art. 2 (commi 601-642)
  601. All'articolo 4 del decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.
39, le parole: "quattro membri", ovunque ricorrano,  sono  sostituite
dalle seguenti: "due membri". 
 
  602. Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui  all'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e' costituito dal
presidente e da tre membri; fino alla predetta data,  ai  fini  delle
deliberazioni, in  caso  di  parita'  di  voti,  prevale  quello  del
presidente. 
 
  603. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione
dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° luglio 2008: 
    a) sono soppressi i tribunali  militari  e  le  procure  militari
della Repubblica di Torino,  La  Spezia,  Padova,  Cagliari,  Bari  e
Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare
di Verona assumono la competenza territoriale relativa  alle  regioni
Valle d'Aosta, Piemonte,  Liguria,  Lombardia,  Trentino-Alto  Adige,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale  militare
e la procura militare di Roma  assumono  la  competenza  territoriale
relativa alle regioni  Toscana,  Umbria,  Marche,  Lazio,  Abruzzo  e
Sardegna; il tribunale militare  e  la  procura  militare  di  Napoli
assumono la competenza territoriale  relativa  alle  regioni  Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; 
    b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli  della
corte militare d'appello e i relativi uffici della  procura  generale
militare della Repubblica; 
    c) il ruolo  organico  dei  magistrati  militari  e'  fissato  in
cinquantotto unita'. I magistrati militari fuori ruolo alla data  del
28 settembre 2007  sono  considerati  in  soprannumero  riassorbibile
nello stesso ruolo. 
 
  604. Per le stesse finalita' di cui al comma 603, a decorrere dalle
prime elezioni  per  il  rinnovo  del  Consiglio  della  magistratura
militare che si terranno dopo  l'entrata  in  vigore  della  presente
legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1,  comma  1,
lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono  ridotti,
rispettivamente, da cinque a quattro, di cui almeno uno con  funzioni
di cassazione, e da due ad  uno,  che  assume  le  funzioni  di  vice
presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica
e' conseguentemente rideterminata la dotazione organica  dell'ufficio
di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione
rispetto a quella attuale. 
 
  605. I procedimenti pendenti al 1° luglio 2008  presso  gli  uffici
giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare  o
dalla corte militare d'appello che ne assorbe  la  competenza,  senza
avviso  alle  parti.  L'udienza  fissata  in  data  successiva   alla
soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 603, si  intende
fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello  che  ne
assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui
agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del
codice di procedura penale provvede la corte  militare  d'appello  in
diversa composizione. 
 
  606. In relazione a quanto previsto al comma 603, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: 
   a) il ruolo organico della magistratura ordinaria e' rideterminato
in 10.151 unita'; 
   b) il numero di magistrati militari eccedenti la  nuova  dotazione
organica di cui al  comma  603  transita  in  magistratura  ordinaria
secondo le seguenti modalita' e criteri: nell'ordine di scelta per il
transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello
di tutti i magistrati militari in  ruolo  al  28  settembre  2007;  i
magistrati militari che transitano in  magistratura  ordinaria  hanno
diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche  in
soprannumero riassorbibile, ad un ufficio  giudiziario  nella  stessa
sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in  una
delle   citta'   sede   di   corte   d'appello   con    conservazione
dell'anzianita' e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti
a quelle svolte in precedenza con esclusione di  quelle  direttive  e
semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito  del  procedimento
di  trasferimento  a  domanda  dei  magistrati  militari  viene  data
precedenza ai magistrati  militari  in  servizio  presso  gli  uffici
giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del
procedimento  di  trasferimento  a  domanda  permangano  esuberi   di
magistrati rispetto all'organico previsto al comma 603, lettera c), i
trasferimenti  dei  medesimi  magistrati  in  ruolo   sono   disposti
d'ufficio  partendo  dall'ultima  posizione  di  ruolo   organico   e
trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso
gli uffici giudiziari  soppressi;  i  suddetti  trasferimenti  sia  a
domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme
deliberazione  del  Consiglio  della  magistratura  militare  e   del
Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di  cui
all'ultimo periodo della lettera c) del comma 603 hanno  facolta'  di
esercitare l'interpello per il  transito  in  magistratura  ordinaria
all'atto del rientro in ruolo; 
   c) con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, viene individuato un
contingente di dirigenti e di personale civile  del  Ministero  della
difesa non inferiore alla meta'  di  quello  impiegato  negli  uffici
giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603 che transita nei
ruoli del Ministero della giustizia  con  contestuale  riduzione  del
ruolo del  Ministero  della  difesa  e  vengono  definiti  criteri  e
modalita' dei relativi trasferimenti nel rispetto delle  disposizioni
legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente
all'esperimento di  mobilita'  di  tipo  volontario  i  trasferimenti
possono essere disposti d'ufficio. 
 
  607. Sono rideterminate, entro  il  28  febbraio  2008,  le  piante
organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla  data
di soppressione degli uffici operata al comma 603, tenuto conto della
equiparazione di funzioni tra i magistrati militari  e  i  magistrati
ordinari e, in prima applicazione delle nuove  piante  organiche,  e'
possibile  provvedere   al   trasferimento   d'ufficio,   anche   con
assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati  non  interessati  al
trasferimento nei ruoli del Ministero della  giustizia,  comunque  in
esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli  uffici.  Ai
trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma
606, lettera b),  non  si  applica  l'articolo  194  dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e
successive modificazioni. 
 
  608. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) all'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte
di cassazione e' composto dal  procuratore  generale  militare  della
Repubblica e da  due  sostituti  procuratori  generali  militari.  Il
procuratore generale militare e' scelto tra i magistrati che  abbiano
esercitato, per  almeno  4  anni,  funzioni  direttive  giudicanti  o
requirenti di primo o di  secondo  grado  o  funzioni  requirenti  di
legittimita'"; 
   b) l'articolo 11 e' abrogato. 
 
  609. All'articolo 1 della legge n. 561 del 1988 sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: "uno di  essi
e' eletto dal Consiglio vice presidente"; 
   b) al comma 2, primo periodo, e' soppressa la parola: "eletto"; 
   c) al comma 4, le parole: "sei componenti, di  cui  tre  elettivi"
sono sostituite  dalle  seguenti:  "cinque  componenti,  di  cui  tre
elettivi". 
 
  610. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5,  comma
3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre  per  la  magistratura
militare dalla rideterminazione delle  piante  organiche  di  cui  al
comma 607. 
 
  611. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 603  a
610 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del  bilancio  dello
Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  proprio  decreto,  le   variazioni   necessarie   in
diminuzione  sugli  stanziamenti  del  Ministero  della  difesa,   in
relazione al decremento degli organici di magistrati e  di  personale
amministrativo, e in  aumento  sui  corrispondenti  stanziamenti  del
Ministero  della  giustizia,  in   relazione   all'incremento   degli
organici. 
 
  612. All'articolo 262 del codice di procedura penale, dopo il comma
3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della  sentenza  non  piu'
soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se  non  ne
e'  stata  disposta  la  confisca  e  nessuno  ne   ha   chiesto   la
restituzione,  reclamando  di  averne  diritto,  sono  devolute  allo
Stato". 
 
  613. All'articolo 676 del codice di procedura penale, al  comma  1,
dopo le  parole:  "alla  confisca  o  alla  restituzione  delle  cose
sequestrate" sono inserite le  seguenti:  "o  alla  devoluzione  allo
Stato delle somme di denaro sequestrate  ai  sensi  del  comma  3-bis
dell'articolo 262". 
 
  614. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni  di
cui ai commi 612 e 613 sono destinate agli investimenti per l'avvio e
la  diffusione  del  processo  telematico  nell'ambito  degli  uffici
giudiziari. 
 
  615. A decorrere dall'anno 2008, non si da' luogo  alle  iscrizioni
di  stanziamenti  negli  stati  di  previsione   dei   Ministeri   in
correlazione a versamenti di somme  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco  n.
1 allegato alla  presente  legge,  ad  eccezione  degli  stanziamenti
destinati a finanziare le spese della categoria 1 "redditi da  lavoro
dipendente". 
 
  616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli  stati  di
previsione dei Ministeri di cui  al  medesimo  comma  sono  istituiti
appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel
rispetto  delle  finalita'  stabilite   dalle   stesse   disposizioni
legislative. 
 
  617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di  cui  al
comma 616 e' determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti
riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata  del
bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei  fondi  e'  effettuata  dal
Ministro competente, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  in  considerazione  dell'andamento   delle   entrate
versate. La dotazione dei fondi e' annualmente rideterminata in  base
all'andamento dei versamenti riassegnabili  effettuati  entro  il  31
dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun
anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300  milioni  di
euro. 
 
  618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili utilizzati  dalle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5
per cento e, a decorrere dal 2009, la misura  del  3  per  cento  del
valore dell'immobile utilizzato. Detto limite  di  spesa  e'  ridotto
all'1 per  cento  nel  caso  di  esecuzione  di  interventi  di  sola
manutenzione ordinaria. Per gli immobili  in  locazione  passiva,  e'
ammessa la sola manutenzione ordinaria nella  misura  massima  dell'1
per cento del valore dell'immobile  utilizzato.  Dall'attuazione  del
presente comma devono conseguire economie di  spesa,  in  termini  di
indebitamento netto, non inferiori a  euro  650  milioni  per  l'anno
2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno
2010. 
 
  619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di  cui  al
comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con  imputazione  a
specifico  capitolo,  anche  di  nuova   istituzione,   appositamente
denominato, rispettivamente di parte corrente e  di  conto  capitale,
iscritto  nella  pertinente  unita'  previsionale   di   base   della
amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti  destinati
alle predette finalita'. Il Ministro competente e' autorizzato, a tal
fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  620. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008  provvede
a determinare il valore degli immobili a cui devono fare  riferimento
le amministrazioni ai  fini  dell'applicazione  del  comma  618  e  a
renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita  pagina  del
sito web dell'Agenzia stessa. 
 
  621. Il Ministro competente puo' richiedere una deroga ai limiti di
cui al comma 618 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di
sopravvenute ed eccezionali esigenze. 
 
  622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti
ai  fondi  immobiliari  costituiti  ai  sensi  dell'articolo  9   del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
 
  623. A decorrere dall'anno 2008  gli  enti  ed  organismi  pubblici
inseriti   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione individuati  dall'ISTAT  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con  esclusione  degli
enti territoriali e locali e  degli  enti  da  essi  vigilati,  delle
aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche' degli istituti di  ricovero
e cura a carattere scientifico, si adeguano ai  principi  di  cui  ai
commi da 615 a  626,  riducendo  le  proprie  spese  di  manutenzione
ordinaria e  straordinaria  in  modo  tale  da  rispettare  i  limiti
previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra  l'importo
delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle  stesse
rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da
615 a 626, e' versata  annualmente  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato entro il 30 giugno.  Gli  organi  interni  di  revisione  e  di
controllo vigilano sull'applicazione del presente comma. 
 
  624. Il fabbisogno di personale e le  relative  risorse  economiche
del CNIPA sono determinate nell'ambito di un piano triennale  recante
obiettivi, attivita' e risultati attesi aggiornato annualmente e  nei
limiti della dotazione  organica  stabilita  con  il  regolamento  di
organizzazione dello stesso CNIPA. Il piano e' approvato con  decreto
del  Ministro  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa consultazione delle organizzazioni sindacali. 
 
  625. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4  luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, e' abrogato. 
 
  626. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, e' abrogato. 
 
  627. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale
connessa  al  nuovo  modello  delle  Forze  armate,  conseguito  alla
sospensione del servizio obbligatorio di  leva,  il  Ministero  della
difesa   predispone,   con    criteri    di    semplificazione,    di
razionalizzazione  e  di  contenimento  della  spesa,  un   programma
pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la  ristrutturazione  di
alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma,  della  legge
18 agosto 1978, n. 497. 
 
  628. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 627,
il Ministero della difesa: 
   a) procede all'individuazione  di  tre  categorie  di  alloggi  di
servizio: 
  1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui
svolge particolari incarichi  di  servizio  richiedenti  la  costante
presenza del titolare nella sede di servizio; 
  2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in
ragione delle esigenze di mobilita' e abitative; 
  3) alloggi da assegnare con possibilita'  di  opzione  di  acquisto
mediante riscatto; 
   b) provvede all'alienazione  della  proprieta',  dell'usufrutto  o
della nuda proprieta' di alloggi non piu'  funzionali  alle  esigenze
istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in  interi
stabili da alienare in blocco,  con  diritto  di  prelazione  per  il
conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per
il personale  militare  e  civile  del  Ministero  della  difesa  non
proprietario di altra  abitazione  nella  provincia,  con  prezzo  di
vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella
misura massima del 25 per cento e minima del 10  per  cento,  tenendo
conto del reddito del nucleo familiare, della presenza  di  portatori
di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta
perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli
alloggi dei conduttori delle unita' immobiliari e delle  vedove,  con
basso  reddito  familiare,  non  superiore   a   quello   determinato
annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9,  comma
7, della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  ovvero  con  componenti
familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone  in
vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici  ISTAT.
Gli acquirenti degli  alloggi  non  possono  rivenderli  prima  della
scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti
dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio  dello  Stato
per essere riassegnati in apposita unita' previsionale di base  dello
stato di previsione del Ministero della difesa; 
   c) puo' avvalersi,  ai  fini  di  accelerare  il  procedimento  di
alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del  demanio,
dell'attivita' di tecnici dell'Agenzia del demanio  ed  e'  esonerato
dalla consegna dei  documenti  previsti  dalle  vigenti  disposizioni
normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la
stipula  dei  contratti  di  alienazione  di  cui  alla  lettera  b),
sostituiti da apposita dichiarazione; 
   d) puo' procedere alla concessione di lavori pubblici di cui  agli
articoli 153 e seguenti del codice di cui al decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e successive  modificazioni,  con  le  modalita'
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 aprile  2005,  n.  170,  prevedendo,  a  tal  fine,  la
possibilita' di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso
non piu' necessari ai fini istituzionali,  individuati  d'intesa  con
l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai
sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, e successive  modificazioni,  nonche'  la  destinazione
della totalita' dei canoni degli alloggi di  servizio  realizzati  in
attuazione del programma di cui ai commi da 627 a 631 fino al termine
della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle
vigenti disposizioni normative in materia  di  riparto  dei  proventi
derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di  servizio  delle
Forze armate. 
 
  629. Il Ministro della  difesa,  entro  otto  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge,  adotta  il  regolamento  di
attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui
al comma 627, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento e' sentito il  COCER
e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. 
 
  630. Fino all'entrata in vigore del regolamento  di  cui  al  comma
629, sono sospese le azioni intese ad ottenere  il  rilascio  forzoso
dell'alloggio di servizio da parte degli  utenti  in  regola  con  il
pagamento dei canoni e degli oneri accessori. 
 
  631. L'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, e' abrogato. Gli immobili  originariamente  individuati
per essere destinati alle procedure  di  vendita  di  cui  al  citato
decreto-legge rimangono  nelle  disponibilita'  del  Ministero  della
difesa per l'utilizzo o per l'alienazione. 
 
  632. All'articolo 4, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "A  tali
amministrazioni e' fatto  divieto  di  istituire  uffici  di  diretta
collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di  vertice
dell'ente". 
 
  633. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli  uffici
di diretta collaborazione istituiti alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il
personale  appartenente  ai  ruoli  della  pubblica  amministrazione,
compresi i dirigenti, e' riassegnato secondo le procedure ordinarie. 
 
  634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e  crescita,
di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di   funzionamento   delle
amministrazioni  pubbliche,  di  incrementare   l'efficienza   e   di
migliorare la qualita' dei servizi, con uno o  piu'  regolamenti,  da
emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  per  le
riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica  amministrazione  e  del
Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  o  i
Ministri  interessati,  sentite  le   organizzazioni   sindacali   in
relazione  alla  destinazione   del   personale,   sono   riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione,  enti  ed  organismi
pubblici statali, nonche' strutture amministrative pubbliche statali,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) fusione di  enti,  organismi  e  strutture  pubbliche  comunque
denominate che  svolgono  attivita'  analoghe  o  complementari,  con
conseguente  riduzione  della  spesa  complessiva  e   corrispondente
riduzione del contributo statale di funzionamento; 
   b)  trasformazione  degli  enti  ed  organismi  pubblici  che  non
svolgono funzioni  e  servizi  di  rilevante  interesse  pubblico  in
soggetti  di  diritto  privato,  ovvero  soppressione  e   messa   in
liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4
dicembre 1956, n. 1404, e successive  modificazioni,  fermo  restando
quanto  previsto  dalla  lettera  e)  del  presente  comma,   nonche'
dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  giugno
2002, n. 112; 
   c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che  svolgono
attivita' in materie devolute alla competenza  legislativa  regionale
ovvero attivita' relative a funzioni  amministrative  conferite  alle
regioni o agli enti locali; 
   d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo,  di
gestione e consultivi e riduzione del  numero  dei  componenti  degli
organi collegiali  almeno  del  30  per  cento,  con  salvezza  della
funzionalita' dei predetti organi; 
   e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione,
lo Stato risponde  delle  passivita'  nei  limiti  dell'attivo  della
singola liquidazione in conformita'  alle  norme  sulla  liquidazione
coatta amministrativa; 
   f) abrogazione delle disposizioni legislative che  prescrivono  il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato
o  di  altre  amministrazioni  pubbliche,  degli  enti  ed  organismi
pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in  soggetti
di diritto privato ai sensi della lettera b); 
   g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste   preminente
competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di  enti,  organismi  e
strutture soppressi. 
 
  635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono  trasmessi
al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di  cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n.  246.  Il
parere e' espresso entro trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione
degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga  ai  sensi
del comma 23  del  medesimo  articolo  14.  Trascorso  tale  termine,
eventualmente   prorogato,   il   parere    si    intende    espresso
favorevolmente. 
 
  636. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco  di
cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti  di  cui  al
comma 634, sono soppressi a far data dalla scadenza  del  termine  di
cui  al  medesimo  comma  634.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le
procedure di cui ai commi 634  e  635,  e'  stabilita  l'attribuzione
delle funzioni degli  enti  soppressi  che  devono  essere  mantenute
all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed
e'  disciplinata   la   destinazione   delle   risorse   finanziarie,
strumentali e di personale degli enti soppressi. 
 
  637. Con decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro sei mesi  dalla  data  di  scadenza  dei  termini  per
l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 634, su proposta  del
Ministro  per  le   riforme   e   le   innovazioni   nella   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con i Ministri interessati, e' disciplinata la destinazione
delle risorse finanziarie, strumentali  e  di  personale  degli  enti
soppressi ai sensi dello stesso comma 634. 
 
  638. Sugli schemi di decreto di cui al comma 637  e'  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari,  che  si  esprimono
entro trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Trascorso  tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati. 
 
  639. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione  non
rilevano ai fini fiscali. 
 
  640. A decorrere dal 1° gennaio 2008,  e'  abrogato  l'articolo  28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni,  ad
eccezione dei commi 7, 9, 10  e  11.  Sono  comunque  fatti  salvi  i
regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28. 
 
  641. A decorrere dalla data di cui al  comma  640,  dall'attuazione
delle norme previste  dai  commi  da  634  a  642  deve  derivare  il
miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo  1,  comma
483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto  anche  degli
effetti in termini di risparmio di spesa  derivanti  dai  regolamenti
emanati in applicazione dell'articolo  28  della  legge  28  dicembre
2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai
predetti obiettivi  di  miglioramento  dell'indebitamento  netto,  si
applica il comma 621, lettera a), dell'articolo 1 della citata  legge
n. 296 del 2006. 
 
  642. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono  individuati
e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti  pubblici
di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929,  n.
2392, e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1° ottobre 1931,
n. 1312, e successive modificazioni, che abbiano esaurito il  proprio
scopo o fine statutario o che non risultino piu' idonei ad  assolvere
la funzione educativa e culturale cui sono destinati.