Art. 3. 
 
          (Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; 
Contenimento e razionalizzazione delle  spese  valide  per  tutte  le
              missioni; Pubblico impiego. Norme finali) 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 204 e' sostituito dal seguente: 
  "204.  Al  fine  di  razionalizzare  gli  spazi   complessivi   per
l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di  ridurre  la  spesa
relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i  piani
di razionalizzazione degli spazi e di riduzione  della  spesa,  anche
differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato,
elaborati per  il  triennio  2008-2010  d'intesa  tra  l'Agenzia  del
demanio e  le  amministrazioni  centrali  e  periferiche,  usuarie  e
conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire  una  riduzione
complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei  canoni  per
locazioni passive  e  del  costo  d'uso  equivalente  degli  immobili
utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori  al  7
per cento e 6 per cento per gli anni successivi"; 
   b) il comma 206 e' sostituito dal seguente: 
  "206. In sede di prima applicazione, il  costo  d'uso  dei  singoli
immobili di proprieta' statale  in  uso  alle  amministrazioni  dello
Stato e' determinato in misura  pari  al  50  per  cento  del  valore
corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio  forniti
dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella  zona  per
analoghe attivita'; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale  e'
incrementata annualmente  di  un  ulteriore  10  per  cento  fino  al
raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato"; 
   c)  al  comma  207,  la  parola:  "possono"  e'  sostituita  dalla
seguente: "devono"; 
   d) al comma 208, le parole: "nell'atto di indirizzo di  cui"  sono
soppresse. 
 
  2. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa,
in termini di indebitamento netto, non inferiori  a  140  milioni  di
euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010. 
 
  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio  1985,  n.  222,  e  successive  modificazioni,
relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille
dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche   (IRPEF),   e'
incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008. 
 
  4. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, le parole: "250 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: 
"400 milioni di euro". 
 
  5. Per l'anno  finanziario  2008,  fermo  quanto  gia'  dovuto  dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita  del
credito d'imposta per  redditi  prodotti  all'estero  e  degli  altri
crediti d'imposta spettanti, e' destinata, nel limite dell'importo di
cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente,  alle  seguenti
finalita': 
   a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.
460,  e  successive  modificazioni,  nonche'  delle  associazioni  di
promozione sociale  iscritte  nei  registri  nazionale,  regionali  e
provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della  legge
7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che  senza
scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei  settori  di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460; 
   b)  finanziamento  agli   enti   della   ricerca   scientifica   e
dell'universita'; 
   c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria. 
 
  6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere,
entro un anno dalla ricezione  delle  somme  ad  essi  destinate,  un
apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche  a  mezzo  di
una  relazione  illustrativa,  in  modo  chiaro  e   trasparente   la
destinazione delle somme ad essi attribuite. 
 
  7. Con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  della  solidarieta'
sociale, del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le  modalita'  di  richiesta,  le  liste  dei
soggetti ammessi al riparto e le modalita' del  riparto  delle  somme
stesse nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme  non
rendicontate ai sensi del comma 6. 
 
  8. Per le finalita' di cui ai commi da 5  a  7  e'  autorizzata  la
spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009. 
 
  9. Al fine di consentire  un'efficace  e  tempestiva  gestione  del
processo finalizzato all'erogazione  da  parte  del  Ministero  della
solidarieta' sociale dei contributi del  cinque  per  mille  relativi
agli anni finanziari 2006 e  2007,  sono  stanziati  500.000  euro  a
valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 10. 
 
  10. Al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, dopo le parole: "parti sociali" sono aggiunte  le  seguenti:  "e
alla copertura degli oneri necessari alla  liquidazione  agli  aventi
diritto  delle  quote  del  cinque  per  mille  relative  agli   anni
finanziari 2006 e 2007". 
 
  11. Per lo svolgimento dell'attivita' di erogazione dei  contributi
di cui al comma  9  il  Ministero  della  solidarieta'  sociale  puo'
stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario. 
 
  12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,  commi  459,  460,
461,  462  e  463,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296,   le
amministrazioni  pubbliche  statali  che  detengono,  direttamente  o
indirettamente, il controllo  di  societa',  ai  sensi  dell'articolo
2359, primo comma, numeri 1) e  2),  del  codice  civile,  promuovono
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso
atti di indirizzo, iniziative volte a: 
   a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a  tre,
se composti attualmente da piu' di cinque  membri,  e  a  cinque,  se
composti attualmente da piu' di sette membri; 
   b) prevedere, per i consigli  di  amministrazione  o  di  gestione
costituiti da tre componenti, che  al  presidente  siano  attribuite,
senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di  amministratore
delegato; 
   c)  sopprimere  la  carica  di   vice   presidente   eventualmente
contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa  sia
mantenuta  esclusivamente  quale  modalita'  di  individuazione   del
sostituto del presidente in caso di assenza o di  impedimento,  senza
titolo a compensi aggiuntivi; 
   d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti
degli  organi  societari,  ove   esistenti,   nonche'   limitare   la
costituzione di comitati con funzioni consultive  o  di  proposta  ai
casi strettamente necessari. 
 
  13. Le modifiche statutarie hanno effetto  a  decorrere  dal  primo
rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse. 
 
  14. Nelle societa' di cui al comma 12  in  cui  le  amministrazioni
statali detengono il controllo indiretto, non e' consentito nominare,
nei consigli di amministrazione o di gestione,  amministratori  della
societa' controllante, a meno che non siano  attribuite  ai  medesimi
deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo  ovvero  che
la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla  societa'
controllata  particolari  e  comprovate  competenze  tecniche   degli
amministratori della  societa'  controllante.  Nei  casi  di  cui  al
presente comma gli emolumenti rivenienti  dalla  partecipazione  agli
organi  della  societa'  controllata  sono  comunque  riversati  alla
societa' controllante. 
 
  15. Le societa' di cui ai  commi  da  12  a  18  adottano,  per  la
fornitura di beni e  servizi,  parametri  di  qualita'  e  di  prezzo
rapportati  a   quelli   messi   a   disposizione   delle   pubbliche
amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente le  ragioni
dell'eventuale  scostamento  da  tali  parametri,   con   particolare
riguardo ai casi in  cui  le  societa'  stesse  siano  soggette  alla
normativa comunitaria sugli appalti pubblici. 
 
  16. Le disposizioni dei commi da 12 a  18  non  si  applicano  alle
societa' quotate in mercati regolamentati, nonche', relativamente  al
comma 12, lettera b), alle societa' di cui all'articolo 1, commi  459
e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
  17. Ai fini di quanto disciplinato dai  commi  da  12  a  18,  alle
societa' di cui all'articolo 1, comma 729, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni  del  predetto
comma 729, nonche' le altre ad esse relative contenute nella medesima
legge n. 296 del 2006. 
 
  18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci  a  decorrere  dalla
data di pubblicazione del  nominativo  del  consulente,  dell'oggetto
dell'incarico  e  del  relativo  compenso  sul   sito   istituzionale
dell'amministrazione stipulante. 
 
  19.  E'  fatto  divieto  alle  pubbliche  amministrazioni  di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, di inserire clausole compromissorie in tutti  i  loro  contratti
aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi  ovvero,  relativamente
ai medesimi contratti,  di  sottoscrivere  compromessi.  Le  clausole
compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono  nulli
e  la  loro  sottoscrizione  costituisce  illecito   disciplinare   e
determina responsabilita' erariale per i  responsabili  dei  relativi
procedimenti. 
 
  20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono  alle  societa'
interamente possedute  ovvero  partecipate  maggioritariamente  dalle
pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonche' agli enti
pubblici economici ed  alle  societa'  interamente  possedute  ovvero
partecipate maggioritariamente da questi ultimi. 
 
  21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori,  forniture
e servizi  gia'  sottoscritti  dalle  amministrazioni  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge e per le  cui  controversie  i
relativi collegi arbitrali non si sono ancora  costituiti  alla  data
del 30 settembre 2007, e' fatto obbligo ai soggetti di cui  ai  commi
19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale  facolta'  sia
prevista nelle clausole arbitrali inserite  nei  predetti  contratti;
dalla data  della  relativa  comunicazione  opera  esclusivamente  la
giurisdizione   ordinaria.   I   collegi   arbitrali,   eventualmente
costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le
relative spese restano integralmente compensate tra le parti. 
 
  22. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
per le riforme e le innovazioni nella  pubblica  amministrazione,  il
Ministro  delle  infrastrutture  ed  il  Ministro  della   giustizia,
provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi  conseguiti
per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23
affinche' siano  corrispondentemente  ridotti  gli  stanziamenti,  le
assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello  Stato  e
le relative risorse siano riassegnate al  Ministero  della  giustizia
per  il  miglioramento  del  relativo  servizio.  E  Presidente   del
Consiglio dei ministri trasmette annualmente al  Parlamento  ed  alla
Corte dei  conti  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  delle
disposizioni dei commi da 19 a 23. 
 
  23. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  dopo  il  comma  15  e'
inserito il seguente: 
  "15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5  e  al  comma  13  non
siano  rispettati  a  causa  di   ritardi   negli   adempimenti   del
responsabile del procedimento  ovvero  della  commissione,  il  primo
risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno  erariale,
e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui  al  comma
10". 
 
  24. 1 commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, e successive modificazioni, sono  abrogati.  Le  risorse  non
impegnate sono riversate all'entrata dello Stato. 
 
  25.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008,  le  residue   attivita'
dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006  sono
svolte, entro il termine di tre anni, da un  commissario  liquidatore
nominato con decreto di natura non regolamentare del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Con  il  medesimo  decreto  sono  precisati  i  compiti  del
commissario, nonche' le dotazioni di mezzi e di  personale  necessari
al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione
dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilita' che residuano  alla  fine
della gestione liquidatoria sono  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato. 
 
  26.  La  destinazione  finale  degli  impianti  sportivi  e   delle
infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi
di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000,  n.  285,
e' stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative  del
piano stesso, a norma dell'articolo 13,  comma  1-bis,  della  citata
legge n. 285 del 2000. 
 
  27.  Al  fine  di  tutelare  la  concorrenza  e  il   mercato,   le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non  possono  costituire  societa'
aventi per oggetto attivita' di produzione di beni e di  servizi  non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie  finalita'
istituzionali, ne' assumere o mantenere direttamente o indirettamente
partecipazioni, anche di  minoranza,  in  tali  societa'.  E'  sempre
ammessa  la  costituzione  di  societa'  che  producono  servizi   di
interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali  societa'
da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi
livelli di competenza. 
 
  28. L'assunzione di nuove partecipazioni e  il  mantenimento  delle
attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera
motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui  al  comma
27. 
 
  29. Entro diciotto mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nel  rispetto  delle
procedure ad evidenza pubblica, cedono  a  terzi  le  societa'  e  le
partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. 
 
  30.  Le  amministrazioni  che,   nel   rispetto   del   comma   27,
costituiscono  societa'  o  enti,  comunque  denominati,  o  assumono
partecipazioni in societa',  consorzi  o  altri  organismi,  anche  a
seguito   di   processi   di   riorganizzazione,   trasformazione   o
decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per  gli
effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle
risorse umane, finanziarie e  strumentali  in  misura  adeguata  alle
funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al  presente  comma  e
provvedono  alla  corrispondente   rideterminazione   della   propria
dotazione organica. 
 
  31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti  di  rideterminazione
di cui al comma 30,  le  dotazioni  organiche  sono  provvisoriamente
individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre
dell'anno   precedente   all'istituzione    o    all'assunzione    di
partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i
quali alla stessa data risultino in corso di  espletamento  procedure
di reclutamento, di mobilita' o di  riqualificazione  del  personale,
diminuito delle unita' di personale effettivamente trasferito. 
 
  32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno  delle
amministrazioni e dei soggetti interessati dai  processi  di  cui  ai
commi 30 e 31 asseverano  il  trasferimento  delle  risorse  umane  e
finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti  anche  alle
sezioni competenti della Corte dei conti. 
 
  33. A decorrere dall'anno 2008,  il  Fondo  per  gli  investimenti,
istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun  Ministero
ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  e'
assegnato alle corrispondenti  autorizzazioni  legislative  confluite
nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del  2001
cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008. 
 
  34. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia.  Le
disponibilita' dei fondi da ripartire per  i  trasferimenti  correnti
per le imprese,  di  cui  ai  predetti  commi,  sono  destinate  alle
finalita' di cui alle disposizioni normative indicate  nell'elenco  3
della medesima legge n. 266 del 2005. 
 
  35. Il comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, e' sostituito dal seguente: 
  "862. Le iniziative agevolate finanziate a valere  sugli  strumenti
della programmazione negoziata, non ancora completate  alla  data  di
scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente  normativa  e
che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore
al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate
entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione e'  completata
entro i sei mesi successivi". 
 
  36. All'articolo 36, terzo comma, del  regio  decreto  18  novembre
1923,  n.  2440,  le  parole:  "settimo  esercizio  successivo"  sono
sostituite dalle seguenti: "terzo esercizio successivo". 
 
  37. Con cadenza triennale, a  partire  dall'anno  2008,  e  con  le
modalita' di cui  al  comma  38;  si  provvede  all'analisi  ed  alla
valutazione dei residui passivi  propri  di  conto  capitale  di  cui
all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regolamento  di  cui
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della
permanenza dei presupposti indicati dall'articolo  20,  terzo  comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
 
  38. Per le finalita' di cui al comma 37, il Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  d'intesa  con  le  amministrazioni   interessate,
promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di  cui  al
comma 37, da  attuare  in  sede  di  Conferenza  permanente  prevista
dall'articolo 9 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere entro il 30
aprile, con l'individuazione di quelli per i  quali,  non  ricorrendo
piu' i presupposti di cui al medesimo comma 37, si  dovra'  procedere
alla eliminazione. 
 
  39. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con i  Ministri  interessati,  e'  quantificato  l'ammontare
degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi  del  comma
38,  che  sono   conseguentemente   versati   dalle   amministrazioni
interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare
degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente  con  gli  obiettivi
programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti  degli  effetti
positivi stimati in ciascun anno in termini  di  indebitamento  netto
conseguenti alla eliminazione  dei  residui,  in  appositi  fondi  da
istituire negli stati di previsione  delle  amministrazioni  medesime
per il finanziamento di nuovi programmi di spesa  o  di  quelli  gia'
esistenti. L'utilizzazione dei fondi  e'  disposta  con  decreti  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro
interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. 
 
  40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti
e di contabilita' speciali aperti presso la  Tesoreria  dello  Stato,
inseriti  nell'elenco   del   conto   economico   consolidato   delle
amministrazioni pubbliche, non possono  effettuare  prelevamenti  dai
rispettivi conti aperti presso la  Tesoreria  dello  Stato  superiori
all'importo cumulativamente prelevato alla fine di  ciascun  bimestre
dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da  tale
limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  gli
enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  di   cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli  enti
del   Servizio   sanitario   nazionale,   il   Consiglio    nazionale
dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale,  gli  enti
gestori delle aree naturali  protette,  l'Istituto  centrale  per  la
ricerca  scientifica  e  tecnologica  applicata  al   mare   (ICRAM),
l'Istituto nazionale per la  fauna  selvatica  (INFS),  le  autorita'
portuali, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  i  conti
relativi alle funzioni  trasferite  a  seguito  della  trasformazione
della Cassa depositi e prestiti in societa' per  azioni,  le  agenzie
fiscali di cui all'articolo 57  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, ed i  conti  accesi  ai  sensi  dell'articolo  576  del
regolamento di cui al  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e
successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti  riguardanti
interventi di politica comunitaria, i conti  intestati  ai  fondi  di
rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro  gestori,  i  conti  relativi  ad
interventi di emergenza, il conto  finalizzato  alla  ripetizione  di
titoli di spesa non andati a buon fine,  nonche'  i  conti  istituiti
nell'anno precedente a quello di riferimento. 
 
  41.  I  soggetti  interessati  possono  richiedere   al   Ministero
dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al  comma  40
per effettive e motivate  esigenze.  L'accoglimento  della  richiesta
ovvero l'eventuale  diniego,  totale  o  parziale,  e'  disposto  con
determinazione dirigenziale. Le eccedenze di  spesa  riconosciute  in
deroga  devono  essere  riassorbite  entro  la  fine   dell'anno   di
riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento  degli
oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale. 
 
  42. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa  di  cui  al
comma  41  comporta  che,  nell'anno   successivo,   possono   essere
effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da  contratti
perfezionati,  nonche'  le  spese  indifferibili   la   cui   mancata
effettuazione comporta un danno.  I  prelievi  delle  amministrazioni
periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
 
  43. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, e' abrogato. 
 
  44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque  riceva  a
carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni  nell'ambito
di  rapporti  di  lavoro  dipendente   o   autonomo   con   pubbliche
amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  agenzie,  enti  pubblici  anche
economici, enti di  ricerca,  universita',  societa'  non  quotate  a
totale  o  prevalente  partecipazione  pubblica   nonche'   le   loro
controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di  qualsiasi
natura nel territorio metropolitano, non  puo'  superare  quello  del
primo presidente della Corte di  cassazione.  Il  limite  si  applica
anche  ai  magistrati  ordinari,  amministrativi  e   contabili,   ai
presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo
di societa' non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica  alle
attivita' di natura professionale e ai  contratti  d'opera,  che  non
possono in alcun caso  essere  stipulati  con  chi  ad  altro  titolo
percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi,
aventi ad oggetto  una  prestazione  artistica  o  professionale  che
consenta  di  competere  sul  mercato  in  condizioni  di   effettiva
concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai  sensi  dei  precedenti
periodi puo' ricevere attuazione, se non sia stato  previamente  reso
noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari  e  dell'ammontare
del   compenso,   attraverso   la   pubblicazione   sul   sito    web
dell'amministrazione o del soggetto interessato,  nonche'  comunicato
al Governo e al Parlamento. In caso di  violazione,  l'amministratore
che abbia disposto il pagamento e il destinatario del  medesimo  sono
tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma  pari  a
dieci  volte  l'ammontare   eccedente   la   cifra   consentita.   Le
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente  comma
non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere
eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo
restando quanto disposto dal periodo precedente. Le  amministrazioni,
gli enti e le societa' di cui al primo e secondo periodo del presente
comma per i quali il  limite  trova  applicazione  sono  tenuti  alla
preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti.  Per
le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro  per  le   riforme   e   le   innovazioni   nella   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  nel  limite  massimo  di  25  unita',  corrispondenti  alle
posizioni di piu' elevato livello di responsabilita'. Coloro che sono
legati  da  un  rapporto  di  lavoro  con  organismi  pubblici  anche
economici ovvero  con  societa'  a  partecipazione  pubblica  o  loro
partecipate, collegate e controllate, e  che  sono  al  tempo  stesso
componenti degli organi di governo o di  controllo  dell'organismo  o
societa' con cui e' instaurato un rapporto di lavoro, sono  collocati
di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della  loro
iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di  assistenza.  Ai
fini dell'applicazione del presente  comma  sono  computate  in  modo
cumulativo le somme comunque erogate  all'interessato  a  carico  del
medesimo o di  piu'  organismi,  anche  nel  caso  di  pluralita'  di
incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla
Banca d'Italia e alle altre autorita' indipendenti il presente  comma
si applica limitatamente alle previsioni di pubblicita' e trasparenza
per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite  di
cui al primo periodo del presente comma. 
 
  45. Per la Banca d'Italia e  le  altre  autorita'  indipendenti  la
legge di riforma delle stesse autorita' disciplina in via generale  i
modi  di  finanziamento,  i  controlli  sulla   spesa,   nonche'   le
retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione
di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma
44. 
 
  46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e  le
autorita' indipendenti, ai soggetti cui non si applica il  limite  di
cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto
disposto dallo stesso comma, non puo' comunque superare il doppio  di
quello del primo presidente della Corte di cassazione. 
 
  47. Le disposizioni  di  cui  al  comma  44  non  si  applicano  ai
contratti di diritto privato in corso  alla  data  del  28  settembre
2007. Se il superamento dei limiti di cui ai commi  44  e  46  deriva
dalla titolarita' di uno o  piu'  incarichi,  mandati  e  cariche  di
natura non privatistica, o  da  rapporti  di  lavoro  di  natura  non
privatistica con i soggetti di cui al primo  e  secondo  periodo  del
comma 44,  si  procede  alla  decurtazione  annuale  del  trattamento
economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento  della  parte
eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46. 
La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite  medesimo.
Alla medesima decurtazione si  procede  anche  nel  caso  in  cui  il
superamento del limite sia  determinato  dal  cumulo  con  emolumenti
derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di
piu' incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al  presente
comma opera a partire  dall'incarico,  carica  o  mandato  da  ultimo
conferito. 
 
  48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano  comunque  alla
stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti
i contratti in essere che non possono in alcun caso essere  prorogati
oltre la scadenza prevista. 
 
  49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e  48
si  applicano  senza  eccezione  le  prescrizioni  di  pubblicita'  e
trasparenza di cui al comma 44. 
 
  50.  Tutte  le  retribuzioni  dirigenziali  e  i  compensi  per  la
conduzione  di  trasmissioni  di  qualunque  genere  presso  la  RAI-
Radiotelevisione  italiana  Spa  sono  rese  note  alla   Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi. 
 
  51. Il primo, il secondo e il terzo periodo dell'articolo 1,  comma
466, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  sono  soppressi.  Alle
fattispecie gia' disciplinate dai periodi soppressi  si  applicano  i
commi 44 e 45. 
 
  52. Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  sulla  base  di  un
rapporto di analisi e classificazione  dell'insieme  delle  posizioni
interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, presenta  alle  Camere  entro  il  30
settembre 2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni  di
cui ai commi da 44 a 51. 
 
  53. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni  di
cui al comma 44 in sede di controllo successivo  sulla  gestione  del
bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della  legge  14  gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni. 
 
  54. All'articolo 1, comma 127, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, le parole da: "pubblicano" fino  a:  "erogato"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sono tenute a pubblicare  sul  proprio  sito  web  i
relativi  provvedimenti  completi   di   indicazione   dei   soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.  In
caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del  corrispettivo  per
gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma
costituisce  illecito  disciplinare   e   determina   responsabilita'
erariale del dirigente preposto". 
 
  55. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio
o  di  ricerca,   ovvero   di   consulenze,   a   soggetti   estranei
all'amministrazione puo' avvenire solo nell'ambito  di  un  programma
approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma  2,  lettera
b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267. 
 
  56. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei  servizi
emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita' a quanto  stabilito
dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e  le  modalita'  per
l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il
medesimo regolamento e' fissato il limite massimo della  spesa  annua
per  gli  incarichi  e  consulenze.  L'affidamento  di  incarichi   o
consulenze effettuato in violazione delle disposizioni  regolamentari
emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilita' erariale. 
 
  57.  Le  disposizioni  regolamentari  di  cui  al  comma  56   sono
trasmesse, per estratto, alla sezione regionale  di  controllo  della
Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione. 
 
  58. Dalla  data  di  emanazione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo  del  presente  comma
sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa
riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture,
comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato,
fatta  eccezione  per  quelle  preposte   alla   tutela   ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del   patrimonio   e   delle   attivita'
culturali e storico-artistiche e alla tutela  della  salute  e  della
pubblica  incolumita'.  Le  relative  funzioni  sono  demandate  alle
direzioni generali competenti per materia  ovvero  per  vicinanza  di
materia.  Il  personale  di  ruolo  dipendente   dall'amministrazione
statale e' restituito a quella di  appartenenza  ovvero  puo'  essere
inquadrato, con le procedure  e  le  modalita'  previste  dal  citato
decreto legislativo  n.  165  del  2001,  in  uno  degli  uffici  del
Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri da emanare entro il  30  giugno  2008,  previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari,  sono  individuati,
tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli  per  i
quali sussistono contratti di consulenza  e  di  durata  continuativa
indispensabili  per  assicurare  il  perseguimento  delle   finalita'
istituzionali. 
 
  59. E' nullo il contratto di assicurazione con  il  quale  un  ente
pubblico  assicuri  propri  amministratori  per  i  rischi  derivanti
dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica  e
riguardanti la responsabilita' per danni cagionati allo  Stato  o  ad
enti  pubblici  e  la  responsabilita'  contabile.  I  contratti   di
assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della  presente
legge cessano di avere efficacia alla data del  30  giugno  2008.  In
caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore  che
pone in essere o che proroga  il  contratto  di  assicurazione  e  il
beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso,  a
titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare
dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo. 
 
  60. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  al
secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",  salvo
quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni
al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14  gennaio
1994, n. 20,  e  successive  modificazioni,  e  all'articolo  13  del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1982,  n.  51,  e  successive
modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati
e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo". 
 
  61. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  e'
abrogato. I componenti gia' nominati  in  attuazione  della  predetta
disposizione alla data del 1° ottobre 2007 rimangono in  carica  fino
alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente  cessano
dalla carica alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
terminando dalla medesima data ogni corresponsione  di  emolumenti  a
qualsiasi titolo in precedenza percepiti. 
 
  62.  Per  il  coordinamento  delle  nuove  funzioni   istituzionali
conseguenti all'applicazione dei commi dal 43 al  66  con  quelle  in
atto  e  per  il  potenziamento  delle  attivita'  finalizzate   alla
relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e
dei controlli sulla gestione,  nonche'  per  il  perseguimento  delle
priorita' indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma  4,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e  successive  modificazioni,  il
Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del
presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui all'articolo  4
della legge 14 gennaio 1994, n. 20,  e  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per  riorganizzare  gli
uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte  dei  conti
formula le proposte regolamentari, sentito  il  segretario  generale,
nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale  di
cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, definendo  gli  obiettivi  e  i  programmi  da
attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi. 
 
  63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti,
entro il 30 giugno  di  ciascun  anno,  presenta  al  Parlamento  una
relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del  comma  62  e
sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed  effettiva
indipendenza nello svolgimento delle funzioni  di  organo  ausiliario
del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione. 
 
  64. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di  vigilanza
sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei
conti, l'amministrazione che ritenga di non  ottemperare  ai  rilievi
formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa
o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della  legge  14  gennaio
1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi,
un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e  alla  Presidenza  della
Corte dei conti. 
 
  65. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.  20,
e successive modificazioni,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  ",  anche  tenendo  conto,  ai  fini  di  referto   per   il
coordinamento  del  sistema  di  finanza  pubblica,  delle  relazioni
redatte  dagli  organi,  collegiali  o  monocratici,  che  esercitano
funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti  pubblici,
autorita'  amministrative  indipendenti  o  societa'   a   prevalente
capitale pubblico". 
 
  66. All'articolo 1, comma 576, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) le parole: "per gli anni 2007 e  2008"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per l'anno 2007"; 
   b) le parole: "nell'anno 2009"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"nell'anno 2008". 
 
  67.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  atto  di
indirizzo  adottato,  sentito  il  Ministro  per  le  riforme  e   le
innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il  31  gennaio  di
ciascun  anno,  prosegue  e  aggiorna  il  programma  di  analisi   e
valutazione  della  spesa  delle  amministrazioni  centrali  di   cui
all'articolo 1, comma 480, primo periodo,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui  si
articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 68.  Il
Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in  un
allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria. 
 
  68. Entro il 15 giugno di ciascun  anno,  ogni  Ministro  trasmette
alle Camere, per l'esame  da  parte  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia e per i profili di  coerenza  ordinamentale  e
finanziaria, una relazione sullo stato  della  spesa,  sull'efficacia
nell'allocazione delle risorse nelle  amministrazioni  di  rispettiva
competenza e  sul  grado  di  efficienza  dell'azione  amministrativa
svolta, con riferimento alle  missioni  e  ai  programmi  in  cui  si
articola il bilancio dello Stato.  Le  relazioni,  predisposte  sulla
base di un'istruttoria svolta dai servizi per il  controllo  interno,
segnalano in particolare, con riferimento all'anno  precedente  e  al
primo quadrimestre dell'anno in corso: 
   a) lo stato di attuazione delle direttive di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo  sia  ai
risultati conseguiti  dall'amministrazione  nel  perseguimento  delle
priorita'  politiche  individuate  dal  Ministro,  sia  al  grado  di
realizzazione degli obiettivi di  miglioramento,  in  relazione  alle
risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in  conformita'
con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attivita' di
controllo interno, nonche'  le  linee  di  intervento  individuate  e
perseguite al fine di migliorare  l'efficienza,  la  produttivita'  e
l'economicita' delle strutture amministrative e  i  casi  di  maggior
successo registrati; 
   b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti  opportuni,
con particolare riguardo alla soppressione o  all'accorpamento  delle
strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe,  complementari  o
divenute obsolete; 
   c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e  della
progressiva  razionalizzazione  delle  strutture  e  delle   funzioni
amministrative nonche' della base normativa in relazione  alla  nuova
struttura del bilancio per missioni e per programmi. 
 
  69. Il Comitato tecnico-scientifico  per  il  controllo  strategico
nelle amministrazioni dello Stato, entro il mese di  gennaio,  indica
ai servizi di controllo interno le linee  guida  per  lo  svolgimento
dell'attivita' istruttoria di cui al comma 68 e ne riassume gli esiti
complessivi  ai  fini  della  relazione  trasmessa  alle  Camere  dal
Ministro per l'attuazione del  programma  di  Governo  ai  sensi  del
medesimo  comma  68.  Allo  scopo  di  consolidare  il  processo   di
ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi  e
di accrescere le  complessive  capacita'  di  analisi  conoscitiva  e
valutativa,  il  Comitato  tecnico-scientifico   per   il   controllo
strategico nelle amministrazioni dello  Stato  e  i  servizi  per  il
controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza
pubblica, con il Servizio studi  del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
con il Dipartimento della  funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri nello svolgimento del programma di  analisi  e
valutazione della spesa di cui al comma 67,  per  le  amministrazioni
che partecipano a tale programma. 
 
  70. La Corte dei conti, nell'elaborazione della  relazione  annuale
al  Parlamento  sul  rendiconto  generale  dello  Stato,  esprime  le
valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui  al
comma 68, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni
e programmi e  delle  priorita'  indicate  dal  Parlamento  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
successive modificazioni. 
 
  71. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r),  e
118,  primo  comma,  della  Costituzione  nonche'   degli   indirizzi
approvati dal Parlamento in sede di  approvazione  del  Documento  di
programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti
di cui ai commi da 33 a 38 e da  634  a  642  dell'articolo  2  della
presente legge, il Governo promuove, in sede di Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e  successive  modificazioni,   l'adozione   di   intese   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  per
individuare metodi  di  reciproca  informazione  volti  a  verificare
l'esistenza  di  duplicazioni  e  sovrapposizioni  di   attivita'   e
competenze tra le amministrazioni  appartenenti  ai  diversi  livelli
territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli  andamenti
della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al  comma  68,  nonche'
metodi  per  lo  scambio  delle  informazioni  concernenti  i  flussi
finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della
Conferenza  unificata  un   rappresentante   della   Conferenza   dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome. 
 
  72. All'articolo 13 del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.
322, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "4-bis. E  programma  statistico  nazionale  comprende  un'apposita
sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni  e
sulle societa' pubbliche o controllate da soggetti pubblici,  nonche'
sui servizi pubblici. Tale sezione e'  finalizzata  alla  raccolta  e
all'organizzazione dei dati inerenti  al  numero,  natura  giuridica,
settore di attivita', dotazione di  risorse  umane  e  finanziarie  e
spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonche' ai beni e servizi
prodotti e ai relativi costi  e  risultati,  anche  alla  luce  della
comparazione   tra   amministrazioni   in    ambito    nazionale    e
internazionale. Il programma statistico nazionale  comprende  i  dati
utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della  qualita'
percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a  settori  e
servizi pubblici individuati a rotazione". 
 
  73. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  introdotto  dal  comma
72, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  emana  una  circolare
sul  coordinamento  dell'informazione  statistica   nelle   pubbliche
amministrazioni e sulla  definizione  di  metodi  per  lo  scambio  e
l'utilizzo  in  via   telematica   dell'informazione   statistica   e
finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per  i  temi  di
cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi  e  gli  strumenti  di
monitoraggio, il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto
legislativo n. 322 del  1989  definisce,  in  collaborazione  con  il
Centro nazionale per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione
(CNIPA), appositi standard per il rispetto dei principi  di  unicita'
del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e  dei
dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di
ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del  sistema  informativo
dell'ISTAT e il suo collegamento con  altri  sistemi  informativi  si
provvede a valere sulle maggiori risorse  assegnate  all'articolo  36
della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della Tabella C allegata
alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma  5,  quinto  periodo,
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  le  parole:  "31
dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 
 
  74. All'articolo 7 del decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.
322, e  successive  modificazioni,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti  e  organismi
pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro  richiesti  per  le
rilevazioni  previste  dal  programma  statistico   nazionale.   Sono
sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni,
rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con  delibera
del Consiglio dei ministri. Su proposta  del  presidente  dell'ISTAT,
sentito  il  Comitato  di  cui  all'articolo  17,  con  delibera  del
Consiglio  dei  ministri  e'  annualmente  definita,   in   relazione
all'oggetto, ampiezza, finalita', destinatari e tecnica  di  indagine
utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di  dati
la   cui   mancata   fornitura,   per   rilevanza,    dimensione    o
significativita' ai  fini  della  rilevazione  statistica,  configura
violazione dell'obbligo di cui al presente comma.  I  proventi  delle
sanzioni  amministrative   irrogate   ai   sensi   dell'articolo   11
confluiscono in apposito capitolo  del  bilancio  dell'ISTAT  e  sono
destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste  dal
programma statistico nazionale". 
 
  75. La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata  del  bilancio
dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza  n.  1545/07
del 2007 emessa dal  tribunale  di  Milano  il  28  giugno  2007,  e'
iscritta nell'anno medesimo nel Fondo per interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307;  a  valere  sul
suddetto Fondo, la medesima somma e' versata all'entrata del bilancio
dello Stato nell'anno 2008. La presente disposizione entra in  vigore
dalla data di  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
 
  76. Al comma 6 dell'articolo 7 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, le parole:  "di  provata  competenza"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "di  particolare  e   comprovata   specializzazione
universitaria". 
 
  77. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non  si
applicano ai componenti degli organismi di controllo  interno  e  dei
nuclei di  valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per  le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999,
n. 144". 
 
  78. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529  e  560,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
  79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 36 (Utilizzo di contratti di  lavoro  flessibile).  -  1.  Le
pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente  con  contratti  di
lavoro subordinato a tempo  indeterminato  e  non  possono  avvalersi
delle forme contrattuali di lavoro  flessibile  previste  dal  codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato  nell'impresa
se non per esigenze stagionali o per  periodi  non  superiori  a  tre
mesi, fatte salve le sostituzioni per maternita'  relativamente  alle
autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere
l'indicazione del nominativo della persona da sostituire. 
 
  2. In nessun caso e' ammesso il rinnovo del contratto o  l'utilizzo
del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale. 
 
  3. Le  amministrazioni  fanno  fronte  ad  esigenze  temporanee  ed
eccezionali attraverso  l'assegnazione  temporanea  di  personale  di
altre amministrazioni per un periodo non superiore a  sei  mesi,  non
rinnovabile. 
 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  3  non  possono  essere
derogate dalla contrattazione collettiva. 
 
  5. Le amministrazioni pubbliche  trasmettono  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo
dei lavoratori socialmente utili. 
 
  6.  In  ogni  caso,  la  violazione  di   disposizioni   imperative
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori,  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni, non puo'  comportare  la  costituzione  di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con  le  medesime  pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e  sanzione.  Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. 
Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le  somme  pagate  a
tale titolo nei confronti  dei  dirigenti  responsabili,  qualora  la
violazione sia dovuta  a  dolo  o  colpa  grave.  Le  amministrazioni
pubbliche che operano in violazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo non possono effettuare assunzioni ad  alcun  titolo
per il triennio successivo alla suddetta violazione. 
 
  7. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2,  del  presente  decreto,
nonche' agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresi'  esclusi  i
contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed  alla  preposizione
ad  organi  di   direzione,   consultivi   e   di   controllo   delle
amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per  le
finalita' di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
 
  8.  Per  l'attuazione  di  programmi  e  progetti   di   tutela   e
valorizzazione delle aree  marine  protette  di  cui  alle  leggi  31
dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco  nazionale
dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 
10, e gli enti cui e' delegata la gestione ai sensi dell'articolo  2,
comma  37,  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  e  successive
modificazioni,  sono  autorizzati,  in   deroga   ad   ogni   diversa
disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro  a  tempo
determinato,  della  durata  massima  di   due   anni   eventualmente
rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito  con  disposizione
legislativa e ripartito tra gli  enti  interessati  con  decreto  del
Ministro  per  le   riforme   e   le   innovazioni   nella   pubblica
amministrazione, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. In  prima  applicazione,  il  predetto
contingente e' fissato in  centocinquanta  unita'  di  personale  non
dirigenziale alla cui  copertura  si  provvede  prioritariamente  con
trasformazione del rapporto di  lavoro  degli  operatori  attualmente
utilizzati con contratti di lavoro flessibile. 
 
  9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilita' interno  e
che comunque  abbiano  una  dotazione  organica  non  superiore  alle
quindici unita' possono avvalersi di  forme  contrattuali  di  lavoro
flessibile, oltre che per le finalita' di cui  al  comma  1,  per  la
sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il  diritto
alla conservazione del posto, sempreche' nel contratto  di  lavoro  a
termine sia indicato il nome del lavoratore  sostituito  e  la  causa
della sua sostituzione. 
 
  10. Gli enti del Servizio  sanitario  nazionale,  in  relazione  al
personale medico, con esclusivo riferimento alle figure  infungibili,
al  personale  infermieristico  ed  al  personale  di  supporto  alle
attivita' infermieristiche, possono avvalersi di  forme  contrattuali
di lavoro flessibile, oltre che per le finalita' di cui al  comma  1,
per la sostituzione di lavoratori  assenti  o  cessati  dal  servizio
limitatamente ai  casi  in  cui  ricorrano  urgenti  e  indifferibili
esigenze  correlate  alla  erogazione  dei  livelli   essenziali   di
assistenza, compatibilmente con i  vincoli  previsti  in  materia  di
contenimento della spesa di personale  dall'articolo  1,  comma  565,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
  11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti  di
lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attivita'  i  cui
oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del  Fondo  per
le aree sottoutilizzate. Le universita' e gli enti di ricerca possono
avvalersi di contratti di lavoro flessibile  per  lo  svolgimento  di
progetti di ricerca e di innovazione  tecnologica  i  cui  oneri  non
risultino a carico dei bilanci di  funzionamento  degli  enti  o  del
Fondo di finanziamento  degli  enti  o  del  Fondo  di  finanziamento
ordinario  delle  universita'.  Gli  enti  del   Servizio   sanitario
nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per  lo
svolgimento di  progetti  di  ricerca  finanziati  con  le  modalita'
indicate nell'articolo 1, comma 565,  lettera  b),  secondo  periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori,
con i quali si sono stipulati i contratti di cui al  presente  comma,
per  fini  diversi  determina  responsabilita'   amministrativa   del
dirigente e  del  responsabile  del  progetto.  La  violazione  delle
presenti disposizioni e' causa di nullita' del provvedimento". 
 
  80. Con effetto dall'anno 2008 il limite  di  cui  all'articolo  1,
comma 187, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
ridotto al 35 per cento. 
 
  81. In coerenza con i processi di razionalizzazione  amministrativa
e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni  statali,  ivi  comprese
quelle ad ordinamento autonomo e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  provvedono,  sulla  base  delle  specifiche  esigenze,  da
valutare  in  sede  di  contrattazione   integrativa   e   finanziate
nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione  delle
tipologie  di  orario  di  lavoro  previste   dalle   vigenti   norme
contrattuali, comprese le forme di lavoro  a  distanza,  al  fine  di
contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario. 
 
  82.  In  ogni  caso,   a   decorrere   dall'anno   2008,   per   le
amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro
straordinario va contenuta entro il limite del  90  per  cento  delle
risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007. 
 
  83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare  compensi  per
lavoro  straordinario  se  non  previa  attivazione  dei  sistemi  di
rilevazione automatica delle presenze. 
 
  84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano  anche,  a
decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e
militare, alle Forze armate e  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco. Le eventuali ed  indilazionabili  esigenze  di  servizio,  non
fronteggiabili sulla base delle risorse  disponibili  per  il  lavoro
straordinario o attraverso una diversa articolazione  dei  servizi  e
del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate  nell'ambito
delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione  del
personale, previsti dai provvedimenti di  recepimento  degli  accordi
sindacali o  di  concertazione.  Ai  predetti  fini  si  provvede  al
maggiore  utilizzo  e  all'apposita  finalizzazione  degli   istituti
retributivi  gia'  stabiliti  dalla  contrattazione  decentrata   per
fronteggiare esigenze che  richiedono  il  prolungato  impegno  nelle
attivita' istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al  comma
134. 
 
  85. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003,  n.  66,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si  applicano  al
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario  nazionale,  per
il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali  in
materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori". 
 
  86. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  nonche'  ai
sensi dei commi 518,  520  e  528  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il  31  maggio
2008. 
 
  87. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  "5-ter.  Le  graduatorie  dei  concorsi  per  il  reclutamento  del
personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono  vigenti  per
un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti  salvi
i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali". 
 
  88. All'articolo 1, comma 527, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, le parole:  "non  interessate  al  processo  di  stabilizzazione
previsto dai commi da 513 a 543," sono soppresse  e,  dopo  il  primo
periodo, e' inserito il seguente: "A valere sulle disponibilita'  del
fondo di cui al presente comma, il Consiglio nazionale  dell'economia
e del lavoro e' autorizzato a procedere all'assunzione  straordinaria
di complessive quindici unita' di personale, di cui tre dirigenti  di
seconda fascia". 
 
  89.  Per  l'anno  2008,  per  le  esigenze  connesse  alla   tutela
dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto  del  crimine,
alla repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  degli  obblighi
fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale,  la  Polizia  di
Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza,  il
Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono
autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente
entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008  e
a 140 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009.  Tali  risorse
possono  essere  destinate  anche  al  reclutamento   del   personale
proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente  comma  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, un apposito fondo  con  uno  stanziamento  pari  a  80
milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede  con
decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31  marzo
2008, secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
 
  90.  Fermo  restando  che  l'accesso  ai   ruoli   della   pubblica
amministrazione e' comunque subordinato all'espletamento di procedure
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e  fatte
salve le procedure di stabilizzazione di cui  all'articolo  1,  comma
519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009: 
   a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,
le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63  e
64 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla  procedura
di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di
anzianita' di servizio ivi previsti in virtu' di contratti  stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007; 
   b) le amministrazioni regionali e locali  possono  ammettere  alla
procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il  personale  che  consegua  i
requisiti di  anzianita'  di  servizio  ivi  previsti  in  virtu'  di
contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. 
 
  91. Il limite  massimo  del  quinquennio  previsto  dal  comma  519
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al  fine  della
possibilita' di accesso alle forme di  stabilizzazione  di  personale
precario, costituisce principio  generale  e  produce  effetti  anche
nella stabilizzazione del personale volontario  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla  medesima  legge.
Conseguentemente   la   disposizione   che   prevede   il   requisito
dell'effettuazione di non meno  di  centoventi  giorni  di  servizio,
richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione,  si  interpreta
nel  senso  che  tale  requisito   deve   sussistere   nel   predetto
quinquennio. 
 
  92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano  ad  avvalersi
del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure  di
stabilizzazione. 
 
  93. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e' collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli. 
 
  94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai  sensi  dei  commi
558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima
della data di entrata in vigore della presente  legge,  entro  il  30
aprile 2008, le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, predispongono, sentite  le  organizzazioni  sindacali,
nell'ambito della programmazione triennale  dei  fabbisogni  per  gli
anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione  del
seguente personale non  dirigenziale,  tenuto  conto  dei  differenti
tempi di maturazione dei presenti requisiti: 
   a) in servizio con contratto a tempo  determinato,  ai  sensi  dei
commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi
519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
   b) gia' utilizzato con contratti di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge,  e  che  alla  stessa  data  abbia  gia'  espletato  attivita'
lavorativa  per  almeno  tre  anni,  anche  non   continuativi,   nel
quinquennio antecedente  al  28  settembre  2007,  presso  la  stessa
amministrazione, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  1,
commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  E'  comunque
escluso dalle procedure  di  stabilizzazione  di  cui  alla  presente
lettera il personale di diretta collaborazione degli organi  politici
presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, nonche' il personale a contratto che svolge compiti di
insegnamento e di ricerca nelle universita' e negli enti di ricerca. 
 
  95.  Anche  per  le   finalita'   indicate   dal   comma   94,   le
amministrazioni pubbliche di  cui  al  comma  90,  nel  rispetto  dei
vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente,
possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a
tempo determinato  sulla  base  delle  procedure  selettive  previste
dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296. 
 
  96. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  da
adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008,  in  relazione
alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di
cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal
medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la
durata minima  delle  esperienze  professionali  maturate  presso  la
stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non
continuativi, alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
nonche' le modalita' di valutazione da applicare in sede di procedure
selettive, al cui positivo esito viene garantita  l'assimilazione  ai
soggetti di cui al comma 94, lettera b). 
 
  97. Per le finalita' di cui ai commi da 90 a 96, il  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'
incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere  dall'anno
2008. 
 
  98. Per le  assunzioni  nelle  carriere  iniziali  delle  Forze  di
polizia  di  cui  al  comma  89,   le   amministrazioni   interessate
provvedono, prioritariamente,  mediante  l'assunzione  dei  volontari
delle Forze armate utilmente collocati nelle  rispettive  graduatorie
dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,  n.  332,  che  abbiano
ultimato la  ferma  e,  per  i  rimanenti  posti,  mediante  concorsi
riservati ai volontari in ferma prefissata  di  un  anno,  ovvero  in
rafferma annuale, di cui alla  legge  23  agosto  2004,  n.  226,  in
servizio o  in  congedo,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dai
rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16,
comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei  concorsi  sono
immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze  di  polizia
di cui al comma 89. 
 
  99. L'Agenzia per la  protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi
tecnici (APAT), per sopperire alle carenze  di  organico  e  per  far
fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla
protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del
personale in servizio,  con  contratto  a  tempo  determinato  o  con
contratti di collaborazione, alla data del  28  settembre  2007,  nel
limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per
lo  stesso  personale  della  predetta  Agenzia.  I  relativi   oneri
continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia. 
 
  100. I contratti di  formazione  e  lavoro  di  cui  al  comma  528
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non  convertiti
entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008. 
 
  101. Per il personale assunto  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno  puo'  avvenire
nel rispetto delle modalita' e dei limiti previsti dalle disposizioni
vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di  personale
a tempo pieno e' data precedenza alla trasformazione del rapporto  di
lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto
richiesta. 
 
  102. Per l'anno 2010, le amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  possono  procedere,
previo svolgimento delle procedure di  mobilita',  ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per
cento  di  quella  relativa  alle   cessazioni   avvenute   nell'anno
precedente. 
 
  103. Le assunzioni di cui al comma  102  sono  autorizzate  con  la
procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge  27  dicembre
2006, n. 296. 
 
  104.  Per  fronteggiare  indifferibili  esigenze  di  servizio   di
particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di  cui  al
comma 102 possono altresi'  procedere  ad  ulteriori  assunzioni  nel
limite di un contingente complessivo di personale  corrispondente  ad
una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal  fine
e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, un apposito fondo  con  uno  stanziamento  pari  a  25
milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono  concesse
secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
 
  105. All'articolo 1, comma 103, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, e successive modificazioni, le parole: "A decorrere  dal  l'anno
2010" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2011". 
 
  106. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  519,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nell'anno  2008,  i  bandi  di
concorso per le assunzioni  a  tempo  indeterminato  nelle  pubbliche
amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non  superiore
al 20 per cento dei posti messi  a  concorso  per  il  personale  non
dirigenziale che abbia maturato almeno  tre  anni  di  esperienze  di
lavoro   subordinato   a   tempo   determinato    presso    pubbliche
amministrazioni in virtu' di contratti stipulati  anteriormente  alla
data del 28 settembre 2007, nonche' il riconoscimento, in termini  di
punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche  amministrazioni
per  almeno  tre  anni,  anche  non  continuativi,  nel   quinquennio
antecedente  al  28  settembre  2007,  in  virtu'  di  contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa  stipulati  anteriormente  a
tale data. 
 
  107. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti  e  luoghi
di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura,  il
Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e'  autorizzato  a
bandire concorsi e  procedere  all'assunzione  straordinaria  di  400
assistenti alla vigilanza, sicurezza,  accoglienza,  comunicazione  e
servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3, in deroga
alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni. 
 
  108. Al fine  di  rafforzare  le  strutture  tecnico-amministrative
preposte  alla  tutela  del  paesaggio  e  dei  beni  architettonici,
archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero
per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a bandire concorsi
e procedere all'assunzione straordinaria di complessive 100 unita' di
personale  di  posizione  economica  Cl,   scelte   tra   architetti,
archeologi,   storici   dell'arte,   archivisti,   bibliotecari    ed
amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative  delle
assunzioni. 
 
  109. La definizione della pianta organica del Ministero per i  beni
e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni  di  cui
ai commi 107 e 108 nei limiti  della  dotazione  organica  risultante
dalla riorganizzazione  operata  ai  sensi  del  medesimo  comma  404
dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006. 
 
  110. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da  107  a  109,
pari a euro 14.621.242 annui,  si  provvede,  a  decorrere  dall'anno
2008, mediante utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma
1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo  scopo  intendendosi
corrispondentemente ridotta  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
medesimo comma. 
 
  111. Il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
e' autorizzato a utilizzare le disponibilita' del Fondo per le  crisi
di mercato, di  cui  all'articolo  1,  comma  1072,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2  milioni  di  euro
per l'anno 2008, per  assicurare  la  regolare  gestione  delle  aree
naturali protette attraverso l'impiego  del  personale  di  cui  alla
legge 5 aprile 1985,  n.  124,  non  rientrante  nelle  procedure  di
stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi  da  247  a  251,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma  di  2  milioni  di
euro e' versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato
per  essere  riassegnata  al  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali per le finalita' di cui al presente comma.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  112. Per l'anno 2008, il personale appartenente  a  Poste  italiane
Spa, gia' dipendente  dall'Amministrazione  autonoma  delle  poste  e
delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico  e
Zecca dello Stato Spa, gia' dipendente  dall'Istituto  poligrafico  e
Zecca dello Stato, il  cui  comando  presso  uffici  delle  pubbliche
amministrazioni e' stato gia' prorogato per  l'anno  2007  ai  sensi,
rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27  dicembre
2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2007,  n.  17,  puo'  essere  inquadrato,  nei  ruoli  delle
amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando  o
presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  ai
sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti
dei posti di organico.  I  relativi  provvedimenti  di  comando  sono
prorogati fino alla conclusione delle procedure di  inquadramento,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008. 
 
  113. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, gli enti di cui all'articolo 1,  comma  557,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, nonche' le Agenzie  regionali  per  l'ambiente
(ARPA),  fermo  restando  il  rispetto  delle  regole  del  patto  di
stabilita'  interno,  possono  procedere,  nei   limiti   dei   posti
disponibili in  organico,  alla  stabilizzazione  del  personale  non
dirigenziale in possesso  dei  requisiti  previsti  dall'articolo  1,
comma 519, della medesima legge  n.  296  del  2006  selezionato  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre  2000,  n.
388, e presso gli stessi  funzionalmente  utilizzato  per  supportare
l'attuazione  del  Progetto  operativo  "Ambiente"  e  del   Progetto
operativo "Difesa del suolo",  nell'ambito  del  Programma  operativo
nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il
Quadro comunitario di sostegno 2000-2006. 
 
  114. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per  le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,  da  emanare
entro il 30 giugno 2008, si provvede a  disciplinare  l'utilizzazione
di personale delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto  del
Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
modificazioni, il quale, sulla base di motivate esigenze  manifestate
da  parte  di  amministrazioni  pubbliche,  puo'  essere  inviato  in
missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari
con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa amministrazione
proponente, per l'espletamento di compiti che richiedono  particolare
competenza tecnica e che non  possono  essere  svolti  dal  personale
inviato all'estero ai sensi del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, e successive  modificazioni,  e  di  altre
specifiche discipline  di  settore  concernenti  il  Ministero  degli
affari esteri. 
 
  115. All'articolo 1, comma 565, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al  numero  3)  della  lettera  c),  le  parole:  "puo'  essere
valutata" sono sostituite dalle seguenti: "e' verificata"; 
   b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle procedure  di
reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte  in  attuazione  della
presente legge, il  servizio  prestato  nelle  forme  previste  dalla
lettera a) del  presente  comma  presso  l'azienda  che  bandisce  il
concorso e' valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e  55
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
dicembre 1997, n. 483". 
 
  116. Ai fini del concorso  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere  ad
assunzioni di  personale  a  tempo  indeterminato,  previo  effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita',  secondo  le  modalita'  di
seguito indicate: 
   a) nel limite di  un  contingente  di  personale  complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di  quella  relativa
alle  cessazioni  avvenute  nell'anno  precedente,  ove  l'indice  di
equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35; 
   b) nel limite di  un  contingente  di  personale  complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di  quella  relativa
alle  cessazioni  avvenute  nell'anno  precedente,  ove  l'indice  di
equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45; 
   c) nel limite di  un  contingente  di  personale  complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di  quella  relativa
alle  cessazioni  avvenute  nell'anno  precedente,  ove  l'indice  di
equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45. 
 
  117. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma
116 e' determinato secondo le  modalita'  ed  i  criteri  di  cui  al
decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  8  febbraio  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006. 
 
  118.  Per  le  assunzioni  di  personale  a  tempo   indeterminato,
1'Unioncamere fa riferimento alle  modalita'  individuate  nel  comma
116, lettera a). 
 
  119. Al fine di fronteggiare  le  carenze  di  personale  educativo
all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia
e' autorizzato all'immissione in servizio fino ad un  massimo  di  22
unita' di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento  dei
concorsi pubblici di educatore professionale di  posizione  economica
Cl, a tempo determinato, da destinare  all'area  penitenziaria  della
regione Piemonte. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 0,5  milioni
di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia
che  provvede  all'immissione  di  detto  personale  nei   ruoli   di
destinazione   finale   dell'amministrazione   penitenziaria   e   al
conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale  in
servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato. 
 
  120. All'articolo 1, comma 557, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Eventuali deroghe ai
sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge  28  dicembre  2001,  n.
448, fermi restando i vincoli fissati dal  patto  di  stabilita'  per
l'esercizio in corso, devono comunque assicurare  il  rispetto  delle
seguenti ulteriori condizioni: 
   a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilita'  nell'ultimo
triennio; 
   b) che il volume complessivo  della  spesa  per  il  personale  in
servizio non sia superiore al  parametro  obiettivo  valido  ai  fini
dell'accertamento   della   condizione   di   ente    strutturalmente
deficitario; 
   c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e  popolazione
residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di
dissesto". 
 
  121. All'articolo 1, comma 562, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Eventuali deroghe ai
sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge  28  dicembre  2001,  n.
448,  devono  comunque  assicurare   il   rispetto   delle   seguenti
condizioni: 
   a) che il volume complessivo  della  spesa  per  il  personale  in
servizio non sia superiore al  parametro  obiettivo  valido  ai  fini
dell'accertamento   della   condizione   di   ente    strutturalmente
deficitario, ridotto del 15 per cento; 
   b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e  popolazione
residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di
dissesto, ridotto del 20 per cento". 
 
  122. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "Le rivendite assegnate"  sono
inserite le  seguenti:  "sono  ubicate  esclusivamente  nello  stesso
ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso e". 
 
  123.  Le  disposizioni  relative   al   diritto   al   collocamento
obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23  novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani  o,
in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano  morti  per
fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi  delle
mutilazioni o infermita'  che  hanno  dato  luogo  a  trattamento  di
rendita da infortunio sul lavoro. 
 
  124.  Al  fine  di  rispondere  alle  esigenze  di   garantire   la
ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero  e  la
funzionalita' degli uffici delle amministrazioni dello  Stato,  anche
ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le  agenzie  fiscali,
degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti
di cui all'articolo 70, comma 4, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato   possono
autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base  alla  verifica  della
compatibilita' e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle
richieste di  autorizzazione  a  nuove  assunzioni  presentate  dalle
amministrazioni,  corredate  dai  documenti  di  programmazione   dei
fabbisogni,  la  stipulazione  di   accordi   di   mobilita',   anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso
uffici che presentino consistenti vacanze di organico. 
 
  125. Gli accordi di  cui  al  comma  124  definiscono  modalita'  e
criteri dei trasferimenti, nonche' eventuali percorsi di  formazione,
da  attuare  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, nel rispetto  delle  vigenti  normative,  anche
contrattuali. 
 
  126. Per le medesime finalita' e con i medesimi strumenti di cui al
comma 124, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei  di
contingenti   di   marescialli   dell'Esercito,   della   Marina    e
dell'Aeronautica in situazioni di  esubero,  da  ricollocare,  previa
selezione in relazione alle effettive esigenze,  prioritariamente  in
un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare di cui  al  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al  comma  124  vengono
definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico  ed  economico
del  personale  interessato,  nonche'  i  profili  finanziari,  senza
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
  127. Per le medesime finalita' e con i medesimi strumenti di cui al
comma 124, puo' essere disposta la mobilita', anche  temporanea,  del
personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai  compiti  di
insegnamento. A tali fini detto personale e'  iscritto  in  un  ruolo
speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione  del  contratto
collettivo  nazionale  quadro  per  la  equiparazione   dei   profili
professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  definiti,  in  via
provvisoria,  i  criteri  di  raccordo  ed  armonizzazione   con   la
disciplina  contrattuale  ai  fini  dell'inquadramento   in   profili
professionali amministrativi, nonche', con le  modalita'  di  cui  al
comma  125,  gli  appositi  percorsi   formativi   finalizzati   alla
riconversione  professionale  del  personale  interessato.  Con   gli
strumenti di cui  al  comma  124  vengono  disciplinati  gli  aspetti
relativi  al  trattamento  giuridico  ed  economico   del   personale
interessato, nonche' i profili finanziari, senza maggiori  oneri  per
la finanza pubblica. 
 
  128. Per sopperire alle gravi carenze  di  personale  degli  uffici
giudiziari, il Ministero della giustizia e'  autorizzato  a  coprire,
per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante  il  ricorso
alle procedure di mobilita', anche intercompartimentale, di personale
appartenente  ad  amministrazioni  sottoposte   ad   una   disciplina
limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilita' sono attivate,
ove possibile, a seguito degli  accordi  di  cui  al  comma  124.  La
sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del  consenso  al
trasferimento del proprio personale ai sensi del secondo periodo  del
comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni. Parimenti  lo  stesso  Ministero  e'
autorizzato a coprire temporaneamente i posti  vacanti  negli  uffici
giudiziari  mediante  l'utilizzazione  in  posizione  di  comando  di
personale  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  anche  di  diverso
comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali. 
 
  129. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione  pubblica  e'  istituita  la  banca  dati  informatica
finalizzata all'incontro tra la domanda  e  l'offerta  di  mobilita',
prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 
 
  130. La banca dati di cui al comma 129  costituisce  base  dati  di
interesse  nazionale   ai   sensi   dell'articolo   60   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
 
  131. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese
ed accordi intervenuti fra  Governo  e  organizzazioni  sindacali  in
materia  di  pubblico  impiego,  le  risorse  per  la  contrattazione
collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007  dall'articolo
1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  a  carico  del
bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di  1.081  milioni
di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il
personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei
benefici  stipendiali  previsti  dall'articolo  15,  comma   2,   del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a decorrere dall'anno 2009 di
220 milioni di euro. 
 
  132. In aggiunta a quanto previsto al comma 131, per  il  personale
docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo  sottoscritto
dal Governo e dalle organizzazioni sindacali  il  6  aprile  2007  e'
stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma  di  210  milioni  di
euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo  professionale
della carriera docente. 
 
  133. Per le finalita' indicate al comma 131,  le  risorse  previste
dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
corrispondere i miglioramenti retributivi  al  personale  statale  in
regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate
per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere  dall'anno  2009
di 105 milioni di euro, con specifica destinazione,  rispettivamente,
di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12
maggio 1995, n. 195. 
 
  134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono stanziati,  a
decorrere dall'anno  2008,  200  milioni  di  euro  da  destinare  al
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  per  valorizzare  le  specifiche
funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria,
e della difesa nazionale,  da  utilizzare  anche  per  interventi  in
materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe  orarie  del
lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure
previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. 
 
  135. In aggiunta a quanto  previsto  dal  comma  133,  al  fine  di
migliorare l'operativita' e la funzionalita' del  soccorso  pubblico,
sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni  di  euro  da
destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 
  136. Al fine di dare attuazione al patto per il  soccorso  pubblico
intervenuto tra il Governo e le organizzazioni  sindacali  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per  l'anno  2008,  10
milioni di euro. 
 
  137. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di  cui
al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di
stabilita' interno i corrispondenti maggiori oneri di personale  sono
esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti  ai  fini
del rispetto delle disposizioni del patto di stabilita'. 
 
  138. In sede di  rinnovo  contrattuale  del  biennio  2006-2007  si
provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari
comunali e  provinciali  e  alla  razionalizzazione  della  struttura
retributiva della categoria attraverso strumenti  che  assicurino  la
rigorosa  attuazione  del  principio  dell'onnicomprensivita'   della
retribuzione,   con   particolare   riguardo   alla    contrattazione
integrativa e agli  istituti  ivi  disciplinati.  Ai  predetti  fini,
nell'ambito del  fondo  di  mobilita'  di  cui  all'articolo  20  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni  di  euro  e'  altresi'
destinata, a decorrere dall'anno 2008, con  finalita'  perequative  e
solidaristiche, agli enti  non  sottoposti  al  patto  di  stabilita'
interno. Per gli  enti  locali  sottoposti  al  patto  di  stabilita'
interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad
assicurare il raggiungimento degli obiettivi  indicati  dal  presente
comma  anche  con  il  concorso   delle   risorse   derivanti   dalla
razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli
oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto
di stabilita' interno. 
 
  139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di  cui
al comma 131, il concorso dello Stato al  finanziamento  della  spesa
sanitaria e' incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di  euro
per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 
 
  140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle
indicate ai commi 137 e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione  a  quanto
previsto  dalle  intese  ed  accordi  di  cui   al   comma   131,   i
corrispondenti maggiori oneri di personale del  biennio  contrattuale
2006-2007 sono posti a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  per  un
importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008  e  di  58
milioni di euro a decorrere dal 2009, di  cui,  rispettivamente,  205
milioni di euro e 39 milioni di euro per le  universita',  ricompresi
nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428. 
 
  141. Le somme indicate ai commi 131,  132,  133,  134,  135  e  140
comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di  cui  al  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  concorrono  a  costituire
l'importo complessivo  massimo  di  cui  all'articolo  11,  comma  3,
lettera  h),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. 
 
  142. Al fine  di  contenere  la  dinamica  dei  redditi  da  lavoro
dipendente nei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate per il
conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  in  sede  di
deliberazione degli atti  di  indirizzo  previsti  dall'articolo  47,
comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  di
quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore  si
attengono, quale limite massimo di crescita retributiva  complessiva,
ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale
delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine,  i
comitati di settore si  avvalgono  dei  dati  disponibili  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze comunicati  dalle  rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei  dati  concernenti
il personale dipendente. 
 
  143. Per il biennio 2008-2009, in  applicazione  dell'articolo  48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  gli  oneri
posti a carico del bilancio statale per la contrattazione  collettiva
nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni  di  euro
per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 
 
  144. Per il biennio  2008-2009,  le  risorse  per  i  miglioramenti
economici del  rimanente  personale  statale  in  regime  di  diritto
pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per
l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno  2009  con
specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e  116
milioni di euro per il personale delle Forze armate e  dei  Corpi  di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
 
  145. Le somme di cui ai commi 143 e 144,  comprensive  degli  oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h),  della  legge  5  agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. 
 
  146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti  pubblici  diversi  dall'amministrazione  statale,   gli   oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali  per  il  biennio  2008-2009  sono
posti a carico dei rispettivi  bilanci  ai  sensi  dell'articolo  48,
comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Per  il
personale delle universita', incluso quello di  cui  all'articolo  3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  i  maggiori
oneri di cui  al  presente  comma  sono  inclusi  nel  fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 428. In sede di  deliberazione  degli  atti  di
indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  i  comitati  di  settore  provvedono  alla
quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed  ai
parametri,  anche  metodologici,  di  determinazione   degli   oneri,
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma 131. A tal fine, i comitati di settore si  avvalgono  dei  dati
disponibili  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze
comunicati dalle rispettive amministrazioni in  sede  di  rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale dipendente. 
 
  147. In sede di rinnovo contrattuale  del  personale  della  scuola
relativo al biennio economico  2008-2009  viene  esaminata  anche  la
posizione giuridico-economica del  personale  ausiliario,  tecnico  e
amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in  attuazione
della legge 3 maggio 1999, n. 124. 
 
  148. Per fare fronte alla notevole  complessita'  dei  compiti  del
personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in  via
prioritaria,  dalle  norme  in  materia  di  depenalizzazione  e   di
immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il  miglioramento
dell'efficacia  e  dell'efficienza  dei  servizi   istituzionali   e'
incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. 
 
  149. E' stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di
9 milioni  di  euro  per  il  contratto  della  carriera  prefettizia
relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dalla
presente legge. 
 
  150. Agli oneri derivanti dai commi 148 e 149 si provvede  mediante
corrispondente  riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
 
  151. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del
bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella  Tabella  C  allegata  alla  presente  legge  ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni  di
parte corrente relative alle autorizzazioni  di  spesa  di  cui  alla
predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo  pari
a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni  per
l'anno 2010. 
 
  152. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge  5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n.  208,  gli  stanziamenti  di  spesa  per  il
rifinanziamento  di  norme  che  prevedono  interventi  di   sostegno
dell'economia classificati fra le spese  di  conto  capitale  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle  misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 
 
  153. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della  legge
5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle  leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente  legge  sono  ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella. 
 
  154. Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni di spesa  recate  da  leggi  a  carattere  pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 
 
  155. A valere sulle  autorizzazioni  di  spesa  in  conto  capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella  Tabella  di
cui al comma 154, le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  possono
assumere impegni nell'anno 2008, a carico  di  esercizi  futuri,  nei
limiti massimi di impegnabilita' indicati per  ciascuna  disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa  Tabella,  ivi  compresi
gli impegni gia' assunti  nei  precedenti  esercizi  a  valere  sulle
autorizzazioni medesime. 
 
  156. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera  i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti
finanziari di leggi di  spesa  sono  indicate  nell'allegato  1  alla
presente legge. 
 
  157. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' ridotta  di  487.309.000  euro  per  l'anno
2008, di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2010. 
 
  158. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  61,  comma  1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di  150  milioni  di
euro per l'anno 2008. 
 
  159. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 550,  limitatamente
a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si
provvede  mediante  utilizzo  delle  disponibilita'  del   fondo   di
rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche  comunitarie,  di  cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato
dalla Tabella D allegata alla presente legge. 
 
  160. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia
e del  lavoro,  di  cui  alla  legge  8  febbraio  1973,  n.  17,  e'
incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008. 
 
  161. La copertura della presente legge  per  le  nuove  o  maggiori
spese  correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le   nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  fondo  speciale  di  parte
corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo  11,  comma  5,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,  secondo  il
prospetto allegato. 
 
  162. Le disposizioni della presente legge  costituiscono  norme  di
coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. 
 
  163. Le disposizioni della presente legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti  e  delle
relative norme d'attuazione. 
 
  164. La presente legge entra in  vigore  il  1°  gennaio  2008,  ad
eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e  al
comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla  data  di
pubblicazione della presente legge. 
 
      La presente  legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2007 
                             NAPOLITANO 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
                                             Padoa Schioppa, Ministro 
                              dell'economia e delle finanze 
  Visto, il Guardasigilli: Mastella