art. 2 (commi 501-600)
  501. Le risorse di cui all'articolo 74, comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000,  n.  388,  limitatamente  allo  stanziamento  relativo
all'anno  2008,  possono  essere  utilizzate  anche   ai   fini   del
finanziamento  delle  spese  di  avvio  dei   Fondi   di   previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 
 
  502. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo
a carico del datore di lavoro per  la  previdenza  complementare  del
personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai  sensi
dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, e gia' iscritte, per l'anno  2007,  nel  capitolo  2156
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sono iscritte in un  apposito  capitolo  di  bilancio  dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota
aggiuntiva del  contributo  del  datore  di  lavoro  e'  versata,  al
relativo fondo di previdenza complementare, con le  stesse  modalita'
previste dalla normativa vigente per il versamento della quota  parte
a carico del lavoratore. 
 
  503. Ai fini della determinazione del valore capitale  della  quota
di pensione spettante agli iscritti al Fondo  di  previdenza  per  il
personale  di  volo  dipendente  da  aziende  di  navigazione  aerea,
antecedentemente all'entrata in vigore  dell'articolo  11,  comma  2,
della legge 31 ottobre 1988, n. 480, devono intendersi applicabili  i
coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base  dei  criteri
attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal  consiglio
di  amministrazione  dell'INPS  su  conforme  parere   del   comitato
amministratore del Fondo di  previdenza  per  il  personale  di  volo
dipendente da aziende di navigazione aerea. 
 
  504. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo  unico
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  si  applicano
agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo. Sono fatti  salvi  i  trattamenti  pensionistici
piu' favorevoli gia' liquidati alla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
 
  505. L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140,  si
interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal  comma  1  del
medesimo articolo si perequa a partire dal momento della  concessione
della maggiorazione medesima agli aventi diritto. 
 
  506. Al fine di consentire la chiusura  dei  contenziosi  derivanti
dall'applicazione dell'articolo 44, comma  1,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, l'INPS e' autorizzato a  definire  i  predetti
contenziosi in  via  stragiudiziale,  a  condizione  che  i  soggetti
opponenti  si  impegnino  al  pagamento  dei  contributi  oggetto  di
contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento  delle
eventuali sanzioni, con possibilita' di rateizzazione  fino  a  venti
rate annuali con versamento degli interessi legali.  Per  i  soggetti
opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano  gia'  anticipato  il
pagamento  all'INPS  dei  contributi  oggetto  di   contenzioso,   e'
riconosciuto un credito previdenziale pari  al  40  per  cento  delle
somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal
momento del pagamento all'INPS fino alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
 
  507. Le disposizioni di cui al  comma  506  si  applicano,  con  le
medesime modalita', anche  alle  cooperative  sociali  che  hanno  un
numero non superiore alle  quindici  unita'  tra  soci  e  lavoratori
dipendenti. 
 
  508. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal "Protocollo  su
previdenza, lavoro e  competitivita'  per  l'equita'  e  la  crescita
sostenibili"  del  23  luglio  2007  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  un
Fondo  per  il  finanziamento  del  Protocollo  medesimo  nel  limite
complessivo di 1.264 milioni  di  euro  per  l'anno  2008,  di  1.520
milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni  di  euro  per  gli
anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al  presente  comma  e'
assicurata  la  copertura  finanziaria  di  specifico   provvedimento
collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio  2008-2010
e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo. 
 
  509. Per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro,
ai soggetti in cerca di prima occupazione e' riconosciuto un bonus da
spendere per la propria formazione professionale  in  relazione  alle
esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere  per  la  stessa
finalita' presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a
tempo indeterminato. 
 
  510. La disposizione di cui al comma 509 e' attuata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. Al relativo onere si provvede a  valere  sulle  risorse
del Fondo di cui all'articolo 25 della legge  21  dicembre  1978,  n.
845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236. 
 
  511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo  di
cui all'articolo 25 della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  come
modificato dall'articolo 9, comma  5,  del  decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236, per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n.
40, e' destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008. 
 
  512. Con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale sono determinati,  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  modalita',  termini   e
condizioni  per  il  concorso  al  finanziamento   di   progetti   di
ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione di cui alla legge
14 febbraio 1987, n. 40, entro il limite massimo  di  30  milioni  di
euro per l'anno 2008,  nell'ambito  delle  risorse  preordinate  allo
scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre  1978,
n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5,  del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. 
 
  513. Al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "A  valere  sulle
risorse del Fondo non  impegnate  entro  la  chiusura  dell'esercizio
2007, i contributi di cui al primo periodo del  presente  comma  sono
erogati  ai  collaboratori  coordinati  e  continuativi,  compresi  i
collaboratori  a  progetto  e  i   titolari   di   assegni   per   la
collaborazione  ad  attivita'  di  ricerca,  di  cui   al   comma   6
dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive
modificazioni, per le spese documentate relative all'acquisto  di  un
computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008". 
 
  514. Il prelievo fiscale sui trattamenti di  fine  rapporto,  sulle
indennita' equipollenti e sulle altre  indennita'  e  somme  connesse
alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, il cui  diritto  alla  percezione  sorge  a
partire dal 1° aprile 2008, e'  ridotto  in  funzione  di  una  spesa
complessiva pari a 135 milioni di  euro  per  l'anno  2008  e  a  180
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2009.  Con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle  finanze,
da emanare entro il 31 marzo  2008,  sono  stabiliti  i  criteri  per
attuare  la  riduzione  del  prelievo.  La  tassazione  operata   dai
sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione del decreto  di  cui
al precedente periodo si considera effettuata a  titolo  di  acconto.
Resta ferma l'applicazione della  clausola  di  salvaguardia  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
  515. Dopo il comma 7 dell'articolo 23  del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252, e successive  modificazioni,  e'  inserito  il
seguente: 
  "7-bis.  Nel  caso  di  conferimento   alla   forma   pensionistica
complementare di quote di TFR maturate  entro  il  31  dicembre  2006
resta  ferma,  in  occasione   dell'erogazione   delle   prestazioni,
l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal  fine  le  somme
versate concorrono  a  incrementare  convenzionalmente  la  posizione
individuale in corrispondenza  dei  periodi  di  formazione  del  TFR
conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  lo  scambio  delle
informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro  presso
i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni  del  presente
comma si applicano per i conferimenti effettuati  a  partire  dal  1°
gennaio 2007". 
 
  516. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
istituita una commissione di studio sulla  disciplina  di  tassazione
delle indennita' di cui all'articolo 17, comma  1,  lettera  a),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, con il compito di  proporre  l'adozione  di  modifiche
normative volte alla semplificazione  e  alla  razionalizzazione  del
sistema vigente, a un migliore coordinamento con la disciplina  della
previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale. 
 
  517. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro  e  della  previdenza
sociale assegna a Italia Lavoro  S.p.A.  14  milioni  di  euro  quale
contributo agli oneri  di  funzionamento  ed  ai  costi  generali  di
struttura.  A  tale  onere  si  provvede  a  carico  del  Fondo   per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236. 
 
  518. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre  2000,  n.
388, le parole: "e di 100 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: ",  di
100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006  e
2007 e di 80 milioni di euro per l'anno 2008". 
 
  519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo  della  formazione
professionale dei  lavoratori  (ISFOL),  istituito  dall'articolo  22
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni
istituzionali nonche' di completare  i  processi  di  stabilizzazione
previsti dalla legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  nel  rispetto  dei
requisiti prescritti  dall'articolo  1,  comma  519,  della  medesima
legge, a decorrere dall'anno 2008 il contributo ordinario annuale per
il  funzionamento  e   le   attivita'   dell'Istituto   medesimo   e'
incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di  30
milioni di euro annui dall'anno 2009. Al relativo onere  si  provvede
mediante riduzione: 
   a) per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
   b) a  decorrere  dall'anno  2010,  delle  risorse  del  Fondo  per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236. 
 
  520. Le risorse stanziate per l'applicazione dell'articolo 1, comma
571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 sono cosi'
utilizzate: 
   a)  euro  1.734.650,70,  per  il  finanziamento  delle  necessita'
strumentali, di supporto e di formazione del  personale  del  Comando
dei carabinieri per la tutela del lavoro; 
   b) euro 1.015.000, per l'incremento di organico  del  Comando  dei
carabinieri per la tutela del lavoro, pari a sessanta unita'. 
 
  521. In attesa della riforma degli  ammortizzatori  sociali  e  nel
limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni
per il settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre,  entro  il  31
dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa,  concessioni,  anche
senza soluzione di continuita', dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilita' e  di  disoccupazione  speciale,
nel  caso  di  programmi   finalizzati   alla   gestione   di   crisi
occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e  ad  aree
regionali, ovvero miranti al reimpiego  di  lavoratori  coinvolti  in
detti programmi definiti in specifici  accordi  in  sede  governativa
intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono  le  intese  gia'
stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del  lavoro  e
della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008.  Nell'ambito  delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo, i  trattamenti  concessi
ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, qualora i piani di  gestione  delle  eccedenze  gia'
definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano  comportato
una riduzione nella misura almeno del 10 per  cento  del  numero  dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007. 
 
  522. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del  comma
521 e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per
cento nel caso di seconda proroga e del 40  per  cento  nel  caso  di
proroghe successive. 
 
  523.  In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali  e
comunque non oltre il  31  dicembre  2008,  possono  essere  concessi
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e   di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali
con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti, e
delle imprese di vigilanza  con  piu'  di  quindici  dipendenti,  nel
limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo   1,   comma   7,   del   citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 236 del 1993. 
 
  524. Per il rifinanziamento  delle  proroghe  a  ventiquattro  mesi
delle crisi aziendali per cessazione di attivita', sono destinati  30
milioni di euro per l'anno 2008 alla finalita' di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.  249,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre  2004,  n.  291,  e  successive
modificazioni,  a  carico  del  Fondo  per   l'occupazione   di   cui
all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n.  148  del  1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993. 
 
  525. Per l'iscrizione  nelle  liste  di  mobilita'  dei  lavoratori
licenziati per  giustificato  motivo  oggettivo  da  aziende  fino  a
quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20
marzo 1998,  n.  52,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre  2008"  e
dopo le parole: "nonche' di 37 milioni di  euro  per  il  2007"  sono
inserite le seguenti: "e di 45 milioni di euro per il 2008". 
 
  526. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo  per  alcune
categorie di lavoratori  iscritti  nella  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che  non
risultino assicurati presso forme di  previdenza  obbligatoria,  sono
attivati, in via sperimentale, per l'anno 2008, appositi percorsi  di
formazione e riqualificazione professionale,  nell'ambito  dei  quali
prevedere anche  l'erogazione  in  favore  dei  partecipanti  di  una
prestazione sottoforma di voucher. Tale prestazione  puo',  altresi',
essere  erogata  a  copertura  di  altre  attivita'  finalizzate   al
reinserimento   lavorativo   del   lavoratore   e   collegate    alla
strumentazione di politica attiva del lavoro di cui  si  avvalgono  i
servizi  per  l'impiego  e  deve  in  ogni  caso   essere   vincolata
all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego. 
 
  527. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da emanare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono definiti le modalita' di fruizione, le categorie
di  soggetti  beneficiari  nonche'  la  durata  e   l'importo   della
prestazione di cui al comma 526, nei limiti della  spesa  complessiva
di 40 milioni di euro per l'anno 2008, a valere, per  20  milioni  di
euro,  sulle  risorse  derivanti  dalla  programmazione   dei   fondi
comunitari del Fondo sociale  europeo,  intestato  al  Ministero  del
lavoro e della  previdenza  sociale,  nel  rispetto  delle  finalita'
stabilite dai citati strumenti. 
 
  528. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, il Governo presenta alla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano   un'intesa   volta   a    prevedere    l'estensione    della
sperimentazione di cui al comma 526 e le modalita' di coordinamento e
di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti  dalla  programmazione
regionale del Fondo sociale europeo. 
 
  529. Il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  riferisce
alle  competenti  Commissioni  parlamentari   sull'attuazione   delle
disposizioni del comma 526, anche al fine di valutare,  nel  rispetto
degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa  a
regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di
cui al comma 526. 
 
  530. All'attuazione di quanto previsto dai commi da 526  a  529  si
provvede a valere sulle risorse derivanti  dalla  programmazione  dei
fondi comunitari 2007-2013, tenuto conto di quanto previsto dal comma
527, prioritariamente nell'ambito dei Programmi  operativi  nazionali
del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale, nel rispetto delle finalita' stabilite dai citati
strumenti. 
 
  531. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del  decreto-legge  20
gennaio 1998, n.4, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
marzo 1998,  n.  52,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". Ai
fini dell'attuazione del presente comma, e'  autorizzata  per  l'anno
2008 la  spesa  di  20  milioni  di  euro  a  valere  sul  Fondo  per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236. 
 
  532. All'articolo 1, comma 2, lettera p),  alinea,  della  legge  3
agosto 2007, n.  123,  le  parole:  ",  da  finanziare,  a  decorrere
dall'anno 2008, per le attivita' di cui  ai  numeri  1)  e  2)  della
presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota
delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  780,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio  consuntivo  per
l'anno 2007 dell'INAIL," sono soppresse. 
 
  533. All'articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123,  dopo
il comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  "7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2,
lettera p), e' previsto uno stanziamento di  50  milioni  di  euro  a
decorrere dal 1° gennaio 2008". 
 
  534. La dotazione del fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  1187,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 2,5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a
decorrere dal 2010. 
 
  535. E' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per  ciascuno  degli
anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le
liberta'  civili  e  l'immigrazione  del  Ministero  dell'interno  ai
programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i  fondi  europei
in  materia  migratoria.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
 
  536. Il Fondo per l'inclusione sociale degli  immigrati,  istituito
presso il Ministero della solidarieta' sociale dall'articolo 1, comma
1267, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e'  integrato  di  50
milioni di euro per l'anno 2008. 
 
  537. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 863, le parole: "di cui 100 milioni per ciascuno degli
anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per  l'anno  2009  e  59.179  milioni
entro il 2015" sono sostituite dalle seguenti: "di  cui  100  milioni
per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno  2008,  4.400  milioni  per
l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per  l'anno
2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013,
9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015"; 
   b) al comma 866, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  "Le
somme  di  cui  al  comma  863  sono  interamente  ed  immediatamente
impegnabili". 
 
  538. Il comma 1152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' sostituito dai seguenti: 
  "1152. Per interventi di ammodernamento e  di  potenziamento  della
viabilita' secondaria  esistente  nella  Regione  siciliana  e  nella
regione Calabria, non compresa nelle strade  gestite  dalla  societa'
ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di  euro  e  a
150 milioni di euro per l'anno 2007 e' assegnata in sede  di  riparto
delle somme stanziate sul fondo  per  le  aree  sottoutilizzate.  Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla  ripartizione  di
tali risorse tra le province della Regione siciliana  e  le  province
della regione Calabria, in proporzione alla  viabilita'  presente  in
ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e  modalita'  di  gestione
per l'utilizzo delle predette risorse. 
  1152-bis. Per le stesse finalita' e nelle  medesime  proporzioni  e
modalita' stabilite ai sensi del  comma  1152,  alle  province  della
Regione  siciliana  e  alle  province  della  regione  Calabria  sono
assegnate rispettivamente le somme di 350 milioni di euro  e  di  150
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.  Agli  oneri  di
cui al presente comma si provvede mediante corrispondente  riduzione,
per i medesimi anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di  cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289". 
 
  539. Ai datori di lavoro  che,  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
gennaio 2008 e  il  31  dicembre  2008,  incrementano  il  numero  di
lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo  indeterminato,
nelle  aree  delle  regioni  Calabria,  Campania,  Puglia,   Sicilia,
Basilicata, Sardegna,  Abruzzo  e  Molise  ammissibili  alle  deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, e' concesso, per gli anni  2008,
2009 e 2010, un credito d'imposta  d'importo  pari  a  euro  333  per
ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici
donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di  cui
all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n.  2204/2002  della
Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito  d'imposta  e'  concesso
nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.
Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
  540. Il credito d'imposta di cui  al  comma  539  spetta  per  ogni
unita' lavorativa risultante  dalla  differenza  tra  il  numero  dei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato  rilevato  in  ciascun
mese e il numero dei lavoratori con contratto a  tempo  indeterminato
mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e  il
31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti  con  contratto  di
lavoro a tempo  parziale,  il  credito  d'imposta  spetta  in  misura
proporzionale alle ore  prestate  rispetto  a  quelle  del  contratto
nazionale. 
 
  541. L'incremento della base occupazionale va considerato al  netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'  controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o  facenti
capo, anche per interposta  persona,  allo  stesso  soggetto.  Per  i
soggetti che assumono la qualifica di datori di  lavoro  a  decorrere
dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente  assunto  costituisce
incremento della base  occupazionale.  I  lavoratori  dipendenti  con
contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  si  assumono  nella   base
occupazionale in misura proporzionale alle ore  prestate  rispetto  a
quelle del contratto nazionale. 
 
  542. Il credito  d'imposta  va  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai  sensi  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla  formazione
del reddito e  del  valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
  543. Il credito d'imposta spetta a condizione che: 
   a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati
non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di
perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap  ai  sensi
della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  o  siano  lavoratrici  donne
rientranti  nella  definizione  di  lavoratore  svantaggiato  di  cui
all'articolo 2, lettera  f),  punto  XI),  del  regolamento  (CE)  n.
2204/2002 della Commissione; 
   b) siano  rispettate  le  prescrizioni  dei  contratti  collettivi
nazionali anche con riferimento alle unita' lavorative che non  danno
diritto al credito d'imposta; 
   c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza  dei
lavoratori previste dalle vigenti disposizioni; 
   d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel
periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi  diversi
da quelli del collocamento a riposo. 
 
  544. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di  un
servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque  assegnata,  il
credito  d'imposta  spetta  limitatamente  al  numero  di  lavoratori
assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita. 
 
  545. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade: 
   a) se, su base  annuale,  il  numero  complessivo  dei  lavoratori
dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato,  compresi  i
lavoratori con contratti di lavoro con contenuto  formativo,  risulta
inferiore o pari al  numero  complessivo  dei  lavoratori  dipendenti
mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il
31 dicembre 2007; 
   b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un  periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese; 
   c)  qualora  vengano  definitivamente  accertate  violazioni   non
formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di  importo  non
inferiore a euro 5.000, alla  normativa  fiscale  e  contributiva  in
materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa  sulla
salute e  sulla  sicurezza  dei  lavoratori  previste  dalle  vigenti
disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni
dei commi da  539  a  548,  e  qualora  siano  emanati  provvedimenti
definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta
antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20  maggio  1970,
n. 300. Dalla  data  del  definitivo  accertamento  delle  violazioni
decorrono i termini per far luogo  al  recupero  delle  minori  somme
versate o del maggior credito riportato e  per  l'applicazione  delle
relative sanzioni. 
 
  546. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 539 a  548  i
soci lavoratori di societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori
dipendenti. 
 
  547.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, ai fini di cui ai commi da 539 a 548 e' istituito un Fondo
con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli  anni  2008,
2009  e  2010,  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  per  le   aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre  2002,
n. 289. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  sono
stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548 anche  al
fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui  al
periodo precedente. Entro il 31 luglio 2008 il  Governo  provvede  ad
effettuare  la  verifica  ed  il  monitoraggio  degli  effetti  delle
disposizioni di cui ai commi da 539 a  548,  identificando  la  nuova
occupazione  generata  per   area   territoriale,   sesso,   eta'   e
professionalita'. 
 
  548. L'efficacia dei commi da 539 a 547 e'  subordinata,  ai  sensi
dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato   istitutivo   della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 
 
  549. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, e successive modificazioni, dopo la lettera g)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  "g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e' disposto lo
stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di  euro  annui
per la stabilizzazione dei lavoratori  socialmente  utili  e  per  le
iniziative connesse alle politiche attive per  il  lavoro  in  favore
delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei  fondi
strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di  un'apposita
convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale  a
valere sul Fondo di cui al presente comma". 
 
  550. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale  e'
autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche
in deroga alla normativa vigente relativa ai  lavoratori  socialmente
utili, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili  (ASU),  per
l'attuazione di misure di politiche  attive  del  lavoro  finalizzate
alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati  in  ASU,
nella disponibilita' degli  stessi  comuni  da  almeno  un  triennio,
nonche'  dei  soggetti  utilizzati  da   questi   ultimi   attraverso
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n.  468,  e  successive  modificazioni,
estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i  benefici  e  gli
incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili. 
 
  551. Per le finalita' di cui al comma 550,  gli  enti  utilizzatori
possono avvalersi, in deroga ai vincoli  legislativi  in  materia  di
assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della
citata legge  n.  296  del  2006,  della  facolta'  di  procedere  ad
assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A
e B dei soggetti di cui al comma 550, nonche' ad assunzioni  a  tempo
determinato, con inquadramento nelle  categorie  C  e  D,  secondo  i
profili professionali previsti dai rispettivi  ordinamenti,  in  ogni
caso attraverso procedure selettive. Il Ministro del lavoro  e  della
previdenza sociale dispone annualmente con  proprio  decreto,  a  far
data dall'esercizio 2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 550,
la copertura integrale degli oneri relativi alla  prosecuzione  delle
ASU e alla  gestione  a  regime  delle  unita'  stabilizzate  tramite
assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato. 
 
  552. Il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale,  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   e'
autorizzato, nel limite di spesa di 1 milione di  euro  per  ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con
meno  di  50.000  abitanti  per  la  stabilizzazione  dei  lavoratori
socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da  almeno
otto anni, utilizzando quota  parte  delle  risorse  trasferite  alle
regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
 
  553.  La  Regione  siciliana,   in   deroga   ai   limiti   imposti
dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  e
con  oneri  a  carico  del  proprio  bilancio,  e'  autorizzata  alla
trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati  con  il
personale di protezione civile proveniente da  organismi  di  diritto
pubblico individuato dall'articolo 76  della  legge  regionale  della
Regione  siciliana  1°  settembre   1993,   n.   25,   e   successive
modificazioni, gia' equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della  legge
regionale  della  Regione  siciliana  10  ottobre  1994,  n.  38,   e
dell'articolo 48 della legge regionale  della  Regione  siciliana  10
dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato. 
 
  554. Le economie derivanti dai provvedimenti  di  revoca  totale  o
parziale delle agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite  dell'85  per  cento
delle economie accertate annualmente con decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre,  sono  destinate
alla realizzazione di interventi destinati a finanziare: 
   a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati  residenti
nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,   Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il  loro  inserimento
lavorativo,  dando  priorita'  ai  contratti  di   lavoro   a   tempo
indeterminato. La definizione di tale programma e'  disciplinata  con
decreto del Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con  le
regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge; 
   b) la costituzione, con decreto del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, senza oneri per la finanza pubblica, presso  il  Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  dell'Osservatorio   sulla
migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al  fine  di
monitorare il fenomeno e di individuare  tutte  le  iniziative  e  le
scelte utili a governare il processo di mobilita' dal  sud  verso  il
nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro; 
   c) agevolazioni alle imprese innovatrici  in  fase  di  start  up,
definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria  in
materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,   sviluppo   e
innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la  riduzione  degli  oneri
sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario
impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri
e le modalita' per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che
saranno autorizzate entro i limiti fissati  alla  sezione  5.4  della
predetta Disciplina, saranno disciplinati con  apposito  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge; 
   d) interventi per lo sviluppo delle attivita'  produttive  inclusi
in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a
Poli  di  innovazione  situati  nei  territori  delle   regioni   del
Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio  2006.  I
rapporti tra Governo e regione e le  modalita'  di  erogazione  delle
predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del CIPE di
assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro; 
   e) la creazione di un fondo  denominato  "Fondo  per  la  gestione
delle quote di emissione di gas serra di  cui  alla  direttiva  2003/
87/CE",  da  destinare  alla  "riserva  nuovi  entranti"  dei   Piani
nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, secondo  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico e con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, da emanare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge; 
   f) la proroga per gli anni  2008,  2009  e  2010  della  deduzione
forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli  esercenti  impianti
di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
   g) interventi a sostegno dell'attivita'  di  ricerca  nel  sistema
energetico e di riutilizzo di aree industriali,  in  particolare  nel
Mezzogiorno. 
 
  555. In sede di prima applicazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi da 554 a 557, il decreto del Ministro dello sviluppo  economico
di cui al comma 554 e' adottato entro il mese di febbraio 2008. 
 
  556. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del
Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato ad  iscrivere,  nei
limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini  di
indebitamento netto, le risorse  derivanti  dalle  economie  connesse
alle revoche di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato  di
previsione del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ai  fini  del
finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 554. 
 
  557. Il finanziamento previsto all'articolo  1,  comma  278,  della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e'  ripristinato  a   decorrere
dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro. 
 
  558. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  di
concessioni  per  l'attivita'  di  stoccaggio  del  gas  naturale  in
giacimenti o  unita'  geologiche  profonde,  o  comunque  autorizzati
all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio
di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede  i
relativi  stabilimenti  di  stoccaggio,  a   titolo   di   contributo
compensativo per  il  mancato  uso  alternativo  del  territorio,  un
importo annuo  pari  all'1  per  cento  del  valore  della  capacita'
complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale. 
 
  559. La regione  sede  degli  stabilimenti  di  cui  al  comma  558
provvede alla ripartizione del contributo compensativo  ivi  previsto
tra i seguenti soggetti: 
   a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo
non inferiore al 60 per cento del totale; 
   b) i comuni contermini, in misura  proporzionale  per  il  50  per
cento  all'estensione  del  confine  e  per  il  50  per  cento  alla
popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale. 
 
  560. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge  14  novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  dicembre
2003, n. 368, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "nonche'
dei comuni confinanti, qualora situati  in  province  diverse  e  nel
raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo". 
 
  561. Il comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, e' sostituito dal seguente: 
  "340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli
spazi urbani e favorire  l'integrazione  sociale  e  culturale  delle
popolazioni abitanti  in  circoscrizioni  o  quartieri  delle  citta'
caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono  istituite,  con  le
modalita' di cui al comma 342, zone franche urbane con un  numero  di
abitanti non superiore a 30.000. Per le finalita' di cui  al  periodo
precedente, e' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico un apposito Fondo con una  dotazione  di  50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede  al
finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342". 
 
  562. Il comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, e' sostituito dai seguenti: 
  "341.  Le  piccole  e  micro  imprese,   come   individuate   dalla
raccomandazione 20031 361/CE della Commissione, del  6  maggio  2003,
che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio  2008  e  il  31
dicembre 2012, una  nuova  attivita'  economica  nelle  zone  franche
urbane individuate secondo le modalita' di cui al comma 342,  possono
fruire delle seguenti agevolazioni,  nei  limiti  delle  risorse  del
Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate: 
   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque  periodi
di imposta. Per i  periodi  di  imposta  successivi,  l'esenzione  e'
limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e  settimo
al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di
cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza  dell'importo  di
euro 100.000 del reddito derivante dall'attivita' svolta  nella  zona
franca urbana, maggiorato, a decorrere  dal  periodo  di  imposta  in
corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun  periodo  di  imposta,  di  un
importo pari a euro 5.000,  ragguagliato  ad  anno,  per  ogni  nuovo
assunto a tempo  indeterminato,  residente  all'interno  del  sistema
locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana; 
   b) esenzione dall'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,
per i primi cinque periodi di imposta, fino  a  concorrenza  di  euro
300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della  produzione
netta; 
   c) esenzione dall'imposta comunale  sugli  immobili,  a  decorrere
dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili  siti  nelle
zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati  per
l'esercizio delle nuove attivita' economiche; 
   d) esonero dal versamento dei  contributi  sulle  retribuzioni  da
lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attivita',  nei  limiti
di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a  tempo
indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici
mesi, e a condizione che  almeno  il  30  per  cento  degli  occupati
risieda nel sistema locale di lavoro in cui  ricade  la  zona  franca
urbana. Per gli anni successivi l'esonero e'  limitato  per  i  primi
cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e  per
l'ottavo e nono al 20 per  cento.  L'esonero  di  cui  alla  presente
lettera spetta,  alle  medesime  condizioni,  anche  ai  titolari  di
reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della
zona franca urbana. 
  341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria
attivita' in una zona franca urbana antecedentemente  al  1°  gennaio
2008 possono fruire delle agevolazioni  di  cui  al  comma  341,  nel
rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del  15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del
Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006. 
  341-ter. Sono, in ogni caso,  escluse  dal  regime  agevolativo  le
imprese operanti nei settori della costruzione di  automobili,  della
costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili  artificiali
o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada. 
  341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti  e
le modalita' di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai  commi
da 341 a 341-ter". 
 
  563. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, e' sostituito dal seguente: 
  "342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE),  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro della solidarieta'  sociale,  provvede  alla
definizione dei criteri per l'allocazione  delle  risorse  e  per  la
individuazione e la selezione delle zone franche urbane,  sulla  base
di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado
di cui al  comma  340.  Provvede  successivamente,  su  proposta  del
Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle  singole
zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento  in  favore
dei programmi di intervento di cui al comma  340.  L'efficacia  delle
disposizioni dei  commi  da  341  a  342  e'  subordinata,  ai  sensi
dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato   istitutivo   della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea". 
 
  564. Al fine di promuovere il diritto di  tutti  allo  sport,  come
strumento per la formazione della  persona  e  per  la  tutela  della
salute,  e  per  la  costituzione  e  il  funzionamento,  presso   la
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  dell'Osservatorio  nazionale
per l'impiantistica sportiva, e' istituito, presso la Presidenza  del
Consiglio dei ministri, un fondo denominato "Fondo per  lo  sport  di
cittadinanza", al quale e' assegnata la somma di 20 milioni  di  euro
per l'anno 2008, di 35 milioni di  euro  per  l'anno  2009  e  di  40
milioni di euro per l'anno 2010. 
 
  565. Gli atti e i  provvedimenti  concernenti  l'utilizzazione  sul
territorio delle risorse del Fondo di cui al comma 564 sono  adottati
dal Ministro per le politiche  giovanili  e  le  attivita'  sportive,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni. 
 
  566. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza  internazionale,
istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008. 
 
  567. Per la promozione e la realizzazione  di  interventi  per  gli
eventi sportivi di rilevanza internazionale,  fra  cui  i  Campionati
mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia  nel  2010,
la  dotazione  del  Fondo  per  gli  eventi  sportivi  di   rilevanza
internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di ulteriori 3  milioni  di
euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. 
 
  568. Il contributo al Comitato italiano paraolimpico (CIP)  di  cui
all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e'
incrementato di 2 ulteriori milioni di euro per l'anno 2008  e  di  1
ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010. 
 
  569.  Le  amministrazioni  statali  centrali  e   periferiche,   ad
esclusione degli istituti e scuole di  ogni  ordine  e  grado,  delle
istituzioni educative e  delle  istituzioni  universitarie,  inviano,
entro il 28 febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per  gli
anni successivi,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  un
prospetto contenente i dati  relativi  alla  previsione  annuale  dei
propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto  si  applica
il codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
conformemente alle modalita' e allo  schema  pubblicati  sul  portale
degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze  e
di Consip Spa. 
 
  570. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  avvalendosi  di
Consip Spa, individua, sulla base delle informazioni di cui al  comma
569 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui  al  comma
569,  per  gli  anni  2005-2007,  acquisiti  tramite  il  sistema  di
contabilita' gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi
informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile
per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati  funzionalmente  alle
attivita' da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo
delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali
della singola amministrazione, nonche' dei dati di consuntivo. 
 
  571. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai
sensi del comma 570 sono messi a disposizione  delle  amministrazioni
di cui al comma 569, anche attraverso la  pubblicazione  sul  portale
degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze  e
di Consip Spa,  quali  utili  strumenti  di  supporto  e  modelli  di
comportamento  secondo  canoni  di  efficienza,   nell'attivita'   di
programmazione degli acquisti di beni e servizi e  nell'attivita'  di
controllo di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 286. 
 
  572. In relazione ai parametri di prezzo-qualita' di cui al comma 3
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, attraverso Consip Spa, entro tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  predispone  e
mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di
supporto per la valutazione  della  comparabilita'  del  bene  e  del
servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con  indicazione
di una misura minima e massima degli stessi. 
 
  573.  Per  raggiungere  gli  obiettivi   di   contenimento   e   di
razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  fermo   restando   quanto
previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1,  comma  449,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui
all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici  relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, possono  ricorrere  per  l'acquisto  di  beni  e
servizi  alle  convenzioni  stipulate  da   Consip   Spa   ai   sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  nel  rispetto
dei principi di tutela della concorrenza. 
 
  574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26  della  legge
23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  dei
prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei  fabbisogni  di
beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo
di ogni anno, con decreto, segnatamente in  relazione  agli  acquisti
d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del
valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni  e
dei servizi ed il livello di  aggregazione  della  relativa  domanda,
nonche'  le  tipologie  dei  beni  e  dei  servizi  non  oggetto   di
convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali  le  amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole
di  ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e   delle
istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla  Consip  Spa,
in  qualita'  di  stazione  appaltante  ai   fini   dell'espletamento
dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei  sistemi
telematici. 
 
  575. Le dotazioni delle unita' previsionali di base degli stati  di
previsione dei Ministeri, concernenti spese  per  consumi  intermedi,
non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare
in misura tale da realizzare complessivamente una  riduzione  di  545
milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno  2009
e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta  riduzione
sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. 
 
  576. Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al  Documento
di     programmazione     economico-finanziaria     una     relazione
sull'applicazione delle misure di  cui  ai  commi  da  569  a  575  e
sull'entita' dei risparmi conseguiti. 
 
  577. Al fine di garantire una piu'  incisiva  azione  di  gestione,
controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali  del  Sistema
pubblico  di   connettivita'   (SPC),   il   Centro   nazionale   per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sostiene i costi
di cui all'articolo 86,  comma  2,  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  fino
alla  scadenza  dei  contratti-quadro  stipulati  con  gli  operatori
vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili previste dal
comma 585. 
 
  578. Al fine di  promuovere  e  sostenere  la  realizzazione  delle
infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte  le
componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo  sviluppo  delle
infrastrutture applicative, le regioni e  gli  enti  locali,  per  la
parte di rispettiva  competenza,  definiscono,  di  concerto  con  il
CNIPA, le componenti progettuali tecniche  e  organizzative  del  SPC
nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei
livelli  di  responsabilita',  dei  tempi  e   delle   modalita'   di
attuazione, nonche' dell'ammontare del  relativo  onere  finanziario.
Qualora la realizzazione  del  programma  comporti  l'ampliamento  di
infrastrutture nazionali gia'  disponibili,  i  relativi  costi  sono
individuati nello stesso programma. 
 
  579. Nell'ambito del programma sono altresi' individuati i  servizi
di  cooperazione  applicativa   di   interesse   nazionale   che   le
amministrazioni si impegnano a realizzare. 
 
  580. Il programma, sentita la Commissione di  cui  all'articolo  80
del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e' approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione. 
 
  581. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo  del  programma  sulla
base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo  80  del
citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  che
lo approva in via definitiva. 
 
  582. Al fine di salvaguardare e di garantire l'integrita', anche ai
sensi  dell'articolo  51  del  citato  codice  di  cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle disposizioni del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive  modificazioni,  del
patrimonio informativo gestito dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e  al
fine di garantire la disponibilita'  e  la  continuita'  dei  servizi
erogati dalle stesse  amministrazioni,  il  CNIPA  identifica  idonee
soluzioni tecniche e funzionali  riguardanti,  in  generale,  diverse
amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei  dati  e  delle
applicazioni informatici nonche' la continuita' operativa dei servizi
informatici e telematici, anche in caso di disastri e  di  situazioni
di emergenza. 
 
  583. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di  cui
al comma 582, indice conferenze di servizi. 
 
  584. Gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, non ancora impegnati,  ancorche'  confluiti
nel  fondo  di  riserva  di  cui  all'articolo  12  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003,
restano prioritariamente destinati al completamento  delle  attivita'
di  informatizzazione  della  normativa  statale  vigente  e  in  via
residuale alle restanti attivita' di  cui  al  presente  comma.  Tali
stanziamenti sono incrementati di 500.000  euro  per  ciascuno  degli
anni 2008, 2009 e 2010. Le finalita' di cui al  citato  articolo  107
della legge n.  388  del  2000  si  estendono  al  coordinamento  dei
programmi di informatizzazione e di classificazione  della  normativa
regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea
delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche  e
all'adozione di linee guida per la promulgazione e  la  pubblicazione
telematica degli atti normativi  nella  prospettiva  del  superamento
dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi  di  cui
al presente comma sono realizzati in  conformita'  alle  disposizioni
del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e successive  modificazioni.  La  loro  attuazione  presso  tutte  le
amministrazioni pubbliche e' coordinata da un responsabile  designato
per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica,
assicurando  il  collegamento  con  le   attivita'   in   corso   per
l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
con le attivita' delle amministrazioni centrali dello Stato  relative
alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione  dei
criteri per la classificazione dei dati  legislativi.  All'attuazione
dei medesimi programmi  partecipano  rappresentanti  della  Corte  di
cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa  regionale,
rappresentanti  designati  dalla  Conferenza  dei  presidenti   delle
assemblee legislative delle regioni e delle province  autonome.  Puo'
essere  istituita  una  segreteria  tecnica.  Ai   componenti   della
segreteria  non  e'  corrisposta  alcuna   ulteriore   indennita'   o
emolumento. Il coordinatore delle attivita' di cui al presente  comma
trasmette  al  Parlamento  una  relazione  annuale  sullo  stato   di
attuazione dei programmi. 
 
  585. Per l'attuazione dei commi da 577 a  584  e'  autorizzata  una
spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008,  10,5  milioni  di
euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per  l'anno  2010.  Fermo
restando quanto previsto dal  comma  584  per  l'utilizzazione  degli
importi da esso stanziati, con decreto del Ministro per le riforme  e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita'  e
i tempi per l'utilizzazione delle predette risorse. 
 
  586. Al fine di  migliorare  l'utilizzazione  delle  risorse  e  di
recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori  di  settore,
e' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle  finanze,  un
fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione
di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, avente una
dotazione di  6  milioni  di  euro  per  ciascun  anno  del  triennio
2008-2010. Il fondo e' finalizzato alla  realizzazione  dei  seguenti
interventi: 
   a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle  entrate  di  immobili
adiacenti  ad  uffici  delle  entrate  gia'  esistenti,  al  fine  di
concentrare  tutti  gli  uffici  finanziari  in  un  unico  complesso
immobiliare per dare vita al Polo finanziario; 
   b) trasferimento degli uffici giudiziari nell'edificio  di  Piazza
del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia, per dare vita al
Polo giudiziario. 
 
  587. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa  intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le  modalita'  e
le procedure di utilizzo del fondo di cui al comma 586. 
 
  588.  A  decorrere  dall'anno  2008  la  cilindrata   media   delle
autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo  e  non  esclusivo
nell'ambito delle magistrature e di ciascuna  amministrazione  civile
dello Stato non puo' superare i 1.600 centimetri  cubici,  escludendo
dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei  vigili
del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine,  della
sicurezza pubblica e della protezione civile. 
 
  589.  Il  Centro  nazionale  per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione  (CNIPA)  effettua,  anche  a  campione,  azioni   di
monitoraggio e  verifica  del  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni,
nonche'  delle  disposizioni  in   materia   di   posta   elettronica
certificata. Il mancato adeguamento  alle  predette  disposizioni  in
misura superiore al 50 per  cento  del  totale  della  corrispondenza
inviata,  certificato  dal  CNIPA,   comporta,   per   le   pubbliche
amministrazioni dello Stato, comprese le aziende  ed  amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, e  per  gli  enti  pubblici  non
economici  nazionali,  la   riduzione,   nell'esercizio   finanziario
successivo, del 30 per cento delle  risorse  stanziate  nell'anno  in
corso per spese di invio della corrispondenza cartacea. 
 
  590. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il  Ministro  delle  comunicazioni,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabilite le modalita' attuative del comma 589. 
 
  591. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione  digitale,  di
cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti commi: 
  "2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative
e le istituzioni universitarie, nei limiti  di  cui  all'articolo  1,
comma 449, secondo periodo, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008  e  comunque  a  partire
dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di  fonia  in  corso
alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce  tramite  protocollo
Internet" (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettivita' o  da
analoghe convenzioni stipulate da CONSIP. 
  2-ter. Il CNIPA effettua azioni  di  monitoraggio  e  verifica  del
rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis. 
  2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al  comma
2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio  finanziario  successivo,
del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese
di telefonia". 
 
  592. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il  Ministro  delle  comunicazioni,  da  adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono stabilite le  modalita'  attuative  dei  commi  2-bis,  2-ter  e
2-quater dell'articolo  78  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 591. 
 
  593. In relazione a  quanto  previsto  dai  commi  591  e  592,  le
dotazioni delle unita' previsionali di base degli stati di previsione
dei  Ministeri  concernenti  spese   postali   e   telefoniche   sono
rideterminate  in  maniera  lineare  in  misura  tale  da  realizzare
complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno  2008,
12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro  a  decorrere
dal  2010.  Le  altre  pubbliche  amministrazioni  dovranno  altresi'
adottare misure di contenimento  delle  suddette  spese  al  fine  di
realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a
18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per  l'anno
2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al  fine  di  garantire
l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso  di
accertamento di minori  economie,  si  provvede  alle  corrispondenti
riduzioni dei trasferimenti statali  nei  confronti  delle  pubbliche
amministrazioni inadempienti. 
 
  594. Ai fini del contenimento delle spese  di  funzionamento  delle
proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  adottano
piani triennali  per  l'individuazione  di  misure  finalizzate  alla
razionalizzazione dell'utilizzo: 
   a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che  corredano
le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; 
   b) delle autovetture di servizio, attraverso  il  ricorso,  previa
verifica di fattibilita', a mezzi  alternativi  di  trasporto,  anche
cumulativo; 
   c)  dei  beni  immobili  ad  uso  abitativo  o  di  servizio,  con
esclusione dei beni infrastrutturali. 
 
  595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594  sono  altresi'
indicate  le  misure  dirette  a  circoscrivere   l'assegnazione   di
apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il  personale
debba  assicurare,  per  esigenze  di  servizio,  pronta  e  costante
reperibilita' e limitatamente al periodo necessario allo  svolgimento
delle particolari attivita' che ne  richiedono  l'uso,  individuando,
nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, forme di verifica, anche a  campione,  circa  il  corretto
utilizzo delle relative utenze. 
 
  596. Qualora gli interventi di  cui  al  comma  594  implichino  la
dismissione di dotazioni strumentali, il  piano  e'  corredato  della
documentazione necessaria a dimostrare la congruenza  dell'operazione
in termini di costi e benefici. 
 
  597. A  consuntivo  annuale,  le  amministrazioni  trasmettono  una
relazione agli organi di controllo interno e alla  sezione  regionale
della Corte dei conti competente. 
 
  598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi  pubblici  con
le modalita' previste dall'articolo 11  del  decreto  legislativo  30
marzo   2001,   n.   165,   e    dall'articolo    54    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al citato  decreto  legislativo
n. 82 del 2005. 
 
  599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di  criteri
e modalita' definiti con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri da adottare, sentita l'Agenzia del  demanio,  entro  novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
all'esito della ricognizione propedeutica  alla  adozione  dei  piani
triennali  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  594  provvedono  a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi
a: 
   a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con  esclusione
dei beni infrastrutturali,  sui  quali  vantino  a  qualunque  titolo
diritti  reali,  distinguendoli   in   base   al   relativo   titolo,
determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli  eventuali
proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o  in  ogni
caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore
di terzi; 
   b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con  esclusione
dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a  qualunque  titolo  la
disponibilita',  distinguendoli  in  base  al   relativo   titolo   e
determinandone la consistenza complessiva, nonche' quantificando  gli
oneri  annui  complessivamente  sostenuti  a  qualunque  titolo   per
assicurarne la disponibilita'. 
 
  600. Le regioni, le province  autonome  e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, adottano, secondo i propri  ordinamenti,
gli atti di rispettiva competenza  al  fine  di  attuare  i  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica  desumibili  dai
commi da 588 a 602.