  sia  positivamente  concluso  il  procedimento  di
valutazione   di   congruita'   tecnico-economica   con   riferimento
all'investimento immobiliare da realizzare da parte  degli  organismi
deputati. 
 
  490. Al fine di consentire  agli  enti  previdenziali  pubblici  di
realizzare gli investimenti in forma indiretta,  le  quote  di  fondi
immobiliari o le  partecipazioni  in  societa'  immobiliari  da  essi
acquisite, ai sensi  dell'articolo  11  del  decreto  legislativo  16
febbraio 1996, n. 104, e di altre norme speciali in materia,  nonche'
del  comma  488,  non  costituiscono  disponibilita'   depositate   a
qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del
limite del 3 per cento di cui al primo comma dell'articolo  40  della
legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e di  quello
eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma  dello
stesso articolo 40. 
 
  491. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  previa
valutazione della compatibilita' con gli obiettivi di  cui  al  comma
488, puo' essere autorizzato il superamento  del  limite  di  cui  al
medesimo comma 488. 
 
  492.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008  non  si  applicano   le
percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle
risorse disponibili. 
 
  493. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato,  ai  sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge  9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  e  dell'articolo  59,
comma 34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2008: 
   a) in  416,42  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi,  della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale  di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e  dello
sport professionistico (ENPALS); 
   b) in  102,89  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui  alla
lettera a), della gestione esercenti attivita'  commerciali  e  della
gestione artigiani. 
 
  494. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 493, gli  importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno  2008
in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di  cui  al  comma  493,
lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di  cui  al
comma 493, lettera b). 
 
  495. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 493 e 494  sono
ripartiti tra le gestioni interessate  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento  di  cui
al comma 493, lettera a), della  somma  di  910,22  milioni  di  euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al  netto  delle  somme  di
2,56 milioni di euro e  di  59,39  milioni  di  euro  di  pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 
 
  496. Per fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni  a  carico
della Gestione  unitaria  delle  prestazioni  creditizie  e  sociali,
conseguenti all'emanazione del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007,  n.  45,  e  per
consentire il superamento del  momentaneo  squilibrio  di  cassa,  la
predetta  gestione  puo'  ricorrere  ad  anticipazioni  dalle   altre
gestioni dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP). 
 
  497. Le anticipazioni di cui al comma 496 possono essere  richieste
entro i limiti di 400 milioni di euro, di 250 milioni di  euro  e  di
150 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010,
ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli
prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi FINPDAP deve
ispirare l'attivita' riguardante la gestione del  credito  a  criteri
che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa. 
 
  498. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui  al  comma
496, e' abrogato il comma 3 dell'articolo 23 della legge 27  dicembre
2002, n. 289. 
 
  499. Per  realizzare  l'unificazione  dei  risultati  di  tutte  le
gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP, previsto  dal
comma 14 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per
consentire la corretta applicazione dell'articolo 35 della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, e' soppresso il penultimo periodo del comma  3
dell'articolo 2 della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  e  successive
modificazioni. 
 
  500. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri  a  carico  della
Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e  indennita'  agli
invalidi civili, ciechi e  sordomuti  di  cui  all'articolo  130  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni
di euro per l'esercizio 2006, sono utilizzate: 
   a) le somme che risultano,  sulla  base  del  bilancio  consuntivo
dell'INPS  per  l'anno  2006,  trasferite  alla   gestione   di   cui
all'articolo 37 della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  in  eccedenza
rispetto agli oneri per  prestazioni  e  provvidenze  varie,  per  un
ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro; 
   b)  le  risorse  trasferite  all'INPS  ed  accantonate  presso  la
medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo  dell'anno
2006 del predetto Istituto, per un ammontare  complessivo  di  107,83
milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.