IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  15 dicembre  2004,  n.  308,  ed  in  particolare
l'articolo 1,   comma 6,  che  prevede  la  possibilita'  di  emanare
disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;
  Vista  la  relazione  motivata  presentata alle Camere dal Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del
citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 settembre 2007;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 20 settembre 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica in data 24 ottobre 2007;
  Vista  la  seconda  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007;
  Acquisiti  i  pareri  definitivi delle competenti Commissioni della
Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in
data 12 dicembre 2007 e 13 dicembre 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio  e  del  mare  e del Ministro per le politiche europee, di
concerto  con  i  Ministri  per  le  riforme  e  le innovazioni nella
pubblica  amministrazione,  per  gli  affari regionali e le autonomie
locali,  dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e
delle   finanze,   dello  sviluppo  economico,  della  salute,  delle
infrastrutture, dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e
forestali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modifiche alle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile
                            2006, n. 152
  1.  La  parte  prima  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
assume  la  seguente  denominazione:  «Disposizioni comuni e principi
generali».
  2. Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
                             Art. 3-bis.
          Principi sulla produzione del diritto ambientale
  l. I principi posti dal presente articolo e dagli articoli seguenti
costituiscono  i  principi  generali in tema di tutela dell'ambiente,
adottati  in  attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117
commi 1   e   3  della  Costituzione  e  nel  rispetto  del  Trattato
dell'Unione europea.
  2.  I  principi  previsti  dalla presente Parte Prima costituiscono
regole  generali  della  materia  ambientale nell'adozione degli atti
normativi,  di  indirizzo  e  di  coordinamento e nell'emanazione dei
provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
  3.  I  principi  ambientali  possono  essere modificati o eliminati
soltanto  mediante  espressa  previsione  di  successive  leggi della
Repubblica   italiana,  purche'  sia  comunque  sempre  garantito  il
corretto recepimento del diritto europeo.

                             Art. 3-ter.
                  Principio dell'azione ambientale
  1.  La  tutela  dell'ambiente  e  degli  ecosistemi  naturali e del
patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici
e  privati  e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private,
mediante  una  adeguata  azione  che  sia informata ai principi della
precauzione,   dell'azione   preventiva,  della  correzione,  in  via
prioritaria  alla  fonte,  dei danni causati all'ambiente, nonche' al
principio   «chi  inquina  paga»  che,  ai  sensi  dell'articolo 174,
comma 2,  del  Trattato  delle  unioni  europee, regolano la politica
della comunita' in materia ambientale.

                           Art. 3-quater.
                Principio dello sviluppo sostenibile
  1.  Ogni  attivita'  umana  giuridicamente  rilevante  ai sensi del
presente   codice   deve  conformarsi  al  principio  dello  sviluppo
sostenibile,  al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni
delle  generazioni  attuali non possa compromettere la qualita' della
vita e le possibilita' delle generazioni future.
  2.  Anche  l'attivita'  della  pubblica amministrazione deve essere
finalizzata   a  consentire  la  migliore  attuazione  possibile  del
principio  dello  sviluppo  sostenibile,  per  cui  nell'ambito della
scelta  comparativa  di  interessi  pubblici  e  privati connotata da
discrezionalita'  gli  interessi  alla  tutela  dell'ambiente  e  del
patrimonio   culturale   devono   essere   oggetto   di   prioritaria
considerazione.
  3.  Data  la  complessita' delle relazioni e delle interferenze tra
natura  e  attivita'  umane,  il principio dello sviluppo sostenibile
deve  consentire  di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito
delle  risorse  ereditate,  tra  quelle  da  risparmiare  e quelle da
trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e
del  consumo  si  inserisca altresi' il principio di solidarieta' per
salvaguardare  e  per  migliorare  la  qualita'  dell'ambiente  anche
futuro.
  4.  La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali
deve  essere  cercata  e  trovata nella prospettiva di garanzia dello
sviluppo   sostenibile,   in   modo   da  salvaguardare  il  corretto
funzionamento   e   l'evoluzione   degli  ecosistemi  naturali  dalle
modificazioni  negative  che  possono essere prodotte dalle attivita'
umane.

                          Art. 3-quinquies.
        Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione
  1.  I  principi  desumibili  dalle  norme  del  decreto legislativo
costituiscono  le  condizioni  minime ed essenziali per assicurare la
tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
adottare  forme  di  tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive,
qualora  lo  richiedano  situazioni  particolari del loro territorio,
purche'   cio'  non  comporti  un'arbitraria  discriminazione,  anche
attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
  3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali
ove  gli  obiettivi  dell'azione  prevista,  in  considerazione delle
dimensioni  di  essa e dell'entita' dei relativi effetti, non possano
essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori
di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
  4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei
rapporti tra regioni ed enti locali minori.

                           Art. 3-sexies.
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a
                         scopo collaborativo
  1.  In  attuazione  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni,  e  delle  previsioni  della  Convenzione  di  Aarhus,
ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi
del  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  195, chiunque, senza
essere   tenuto   a   dimostrare   la  sussistenza  di  un  interesse
giuridicamente  rilevante,  puo'  accedere alle informazioni relative
allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.».
  3.  La Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:

                            PARTE SECONDA
Procedure  per  la  valutazione  ambientale  strategica (Vas), per la
valutazione  dell'impatto  ambientale  (via)  e  per l'autorizzazione
                     integrata ambientale (Ippc)

                              Titolo I
PRINCIPI  GENERALI  PER  LE  PROCEDURE  DI  VIA,  DI  VAS  E  PER  LA
VALUTAZIONE   D'INCIDENZA  E  L'AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA  AMBIENTALE
                               (AIA).

                               Art. 4.
                              Finalita'
  1.  Le  norme  del  presente  decreto  costituiscono recepimento ed
attuazione:
    a) della  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  27 giugno  2001,  concernente  la  valutazione degli
impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
    b) della  direttiva  85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985,
concernente  la  valutazione  di  impatto  ambientale  di determinati
progetti  pubblici  e  privati,  come  modificata ed integrata con la
direttiva  97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva
2003/35/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 maggio
2003.
  2.  Il  presente  decreto individua, nell'ambito della procedura di
Valutazione  dell'impatto  ambientale  modalita' di semplificazione e
coordinamento  delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi
comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n.   59,   in   materia   di   prevenzione   e   riduzione  integrate
dell'inquinamento,  come  parzialmente  modificato  da questo decreto
legislativo.
  3.  La  valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la
finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con
le  condizioni  per  uno  sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto
della  capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia  della  biodiversita'  e  di  un'equa  distribuzione dei
vantaggi  connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa si
affronta  la  determinazione  della  valutazione preventiva integrata
degli  impatti ambientali nello svolgimento delle attivita' normative
e  amministrative,  di  informazione  ambientale, di pianificazione e
programmazione.
  4. In tale ambito:
    a) la  valutazione  ambientale  di  piani e programmi che possono
avere  un  impatto  significativo  sull'ambiente  ha  la finalita' di
garantire   un   elevato   livello   di  protezione  dell'ambiente  e
contribuire  all'integrazione  di  considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione,  dell'adozione  e  approvazione  di  detti piani e
programmi  assicurando  che  siano  coerenti  e  contribuiscano  alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile.
    b) la  valutazione  ambientale  dei  progetti  ha la finalita' di
proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla
qualita'  della  vita,  provvedere  al  mantenimento  delle  specie e
conservare  la  capacita'  di  riproduzione dell'ecosistema in quanto
risorsa  essenziale  per  la  vita.  A  questo scopo, essa individua,
descrive  e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare
e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e
indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
    1) l'uomo, la fauna e la flora;
    2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
    3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
    4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

                               Art. 5.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) valutazione  ambientale  di  piani  e  programmi,  nel seguito
valutazione  ambientale  strategica,  di seguito VAS: il processo che
comprende,  secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda
parte  del  presente  decreto,  lo  svolgimento  di  una  verifica di
assoggettabilita',   l'elaborazione   del   rapporto  ambientale,  lo
svolgimento   di  consultazioni,  la  valutazione  del  piano  o  del
programma,   del   rapporto   e   degli  esiti  delle  consultazioni,
l'espressione  di  un parere motivato, l'informazione sulla decisione
ed il monitoraggio;
    b) valutazione  ambientale  dei progetti, nel seguito valutazione
d'impatto  ambientale,  di  seguito  VIA:  il processo che comprende,
secondo  le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del
presente    decreto,    lo    svolgimento    di   una   verifica   di
assoggettabilita',   la   definizione   dei  contenuti  dello  studio
d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione
del  progetto,  dello  studio  e  degli  esiti  delle  consultazioni,
l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
    c) impatto     ambientale:    l'alterazione    qualitativa    e/o
quantitativa,  diretta  ed  indiretta,  a  breve  e  a lungo termine,
permanente  e  temporanea,  singola e cumulativa, positiva e negativa
dell'ambiente,  inteso  come  sistema  di  relazioni  fra  i  fattori
antropici,  naturalistici,  chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
architettonici,  culturali,  agricoli  ed  economici,  in conseguenza
dell'attuazione  sul  territorio  di  piani o programmi o di progetti
nelle  diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione,
nonche' di eventuali malfunzionamenti;
    d) patrimonio  culturale: l'insieme costituito dai beni culturali
e   dai   beni  paesaggistici  in  conformita'  al  disposto  di  cui
all'articolo 2,  comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42;
    e) piani  e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione
e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati
dalla Comunita' europea, nonche' le loro modifiche:
      1)  che  sono  elaborati e/o adottati da un'autorita' a livello
nazionale,  regionale o locale oppure predisposti da un'autorita' per
essere  approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa
o negoziale e
      2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative;
    f) rapporto  ambientale:  il  documento del piano o del programma
redatto in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 13;
    g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in
conformita'  all'articolo 93  del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.  163,  nel  caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto
che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente
ai fini della valutazione ambientale;
    h) progetto  definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in
conformita'  all'articolo 93  del decreto n. 163 del 2006 nel caso di
opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un
livello   informativo  e  di  dettaglio  equivalente  ai  fini  della
valutazione ambientale;
    i) studio   di  impatto  ambientale:  elaborato  che  integra  il
progetto  definitivo,  redatto  in conformita' alle previsioni di cui
all'articolo 22;
    l)  modifica:  la  variazione  di  un piano, programma o progetto
approvato,  comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche   o   del   loro   funzionamento,   ovvero   un  loro
potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
    l-bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma
o  progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni
delle  loro  caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento,  che  possano  produrre effetti negativi significativi
sull'ambiente;
    m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata allo scopo
di  valutare,  ove  previsto,  se piani, programmi o progetti possono
avere   un   impatto  significativo  sull'ambiente  e  devono  essere
sottoposti  alla  fase  di  valutazione  secondo  le disposizioni del
presente decreto;
    n) provvedimento  di  verifica:  il  provvedimento obbligatorio e
vincolante  dell'autorita'  competente  che  conclude  la verifica di
assoggettabilita';
    o) provvedimento   di  valutazione  dell'impatto  ambientale:  il
provvedimento  dell'autorita'  competente  che  conclude  la  fase di
valutazione  del  processo di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e
vincolante  che  sostituisce  o coordina, tutte le autorizzazioni, le
intese,  le  concessioni,  le  licenze,  i pareri, i nulla osta e gli
assensi  comunque  denominati  in  materia ambientale e di patrimonio
culturale;
    o-bis)  autorizzazione  integrata  ambientale:  il  provvedimento
previsto  dagli  articoli 5  e  7  e seguenti del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59»;
    p) autorita'  competente: la pubblica amministrazione cui compete
l'adozione   del  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita',
l'elaborazione  del parere motivato, nel caso di valutazione di piani
e  programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di
VIA, nel caso di progetti;
    q) autorita'  procedente: la pubblica amministrazione che elabora
il  piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto,
ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma
sia   un   diverso   soggetto   pubblico   o   privato,  la  pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
    r) proponente:  il  soggetto  pubblico  o  privato che elabora il
piano,  programma  o progetto soggetto alle disposizioni del presente
decreto;
    s) soggetti   competenti  in  materia  ambientale:  le  pubbliche
amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  che,  per le loro specifiche
competenze  o  responsabilita'  in  campo  ambientale, possono essere
interessate  agli  impatti  sull'ambiente  dovuti  all'attuazione dei
piani, programmi o progetti;
    t) consultazione:   l'insieme   delle  forme  di  informazione  e
partecipazione,  anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e
del  pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione
dei piani, programmi e progetti;
    u) pubblico:  una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai
sensi  della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni
o i gruppi di tali persone;
    v) pubblico  interessato:  il  pubblico che subisce o puo' subire
gli  effetti  delle procedure decisionali in materia ambientale o che
ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione
le  organizzazioni  non  governative  che  promuovono  la  protezione
dell'ambiente  e  che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa
statale  vigente,  nonche'  le  organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

                               Art. 6.
                      Oggetto della disciplina
  1.  La  valutazione  ambientale  strategica  riguarda  i  piani e i
programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale.
  2.  Fatto  salvo  quanto  disposto al comma 3, viene effettuata una
valutazione per tutti i piani e i programmi:
    a) che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  della
qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della
pesca,  energetico,  industriale,  dei  trasporti, della gestione dei
rifiuti  e  delle  acque,  delle  telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione  territoriale  o  della  destinazione dei suoli, e che
definiscono    il   quadro   di   riferimento   per   l'approvazione,
l'autorizzazione,    l'area   di   localizzazione   o   comunque   la
realizzazione  dei  progetti elencati negli allegati II, III e IV del
presente decreto;
    b) per  i  quali,  in  considerazione dei possibili impatti sulle
finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione
speciale  per  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e quelli
classificati  come  siti  di importanza comunitaria per la protezione
degli  habitat  naturali  e  della  flora e della fauna selvatica, si
ritiene    necessaria    una   valutazione   d'incidenza   ai   sensi
dell'articolo 5   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
  3.  Per  i  piani  e  i programmi di cui al comma 2 che determinano
l'uso  di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei
piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e'
necessaria  qualora  l'autorita'  competente valuti che possano avere
impatti  significativi  sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12.
  3-bis.  L'autorita'  competente  valuta, secondo le disposizioni di
cui  all'articolo 12,  se i piani e i programmi, diversi da quelli di
cui  al  paragrafo 2,  che  definiscono  il quadro di riferimento per
l'autorizzazione  dei  progetti,  possono avere effetti significativi
sull'ambiente.
  4.  Sono  comunque  esclusi  dal campo di applicazione del presente
decreto:
    a) i  piani  e  i  programmi  destinati esclusivamente a scopi di
difesa  nazionale  caratterizzati  da  somma  urgenza  o  coperti dal
segreto di Stato;
    b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
    c) i   piani  di  protezione  civile  in  caso  di  pericolo  per
l'incolumita' pubblica.
  5.  La  valutazione  d'impatto  ambientale, riguarda i progetti che
possono  avere  impatti  significativi sull'ambiente e sul patrimonio
culturale.
  6.  Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma 7,  viene  effettuata
altresi' una valutazione per:
    a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
    b) i  progetti  di  cui  all'allegato  IV  al  presente  decreto,
relativi  ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono,
anche  parzialmente,  all'interno  di  aree  naturali  protette  come
definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  7. La valutazione e' inoltre necessaria per:
    a) i    progetti    elencati   nell'allegato   II   che   servono
esclusivamente  o  essenzialmente  per  lo sviluppo ed il collaudo di
nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;
    b) le  modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato
II;
    c) i progetti elencati nell'allegato IV;
    qualora   in   base   alle  disposizioni  di  cui  al  successivo
articolo 20  si  ritenga  che  possano  avere  impatti  significativi
sull'ambiente.
  8.  Per  i  progetti  di  cui  agli  allegati  III  e IV, ricadenti
all'interno  di  aree  naturali protette, le soglie dimensionali, ove
previste, sono ridotte del cinquanta per cento.
  9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
definire,    per    determinate    tipologie   progettuali   o   aree
predeterminate,  sulla  base degli elementi indicati nell'allegato V,
un  incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento
delle  soglie  di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di
cui  all'allegato  IV,  qualora non ricadenti neppure parzialmente in
aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali
o  in  particolari  situazioni  ambientali e territoriali, sulla base
degli  elementi  di  cui  all'allegato  V,  criteri  o  condizioni di
esclusione dalla verifica di assoggettabilita'.
  10.  L'autorita'  competente in sede statale valuta caso per caso i
progetti  relativi  ad opere ed interventi destinati esclusivamente a
scopo  di  difesa nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo
di  applicazione  del  decreto,  se cio' possa pregiudicare gli scopi
della  difesa nazionale, e' determinata con decreto interministeriale
del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
  11.  Sono  esclusi  in tutto in parte dal campo di applicazione del
presente  decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la
valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via
d'urgenza,   ai  sensi  dell'articolo 5,  commi 2  e  5  della  legge
24 febbraio   1992,   n.   225,   al   solo  scopo  di  salvaguardare
l'incolumita' delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da
un  pericolo  imminente  o  a  seguito  di  calamita'.  In  tale caso
l'autorita'    competente,    sulla    base    della   documentazione
immediatamente   trasmessa   dalle   autorita'  che  dispongono  tali
interventi:
    a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
    b) mette  a  disposizione  del pubblico coinvolto le informazioni
raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le
informazioni  relative  alla  decisione di esenzione e le ragioni per
cui e' stata concessa;
    c) informa   la   Commissione   europea,   tramite  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare nel caso di
interventi  di  competenza regionale, prima di consentire il rilascio
dell'autorizzazione,  delle motivazioni dell'esclusione accludendo le
informazioni messe a disposizione del pubblico.

                               Art. 7.
                             Competenze
  1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui
all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi
dello Stato.
  2.  Sono  sottoposti  a  VAS  secondo  le  disposizioni delle leggi
regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4,
la  cui  approvazione compete alle regioni e province autonome o agli
enti locali.
  3.  Sono  sottoposti  a  VIA  in  sede  statale  i  progetti di cui
all'allegato II al presente decreto .
  4.  Sono  sottoposti  a  VIA  secondo  le  disposizioni delle leggi
regionali,  i  progetti  di  cui  agli  allegati III e IV al presente
decreto.
  5.   In   sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il  Ministro
dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio  e  del  mare.  Il
provvedimento di viae il parere motivato in sede di VAS sono espressi
di  concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, che
collabora alla relativa attivita' istruttoria.
  6.  In  sede  regionale,  l'autorita'  competente  e'  la  pubblica
amministrazione  con  compiti  di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale  individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali
o delle province autonome.
  7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
disciplinano  con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e
quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:
    a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali
interessati;
    b) i   criteri   specifici   per  l'individuazione  dei  soggetti
competenti in materia ambientale;
    c) eventuali  ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel
presente  decreto,  per  l'individuazione  dei  piani  e  programmi o
progetti da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo
svolgimento della consultazione;
    d) le  modalita'  di  partecipazione  delle  regioni  e  province
autonome  confinanti  al  processo  di  VAS,  in  coerenza con quanto
stabilito dalle disposizioni nazionali in materia.
  8.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
informano,  ogni  dodici  mesi,  il  Ministero  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i
procedimenti di valutazione in corso.

                               Art. 8.
                       Norme di organizzazione
  1.  La  Commissione  tecnica  di  verifica dell'impatto ambientale,
istituita dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio  2007,  n.  90, assicura al Ministero dell'ambiente e della
tutela  del territorio e del mare il supporto tecnico-scientifico per
l'attuazione delle norme di cui al presente decreto.
  2.  Nel  caso  di  progetti  per  i quali la valutazione di impatto
ambientale   spetta   allo   Stato,  e  che  ricadano  nel  campo  di
applicazione   di   cui   all'allegato   V  del  decreto  legislativo
18 febbraio  2005,  n.  59,  il  supporto  tecnico-scientifico  viene
assicurato  in  coordinamento  con  la  Commissione  istruttoria  per
l'autorizzazione  ambientale  integrata ora prevista dall'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
  3.  I  componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del
principio   dell'equilibrio  di  genere,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente,  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  per un
triennio.
  4. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni
pubbliche  sono  posti,  a seconda dei casi, in posizione di comando,
distacco,  fuori  ruolo  o in aspettativa nel rispetto dei rispettivi
ordinamenti.  Nel  caso  prestino  la  propria  prestazione  a  tempo
parziale sono posti dall'amministrazione di appartenenza in posizione
di  tempo  definito.  In  seguito  al  collocamento  fuori ruolo o in
aspettativa  del  personale,  le  Amministrazioni  pubbliche  rendono
indisponibile il posto liberato.

                               Art. 9.
                     Norme procedurali generali
  1.  Le  modalita'  di partecipazione previste dal presente decreto,
soddisfano  i  requisiti  di  cui agli articoli da 7 a 10 della legge
7 agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
  2.  L'autorita'  competente,  ove ritenuto utile indice, cosi' come
disciplinato  dagli  articoli che  seguono,  una o piu' conferenze di
servizi  ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del
1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle
altre autorita' pubbliche interessate.
  3.  Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del
pubblico,   nell'ambito  delle  procedure  di  seguito  disciplinate,
l'autorita'   competente   puo'   concludere   con  il  proponente  o
l'autorita'   procedente   e   le   altre  amministrazioni  pubbliche
interessate  accordi  per disciplinare lo svolgimento delle attivita'
di  interesse  comune  ai fini della semplificazione e della maggiore
efficacia dei procedimenti.
  4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e' facolta' del
proponente  presentare all'autorita' competente motivata richiesta di
non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto,
allo   studio   preliminare  ambientale  o  allo  studio  di  impatto
ambientale.   L'autorita'   competente,  verificate  le  ragioni  del
proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando
l'interesse  alla  riservatezza  con l'interesse pubblico all'accesso
alle  informazioni.  L'autorita'  competente  dispone  comunque della
documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni
vigenti in materia.

                              Art. 10.
  Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
  1.  Il  provvedimento  di valutazione d'impatto ambientale fa luogo
dell'autorizzazione  integrata  ambientale per i progetti per i quali
la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di
applicazione  dell'allegato  V  del  decreto  legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59.  Lo  studio  di  impatto  ambientale  e  gli elaborati
progettuali  contengono,  a tale fine, anche le informazioni previste
ai   commi 1  e  2  dell'articolo 5  e  il  provvedimento  finale  le
condizioni  e  le  misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8
del medesimo decreto n. 59 del 2005.
  2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti
per   i  quali  la  valutazione  d'impatto  ambientale  sia  di  loro
attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I
del  decreto legislativo n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio
di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del
procedimento  di  VIA.  E'  in  ogni caso assicurata l'unicita' della
consultazione  del  pubblico  per  le  due  procedure. Se l'autorita'
competente  in  materia  di  VIA  coincide  con  quella competente al
rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale, le disposizioni
regionali   e  delle  province  autonome  possono  prevedere  che  il
provvedimento  di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche
di  quella  autorizzazione.  In  questo  caso,  lo  studio di impatto
ambientale   e   gli   elaborati   progettuali  contengono  anche  le
informazioni   previste   ai   commi 1   e  2  dell'articolo 5  e  il
provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste
dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.
  3.  La  VAS  e  la  VIA  comprendono  le  procedure  di valutazione
d'incidenza  di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal
fine,  il  rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo
studio   di   impatto  ambientale  contengono  gli  elementi  di  cui
all'allegato  G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione
dell'autorita'  competente si estende alle finalita' di conservazione
proprie  della  valutazione d'incidenza oppure dovra' dare atto degli
esiti  della  valutazione  di incidenza. Le modalita' di informazione
del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
  4.  La  verifica  di  assoggettabilita' di cui all'articolo 20 puo'
essere  condotta,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel
presente  decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalita' di
informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione
procedurale.
  5.  Nella  redazione  dello  studio  di  impatto  ambientale di cui
all'articolo 22,  relativo  a  progetti previsti da piani o programmi
gia'  sottoposti  a valutazione ambientale, possono essere utilizzate
le  informazioni  e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel
corso   della   redazione  dei  progetti  e  nella  fase  della  loro
valutazione,  sono  tenute  in  considerazione la documentazione e le
conclusioni della VAS.

                              Titolo II
                LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

                              Art. 11.
                      Modalita' di svolgimento
  1.  La  valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita'
procedente  contestualmente  al  processo  di  formazione del piano o
programma   e   comprende,   secondo  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli da 12 a 18:
    a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita';
    b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
    c) lo svolgimento di consultazioni;
    d) la  valutazione  del  rapporto  ambientale  e  gli esiti delle
consultazioni;
    e) la decisione;
    f) l'informazione sulla decisione;
    g) il monitoraggio.
  2.  L'autorita'  competente,  al  fine di promuovere l'integrazione
degli   obiettivi   di   sostenibilita'  ambientale  nelle  politiche
settoriali  ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi
ambientali, nazionali ed europei:
    a) esprime   il   proprio   parere  sull'assoggettabilita'  delle
proposte   di  piano  o  di  programma  alla  valutazione  ambientale
strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
    b) collabora  con  l'autorita'  proponente al fine di definire le
forme   ed   i   soggetti   della   consultazione  pubblica,  nonche'
l'impostazione  ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalita'
di monitoraggio di cui all'articolo 18;
    c) esprime,  tenendo  conto  della  consultazione  pubblica,  dei
pareri  dei  soggetti  competenti  in  materia ambientale, un proprio
parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto
ambientale  nonche'  sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con
riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;.
  3.   La   fase   di  valutazione  e'  effettuata  durante  la  fase
preparatoria  del  piano  o  del  programma ed anteriormente alla sua
approvazione  o  all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa
e'   preordinata   a   garantire   che   gli   impatti  significativi
sull'ambiente  derivanti  dall'attuazione  di detti piani e programmi
siano  presi  in  considerazione durante la loro elaborazione e prima
della loro approvazione .
  4.  La  VAS  viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo
conto  dell'esigenza  di  razionalizzare  i  procedimenti  ed evitare
duplicazioni nelle valutazioni.
  5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le
disposizioni  del presente decreto, parte integrante del procedimento
di  adozione  ed  approvazione.  I  provvedimenti  amministrativi  di
approvazione   adottati   senza   la  previa  valutazione  ambientale
strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

                              Art. 12.
                    Verifica di assoggettabilita'
  1.  Nel  caso  di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3,
l'autorita'   procedente   trasmette   all'autorita'  competente,  su
supporto   cartaceo   ed   informatico,   un   rapporto   preliminare
comprendente  una descrizione del piano o programma e le informazioni
e   i  dati  necessari  alla  verifica  degli  impatti  significativi
sull'ambiente   dell'attuazione   del   piano  o  programma,  facendo
riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
  2.   L'autorita'   competente  in  collaborazione  con  l'autorita'
procedente,  individua i soggetti competenti in materia ambientale da
consultare  e  trasmette loro il documento preliminare per acquisirne
il  parere.  Il  parere  e' inviato entro trenta giorni all'autorita'
competente ed all'autorita' procedente.
  3.  Salvo  quanto diversamente concordato dall'autorita' competente
con  l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base degli
elementi  di  cui  all'allegato I del presente decreto e tenuto conto
delle  osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa
avere impatti significativi sull'ambiente.
  4.  L'autorita'  competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto
conto   dei   contributi   pervenuti,   entro  novanta  giorni  dalla
trasmissione  di  cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica
assoggettando  o escludendo il piano o il programma dalla valutazione
di  cui  agli  articoli da  13  a  18  e,  se  del caso, definendo le
necessarie prescrizioni.
  5.  Il  risultato  della verifica di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, deve essere reso pubblico.

                              Art. 13.
                  Redazione del rapporto ambientale
  1.  Sulla  base  di  un  rapporto preliminare sui possibili impatti
ambientali  significativi  dell'attuazione  del piano o programma, il
proponente  e/o  l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin
dai  momenti  preliminari  dell'attivita'  di elaborazione di piani e
programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti
in  materia  ambientale, al fine di definire la portata ed il livello
di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
  2.  La  consultazione,  salvo  quanto  diversamente  concordato, si
conclude entro novanta giorni.
  3.  La  redazione  del  rapporto  ambientale spetta al proponente o
all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante
del  piano  o  del  programma  e  ne  accompagna l'intero processo di
elaborazione ed approvazione.
  4.  Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e
valutati  gli  impatti significativi che l'attuazione del piano o del
programma  proposto  potrebbe  avere  sull'ambiente  e sul patrimonio
culturale,  nonche'  le ragionevoli alternative che possono adottarsi
in  considerazione  degli  obiettivi  e  dell'ambito territoriale del
piano  o  del  programma  stesso.  L'allegato  VI al presente decreto
riporta  le  informazioni  da  fornire nel rapporto ambientale a tale
scopo,  nei  limiti  in cui possono essere ragionevolmente richieste,
tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione
correnti,  dei  contenuti  e del livello di dettaglio del piano o del
programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere
utilizzati,   se   pertinenti,  approfondimenti  gia'  effettuati  ed
informazioni  ottenute  nell'ambito  di  altri  livelli decisionali o
altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
  5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo
modalita'  concordate,  all'autorita'  competente.  La  comunicazione
comprende  il  rapporto  ambientale  e  una sintesi non tecnica dello
stesso.  Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14,
comma 1,   decorrono   i   tempi   dell'esame   istruttorio  e  della
valutazione.  La  proposta  di  piano  o  programma  ed  il  rapporto
ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti
in  materia  ambientale  e  del pubblico interessato affinche' questi
abbiano l'opportunita' di esprimersi.
  6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita'
competente  e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui
territorio  risulti  anche  solo parzialmente interessato dal piano o
programma o dagli impatti della sua attuazione.

                              Art. 14.
                            Consultazione
  1.  Contestualmente  alla  comunicazione  di  cui  all'articolo 13,
comma 5,  l'autorita'  procedente  cura la pubblicazione di un avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino
Ufficiale  della  regione  o provincia autonoma interessata. L'avviso
deve  contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il
proponente, l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove puo'
essere  presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale
e delle sedi dove si puo' consultare la sintesi non tecnica.
  2.   L'autorita'   competente  e  l'autorita'  procedente  mettono,
altresi',  a  disposizione  del  pubblico  la  proposta  di  piano  o
programma  ed  il  rapporto  ambientale mediante il deposito presso i
propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
  3.   Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
dell'avviso  di  cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della
proposta  di  piano  o programma e del relativo rapporto ambientale e
presentare  proprie  osservazioni,  anche  fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi.
  4. Le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, disposte
ai  sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi,
sono  coordinate  al  fine  di  evitare duplicazioni con le norme del
presente decreto.

                              Art. 15.
Valutazione  del  rapporto ambientale e degli esiti i risultati della
                            consultazione
  1.   L'autorita'  competente,  in  collaborazione  con  l'autorita'
procedente,  svolge  le  attivita'  tecnico-istruttorie, acquisisce e
valuta  tutta  la documentazione presentata, nonche' le osservazioni,
obiezioni  e  suggerimenti  inoltrati  ai  sensi  dell'articolo 14 ed
esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni
a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.
  2.   L'autorita'  procedente,  in  collaborazione  con  l'autorita'
competente,  provvede,  ove  necessario,  alla  revisione del piano o
programma   alla  luce  del  parere  motivato  espresso  prima  della
presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

                              Art. 16.
                              Decisione
  1.  Il  piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il
parere  motivato  e  la  documentazione  acquisita  nell'ambito della
consultazione,  e'  trasmesso  all'organo  competente  all'adozione o
approvazione del piano o programma.

                              Art. 17.
                    Informazione sulla decisione
  1. La decisione finale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel
Bollettino  Ufficiale  della Regione con l'indicazione della sede ove
si  possa  prendere visione del piano o programma adottato e di tutta
la   documentazione   oggetto  dell'istruttoria.  Sono  inoltre  rese
pubbliche,  anche  attraverso  la  pubblicazione  sui  siti web della
autorita' interessate:
    a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente;
    b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le
considerazioni  ambientali sono state integrate nel piano o programma
e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni,  nonche'  le  ragioni  per le quali e' stato scelto il
piano  o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili
che erano state individuate;
    c) le   misure   adottate   in  merito  al  monitoraggio  di  cui
all'articolo 18.

                              Art. 18.
                            Monitoraggio
  1.   Il   monitoraggio   assicura   il   controllo   sugli  impatti
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei
programmi  approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi
di  sostenibilita'  prefissati,  cosi' da individuare tempestivamente
gli  impatti  negativi  imprevisti  e da adottare le opportune misure
correttive.  Il  monitoraggio  e'  effettuato avvalendosi del sistema
delle Agenzie ambientali.
  2.   Il  piano  o  programma  individua  le  responsabilita'  e  la
sussistenza  delle  le  risorse  necessarie  per  la  realizzazione e
gestione del monitoraggio.
  3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e
delle  eventuali  misure  correttive adottate ai sensi del comma 1 e'
data  adeguata  informazione  attraverso  i  siti  web dell'autorita'
competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.
  4.  Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute
in  conto  nel  caso  di  eventuali  modifiche al piano o programma e
comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di
pianificazione o programmazione.

                             Titolo III
                 LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

                               Art. 19
.
                      Modalita' di svolgimento
  1.  La  valutazione  d'impatto  ambientale  comprende,  secondo  le
disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:
    a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita';
    b) la   definizione   dei   contenuti  dello  studio  di  impatto
ambientale;
    c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
    d) lo svolgimento di consultazioni;
    f) la  valutazione  dello  studio  ambientale e degli esiti delle
consultazioni;
    g) la decisione;
    h) l'informazione sulla decisione;
    i) il monitoraggio.
  2.  Per  i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e'
conclusa  positivamente  la  procedura  di  VAS,  il  giudizio di VIA
negativo  ovvero il contrasto di valutazione su elementi gia' oggetto
della VAS e' adeguatamente motivato.

                              Art. 20.
                    Verifica di assoggettabilita'
  1.  Il  proponente  trasmette  all'autorita' competente il progetto
preliminare,  lo  studio  preliminare  ambientale  e  una  loro copia
conforme  in  formato  elettronico  su  idoneo  supporto  nel caso di
progetti:
    a) elencati   nell'allegato   II  che  servono  esclusivamente  o
essenzialmente  per  lo  sviluppo  ed  il  collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;
    b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che
comportino  effetti  negativi  apprezzabili  per  l'ambiente, nonche'
quelli  di  cui  all'allegato IV secondo le modalita' stabilite dalle
Regioni e dalle province autonome, tenendo conto dei commi successivi
del presente articolo.
  2.  Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del
proponente,  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i
progetti  di  competenza  statale,  nel  Bollettino  Ufficiale  della
regione  per  i  progetti  di rispettiva competenza, nonche' all'albo
pretorio   dei  comuni  interessati.  Nell'avviso  sono  indicati  il
proponente,  l'oggetto  e la localizzazione prevista per il progetto,
il  luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza
ed  i  tempi  entro  i quali e' possibile presentare osservazioni. In
ogni  caso  copia  integrale degli atti e' depositata presso i comuni
ove  il  progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza
statale  la  documentazione  e' depositata anche presso la sede delle
regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I principali
elaborati   del   progetto   preliminare   e  lo  studio  preliminare
ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorita' competente.
  3.  Entro  quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo' far pervenire le proprie
osservazioni.
  4.  L'autorita'  competente  nei  successivi quarantacinque giorni,
sulla  base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto
e  tenuto  conto  dei  risultati  della consultazione, verifica se il
progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente.
Entro  la  scadenza  del termine l'autorita' competente deve comunque
esprimersi.
  5.  Se  il  progetto  non ha impatti ambientali significativi o non
costituisce   modifica   sostanziale,  l'autorita'  compente  dispone
l'esclusione  dalla  procedura  di  valutazione  ambientale e, se del
caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
  6.  Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce
modifica  sostanziale  si applicano le disposizioni degli articoli da
21 a 28.
  7.  Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le motivazioni,
e' pubblico a cura dell'autorita' competente mediante:
    a) un  sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o
della provincia autonoma;
    b) con  la  pubblicazione  integrale  sul sito web dell'autorita'
competente.

                              Art. 21.
    Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
  1.  Sulla  base  del progetto preliminare, dello studio preliminare
ambientale   e  di  una  relazione  che,  sulla  base  degli  impatti
ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello
studio  di  impatto  ambientale,  il  proponente  ha  la  facolta' di
richiedere  una  fase di consultazione con l'autorita' competente e i
soggetti  competenti  in  materia  ambientale  al fine di definire la
portata  delle  informazioni  da  includere,  il  relativo livello di
dettaglio  e le metodologie da adottare. La documentazione presentata
dal   proponente,  della  quale  e'  fornita  una  copia  in  formato
elettronico,   include   l'elenco   delle   autorizzazioni,   intese,
concessioni,   licenze,   pareri,   nulla  osta  e  assensi  comunque
denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.
  2.  L'autorita'  competente  apre  una fase di consultazione con il
proponente e in quella sede:
    a) si  pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto
e dello studio di impatto ambientale;
    b) esamina  le  principali  alternative,  compresa  l'alternativa
zero;
    c) sulla  base  della documentazione disponibile, verifica, anche
con   riferimento   alla   localizzazione   prevista   dal  progetto,
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita';
    d) in   carenza  di  tali  elementi,  indica  le  condizioni  per
ottenere,  in  sede  di  presentazione  del  progetto  definitivo,  i
necessari atti di consenso, senza che cio' pregiudichi la definizione
del successivo procedimento.
  3.  Le  informazioni richieste tengono conto della possibilita' per
il  proponente  di  raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e
dei metodi di valutazioni disponibili
  4.  La  fase  di consultazione si conclude entro sessanta giorni e,
allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.

                              Art. 22.
                    Studio di impatto ambientale
  1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti
gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i
costi associati sono a carico del proponente il progetto.
  2.  Lo  studio  di  impatto  ambientale, e' predisposto, secondo le
indicazioni  di  cui  all'allegato  VII  del  presente  decreto e nel
rispetto  degli  esiti  della  fase  di consultazione definizione dei
contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.
  3.  Lo  studio  di  impatto  ambientale contiene almeno le seguenti
informazioni:
    a) una  descrizione  del  progetto con informazioni relative alle
sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
    b) una  descrizione  delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
    c) i  dati  necessari  per  individuare  e  valutare i principali
impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto puo'
produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
    d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in
esame  dal  proponente,  ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con
indicazione  delle  principali ragioni della scelta, sotto il profilo
dell'impatto ambientale;
    e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
  4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale
e  degli  altri  elaborati necessari per l'espletamento della fase di
valutazione,  il  proponente  ha facolta' di accedere ai dati ed alle
informazioni  disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo
quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
  5.  Allo  studio  di  impatto  ambientale  deve essere allegata una
sintesi  non  tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali
del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso
inclusi   elaborati   grafici.   La   documentazione   dovra'  essere
predisposta  al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del
pubblico ed un'agevole riproduzione.

                              Art. 23.
                     Presentazione dell'istanza
  1.  L'istanza  e'  presentata dal proponente l'opera o l'intervento
all'autorita'   competente.   Ad   essa  sono  allegati  il  progetto
definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e
copia  dell'avviso  a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e
2.   Dalla   data   della   presentazione  decorrono  i  termini  per
l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.
  2. Alla domanda e' altresi' allegato l'elenco delle autorizzazioni,
intese,  concessioni,  licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione
e  dell'esercizio  dell'opera  o  intervento, nonche' di una copia in
formato  elettronico,  su  idoneo supporto, degli elaborati, conforme
agli originali presentati.
  3. La documentazione e' depositata in un congruo numero di copie, a
seconda  dei casi, presso gli uffici dell'autorita' competente, delle
regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo
parzialmente  interessato  dal  progetto  o  dagli  impatti della sua
attuazione.
  4.   Entro   trenta   giorni  l'autorita'  competente  verifica  la
completezza  della  documentazione. Qualora questa risulti incompleta
viene  restituita  al  proponente  con  l'indicazione  degli elementi
mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.

                              Art. 24.
                            Consultazione
  1.  Contestualmente  alla  presentazione  di  cui  all'articolo 23,
comma 1,  del  progetto  deve essere data notizia a mezzo stampa e su
sito web dell'autorita' competente.
  2.  Le  pubblicazioni  a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese
del  proponente.  Nel  caso  di  progetti  di  competenza statale, la
pubblicazione  va  eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e
su   un  quotidiano  a  diffusione  regionale  per  ciascuna  regione
direttamente  interessata.  Nel  caso  di  progetti  per  i  quali la
competenza  allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle
regioni,  si  provvedera'  con  la  pubblicazione  su un quotidiano a
diffusione regionale o provinciale.
  3.  La  pubblicazione  di  cui al comma 1 deve contenere, oltre una
breve  descrizione  del  progetto  e  dei  suoi  possibili principali
impatti  ambientali,  l'indicazione  delle  sedi  ove  possono essere
consultati  gli  atti nella loro interezza ed i termini entro i quali
e' possibile presentare osservazioni.
  4.  Entro  il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui
all'articolo 23,  chiunque  abbia interesse puo' prendere visione del
progetto   e  del  relativo  studio  ambientale,  presentare  proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
  5.  Il  provvedimento  di  valutazione dell'impatto ambientale deve
tenere   in   conto   le   osservazioni   pervenute,   considerandole
contestualmente, singolarmente o per gruppi.
  6.  L'autorita'  competente  puo'  disporre  che  la  consultazione
avvenga  mediante lo svolgimento di-un'inchiesta pubblica per l'esame
dello   studio  di  impatto  ambientale,  dei  pareri  forniti  dalle
pubbliche  amministrazioni  e delle osservazioni dei cittadini. senza
che   cio'  comporti  interruzioni  o  sospensioni  dei  termini  per
l'istruttoria.
  7.  L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui
lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti
e  valutati  ai  fini  del  provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale.
  8.  Il  proponente,  qualora  non abbia luogo l'inchiesta di cui al
comma 6,  puo',  anche  su  propria richiesta, essere chiamato, prima
della   conclusione  della  fase  di  valutazione,  ad  un  sintetico
contraddittorio   con  i  soggetti  che  hanno  presentato  pareri  o
osservazioni.  Il verbale del contraddittorio e' acquisito e valutato
ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
  9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati
in   relazione  alle  osservazioni,  ai  rilievi  emersi  nell'ambito
dell'inchiesta pubblica oppure nelcorso del contraddittorio di cui al
comma 8,  ne  fa richiesta all'autorita' competente nei trenta giorni
successivi  alla scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il
tempo   necessario,   che   non  puo'  superare  i  sessanta  giorni,
prorogabili,  su  istanza del proponente, per un massimo di ulteriori
sessanta  giorni.  In  questo  caso l'autorita' competente esprime il
provvedimento  di  valutazione  dell'impatto ambientale entro novanta
giorni  dalla  presentazione  degli elaborati modificati. L'autorita'
competente,  ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali
e  rilevanti,  dispone  che il proponente curi la pubblicazione di un
avviso a mezzo stampa secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Nel
caso  che  il  proponente  sia un soggetto pubblico, la pubblicazione
deve  avvenire  nei  limiti  delle  risorse finanziarie disponibili a
legislazione  vigente.  Nel  caso  che  il proponente sia un soggetto
pubblico,  la  pubblicazione  deve  avvenire nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  10.  In  ogni  caso tutta la documentazione istruttoria deve essere
pubblica sul sito web dell'autorita' competente.

                              Art. 25.
Valutazione  dello  studio  di impatto ambientale e degli esiti della
                            consultazione
  1.  Le  attivita'  tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto
ambientale sono svolte dall'autorita' competente.
  2.   L'autorita'   competente   acquisisce   e   valuta   tutta  la
documentazione  presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti
inoltrati  ai  sensi dell'articolo 24, nonche', nel caso dei progetti
di  competenza  dello Stato, il parere delle regioni interessate, che
dovra'  essere  reso entro sessanta giorni dalla presentazione di cui
all'articolo 23, comma 1.
  3.  Contestualmente  alla  pubblicazione di cui all'articolo 24, il
proponente,   affinche'   l'autorita'  competente  ne  acquisisca  le
determinazioni,  trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i
soggetti  competenti  in  materia  ambientale interessati, qualora la
realizzazione    del   progetto   preveda   autorizzazioni,   intese,
concessioni,   licenze,   pareri,   nulla  osta  e  assensi  comunque
denominati  in  materia  ambientale.  Le  amministrazioni  rendono le
proprie  determinazioni  entro  sessanta  giorni  dalla presentazione
dell'istanza  di  cui  all'articolo 23,  comma 1,  ovvero nell'ambito
della  Conferenza  dei  servizi  eventualmente  indetta  a  tal  fine
dall'autorita' competente. Entro il medesimo termine il Ministero per
i  beni e le attivita' culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26
del  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi
previsti dal medesimo decreto.
  4.   L'autorita'   competente   puo'   concludere   con   le  altre
amministrazioni  pubbliche  interessate  accordi  per disciplinare lo
svolgimento  delle  attivita'  di  interesse  comune  ai  fini  della
semplificazione delle procedure.

                              Art. 26.
                              Decisione
  1.  L'autorita'  competente  conclude  con provvedimento espresso e
motivato  il  procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei
centocinquanta  giorni  successivi alla presentazione dell'istanza di
cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui e' necessario procedere
ad  accertamenti ed indagini di particolare complessita', l'autorita'
competente,   con   atto   motivato,  dispone  il  prolungamento  del
procedimento  di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta
giorni dandone comunicazione al proponente.
  2. L'inutile decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto
dal  comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni
e  sospensioni  intervenute,  ovvero,  nel caso di cui al comma 3 del
presente  articolo,  l'inutile  decorso del termine di trecentotrenta
giorni   dalla   data   di   presentazione   del   progetto   di  cui
all'articolo 23,  comma 1, implica l'esercizio del potere sostitutivo
da  parte  del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle
amministrazioni  o  delle  parti  interessate, entro sessanta giorni,
previa  diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di
venti  giorni.  Per  i  progetti  sottoposti a valutazione di impatto
ambientale  in  sede non statale, si applicano le disposizioni di cui
al  periodo  precedente  fino all'entrata in vigore di apposite norme
regionali  e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della
disciplina  comunitaria  vigente  in  materia  e  del principio della
fissazione di un termine del procedimento.
  3.  L'autorita'  competente  puo'  richiedere  al  proponente entro
centoventi   giorni   dalla  presentazione  di  cui  all'articolo 23,
comma 1,  in  un'unica  soluzione,  integrazioni  alla documentazione
presentata,  con  l'indicazione di un termine per la risposta che non
puo'   superare  i  sessanta  giorni,  prorogabili,  su  istanza  del
proponente,   per   un  massimo  di  ulteriori  sessanta  giorni.  Il
proponente  puo',  di  propria  iniziativa, fornire integrazioni alla
documentazione   presentata.   L'autorita'  competente,  ove  ritenga
rilevante   per   il  pubblico  la  conoscenza  dei  contenuti  delle
integrazioni,  dispone  che il proponente depositi copia delle stesse
presso  l'apposito  ufficio  dell'autorita'  competente  e dia avviso
dell'avvenuto  deposito  secondo le modalita' di cui all'articolo 24,
commi 2  e  3.  In  tal  caso  chiunque  entro  sessanta  giorni puo'
presentare  osservazioni  aggiuntive. Il provvedimento di valutazione
dell'impatto  ambientale  e'  espresso  entro  il  termine di novanta
giorni  dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso
in  cui  il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o
ritiri   la   domanda,  non  si  procede  all'ulteriore  corso  della
valutazione.  L'interruzione  della procedura ha effetto di pronuncia
interlocutoria negativa.
  4.   Il   provvedimento   di  valutazione  dell'impatto  ambientale
sostituisce  o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze,  pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia
ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o
intervento  inclusa,  nel  caso di impianti che ricadono nel campo di
applicazione   del  decreto  legislativo  18 febbraio  2005,  n.  59,
l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto.
  5.  Il  provvedimento  contiene le condizioni per la realizzazione,
esercizio  e  dismissione  dei  progetti,  nonche' quelle relative ad
eventuali   malfunzionamenti.   In   nessun  caso  puo'  farsi  luogo
all'inizio  dei  lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale.
  6.  I  progetti  sottoposti  alla fase di valutazione devono essere
realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di
valutazione    dell'impatto    ambientale.    Tenuto    conto   delle
caratteristiche  del  progetto  il  provvedimento  puo'  stabilire un
periodo  piu' lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa,
su   istanza   del  proponente,  dall'autorita'  che  ha  emanato  il
provvedimento,  la  procedura  di valutazione dell'impatto ambientale
deve essere reiterata.

                              Art. 27.
                    Informazione sulla decisione
  1.  Il  provvedimento  di  valutazione  dell'impatto  ambientale e'
pubblicato  per  estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del
provvedimento  e  dei  luoghi  ove lo stesso potra' essere consultato
nella  sua  interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero
nel  Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva
competenza.  Dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale
ovvero  dalla  data  di  pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
regione  decorrono  i  termini  per  eventuali  impugnazioni  in sede
giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
  2.  Il  provvedimento  di  valutazione dell'impatto ambientale deve
essere  pubblicato per intero e su sito web dell'autorita' competente
indicando  la  sede  ove  si  possa  prendere  visione  di  tutta  la
documentazione   oggetto   dell'istruttoria   e   delle   valutazioni
successive.

                              Art. 28.
                            Monitoraggio
  1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene
ogni  opportuna  indicazione  per  la  progettazione e lo svolgimento
delle  attivita'  di  controllo  e  monitoraggio  degli  impatti.  Il
monitoraggio  assicura,  anche  avvalendosi del sistema delle Agenzie
ambientali,  il  controllo  sugli  impatti  ambientali  significativi
sull'ambiente   provocati   dalle   opere   approvate,   nonche'   la
corrispondenza   alle   prescrizioni  espresse  sulla  compatibilita'
ambientale  dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente
gli   impatti  negativi  imprevisti  e  di  consentire  all'autorita'
competente  di  essere  in  grado  di  adottare  le  opportune misure
correttive.
  2. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e
delle  eventuali  misure  correttive adottate ai sensi del comma 1 e'
data  adeguata  informazione  attraverso  i  siti  web dell'autorita'
competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.

                              Art. 29.
                        Controlli e sanzioni
  1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti
di  opere  ed  interventi  a  cui  si  applicano  le disposizioni del
presente  decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di
autorizzazione  o  approvazione.  I provvedimenti di autorizzazione o
approvazione   adottati   senza  la  previa  valutazione  di  impatto
ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
  2.  Fermi  restando  i  compiti  di vigilanza e controllo stabiliti
dalle  norme  vigenti,  l'autorita'  competente esercita il controllo
sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte
seconda   del   presente   decreto   nonche'   sull'osservanza  delle
prescrizioni  impartite in sede di verifica di assoggettabilita' e di
valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorita' competente
puo'  avvalersi,  nel quadro delle rispettive competenze, del sistema
agenziale.
  3.  Qualora  si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o
modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze
finali  delle fasi di verifica di assoggettabilita' e di valutazione,
l'autorita'  competente,  previa  eventuale  sospensione  dei lavori,
impone   al   proponente   l'adeguamento   dell'opera  o  intervento,
stabilendone  i  termini  e  le  modalita'. Qualora il proponente non
adempia a quanto imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio a
spese  dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con
le modalita' e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
  4.  Nel  caso  di  opere  ed  interventi realizzati senza la previa
sottoposizione  alle  fasi  di  verifica  di  assoggettabilita'  o di
valutazione  in  violazione  delle  disposizioni  di  cui al presente
Titolo  III,  nonche'  nel  caso di difformita' sostanziali da quanto
disposto  dai  provvedimenti finali, l'autorita' competente, valutata
l'entita'  del  pregiudizio  ambientale arrecato e quello conseguente
alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e
puo'  disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi
e  della  situazione  ambientale  a  cura  e  spese del responsabile,
definendone  i  termini  e  le  modalita'. In caso di inottemperanza,
l'autorita'  competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.
Il  recupero  di  tali  spese  e'  effettuato  con le modalita' e gli
effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato.
  5.  In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela
di  autorizzazioni  o  concessioni  rilasciate  previa valutazione di
impatto  ambientale  o di annullamento del giudizio di compatibilita'
ambientale,  i  poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova
valutazione di impatto ambientale.
  6.  Resta,  in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste
dalle norme vigenti.

                              Titolo IV
      VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE

                              Art. 30.
                  Impatti ambientali interregionali
  1.  Nel  caso  di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di
interventi  e  di  opere  sottoposti a procedura di VIA di competenza
regionale  che  risultino localizzati anche sul territorio di regioni
confinanti,  il  processo  di  valutazione  ambientale  e' effettuato
d'intesa tra le autorita' competenti.
  2.  Nel  caso  di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di
interventi  e  di  opere sottoposti a VIA di competenza regionale che
possano  avere  impatti  ambientali  rilevanti su regioni confinanti,
l'autorita'  competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire
i  pareri  delle  autorita' competenti di tali regioni, nonche' degli
enti locali territoriali interessati dagli impatti.

                              Art. 31.
                       Attribuzione competenze
  1.  In  caso  di  piani,  programmi  o  progetti la cui valutazione
ambientale   e'  rimessa  alla  regione,  qualora  siano  interessati
territori  di  piu'  regioni  e  si  manifesti  un  conflitto  tra le
autorita'  competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di
un  piano,  programma  o  progetto  localizzato sul territorio di una
delle  regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme
parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' disporre
che  si  applichino  le procedure previste dal presente decreto per i
piani, programmi e progetti di competenza statale.

                              Art. 32.
                   Consultazioni transfrontaliere
  1. In caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti
rilevanti  sull'ambiente  di un altro Stato, o qualora un altro Stato
cosi'  richieda,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  d'intesa  con il Ministero per i beni e le
attivita'  culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo
tramite,  ai  sensi  della Convenzione sulla valutazione dell'impatto
ambientale   in  un  contesto  transfrontaliero,  fatta  a  Espoo  il
25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n.
640,  nell'ambito  delle  fasi di cui agli articoli 13 e 21, provvede
alla  notifica  dei  progetti  e  di una sintesi della documentazione
concernente   il  piano,  programma  e  progetto.  Nell'ambito  della
notifica e' fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per
esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura.
  2.  Qualora  sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura,
si  applicano  al paese interessato le procedure per l'informazione e
la  partecipazione  del  pubblico  definite  dal  presente decreto. I
pareri  e  le osservazioni delle autorita' pubbliche devono pervenire
entro  sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di
cui  agli  articoli 14  e  24.  Salvo  altrimenti  richiesto,  verra'
trasmessa,  per  la  partecipazione  del pubblico e l'espressione dei
pareri  delle  autorita'  pubbliche,  contestualmente  alla ricezione
della comunicazione, la sintesi non tecnica di cui agli articoli 13 e
23.   La  decisione  di  cui  all'articolo 26  e  le  condizioni  che
eventualmente   l'accompagnano   sono  trasmessi  agli  Stati  membri
consultati.
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto dagli accordi internazionali, le
regioni  o le province autonome informano immediatamente il Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare quando
progetti   di   loro  competenza  possono  avere  impatti  ambientali
transfrontalieri   e   collaborano  per  lo  svolgimento  delle  fasi
procedurali di applicazione della convenzione.
  4.  La  predisposizione  e  la  distribuzione  della documentazione
necessaria  sono  a  cura del proponente o dell'autorita' procedente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero
degli  affari  esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano
con  i  Paesi  aderenti  alla Convenzione accordi per disciplinare le
varie   fasi   al  fine  di  semplificare  e  rendere  piu'  efficace
l'attuazione della convenzione.

                              Titolo V
                     NORME TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 33.
                          Oneri istruttori
  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da
adottarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sono  definite,  sulla  base  di  quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le
tariffe  da  applicare  ai  proponenti  per  la  copertura  dei costi
sopportati   dall'autorita'  competente  per  l'organizzazione  e  lo
svolgimento  delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo
previste dal presente decreto.
  2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalita' di
quantificazione  e  corresponsione  degli  oneri  da porre in capo ai
proponenti.
  3.  Nelle  more  dei  provvedimenti  di  cui  ai  commi 1  e  2, si
continuano ad applicare le norme vigenti in materia.
  4.  Al  fine  di  garantire l'operativita' della Commissione di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007,   n.   90,   nelle   more  dell'adozione  del  decreto  di  cui
all'articolo 18,  comma 2,  del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n.  59,  e  fino  all'entrata in vigore del decreto di determinazione
delle  tariffe  di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese
di  funzionamento  nonche' per il pagamento dei compensi spettanti ai
componenti   della   predetta  Commissione  e'  posto  a  carico  del
richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
somma  forfetaria  pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di
autorizzazione   integrata  ambientale  per  impianti  di  competenza
statale;  la predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni, con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, e da apposito
capitolo  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare. Le somme di cui al presente
comma si  intendono  versate  a  titolo  di  acconto,  fermo restando
l'obbligo  del  richiedente  di corrispondere conguaglio in relazione
all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di
determinazione  delle tariffe, fissate per la copertura integrale del
costo effettivo del servizio reso.

                              Art. 34.
             Norme tecniche, organizzative e integrative
  1.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  con uno o piu' regolamenti da emanarsi, previo parere della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto  1988,  n.  400,  il  Governo,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il  Ministro  per i beni e le attivita' culturali, provvede alla
modifica  ed  all'integrazione  delle  norme  tecniche  in materia di
valutazione  ambientale  nel rispetto delle finalita', dei principi e
delle   disposizioni   di   cui  al  presente  decreto.  Resta  ferma
l'applicazione  dell'articolo 13  della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
relativamente  al  recepimento  di direttive comunitarie modificative
delle  modalita'  esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di
direttive  gia'  recepite  nell'ordinamento  nazionale.  Resta  ferma
altresi',  nelle  more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al
presente  comma,  l'applicazione  di  quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.
  2.  Al  fine  della  predisposizione  dei  provvedimenti  di cui al
comma 1,  il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare acquisisce il parere delle associazioni ambientali munite di
requisiti  sostanziali  omologhi  a  quelli previsti dall'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349.
  3.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto    il   Governo,   con   apposita   delibera   del   Comitato
interministeriale  per  la  programmazione economica, su proposta del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato le
regioni  e  le  province  autonome,  ed  acquisito  il  parere  delle
associazioni  ambientali  munite  di requisiti sostanziali omologhi a
quelli  previsti  dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
provvede  all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile  di  cui alla delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica del 2 agosto 2002.
  4.   Entro  dodici  mesi  dalla  delibera  di  aggiornamento  della
strategia  nazionale  di  cui  al  comma 3,  le  regioni  si  dotano,
attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri
aggiuntivi  a  carico  dei  bilanci  regionali,  di  una  complessiva
strategia  di  sviluppo  sostenibile  che sia coerente e definisca il
contributo   alla   realizzazione  degli  obiettivi  della  strategia
nazionale.  Le  strategie  regionali  indicano  insieme al contributo
della   regione  agli  obiettivi  nazionali,  la  strumentazione,  le
priorita',  le  azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito
le regioni assicurano unitarieta' all'attivita' di pianificazione. Le
regioni  promuovono  l'attivita'  delle  amministrazioni  locali che,
anche  attraverso  i  processi  di  Agenda  21  locale,  si dotano di
strumenti  strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
  5.  Le  strategie  di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di
riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto.
Dette   strategie,   definite   coerentemente   ai   diversi  livelli
territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni,  in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la
dissociazione   fra   la   crescita   economica  ed  il  suo  impatto
sull'ambiente,  il rispetto delle condizioni di stabilita' ecologica,
la   salvaguardia  della  biodiversita'  ed  il  soddisfacimento  dei
requisiti   sociali   connessi   allo  sviluppo  delle  potenzialita'
individuali   quali  presupposti  necessari  per  la  crescita  della
competitivita' e dell'occupazione.
  6.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  le  regioni  e  le  province autonome cooperano per assicurare
assetti  organizzativi,  anche  mediante  la costituzione di apposite
unita'  operative,  senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse
atti  a  garantire  le  condizioni  per  lo  svolgimento  di funzioni
finalizzate a:
    a) determinare,   nell'ottica   della   strategia   di   sviluppo
sostenibile,  i requisiti per una piena integrazione della dimensione
ambientale  nella  definizione  e  valutazione  di  politiche, piani,
programmi e progetti;
    b) garantire    le   funzioni   di   orientamento,   valutazione,
sorveglianza  e  controllo  nei  processi  decisionali della pubblica
amministrazione;
    c) assicurare  lo  scambio  e  la  condivisione  di  esperienze e
contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
    d) favorire  la  promozione  e  diffusione  della  cultura  della
sostenibilita' dell'integrazione ambientale;
    e) agevolare  la partecipazione delle autorita' interessate e del
pubblico  ai  processi  decisionali ed assicurare un'ampia diffusione
delle informazioni ambientali.
  7.  Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure
di   valutazione.  In  particolare,  assicurano  che  la  valutazione
ambientale  strategica  e  la  valutazione  d'impatto  ambientale  si
riferiscano  al livello strategico pertinente analizzando la coerenza
ed  il  contributo  di piani, programmi e progetti alla realizzazione
degli  obiettivi  e delle azioni di livello superiore. Il processo di
valutazione  nella  sua  interezza  deve  anche assicurare che piani,
programmi  e  progetti  riducano  il flusso di materia ed energia che
attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.
  8.  Il  sistema  di  monitoraggio,  su base regionale, anche con le
Agenzie  per  la  protezione  dell'ambiente  regionali,  e nazionale,
Agenzia  nazionale  per  la protezione dell'ambiente (APAT) e Sistema
statistico  nazionale  (SISTAN),  garantisce  la  raccolta  dei  dati
concernenti   gli   indicatori   strutturali   comunitari   o   altri
appositamente scelti.
  9.  Le  modifiche  agli  allegati  alla  parte seconda del presente
decreto  sono  apportate  con  regolamenti da emanarsi, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.

                              Art. 35.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del
presente  decreto,  entro  dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore. In
mancanza  di  norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le
norme di cui al presente decreto.
  2.  Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma 1,  trovano  diretta
applicazione   le   disposizioni  del  presente  decreto,  ovvero  le
disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.
  2-bis.  Le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
Trento  e  Bolzano  provvedono alle finalita' del presente decreto ai
sensi dei relativi statuti.
  2-ter.  Le  procedure  di  VAS  e  di  VIA  avviate precedentemente
all'entrata  in  vigore  del  presente decreto sono concluse ai sensi
delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

                              Art. 36.
                       Abrogazioni e modifiche
  1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono abrogati.
  2.  Gli  allegati  da  I a V della Parte II del decreto legislativo
3 aprile  2006,  n.  152,  sono sostituiti dagli allegati al presente
decreto.
  3.  Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere
dalla  data  di  entrata  in  vigore della parte seconda del presente
decreto sono inoltre abrogati:
    a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
    b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
    c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377;
    d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
    e) il  comma 2,  dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5,
della legge 4 agosto 1990, n. 240;
    f) il  comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n.
366;
    g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
    h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    i) il  decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n.
460;
    l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
    m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
    n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
    o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
    p) il  comma 6,  dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n.
36;
    q) il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
526;
    r) il  comma 1,  dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995,
n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
    s) il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 12 aprile 1996
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
    t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
    u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
    v) la   Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
4 agosto 1999;
    z)  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999,
n. 348;
    aa)   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre
1999, n. 302;
    bb)   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
1° settembre   2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  238
dell'11 ottobre 2000;
    cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
    dd)  l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
    ee)  gli  articoli 1  e  2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n.
315,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n.
5;
    ff)  l'articolo 5,  comma 9,  del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59;
    gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
  4. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto:
    a) nell'articolo 5,  comma 1,  lettera h) del decreto legislativo
18 febbraio  2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole:
«nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che
richiede  l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per  i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente»;
    b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  le  parole  «convoca» sono sostituite dalle seguenti:
«puo' convocare»;
    c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  le parole «Nell'ambito della conferenza di servizi di
cui  al  comma 10  sono  acquisite le prescrizioni del sindaco di cui
agli  articoli 216  e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.»
Sono  sostituite dalle seguenti: «L'autorita' competente, ai fini del
rilascio  dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro
sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al
comma 7,   trascorsi   i   quali   l'autorita'   competente  rilascia
l'autorizzazione   anche  in  assenza  di  tali  espressioni,  ovvero
nell'ambito  della  conferenza  di  servizi  di  cui  al comma 10, le
prescrizioni  del  sindaco  di  cui agli articoli 216 e 217 del regio
decreto  27 luglio  1934, n. 1265, nonche' il parere dell'Agenzia per
la  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti
di  competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione  dell'ambiente  negli  altri  casi  per quanto riguarda il
monitoraggio  ed  il  controllo  degli  impianti  e  delle  emissioni
nell'ambiente.»;
    d) nell'articolo 9,  comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  le parole «L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque
anni  le  condizioni  dell'autorizzazione  integrata ambientale, o le
condizioni   dell'autorizzazione   avente  valore  di  autorizzazione
integrata   ambientale   che   non   prevede  un  rinnovo  periodico,
confermandole   o   aggiornandole,   a  partire  dalla  data  di  cui
all'articolo 5,  comma 18,  per  gli impianti esistenti, e, a partire
dalla  data  di  rilascio dell'autorizzazione negli altri casi, salvo
per  gli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica di potenza
superiore   a  300  MW  termici  ai  quali  si  applica  il  disposto
dell'articolo 17,   comma 4,   per   i   quali   il   primo   rinnovo
dell'autorizzazione  ambientale  e'  effettuato dopo sette anni dalla
data   di   rilascio  dell'autorizzazione.»,  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «L'autorita'   ambientale   rinnova   ogni   cinque  anni
l'autorizzazione  integrata  ambientale,  o  l'autorizzazione  avente
valore  di  autorizzazione  integrata  ambientale  che non prevede un
rinnovo  periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni,
a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.»;
    e) nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  sono  abrogate  le  seguenti  parole:  «Il  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio adotta le determinazioni
relative  all'autorizzazione  integrata  ambientale  per  l'esercizio
degli  impianti di competenza statale, in conformita' ai principi del
presente  decreto,  entro  il  termine  perentorio di sessanta giorni
decorrenti  dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per
gli  impianti  gia'  muniti  di valutazione di impatto ambientale, il
predetto  termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine
previsto  dal  presente  comma,  o  di  determinazione  negativa  del
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, la decisione
definitiva  in  ordine  all'autorizzazione  integrata  ambientale  e'
rimessa al Consiglio dei Ministri.»;
    f) nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  sono  soppresse  le  seguenti parole «fino al termine
fissato nel calendario» nonche' le parole "entro tale termine"».
  5.   Sono  fatte  salve  le  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo,  nel caso in cui dalla loro abrogazione o modifica derivino
effetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al sono
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
          norme  in  materia  ambientale e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.
              - Il  comma 6,  dell'art.  1,  della  legge 15 dicembre
          2004,  n. 308, recante: «Delega al Governo per il riordino,
          il  coordinamento  e  l'integrazione  della legislazione in
          materia  ambientale  e  misure  di  diretta  applicazione»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 dicembre 2004, n.
          302, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «6. Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi e criteri direttivi stabiliti dalla
          presente  legge,  il  Governo  puo'  emanare,  ai sensi dei
          commi 4  e  5,  disposizioni  integrative  o correttive dei
          decreti  legislativi  emanati  ai  sensi del comma 1, sulla
          base  di  una relazione motivata presentata alle Camere dal
          Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio, che
          individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si
          intende  intervenire e le ragioni dell'intervento normativo
          proposto.».
          Note all'art. 1:
              - Il  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, e'
          citato nelle note alle premesse.
              - L'art.  18  della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante
          disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
          pluriennale   dello   Stato   (legge   finanziaria   1988),
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   14 marzo  1988,  n.  61,  come  modificato  dal
          presente decreto e' il seguente:
              «Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986,
          n.  349,  ed  in  attesa della nuova disciplina relativa al
          programma   triennale   di   salvaguardia   ambientale,  e'
          autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi
          per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso,
          di  interventi  urgenti  per  la  salvaguardia  ambientale,
          contenente:
                a) interventi  nelle aree ad elevato rischio di crisi
          ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n.
          349,  per  lire  160  miliardi, secondo quanto previsto per
          l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge;
                b) finanziamento  dei progetti e degli interventi per
          il  risanamento  del bacino idrografico padano, nonche' dei
          progetti  relativi  ai  bacini idrografici interregionali e
          dei  maggiori  bacini  idrografici  regionali;  la relativa
          autorizzazione  di spesa viene fissata in lire 300 miliardi
          per  il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti
          relativi agli altri bacini;
                c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui
          parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le
          procedure  di cui all'art. 5, della legge 8 luglio 1986, n.
          349,  dei  parchi  nazionali  del  Pollino,  delle Dolomiti
          Bellunesi,  dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione
          Sardegna,  del  parco  marino del Golfo di Orosei, nonche',
          d'intesa  con  le  regioni  interessate,  di  altri  parchi
          nazionali  o  interregionali;  si  applicano,  per i parchi
          nazionali  cosi' istituiti, in quanto compatibili, le nuove
          norme   vigenti   per  il  Parco  nazionale  d'Abruzzo,  in
          particolare  per  la  redazione  ed  approvazione dei piani
          regolatori,  per la redazione ed approvazione dello statuto
          e  per  l'amministrazione e gestione del parco; la relativa
          autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;
                d) concessione  di  un  contributo straordinario di 5
          miliardi   ciascuno   all'ente  Parco  nazionale  del  Gran
          Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;
                e) progettazione  ed  avvio della realizzazione di un
          sistema    informativo   e   di   monitoraggio   ambientale
          finalizzato  alla  redazione  della  relazione  sullo stato
          dell'ambiente  ed  al  perseguimento degli obiettivi di cui
          agli  articoli 1,  commi 3  e  6,  2,  7  e  14 della legge
          8 luglio  1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a
          fini   ambientali   dei  sistemi  informativi  delle  altre
          amministrazioni  ed enti statali, delle regioni, degli enti
          locali   e   delle   unita'   sanitarie   locali;   nonche'
          completamento del piano generale di risanamento delle acque
          di  cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976,
          n.  319;  la relativa autorizzazione di spesa viene fissata
          in lire 75 miliardi;
                f) finanziamento,  previa  valutazione da parte della
          commissione  di  cui  all'art.  14  della legge 28 febbraio
          1986,  n.  41, integrata da due rappresentanti del Ministro
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di progetti di
          occupazione  aggiuntiva  di  giovani  disoccupati, iscritti
          alle   liste   di   collocamento,  che  riguardano:  1)  la
          salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle
          riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento
          del  catasto  degli  scarichi  pubblici  e privati in corpi
          idrici;  3)  il  rilevamento  delle  discariche  di rifiuti
          esistenti,  con particolare riferimento a rifiuti tossici e
          nocivi.  Questi  tre  progetti  nazionali sono definiti dal
          Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle
          regioni,  enti  locali ed enti gestori dei parchi e sentite
          le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di
          questi  progetti  e'  affidata  alle  regioni  ed agli enti
          locali  coinvolti  e  interessati  secondo  le  priorita' e
          articolazioni  ivi  contenute.  L'assunzione  a  termine di
          giovani  disoccupati  iscritti  alle  liste di collocamento
          deve  avvenire  secondo  il  punteggio  di  tali  liste, su
          domanda  presentata dai giovani interessati contenente ogni
          utile informazione e sulla base di una graduatoria definita
          secondo  i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto.
          Tale  graduatoria  verra'  affissa  agli  albi comunali dei
          comuni   interessati.   Almeno   il   50  per  cento  delle
          disponibilita'  e'  riservato  a iniziative localizzate nei
          territori  meridionali  di  cui  all'art. 1 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          6 marzo  1978, n. 218 . La relativa autorizzazione di spesa
          viene  fissata  in  lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre
          1988,  il  Ministro  dell'ambiente presenta alle competenti
          Commissioni  parlamentari  una  relazione  dettagliata  sui
          progetti   finanziati,  sull'impegno  finanziario  di  ogni
          progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e
          il tipo di giovani impiegati;
                g) avvio  dei  rilevamenti  e  delle  altre attivita'
          strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta
          geologica   nazionale   e   della   relativa   restituzione
          cartografica;   la  relativa  autorizzazione  di  spesa  e'
          fissata in lire 20 miliardi.
              2.  E'  autorizzato  un  aumento  di  organico  per  le
          specifiche  esigenze  del  Servizio  geologico,  pari a 150
          unita'    nell'ambito   della   riorganizzazione   prevista
          dall'art.  2,  comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la
          relativa  autorizzazione  di  spesa  e'  fissata in lire 11
          miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente, sentite le Commissioni
          parlamentari    competenti,    propone    al    CIPE,   per
          l'approvazione,  il  programma annuale per l'esercizio 1988
          di  cui  al  comma 1  e  ne  assicura l'attuazione. Il CIPE
          definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri
          di priorita' territoriale e settoriale per la definizione e
          la selezione dei progetti.
              4.  Gli  interventi di cui alle lettere a), b), e) e g)
          del   comma 1   sono  finanziati  sulla  base  di  progetti
          elaborati  dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da
          amministrazioni  statali, da regioni, da enti locali o loro
          consorzi,  da  consorzi  di bonifica e da enti pubblici non
          economici.  L'istruttoria  tecnica  per  la valutazione dei
          progetti  e'  svolta,  sulla  base  degli obiettivi e delle
          priorita'  fissati  dal  programma  di  salvaguardia, dalla
          commissione  tecnico-scientifica  di cui all'art. 14, legge
          28 febbraio 1986, n. 41.
              5. (Abrogato).».
              - L'art.  4  della legge 4 agosto 1990, n. 240, recante
          «Interventi  dello Stato per la realizzazione di interporti
          finalizzati    al    trasporto    merci    e    in   favore
          dell'intermodalita»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          18 agosto  1990,  n.  192,  come  modificato  dal  presente
          decreto e' il seguente:
              «Art.   4.  - 1.  L'ammissione  ai  contributi  di  cui
          all'art.  6 e' disposta, previa stipula di convenzione, con
          decreto  del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
          concerto   con   i   Ministri   dei   lavori   pubblici   e
          dell'ambiente.  I  soggetti  interessati  all'ammissione ai
          contributi dovranno, all'atto della domanda:
                a) corrispondere   ai  requisiti  di  cui  alla  del.
          7 aprile   1993,  del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione  economica  nel  trasporto, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
                b) avere  un  capitale sociale sottoscritto, nel caso
          si  tratti  di  societa'  per  azioni,  non inferiore a due
          miliardi;
                c) presentare    un    piano   finanziario   per   la
          realizzazione  dell'opera che, oltre al contributo previsto
          dalla  presente legge, preveda il maggior apporto possibile
          di  altre  risorse  rese disponibili da soggetti pubblici o
          privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
                d) prevedere,  ai  fini  dell'ammissione a contributo
          una  spesa  per  investimenti  complessiva  per la quale il
          contributo  previsto  dalla  presente  legge  non superi il
          sessanta per cento dell'importo;
                e) dichiarare  il  proprio  impegno a presentare alle
          autorita' competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta
          di   automezzi  che  trasportano  sostanze  pericolose,  un
          rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli
          adempimenti  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  17 maggio  1988,  n.  175,  e  dal  decreto del
          Ministro  dell'ambiente  20 maggio  1991,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai
          successivi provvedimenti in materia.
              2. (Abrogato).».
              - L'art.  5  della  legge  4 agosto  1990, n. 240, come
          modificato dal presente decreto e' il seguente:
              «Art.  5.  - 1.  Nella  convenzione  di  cui all'art. 4
          devono essere previsti:
                a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;
                b) la  procedura  per  l'accertamento della validita'
          tecnica  della  progettazione  esecutiva,  ivi  comprese le
          infrastrutture     complementari    di    adduzione    alla
          infrastruttura  primaria,  e della esecuzione dei lavori in
          corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi;
                c) i  contributi  spettanti  ai  soggetti interessati
          secondo quanto disposto dall'art. 6;
                d) l'assunzione,  da  parte dei soggetti interessati,
          di tutti gli oneri di costruzione;
                e) l'assunzione,  da  parte dei soggetti interessati,
          dell'esercizio;
                f) i  criteri  di  determinazione  delle  tariffe  di
          prestazione  dei  servizi  resi dagli interporti, secondo i
          principi di economicita' della gestione.
              2. (Abrogato).».
              - L'art.  1,  della  legge  29 novembre  1990,  n. 366,
          recante  «Completamento  ed adeguamento delle strutture del
          laboratorio  di fisica nucleare del Gran Sasso», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  6 dicembre  1990,  n. 285, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art. 1. - 1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade
          (ANAS)   e'   autorizzata   a   progettare   il  definitivo
          completamento  del  laboratorio di fisica nucleare del Gran
          Sasso relativamente alle seguenti opere:
                a) due nuove sale laboratorio in sotterraneo;
                b) una  galleria  carrabile di accesso e servizio per
          il collegamento autonomo del laboratorio in sotterraneo con
          l'esterno  sul versante aquilano, ivi compresa la corsia di
          attesa,  le  nicchie ospitanti il monitoraggio ambientale e
          gli eventuali cunicoli di emergenza;
                c) l'ampliamento    ed    adeguamento    del   centro
          direzionale-laboratorio  esterno,  nell'area  adiacente  il
          fabbricato esistente, nonche' il suo allaccio alla galleria
          di collegamento con il laboratorio sotterraneo.
              2. (Abrogato).
              3.  L'ANAS  e' autorizzata a realizzare le opere di cui
          al  comma 1  in caso di esito positivo della valutazione di
          impatto  ambientale,  o  parte  di  esse  in  caso di esito
          parzialmente    positivo    della   suddetta   valutazione,
          conformemente alle indicazioni del Ministero dell'ambiente,
          assumendo,   se   necessario,   le   opportune   misure  di
          mitigazione e le eventuali alternative indicate.
              4.  Ricorrendo  i  motivi previsti dalle lettere b), c)
          e d)  del  primo  comma,  dell'art. 5, della legge 8 agosto
          1977,  n. 584, l'ANAS puo' curare l'esecuzione degli interi
          lavori di cui alla presente legge secondo le modalita' gia'
          previste  dai  commi secondo,  quarto e quinto dell'art. 1,
          della legge 9 febbraio 1982, n. 32.
              5.  Completate  le  opere  di cui al comma 1, l'ANAS le
          consegna  all'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare, il
          quale  provvede  con  propri  fondi  all'attrezzatura, alla
          sperimentazione,  alla  gestione ed alla manutenzione delle
          stesse.».
              - L'art.  77  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289,
          recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2003)»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre
          2002,  n.  305,  supplemento ordinario, come modificato dal
          presente decreto e' il seguente:
              «Art. 77. - 1-5 (Abrogati).
              6. Al  fine della bonifica e del risanamento ambientale
          dell'area  individuata  alla lettera p-quater) del comma 4,
          dell'art.  1,  della  legge  9 dicembre  1998,  n.  426, e'
          autorizzata  la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003,
          di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro
          per l'anno 2005.
              7.  Aggiunge  i seguenti commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e
          2-quinquies  dell'art.  15,  della legge 5 gennaio 1994, n.
          36:
                2-bis.  Il pagamento del corrispettivo dei servizi di
          depurazione  e fognatura deve essere effettuato dal diverso
          gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture
          per effetto del riparto.
                2-ter.  Previa  richiesta del gestore del servizio di
          acquedotto   e   contestuale  versamento  degli  interessi,
          calcolati  con l'applicazione del tasso legale aumentato di
          due  punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis,
          e' differito di un anno dal ricevimento delle fatture.
                2-quater.  Per  omesso  o  ritardato  pagamento oltre
          l'anno dall'emissione delle fatture e' dovuta una penalita'
          pari  al  10  per  cento  dell'importo  dovuto,  oltre agli
          interessi.
                2-quinquies.  Per  le  fatture  o per i corrispettivi
          dovuti  per il servizio di depurazione e fognatura maturati
          prima  del  1° gennaio  2003  il  termine  di  pagamento e'
          fissato al 31 dicembre 2003.».
              - L'art.  5, del citato decreto legislativo 18 febbraio
          2005,  n.  59,  come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
              «Art.    5    (Procedura    ai    fini   del   rilascio
          dell'Autorizzazione  integrata  ambientale).  -  1. Ai fini
          dell'esercizio    di   nuovi   impianti,   della   modifica
          sostanziale  e  dell'adeguamento  del  funzionamento  degli
          impianti  esistenti alle disposizioni del presente decreto,
          si   provvede  al  rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale  di  cui all'art. 7. Fatto salvo quanto disposto
          dal  comma 5  e  ferme  restando  le informazioni richieste
          dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la
          domanda deve comunque descrivere:
                a) l'impianto,   il  tipo  e  la  portata  delle  sue
          attivita';
                b) le  materie  prime  e  ausiliarie,  le  sostanze e
          l'energia usate o prodotte dall'impianto;
                c) le fonti di emissione dell'impianto;
                d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
                e) il  tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto
          in  ogni  settore  ambientale,  nonche'  un'identificazione
          degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
                f) la  tecnologia  utilizzata  e le altre tecniche in
          uso  per  prevenire  le  emissioni dall'impianto oppure per
          ridurle;
                g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti
          prodotti dall'impianto;
                h) le  misure  previste  per controllare le emissioni
          nell'ambiente,  nonche'  le attivita' di autocontrollo e di
          controllo    programmato    che    richiede    l'intervento
          dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i
          servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per
          la protezione dell'ambiente;
                i) le eventuali principali alternative prese in esame
          dal gestore, in forma sommaria;
                j) le   altre  misure  previste  per  ottemperare  ai
          principi di cui all'art. 3.
              2.  La  domanda  di autorizzazione integrata ambientale
          deve  contenere  anche  una sintesi non tecnica dei dati di
          cui  alle  lettere  da a) ad l) del comma 1 e l'indicazione
          delle  informazioni  che  ad  avviso del gestore non devono
          essere  diffuse  per  ragioni  di riservatezza industriale,
          commerciale   o   personale,  di  tutela  della  proprieta'
          intellettuale  e, tenendo conto delle indicazioni contenute
          nell'art.  12,  della  legge  24 ottobre  1977,  n. 801, di
          pubblica  sicurezza  o di difesa nazionale. In tale caso il
          richiedente  fornisce  all'autorita'  competente  anche una
          versione  della domanda priva delle informazioni riservate,
          ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
              3.  Per  le attivita' industriali di cui all'allegato I
          l'autorita'   competente  stabilisce  il  calendario  delle
          scadenze   per   la   presentazione   delle   domande   per
          l'autorizzazione  integrata  ambientale  per  gli  impianti
          esistenti  e  per  gli  impianti nuovi gia' dotati di altre
          autorizzazioni  ambientali  alla  data di entrata in vigore
          del   presente  decreto.  Tali  calendari  sono  pubblicati
          sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che
          ricadono  nell'ambito  della  competenza dello Stato, nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Per  gli
          impianti  di  competenza  statale di cui all'allegato V del
          presente  decreto il calendario di cui al presente comma e'
          stabilito  sentiti i Ministeri delle attivita' produttive e
          della salute.
              4.   Per   gli   impianti   di  competenza  statale  la
          presentazione  della  domanda  e'  effettuata all'autorita'
          competente  con  le  procedure telematiche, il formato e le
          modalita'  stabiliti  con  il  decreto  di cui all'art. 13,
          comma 3.
              5.  Qualora  le  informazioni  e le descrizioni fornite
          secondo  un  rapporto di sicurezza, elaborato conformemente
          alle  norme  previste  sui  rischi  di  incidente rilevante
          connessi  a determinate attivita' industriali, o secondo la
          norma  UNI  EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti
          registrati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n. 761/2001,
          nonche'  altre informazioni fornite secondo qualunque altra
          normativa,  rispettino  uno  o piu' dei requisiti di cui al
          comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai
          fini  della  presentazione della domanda. Tali informazioni
          possono  essere  incluse  nella  domanda  o  essere ad essa
          allegate.
              6. L'autorita' competente individua gli uffici presso i
          quali  sono  depositati  i documenti e gli atti inerenti il
          procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
              7.  L'autorita'  competente,  entro  trenta  giorni dal
          ricevimento  della  domanda  ovvero,  in caso di riesame ai
          sensi  dell'art.  9, comma 4, contestualmente all'avvio del
          relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio
          del  procedimento  ai  sensi  della legge 7 agosto 1990, n.
          241,  e  la  sede  degli uffici di cui al comma 6. Entro il
          termine  di quindici giorni dalla data di ricevimento della
          comunicazione  il  gestore  provvede a sua cura e sue spese
          alla   pubblicazione   su   un   quotidiano   a  diffusione
          provinciale  o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel
          caso  di progetti che ricadono nell'ambito della competenza
          dello  Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della
          localizzazione  dell'impianto e del nominativo del gestore,
          nonche'  il  luogo  individuato ai sensi del comma 6 ove e'
          possibile  prendere  visione  degli  atti  e trasmettere le
          osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle
          comunicazioni  di  cui  agli  articoli 7  e  8  della legge
          7 agosto 1990, n. 241.
              8.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione
          dell'annuncio  di  cui  al  comma 7, i soggetti interessati
          possono   presentare   in   forma   scritta,  all'autorita'
          competente, osservazioni sulla domanda.
              9. (Abrogato).
              10.   L'autorita'  competente,  ai  fini  del  rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  puo' convocare
          apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14,
          14-ter,  commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  e successive modificazioni, alla
          quale  invita  le  amministrazioni  competenti  in  materia
          ambientale  e  comunque, nel caso di impianti di competenza
          statale,  i  Ministeri  dell'interno,  della salute e delle
          attivita' produttive.
              11.   L'autorita'  competente,  ai  fini  del  rilascio
          dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro
          sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione dell'annuncio
          di cui al comma 7, trascorsi i quali l'autorita' competente
          rilascia   l'autorizzazione   anche   in  assenza  di  tali
          espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi
          di cui al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli
          articoli 216  e  217  del  regio decreto 27 luglio 1934, n.
          1265,  nonche'  il  parere  dell'Agenzia  per la protezione
          dell'ambiente  e  per i servizi tecnici per gli impianti di
          competenza  statale o delle Agenzie regionali e provinciali
          per la protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto
          riguarda  il  monitoraggio ed il controllo degli impianti e
          delle  emissioni  nell'ambiente. In presenza di circostanze
          intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione
          di  cui al presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga
          necessario  nell'interesse  della  salute  pubblica, chiede
          all'autorita'  competente  di  verificare  la necessita' di
          riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art.
          9, comma 4.
              12.  Acquisite  le determinazioni delle amministrazioni
          coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di
          cui  al  comma 8,  l'autorita'  competente  rilascia, entro
          centocinquanta  giorni  dalla  presentazione della domanda,
          un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono
          la  conformita'  dell'impianto  ai  requisiti  previsti nel
          presente  decreto,  oppure nega l'autorizzazione in caso di
          non  conformita'  ai  requisiti di cui al presente decreto.
          L'autorizzazione  per impianti di competenza statale di cui
          all'allegato  V  del  presente  decreto  e'  rilasciata con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
          territorio;  in  caso di impianti sottoposti a procedura di
          valutazione  di impatto ambientale, il termine di cui sopra
          e'   sospeso  fino  alla  conclusione  di  tale  procedura.
          L'autorizzazione   integrata  ambientale  non  puo'  essere
          comunque    rilasciata    prima   della   conclusione   del
          procedimento di valutazione di impatto ambientale.
              13.  L'autorita'  competente puo' chiedere integrazioni
          alla   documentazione,   anche   al  fine  di  valutare  la
          applicabilita'   di   specifiche   misure   alternative   o
          aggiuntive,  indicando  il  termine massimo non inferiore a
          trenta  giorni  per  la  presentazione della documentazione
          integrativa;  in  tal  caso, il termine di cui al comma 12,
          nonche'  il  termine previsto per la conclusione dei lavori
          della  conferenza  dei  servizi  di  cui  al  comma 10,  si
          intendono    sospesi    fino   alla   presentazione   della
          documentazione integrativa.
              14.  L'autorizzazione  integrata ambientale, rilasciata
          ai  sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto
          ogni  altra  autorizzazione,  visto, nulla osta o parere in
          materia  ambientale  previsti dalle disposizioni di legge e
          dalle   relative   norme  di  attuazione,  fatte  salve  le
          disposizioni  di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
          n.  334,  e  le  autorizzazioni  ambientali  previste dalla
          normativa   di   recepimento  della  direttiva  2003/87/CE.
          L'autorizzazione  integrata ambientale sostituisce, in ogni
          caso,   le   autorizzazioni  di  cui  all'elenco  riportato
          nell'allegato  II. L'elenco riportato nell'allegato II, ove
          necessario,   e'   modificato   con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di concerto
          con  i  Ministri delle attivita' produttive e della salute,
          d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di
          qualsiasi   suo   successivo   aggiornamento,  e'  messa  a
          disposizione  del  pubblico,  presso  l'ufficio  di  cui al
          comma 6.  Presso  il  medesimo  ufficio  sono  inoltre rese
          disponibili  informazioni  relative alla partecipazione del
          pubblico al procedimento.
              16.  L'autorita'  competente puo' sottrarre all'accesso
          le   informazioni,  in  particolare  quelle  relative  agli
          impianti  militari  di  produzione  di  esplosivi di cui al
          punto 4.6 dell'allegato I, qualora cio' si renda necessario
          per  l'esigenza  di  salvaguardare,  ai sensi dell'art. 24,
          comma 4,  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, e relative
          norme  di  attuazione,  la  sicurezza  pubblica o la difesa
          nazionale.  L'autorita'  competente  puo' inoltre sottrarre
          all'accesso   informazioni  non  riguardanti  le  emissioni
          dell'impianto  nell'ambiente,  per  ragioni di tutela della
          proprieta'  intellettuale  o  di  riservatezza industriale,
          commerciale o personale.
              17.   Ove   l'autorita'   competente   non  provveda  a
          concludere    il    procedimento   relativo   al   rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale  entro i termini
          previsti  dal comma 12, si applica il potere sostitutivo di
          cui  all'art.  5  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112.
              18.   Ogni  autorizzazione  integrata  ambientale  deve
          includere   le   modalita'   previste   per  la  protezione
          dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto,
          secondo  quanto  indicato all'art. 7, nonche' l'indicazione
          delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione integrata
          ambientale  concessa  agli  impianti  esistenti  prevede la
          data,  comunque  non  successiva al 31 marzo 2008, entro la
          quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in
          cui  norme attuative di disposizioni comunitarie di settore
          dispongano   date   successive   per   l'attuazione   delle
          prescrizioni,   l'autorizzazione   deve   essere   comunque
          rilasciata   entro   il   31 marzo  2008.  L'autorizzazione
          integrata ambientale concessa a impianti nuovi, gia' dotati
          di  altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data
          di  entrata in vigore del presente decreto, puo' consentire
          le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'art. 9.
              19.   Tutti   i   procedimenti   di   cui  al  presente
          articolo per  impianti  esistenti  devono  essere  comunque
          conclusi  in  tempo  utile  per  assicurare il rispetto del
          termine   di  cui  al  comma 18.  Le  Autorita'  competenti
          definiscono  o adeguano conseguentemente i propri calendari
          delle  scadenze  per  la  presentazione  delle  domande  di
          autorizzazione  integrata ambientale. Anche se diversamente
          previsto  in  tali  calendari, le domande di autorizzazione
          integrata   ambientale  relative  agli  impianti  esistenti
          devono  essere  presentate in ogni caso entro il 31 gennaio
          2008  all'autorita' competente ovvero, qualora quest'ultima
          non  sia  stata  ancora  individuata,  alla  regione o alla
          provincia autonoma territorialmente competente.
              20.  In  considerazione  del  particolare  e  rilevante
          impatto  ambientale,  della  complessita'  e del preminente
          interesse   nazionale  dell'impianto,  nel  rispetto  delle
          disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi,
          d'intesa  tra  lo Stato, le regioni, le province e i comuni
          territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi,
          al  fine  di  garantire,  in  conformita' con gli interessi
          fondamentali  della  collettivita', l'armonizzazione tra lo
          sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
          territorio   e   le   strategie  aziendali.  In  tali  casi
          l'autorita'   competente,   fatto   comunque  salvo  quanto
          previsto  al comma 18, assicura il necessario coordinamento
          tra  l'attuazione  dell'accordo  e la procedura di rilascio
          dell'autorizzazione    integrata   ambientale.   Nei   casi
          disciplinati    dal    presente    comma il    termine   di
          centocinquanta  giorni di cui al comma 12 e' sostituito dal
          termine di trecento giorni.».
              - Il   comma 1,   dell'art.   9   del   citato  decreto
          legislativo  18 febbraio  2000,  n. 59, come modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
              «Art.   9   (Rinnovo   e  riesame).  -  1.  L'autorita'
          ambientale   rinnova   ogni  cinque  anni  l'autorizzazione
          integrata  ambientale,  o l'autorizzazione avente valore di
          autorizzazione  integrata  ambientale  che  non  prevede un
          rinnovo  periodico,  confermando  o aggiornando le relative
          condizioni,    a    partire    dalla   data   di   rilascio
          dell'autorizzazione.  A  tale  fine,  sei  mesi prima della
          scadenza,  il  gestore  invia  all'autorita' competente una
          domanda  di  rinnovo, corredata da una relazione contenente
          un  aggiornamento  delle  informazioni  di  cui all'art. 5,
          comma 1.  Alla domanda si applica quanto previsto dall'art.
          5,   comma 5.   L'autorita'   competente   si  esprime  nei
          successivi  centocinquanta giorni con la procedura prevista
          dall'art.  5,  comma 10. Fino alla pronuncia dell'autorita'
          competente,  il  gestore  continua  l'attivita'  sulla base
          della precedente autorizzazione.».
              - L'art.  17 del citato decreto legislativo 18 febbraio
          2000,  n.  59,  come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
              «Art.   17   (Disposizioni   transitorie).   -   1.  Le
          disposizioni  relative  alle  autorizzazioni previste dalla
          vigente  normativa  in materia di inquinamento atmosferico,
          idrico  e  del suolo, si applicano fino a quando il gestore
          si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione
          integrata  ambientale  rilasciata  ai  sensi dell'art. 5. I
          gestori   degli   impianti  di  cui  all'art.  2,  comma 1,
          lettera s), del decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44
          del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio,
          che   intendono   conformarsi   alle  disposizioni  di  cui
          all'allegato   II   dello  stesso  decreto  ministeriale  e
          ricadenti  nel  campo di applicazione del presente decreto,
          presentano la relazione e il progetto di adeguamento di cui
          all'art.  6,  comma 3,  del decreto ministeriale 16 gennaio
          2004,  n.  44 del Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio,  contestualmente alla domanda di autorizzazione
          integrata  ambientale  nel  rispetto  dei  termini previsti
          dall'art.  5,  comma 3.  Nel  caso in cui la relazione e il
          progetto di cui sopra siano stati gia' presentati alla data
          di   entrata   in  vigore  del  presente  decreto  la  loro
          valutazione  e'  effettuata  nell'ambito  del  procedimento
          integrato.
              2.  I  procedimenti  di  rilascio di autorizzazioni che
          ricomprendono autorizzazione integrata ambientale, in corso
          alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono
          portati  a termine dalla medesima autorita' presso la quale
          sono stati avviati.
              3.    Le    linee    guida   per   l'individuazione   e
          l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate
          ai  sensi  dell'art.  3,  comma 2,  del decreto legislativo
          4 agosto  1999,  n.  372,  tengono  luogo, per gli impianti
          esistenti, delle corrispondenti linee guida di cui all'art.
          4, comma 1, nelle more della loro approvazione. E' facolta'
          del  gestore  di  integrare  la  domanda  gia' presentata a
          seguito  della  pubblicazione del pertinente decreto di cui
          all'art.  4,  comma 1.  In  tale  caso  il  termine  di cui
          all'art.  5,  comma 12, decorre dalla data di presentazione
          dell'integrazione.
              4.  Fermo  restando  il  disposto dell'art. 9, comma 1,
          sono  fatte  salve  le  autorizzazioni integrate ambientali
          gia'  rilasciate, nonche' le autorizzazioni uniche e quelle
          che   ricomprendono   per  legge  tutte  le  autorizzazioni
          ambientali  richieste  dalla normativa vigente alla data di
          rilascio  dell'autorizzazione,  rilasciate  dal 10 novembre
          1999  alla  data di entrata in vigore del presente decreto.
          La  stessa  autorita'  che  ha  rilasciato l'autorizzazione
          verifica   la   necessita'  di  procedere  al  riesame  del
          provvedimento ai sensi dell'art. 9, comma 4.
              5.  Quanto  previsto  dall'art.  16,  comma 1,  non  si
          applica  al  gestore  di  una  attivita' industriale per la
          quale  e'  prevista  l'emanazione di un calendario ai sensi
          dell'art. 5, comma 3, per la presentazione della domanda di
          autorizzazione  integrata  ambientale,  e  nelle more della
          conclusione   del   procedimento   relativo   alla  domanda
          presentata.».