art. 2 (commi 1-47)
                               Art. 2 
               Modifiche alle Parti terza e quarta del 
              decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 74, comma 1, la  lettera  h)  e'  sostituita  dalla
seguente: "h) "acque reflue industriali":  qualsiasi  tipo  di  acque
reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono  attivita'
commerciali o di produzione  di  beni,  diverse  dalle  acque  reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;". 
  2. All'articolo 74, comma 1, la  lettera  i)  e'  sostituita  dalla
seguente: "i) "acque reflue urbane": acque  reflue  domestiche  o  il
miscuglio di acque reflue domestiche,  di  acque  reflue  industriali
ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie,  anche
separate, e provenienti da agglomerato;". 
  3. All'articolo 74,  comma  1,  lettera  n),  le  parole:  "in  una
fognatura dinamica" sono soppresse. 
  4. All'articolo 74, comma 1, la lettera  dd)  e'  sostituita  dalla
seguente: "dd)  "rete  fognaria":  un  sistema  di  condotte  per  la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.". 
  5. All'articolo 74, comma 1, lettera  ff),  le  parole:  "qualsiasi
immissione di  acque  reflue  in"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"qualsiasi immissione effettuata esclusivamente  tramite  un  sistema
stabile di collettamento che collega senza soluzione  di  continuita'
il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore". 
  6. All'articolo 74, comma 1, lettera oo), e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo:  "i  valori  limite  di  emissione  possono  essere
fissati  anche  per  determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie  di
sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di
norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni  dall'impianto,  senza
tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una  stazione  di
depurazione di acque reflue puo' essere preso in considerazione nella
determinazione  dei  valori  limite  di  emissione  dell'impianto,  a
condizione  di  garantire  un  livello  equivalente   di   protezione
dell'ambiente nel suo insieme e di  non  portare  carichi  inquinanti
maggiori nell'ambiente.". 
  7. All'articolo 74, comma 2, la lettera qq) e' abrogata. 
  8. All'articolo 101, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito con il
seguente:  "L'autorita'  competente,  in   sede   di   autorizzazione
prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di  lavaggio,
ovvero impiegate per la produzione di  energia,  sia  separato  dagli
scarichi terminali contenenti le sostanze di cui  al  comma  4.";  al
medesimo  articolo  101,  comma  7,  lettera  b)  dopo   le   parole:
"allevamento di bestiame" sono  soppresse  le  parole  da  "che,  per
quanto" fino alla fine della lettera; 
  8-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 e' sostituito dal seguente: "3.
Non  e'  ammesso,  senza  idoneo  trattamento   e   senza   specifica
autorizzazione dell'autorita' competente, lo smaltimento dei rifiuti,
anche se triturati, in fognatura". 
  9. All'articolo 108,  comma  2,  le  parole:  "puo'  fissare"  sono
sostituite dalla seguente: "fissa". 
  10. All'articolo 108, comma 5, le parole:  "Qualora  l'impianto  di
trattamento di  acque  reflue  industriali  che  tratta  le  sostanze
pericolose, di cui alla tabella 5 del  medesimo  allegato  5,  riceva
acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo  di
trattamento adottato," sono sostituite dalle seguenti: "Qualora, come
nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo,  l'impianto  di
trattamento di  acque  reflue  industriali  che  tratta  le  sostanze
pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo  allegato  5,  riceva,
tramite condotta, acque  reflue  provenienti  da  altri  stabilimenti
industriali o acque reflue urbane, contenenti  sostanze  diverse  non
utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,". 
  11. All'articolo 124, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  "2.
L'autorizzazione e' rilasciata  al  titolare  dell'attivita'  da  cui
origina lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite
condotta, ad un terzo soggetto, titolare  dello  scarico  finale,  le
acque reflue provenienti dalle loro  attivita',  oppure  qualora  tra
piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione  in
comune dello scarico delle acque reflue provenienti  dalle  attivita'
dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo  al  titolare
dello scarico finale o  al  consorzio  medesimo,  ferme  restando  le
responsabilita' dei singoli titolari delle attivita' suddette  e  del
gestore del relativo impianto di depurazione in  caso  di  violazione
delle disposizioni della parte terza del presente decreto." 
  12. All'articolo 124, il comma 7 e' sostituito  dal  seguente:  "7.
Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di  autorizzazione  e'
presentata alla provincia ovvero all'Autorita' d'ambito se lo scarico
e' in  pubblica  fognatura.  L'autorita'  competente  provvede  entro
novanta giorni dalla ricezione della domanda." 
  12-bis.  All'articolo  127,  comma   1,   dopo   le   parole   "ove
applicabile", sono aggiunte le seguenti: "e alla fine del complessivo
processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione". 
  13. All'articolo 147, comma 2, lettera  b),  ed  all'articolo  150,
comma 1, le parole: "unicita' della gestione" sono  sostituite  dalle
seguenti: "unitarieta' della gestione". 
  14. All'articolo 148, il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  "5.
Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorita'  d'ambito
di tutti gli enti locali  ai  sensi  del  comma  1,  l'adesione  alla
gestione unica del servizio idrico integrato  e'  facoltativa  per  i
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi  nel  territorio
delle  comunita'  montane,  a  condizione  che  gestiscano   l'intero
servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorita' d'ambito
competente.". 
  15. L'articolo 161 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 161 -  Comitato  per  la  vigilanza  sull'uso  delle  risorse
idriche 1. Il  Comitato  per  la  vigilanza  sull'uso  delle  risorse
idriche di cui al  decreto  legislativo  7  novembre  2006,  n.  284,
articolo 1, comma 5, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  al  fine  di  garantire
l'osservanza dei principi  di  cui  all'articolo  141,  comma  2  del
presente  decreto  legislativo,  con  particolare  riferimento   alla
regolare determinazione ed al  regolare  adeguamento  delle  tariffe,
nonche' alla tutela dell'interesse degli utenti. 
  2.  Il  Comitato  e'   composto,   nel   rispetto   del   principio
dell'equilibrio di genere, da sette membri, nominati con decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.  Di
tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza  dei  presidenti
delle regioni e delle province autonome e quattro - di  cui  uno  con
funzioni di presidente individuato con il  medesimo  decreto  -  sono
scelti tra persone particolarmente esperte in materia  di  tutela  ed
uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del
settore. 
  3. I membri del Comitato durano in carica tre anni  e  non  possono
essere confermati. I componenti  non  possono  essere  dipendenti  di
soggetti di diritto privato operanti nel settore, ne'  possono  avere
interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano  dipendenti
pubblici,  essi  sono  collocati  fuori  ruolo   o,   se   professori
universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera  durata  del
mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
e' determinato il  trattamento  economico  spettante  ai  membri  del
Comitato. 
  4. Il Comitato, nell'ambito delle attivita'  previste  all'articolo
6, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  14  maggio
2007, n. 90, in particolare: 
    a)  predispone  con  delibera  il  metodo   tariffario   per   la
determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e  le  modalita'
di revisione periodica, e lo trasmette al  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, che  lo  adotta  con  proprio
decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,  esprimendo
osservazioni,  rilievi  e  prescrizioni  sugli  elementi  tecnici  ed
economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e
gli atti che regolano il rapporto  tra  le  Autorita'  d'ambito  e  i
gestori in particolare quando cio' sia  richiesto  dalle  ragionevoli
esigenze degli utenti; 
    c) predispone con delibera una o piu'  convenzioni  tipo  di  cui
all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per  la
tutela del territorio e del mare, che la adotta con  proprio  decreto
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    d) emana direttive per la trasparenza  della  contabilita'  delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; 
    e)  definisce  i  livelli  minimi  di  qualita'  dei  servizi  da
prestare, sentite  le  regioni,  i  gestori  e  le  associazioni  dei
consumatori; 
    f) controlla le modalita' di erogazione dei  servizi  richiedendo
informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico,
anche  al  fine  di  individuare  situazioni  di  criticita'   e   di
irregolarita' funzionali dei servizi idrici; 
    g) tutela e garantisce i  diritti  degli  utenti  emanando  linee
guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita'
di  trattamento  degli  utenti,  garantire   la   continuita'   della
prestazione dei servizi e verificare  periodicamente  la  qualita'  e
l'efficacia delle prestazioni; 
    h) predispone periodicamente  rapporti  relativi  allo  stato  di
organizzazione dei servizi al fine di consentire il  confronto  delle
prestazioni dei gestori; 
    i) esprime pareri in ordine a  problemi  specifici  attinenti  la
qualita' dei servizi e la tutela dei consumatori,  su  richiesta  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
delle regioni, degli enti locali,  delle  Autorita'  d'ambito,  delle
associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio  idrico
integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma
il Comitato promuove studi e ricerche di settore; 
    l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato
dei servizi idrici e sull'attivita' svolta. 
  5. Per l'espletamento dei propri compiti e per  lo  svolgimento  di
funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  17  giugno  2003,  n.
261, articolo 3,  comma  1,  lettera  o).  Esso  puo'  richiedere  di
avvalersi,  altresi',  dell'attivita'   ispettiva   e   di   verifica
dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni. 
  6. Per l'espletamento dei propri compiti  il  Comitato  si  avvale,
altresi', dell'Osservatorio dei servizi idrici, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma
1,  lettera  o).  L'Osservatorio   svolge   funzioni   di   raccolta,
elaborazione e restituzione di  dati  statistici  e  conoscitivi,  in
particolare, in materia di: 
    a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e  relativi
dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; 
    b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio
dei servizi idrici; 
    c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di  controllo
e di programmazione dei servizi e degli impianti; 
    d) livelli di qualita' dei servizi erogati; 
    e) tariffe applicate; 
    f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo
sviluppo dei servizi. 
  6-bis. Le attivita' della Segreteria  tecnica  e  dell'Osservatorio
dei servizi idrici  sono  svolte  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  gia'  operanti   presso   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono  entro  il  31
dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle  province
autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni  di  cui  al
comma  6.  L'Osservatorio  ha,  altresi',   facolta'   di   acquisire
direttamente le notizie relative ai  servizi  idrici  ai  fini  della
proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte
del Comitato,  dell'azione  avverso  gli  atti  posti  in  essere  in
violazione del presente decreto legislativo, nonche'  dell'azione  di
responsabilita' nei confronti degli amministratori e di  risarcimento
dei danni a tutela dei diritti dell'utente. 
  8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche  per  via
informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate  per  la
tutela degli interessi degli utenti.". 
  16. All'articolo 177, dopo il comma 2  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: "2-bis.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  e  degli
obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte  quarta  del
presente decreto, il Ministro puo'  avvalersi  del  supporto  tecnico
dell'APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e  per  i  sevizi
tecnici, senza nuovi o maggiori oneri ne' compensi o indennizzi per i
componenti dell'APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e  per
i sevizi tecnici.". 
  16-bis. All'articolo 178, comma 1,  alla  fine,  sono  aggiunte  le
parole: "nonche' al fine di preservare le risorse naturali". 
  17. All'articolo 179, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  "2.
Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma  1,  le  misure
dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo  o  ogni
altra azione diretta ad ottenere da  essi  materia  prima  secondaria
sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti  come  fonte
di energia". 
  18. L'articolo 181 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 181 - Recupero dei rifiuti 
  1. Ai fini di  una  corretta  gestione  dei  rifiuti  le  autorita'
competenti favoriscono la riduzione dello  smaltimento  finale  degli
stessi, attraverso: 
    a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero; 
    b)  l'adozione  di  misure  economiche  e  la  determinazione  di
condizioni  di  appalto  che  prevedano   l'impiego   dei   materiali
recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato  dei  materiali
medesimi; 
    c) l'utilizzazione dei rifiuti come  combustibile  o  come  altro
mezzo per produrre energia. 
  2. Al fine di favorire ed incrementare le attivita' di  riutilizzo,
riciclo e recupero le autorita' competenti ed i produttori promuovono
analisi dei cicli di vita dei prodotti,  ecobilanci,  informazioni  e
tutte le altre iniziative utili. 
  3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino
al completamento delle operazioni di recupero." 
  18-bis. Dopo l'articolo 181, e' introdotto il seguente: 
  "Art. 181-bis - Materie, sostanze e prodotti secondari 
  1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo  183,  comma
1, lettera a),  le  materie,  le  sostanze  e  i  prodotti  secondari
definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei
seguenti criteri, requisiti e condizioni: 
    a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di
recupero di rifiuti; 
    b)  siano  individuate  la  provenienza,  la   tipologia   e   le
caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; 
    c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di
recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalita'
ed alle condizioni di esercizio delle stesse; 
    d) siano precisati i criteri di qualita' ambientale, i  requisiti
merceologici e le altre condizioni  necessarie  per  l'immissione  in
commercio, quali norme e standard tecnici richiesti  per  l'utilizzo,
tenendo conto del possibile rischio  di  danni  all'ambiente  e  alla
salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del  materiale,  della
sostanza o del prodotto secondario; 
    e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. 
  2. I  metodi  di  recupero  dei  rifiuti  utilizzati  per  ottenere
materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento
di materiali con caratteristiche fissate  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di
concerto con il  Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. 
  3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano  ad
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5  febbraio
1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. 
  4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 181-bis
del decreto legislativo  n.  152  del  2006,  comma  2,  continua  ad
applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28  giugno  1999,
prot. n 3402/V/MIN. 
  5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al  comma  2  nel
termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in  sostituzione
nei successivi novanta  giorni,  ferma  restando  l'applicazione  del
regime transitorio di cui al comma 4 del presente articolo." 
  19. All'articolo 182, i commi 6 e 8 sono abrogati, e per l'effetto,
il comma 3 dell'articolo 107 e' cosi' sostituito: "3. Non e'  ammesso
lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.". 
  20. L'articolo 183 e' sostituito dal seguente: 
  Art. 183 - Definizioni 
  1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le
ulteriori  definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,  si
intende per: 
    a) rifiuto: qualsiasi  sostanza  od  oggetto  che  rientra  nelle
categorie riportate nell'allegato A alla parte  quarta  del  presente
decreto e di cui il  detentore  si  disfi  o  abbia  deciso  o  abbia
l'obbligo di disfarsi; 
    b) produttore: la persona la cui attivita'  ha  prodotto  rifiuti
cioe'  il  produttore  iniziale  e  la  persona  che  ha   effettuato
operazioni di pretrattamento, di miscuglio  o  altre  operazioni  che
hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; 
    c) detentore: il produttore dei rifiuti  o  il  soggetto  che  li
detiene; 
    d)  gestione:  la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero  e  lo
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste  operazioni,
nonche' il controllo delle discariche dopo la chiusura; 
    e)  raccolta:  l'operazione  di  prelievo,  di   cernita   o   di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; 
    f) raccolta differenziata: la raccolta  idonea  a  raggruppare  i
rifiuti  urbani  in  frazioni  merceologiche  omogenee  compresa   la
frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al  riciclo  ed  al
recupero  di  materia.  La  frazione  organica  umida   e'   raccolta
separatamente o con contenitori a svuotamento  riutilizzabili  o  con
sacchetti biodegradabili certificati; 
    g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto; 
    h) recupero: le operazioni previste nell'allegato  C  alla  parte
quarta del presente decreto; 
    i) luogo  di  produzione  dei  rifiuti:  uno  o  piu'  edifici  o
stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra  loro  all'interno
di un'area delimitata in cui si svolgono le attivita'  di  produzione
dalle quali sono originati i rifiuti; 
    l) stoccaggio: le  attivita'  di  smaltimento  consistenti  nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di  cui  al  punto  D15
dell'allegato B alla parte quarta del presente  decreto,  nonche'  le
attivita' di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva
di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima  parte
quarta; 
    m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato,
prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle
seguenti condizioni: 
      1)    i    rifiuti    depositati    non    devono     contenere
policlorodibenzodiossine,                     policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 parti per milione
(ppm),  ne'  policlorobifenile  e  policlorotrifenili  in   quantita'
superiore a 25 parti per milione (ppm); 
      2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle  operazioni
di recupero o di smaltimento secondo  una  delle  seguenti  modalita'
alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo
di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel
caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti  non
pericolosi. In  ogni  caso,  allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti
pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno  e  il  quantitativo  di
rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito
temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno; 
      3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per  categorie
omogenee di rifiuti e nel rispetto  delle  relative  norme  tecniche,
nonche', per i rifiuti  pericolosi,  nel  rispetto  delle  norme  che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 
      4)  devono  essere  rispettate  le   norme   che   disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 
      5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate  le
modalita' di gestione del deposito temporaneo;. 
    n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad  alto  tenore
di umidita', proveniente da  raccolta  differenziata  o  selezione  o
trattamento dei rifiuti urbani; 
    o) frazione secca: rifiuto a  bassa  putrescibilita'  e  a  basso
tenore di umidita' proveniente da raccolta differenziata o  selezione
o trattamento dei  rifiuti  urbani,  avente  un  rilevante  contenuto
energetico; 
    p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed  i  materiali
dei quali il produttore non intende disfarsi ai  sensi  dell'articolo
183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti  i  seguenti  criteri,
requisiti e  condizioni:  1)  siano  originati  da  un  processo  non
direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro  impiego  sia
certo,  sin  dalla  fase  della  produzione,  integrale   e   avvenga
direttamente nel corso del processo di produzione o di  utilizzazione
preventivamente  individuato  e  definito;  3)  soddisfino  requisiti
merceologici e di qualita' ambientale idonei a garantire che il  loro
impiego  non  dia  luogo  ad  emissioni  e  ad   impatti   ambientali
qualitativamente e quantitativamente diversi  da  quelli  autorizzati
per l'impianto dove sono  destinati  ad  essere  utilizzati;  4)  non
debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni
preliminari per soddisfare i requisiti  merceologici  e  di  qualita'
ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla
fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato; 
    q)  materia  prima  secondaria:  sostanza  o  materia  avente  le
caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis; 
    r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile,
sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche  ed
integrazioni, come RDF di  qualita'  normale,  che  e'  ottenuto  dai
rifiuti  urbani  e  speciali  non  pericolosi  mediante   trattamenti
finalizzati  a  garantire  un  potere  calorifico  adeguato  al   suo
utilizzo, nonche' a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e
sanitario; 2) la presenza  di  materiale  metallico,  vetri,  inerti,
materiale putrescibile e il contenuto di umidita'; 
      3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare  ai  fini
della combustione; 
    s) combustibile  da  rifiuti  di  qualita'  elevata  (CDR-Q):  il
combustibile classificabile, sulla  base  delle  norme  tecniche  UNI
9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF  di  qualita'
elevata; 
    t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal  compostaggio  della
frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di  apposite  norme
tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili  con  la
tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i  gradi
di qualita'; 
    u) compost di qualita': prodotto, ottenuto  dal  compostaggio  di
rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i  requisiti  e
le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto  legislativo
n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni; 
    v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo  268,
lettera b); 
    z)  scarichi  idrici:  le  immissioni  di  acque  reflue  di  cui
all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 
    aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica  atmosferica  di  cui
all'articolo 268, lettera a); 
    bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle  attivita'
volte ad ottimizzare la gestione  dei  rifiuti,  come  definita  alla
lettera d), ivi compresa l'attivita' di spazzamento delle strade; 
    cc) centro di  raccolta:  area  presidiata  ed  allestita,  senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per  l'attivita'  di
raccolta  mediante  raggruppamento  differenziato  dei  rifiuti   per
frazioni omogenee conferiti  dai  detentori  per  il  trasporto  agli
impianti di recupero e  trattamento.  La  disciplina  dei  centri  di
raccolta e' data con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  sentita  la  Conferenza  unificata
Stato - Regioni,  citta'  e  autonomie  locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
    dd) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta  dei  rifiuti
su strada." 
  21. All'articolo 184, dopo il comma 5, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: " 5-bis. I sistemi  d'arma,  i  mezzi,  i  materiali  e  le
infrastrutture direttamente destinati alla difesa  militare  ed  alla
sicurezza  nazionale  individuati  con  decreto  del  Ministro  della
difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica
dei  siti  ove  vengono  immagazzinati  i  citati   materiali,   sono
disciplinati dalla parte quarta del presente  decreto  con  procedure
speciali da definirsi con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare ed il Ministro della salute,  da  adottarsi  entro  il  31
dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i  siti  di  stoccaggio  nei
quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono  soggetti
alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti  dal  medesimo  decreto
interministeriale.". 
  21-bis. All'articolo 184,  comma  3,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  - alla lettera b) e' soppressa la parola "pericolosi"; 
  - alla lettera c) sono soppresse  le  parole  "fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i)"; 
  - e' soppressa la lettera n). 
  22. L'articolo 185 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 185 - Limiti al campo di applicazione 
  1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte  quarta  del
presente decreto: 
    a)  le  emissioni  costituite   da   effluenti   gassosi   emessi
nell'atmosfera; 
    b)  in  quanto  regolati  da  altre  disposizioni  normative  che
assicurano tutela ambientale e sanitaria: 
      1) le  acque  di  scarico,  eccettuati  i  rifiuti  allo  stato
liquido; 
      2) i rifiuti radioattivi; 
      3) i materiali esplosivi in disuso; 
      4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali  o  dallo  sfruttamento
delle cave; 
      5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed
altre sostanze naturali e non  pericolose  utilizzate  nell'attivita'
agricola; 
    c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non  contaminati
in  misura  superiore  ai  limiti  stabiliti  dalle  norme   vigenti,
provenienti dalle attivita' di manutenzione  di  alvei  di  scolo  ed
irrigui. 
  2. Possono essere  sottoprodotti,  nel  rispetto  delle  condizioni
della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: 
    materiali fecali e vegetali  provenienti  da  attivita'  agricole
utilizzati  nelle  attivita'  agricole  o  in  impianti  aziendali  o
interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, 
    materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto  forma  di
fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli
e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e  di  conduzione  dei
fondi, 
    eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi  solidi,  cotti  o
crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture  di  ricovero
di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.". 
  23. L'articolo 186 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 186 - Terre e rocce da scavo 
  1. Le terre e rocce da scavo, anche  di  gallerie,  ottenute  quali
sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri,  riempimenti,
rimodellazioni e rilevati purche': a)  siano  impiegate  direttamente
nell'ambito di  opere  o  interventi  preventivamente  individuati  e
definiti;  b)  sin  dalla  fase  della  produzione  vi  sia  certezza
dell'integrale  utilizzo;  c)  l'utilizzo   integrale   della   parte
destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessita' di
preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare
i requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a  garantire
che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, piu'  in  generale,
ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da
quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono
destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un  elevato  livello
di tutela ambientale; e) sia accertato che  non  provengono  da  siti
contaminati o sottoposti ad  interventi  di  bonifica  ai  sensi  del
titolo V  della  parte  quarta  del  presente  decreto;  f)  le  loro
caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano  tali  che  il  loro
impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute  e  per
la qualita' delle  matrici  ambientali  interessate  ed  avvenga  nel
rispetto  delle  norme  di  tutela   delle   acque   superficiali   e
sotterranee, della flora, della fauna, degli  habitat  e  delle  aree
naturali protette. In  particolare  deve  essere  dimostrato  che  il
materiale da utilizzare  non  e'  contaminato  con  riferimento  alla
destinazione d'uso del medesimo, nonche' la compatibilita'  di  detto
materiale con il sito  di  destinazione;  g)  la  certezza  del  loro
integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre  da  scavo  nei
processi  industriali  come  sottoprodotti,   in   sostituzione   dei
materiali di  cava,  e'  consentito  nel  rispetto  delle  condizioni
fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p). 
  2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga  nell'ambito
della realizzazione di opere o attivita' sottoposte a valutazione  di
impatto ambientale  o  ad  autorizzazione  ambientale  integrata,  la
sussistenza dei  requisiti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  i  tempi
dell'eventuale deposito  in  attesa  di  utilizzo,  che  non  possono
superare di norma un anno, devono risultare da un  apposito  progetto
che e' approvato dall'autorita' titolare del  relativo  procedimento.
Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e  rocce
da scavo nel  medesimo  progetto,  i  tempi  dell'eventuale  deposito
possono essere quelli della realizzazione  del  progetto  purche'  in
ogni caso non superino i tre anni. 
  3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga  nell'ambito
della realizzazione di opere o attivita' diverse da quelle di cui  al
comma 2 e soggette a permesso di costruire o  a  denuncia  di  inizio
attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche'  i
tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non  possono
superare un anno, devono essere dimostrati e  verificati  nell'ambito
della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le
modalita' della dichiarazione di inizio di attivita' (DIA). 
  4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la
produzione di terre e rocce da scavo  avvenga  nel  corso  di  lavori
pubblici non soggetti ne'  a  VIA  ne'  a  permesso  di  costruire  o
denuncia di inizio di attivita', la sussistenza dei requisiti di  cui
al comma 1, nonche' i tempi  dell'eventuale  deposito  in  attesa  di
utilizzo, che non possono  superare  un  anno,  devono  risultare  da
idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista. 
  5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate  nel  rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo,  sono  sottoposte  alle
disposizioni in materia di rifiuti  di  cui  alla  parte  quarta  del
presente decreto. 
  6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti
ad interventi di  bonifica  viene  effettuata  secondo  le  modalita'
previste  dal  Titolo  V,  Parte   quarta   del   presente   decreto.
L'accertamento che le terre e rocce  da  scavo  di  cui  al  presente
decreto non provengano da tali siti e' svolto  a  cura  e  spese  del
produttore e accertato dalle autorita' competenti  nell'ambito  delle
procedure previste dai commi 2, 3 e 4. 
  7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per  i
progetti di utilizzo gia' autorizzati e  in  corso  di  realizzazione
prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   gli
interessati possono procedere  al  loro  completamento,  comunicando,
entro novanta giorni, alle  autorita'  competenti,  il  rispetto  dei
requisiti prescritti, nonche' le necessarie informazioni sul sito  di
destinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di utilizzo, nonche'
sugli eventuali tempi del deposito in  attesa  di  utilizzo  che  non
possono essere superiori ad  un  anno.  L'autorita'  competente  puo'
disporre indicazioni  o  prescrizioni  entro  i  successivi  sessanta
giorni senza che cio' comporti necessita' di  ripetere  procedure  di
VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.". 
  24. All'articolo 189 sono apportate le seguenti  modificazioni:  il
comma 3, e' sostituito dai seguenti: 
  "3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di  raccolta
e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di  rifiuti
senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni  di
recupero e di smaltimento di rifiuti, i  Consorzi  istituiti  per  il
recupero ed il  riciclaggio  di  particolari  tipologie  di  rifiuti,
nonche'  le  imprese  e  gli  enti  produttori  iniziali  di  rifiuti
pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere  c),  d)  e  g),
comunicano  annualmente  alle   camere   di   commercio,   industria,
artigianato  e  agricoltura  territorialmente  competenti,   con   le
modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e
le caratteristiche qualitative dei  rifiuti  oggetto  delle  predette
attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli  imprenditori  agricoli
di cui all'articolo 2135 del codice civile con un  volume  di  affari
annuo non superiore a euro ottomila,  le  imprese  che  raccolgono  e
trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212,
comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli
enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti. 
  3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  a
partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta  di
informazioni su produzione, detenzione, trasporto  e  smaltimento  di
rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del  formulario  di
identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico  e  del
M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di
cui  al   comma   precedente   sono   assoggettati   all'obbligo   di
installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche.". 
  24-bis. All'articolo 190, al comma 6,  sono  aggiunte  in  fine  le
seguenti parole: "I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di
commercio territorialmente competenti" e dopo il comma 6 e'  aggiunto
il seguente comma 6-bis "Per le attivita'  di  gestione  dei  rifiuti
costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi,  gli  obblighi  connessi
alla  tenuta  dei  registri  di  carico  e   scarico   si   intendono
correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati  i  registri
IVA di acquisto e di vendita, secondo le  procedure  e  le  modalita'
fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  25. All'articolo 193, comma 6, dopo le parole "di vidimazione" sono
aggiunte le parole "ai  sensi  della  lettera  b)";  il  comma  8  e'
sostituito come segue:  "8.  La  scheda  di  accompagnamento  di  cui
all'articolo 13 del decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  99,
relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in  agricoltura,
e' sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le
specifiche  informazioni  di  cui  all'allegato  IIIA   del   decreto
legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di
cui al comma 1 devono essere  indicate  nello  spazio  relativo  alle
annotazioni del medesimo formulario.". 
  26. All'articolo 195 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) Al comma 2, la lettera e), e' sostituita dalla  seguente:  "e)
La determinazione dei criteri qualitativi  e  quali-quantitativi  per
l'assimilazione, ai fini della  raccolta  e  dello  smaltimento,  dei
rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti  assimilati,  entro
un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le  quantita'
conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione
per le quantita' conferite  che  deve  includere,  nel  rispetto  del
principio della copertura integrale dei costi del servizio  prestato,
una parte fissa  ed  una  variabile  e  una  quota  dei  costi  dello
spazzamento stradale, e'  determinata  dall'amministrazione  comunale
tenendo conto  anche  della  natura  dei  rifiuti,  del  tipo,  delle
dimensioni economiche e operative delle attivita' che li producono. A
tale    tariffazione    si    applica    una    riduzione,    fissata
dall'amministrazione comunale,  in  proporzione  alle  quantita'  dei
rifiuti assimilati che il produttore  dimostri  di  aver  avviato  al
recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non
sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che  si  formano  nelle
aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di  prodotti
finiti, salvo i rifiuti prodotti negli  uffici,  nelle  mense,  negli
spacci, nei bar e nei locali al servizio dei  lavoratori  o  comunque
aperti al pubblico;  allo  stesso  modo,  non  sono  assimilabili  ai
rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle  strutture  di  vendita
con superficie due volte superiore ai limiti di cui  all'articolo  4,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli
imballaggi secondari e terziari per i quali  risulti  documentato  il
non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio
a recupero e riciclo diretto tramite  soggetti  autorizzati,  non  si
applica  la  predetta  tariffazione.   Con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con
il Ministro dello sviluppo economico,  sono  definiti,  entro  nvanta
giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti urbani."; 
    b) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:  "s-bis)
l'individuazione  e  la  disciplina,   nel   rispetto   delle   norme
comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della  parte  quarta
del presente decreto, di semplificazioni  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  da  adottarsi
entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente  disciplina  in
materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il  trasporto
di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e  conferiti
direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti  ai
produttori, ai distributori,  a  coloro  che  svolgono  attivita'  di
istallazione e manutenzione presso  le  utenze  domestiche  dei  beni
stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero  di  cui
alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla  parte  quarta
del presente decreto. 
  27. All'articolo 197, comma  1,  dopo  le  parole:  "alle  province
competono" sono inserite le seguenti: "in linea generale le  funzioni
amministrative concernenti la programmazione  ed  organizzazione  del
recupero e dello smaltimento dei rifiuti a  livello  provinciale,  da
esercitarsi  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:". 
  28. All'articolo 202, al comma  1,  dopo  le  parole  "disposizioni
comunitarie," aggiungere le seguenti: "secondo la disciplina  vigente
in tema di affidamento dei servizi pubblici locali". 
  28-bis All'articolo 203, comma 2, dopo la lettera o),  e'  aggiunta
la seguente lettera "p) l'obbligo di applicazione al  personale,  non
dipendente da amministrazioni pubbliche, da  parte  del  gestore  del
servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di
lavoro  del   settore   dell'igiene   ambientale,   stipulato   dalle
Organizzazioni Sindacali comparativamente piu' rappresentative, anche
in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla  normativa   in   materia
attualmente vigente". 
  28-ter All'articolo 205, il comma 2 e' soppresso. 
  29. L'articolo 206 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 206 - Accordi, contratti di programma, incentivi 
  1. Nel rispetto dei principi  e  degli  obiettivi  stabiliti  dalle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di
perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure,
con  particolare  riferimento  alle  piccole  imprese,  il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e  le  altre
autorita' competenti possono stipulare appositi accordi  e  contratti
di programma con enti pubblici,  con  imprese  di  settore,  soggetti
pubblici o privati ed associazioni di categoria.  Gli  accordi  ed  i
contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici
piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione  dei  flussi
di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione  e  lo
sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite
idonei a prevenire o ridurre la produzione  dei  rifiuti  e  la  loro
pericolosita' e  ad  ottimizzare  il  recupero  dei  rifiuti;  c)  lo
sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di
produzione di  beni  con  impiego  di  materiali  meno  inquinanti  e
comunque riciclabili; d) le  modifiche  del  ciclo  produttivo  e  la
riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;  e)
la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati,
confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la  quantita'  e
la pericolosita' dei rifiuti  e  i  rischi  di  inquinamento;  f)  la
sperimentazione,  la  promozione  e  l'attuazione  di  attivita'   di
riutilizzo, riciclaggio e  recupero  di  rifiuti;  g)  l'adozione  di
tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto
di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di
controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze  pericolose
contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e
dei  soggetti  pubblici  dei  materiali  recuperati  dalla   raccolta
differenziata  dei  rifiuti  urbani;  l)  l'impiego  di  sistemi   di
controllo del recupero e della riduzione di rifiuti. 
  2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare  puo'  altresi'  stipulare  appositi  accordi  e  contratti   di
programma con soggetti pubblici e privati o con  le  associazioni  di
categoria per: a) promuovere e favorire  l'utilizzo  dei  sistemi  di
certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio del  19  marzo  2001;  b)  attuare
programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo  di
utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero. 
  3. Gli accordi e i  contratti  di  programma  di  cui  al  presente
articolo non possono stabilire deroghe alla normativa  comunitaria  e
alla normativa nazionale  primaria  vigente  e  possono  integrare  e
modificare norme tecniche e secondarie solo in conformita' con quanto
previsto dalla normativa nazionale primaria. 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  individuate  le
risorse  finanziarie  da   destinarsi,   sulla   base   di   apposite
disposizioni  legislative  di  finanziamento,  agli  accordi  ed   ai
contratti di programma di cui ai commi  1  e  2  e  sono  fissate  le
modalita' di stipula dei medesimi. 
  5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio  2002  della
Commissione delle Comunita' europee e' inoltre  possibile  concludere
accordi ambientali che la  Commissione  puo'  utilizzare  nell'ambito
della   autoregolamentazione,   intesa   come    incoraggiamento    o
riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione,
intesa come proposizione al legislatore di  utilizzare  gli  accordi,
quando opportuno." 
  29-bis. Dopo l'articolo 206 e' inserito il seguente: 
  "206-bis - Osservatorio nazionale sui rifiuti 
  1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla  parte
quarta  del  presente  decreto  con  particolare   riferimento   alla
prevenzione della produzione della quantita'  e  della  pericolosita'
dei rifiuti  ed  all'efficacia,  all'efficienza  ed  all'economicita'
della gestione  dei  rifiuti,  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di
imballaggio,  nonche'   alla   tutela   della   salute   pubblica   e
dell'ambiente, e' istituito,  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale  sui
rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio  svolge,
in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila  sulla  gestione  dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;  b)  provvede
all'elaborazione  ed  all'aggiornamento  permanente  di   criteri   e
specifici   obiettivi   d'azione,   nonche'   alla   definizione   ed
all'aggiornamento  permanente  di  un  quadro  di  riferimento  sulla
prevenzione  e  sulla  gestione   dei   rifiuti,   anche   attraverso
l'elaborazione di linee guida sulle modalita' di gestione dei rifiuti
per migliorarne efficacia, efficienza e qualita', per  promuovere  la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili
per la prevenzione,  le  raccolte  differenziate,  il  riciclo  e  lo
smaltimento dei rifiuti;  c)  predispone  il  Programma  generale  di
prevenzione di cui all'articolo 225 qualora  il  Consorzio  nazionale
imballaggi  non  provveda   nei   termini   previsti;   d)   verifica
l'attuazione del Programma generale di cui  all'articolo  225  ed  il
raggiungimento degli obiettivi  di  recupero  e  di  riciclaggio;  e)
verifica i costi di gestione dei rifiuti,  delle  diverse  componenti
dei costi medesimi e delle modalita' di gestione ed effettua  analisi
comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando  eventuali
anomalie; f) verifica livelli di qualita'  dei  servizi  erogati;  g)
predispone, un rapporto annuale sulla  gestione  dei  rifiuti,  degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione  al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti e' composto da nove membri,
scelti tra  persone,  esperte  in  materia  di  rifiuti,  di  elevata
qualificazione  giuridico/amministrativa  e  tecnico/scientifica  nel
settore pubblico e privato,  nominati,  nel  rispetto  del  principio
dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico, di  cui:  a)  tre  designati  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  cui  uno
con funzione di Presidente;  b)  due  designati  dal  Ministro  dello
sviluppo economico, di cui uno con funzioni  di  vice-presidente;  c)
uno designato  dal  Ministro  della  salute;  d)  uno  designato  dal
Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali;  e)  uno
designato  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze;  f)   uno
designato dalla Conferenza Stato-regioni. 
  3.  La  durata  in  carica  dei  componenti  dell'Osservatorio   e'
disciplinata dal decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio
2007,   n.   90.   Il   trattamento    economico    dei    componenti
dell'Osservatorio   e'   determinato   con   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  4. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, l'Osservatorio
si avvale di una  segreteria  tecnica,  costituita  con  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
utilizzando allo scopo le risorse  umane  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  5. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare da  emanarsi  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono  definite  le  modalita'
organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonche' gli  enti
e le agenzie di cui esso puo' avvalersi. 
  6. All'onere  derivante  dalla  costituzione  e  dal  funzionamento
dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della  Segreteria  tecnica,
pari a due milioni  di  euro,  aggiornato  annualmente  al  tasso  di
inflazione,  provvedono,   tramite   contributi   di   pari   importo
complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi  di  cui  all'articolo
224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i
Consorzi di cui agli articoli  233,  234,  235,  236  nonche'  quelli
istituiti  ai  sensi  degli  articoli  227   e   228.   Il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento e successivamente entro il 31  gennaio  di  ogni  anno,
determina l'entita' del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e
soggetti predetti. Dette somme sono versate dal  Consorzio  Nazionale
Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare" e conseguentemente  all'articolo  170,  il  comma  13  e'
soppresso. 
  29-ter. All'articolo 208 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 12 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole  "Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del
termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel  caso
di condizioni di criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione
delle migliori tecnologie disponibili"; 
    b) il comma 13 e' sostituito con  il  seguente:  "Ferma  restando
l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al  titolo  VI  della
parte quarta del presente decreto,  in  caso  di  inosservanza  delle
prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'  competente   procede,
secondo la gravita' dell'infrazione: 
    a) alla diffida, stabilendo un  termine  entro  il  quale  devono
essere eliminate le inosservanze; 
    b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per
un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di  pericolo  per
la salute pubblica e per l'ambiente; 
    c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle prescrizioni imposte con la  diffida  e  in  caso  di  reiterate
violazioni che determinino  situazione  di  pericolo  per  la  salute
pubblica e per l'ambiente."; 
    c)  al  comma  17  sono  soppresse  le  parole  da  "la  medesima
esclusione" fino alla fine del comma. 
  29-quater.   All'articolo   210   sono   apportate   le    seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito  con  il  seguente:  "Ferma  restando
l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al  titolo  VI  della
parte quarta del presente decreto,  in  caso  di  inosservanza  delle
prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'  competente   procede,
secondo la gravita' dell'infrazione: 
    a) alla diffida, stabilendo un  termine  entro  il  quale  devono
essere eliminate le inosservanze; 
    b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per
un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di  pericolo  per
la salute pubblica e per l'ambiente; 
    c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle prescrizioni imposte con la  diffida  e  in  caso  di  reiterate
violazioni che determinino  situazione  di  pericolo  per  la  salute
pubblica e per l'ambiente."; 
    b)  al  comma  5  sono  soppresse  le  parole  da  "la   medesima
esclusione" fino alla fine del comma. 
  30. All'articolo 212, comma 3, le lettere e) ed f) sono  soppresse;
al comma 5, le parole "prodotti da terzi" sono soppresse  e  dopo  le
parole "Sono esonerati dall'obbligo  di  cui  al  presente  comma  le
organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere  a)  e  c),
223, 224, 228, 233, 234, 235  e  236,"  sono  aggiunte  le  seguenti:
"limitatamente all'attivita' di  intermediazione  e  commercio  senza
detenzione di rifiuti di imballaggio,"; il comma 8 e' sostituito come
segue: "8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si  applicano
ai produttori iniziali  di  rifiuti  non  pericolosi  che  effettuano
operazioni di  raccolta  e  trasporto  dei  propri  rifiuti,  ne'  ai
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che  effettuano  operazioni
di raccolta e trasporto di  trenta  chilogrammi  o  trenta  litri  al
giorno  dei  propri  rifiuti  pericolosi,  a  condizione   che   tali
operazioni   costituiscano    parte    integrante    ed    accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Dette  imprese  non  sono  tenute  alla  prestazione  delle  garanzie
finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in  base
alla presentazione di una  comunicazione  alla  sezione  regionale  o
provinciale dell'Albo territorialmente  competente  che  rilascia  il
relativo provvedimento entro  i  successivi  trenta  giorni.  Con  la
comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita',  ai
sensi dell'articolo 21 della legge  n.  241  del  1990:  a)  la  sede
dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali  sono  prodotti  i
rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei  rifiuti  prodotti;  c)
gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati
per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle  modalita'  di
effettuazione del trasporto medesimo; d) il  versamento  del  diritto
annuale di registrazione,  che  in  fase  di  prima  applicazione  e'
determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed e' rideterminabile ai
sensi dell'articolo 21 del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
aprile 1998, n. 406.L'impresa e' tenuta a comunicare ogni  variazione
intervenuta  successivamente  all'iscrizione.  Le  iscrizioni   delle
imprese di cui al presente comma  effettuate  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide  ed
efficaci."; i commi 12, 22, 24 e 25 sono abrogati. 
  30-bis. All'articolo 220: 
    a) al comma 2, le parole da " ai sensi del  regolamento"  fino  a
"della commissione" sono soppresse; 
    b) il comma 3 e' soppresso. 
  30-ter. All'articolo 221: 
    a) al comma 3, lettera a) le parole: "anche in  forma  associata"
sono soppresse; 
    b) al comma 4 l'ultimo periodo e' soppresso; 
    c) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  "  I
produttori  che  non  intendono  aderire   al   Consorzio   Nazionale
Imballaggi  e  a  un  Consorzio  di  cui  all'articolo  223,   devono
presentare all'Osservatorio nazionale sui  rifiuti  il  progetto  del
sistema di  cui  al  comma  3,  lettere  a)  o  c)  richiedendone  il
riconoscimento sulla base di idonea documentazione.  Il  progetto  va
presentato entro novanta giorni dall'assunzione  della  qualifica  di
produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera  r)  o  prima
del recesso da uno dei suddetti Consorzi.  Il  recesso  e',  in  ogni
caso,  efficace   solo   dal   momento   in   cui,   intervenuto   il
riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e
ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo  fino  a  tale  momento
l'obbligo  di  corrispondere  il   contributo   ambientale   di   cui
all'articolo 224, comma 3, lettera h)"  e  nel  secondo  periodo,  le
parole: "A tal fine i produttori"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Per ottenere il riconoscimento  i  produttori"  indi  sostituire  le
parole "e'" con "sara'" e "L'Autorita'" con "L'Osservatorio"; 
    d) al comma 10, al primo periodo, eliminare le parole:  "i  costi
per" e alle lettere a), c), d), e) all'inizio aggiungere le parole "i
costi per" e  alla  lettera  b)  sostituire  le  parole:  "gli  oneri
aggiuntivi" con le parole: "il corrispettivo per i maggiori oneri". 
  30-terbis. Al comma 2,  dell'articolo  222,  sostituire  le  parole
"all'autorita' di cui all'articolo 207" con le seguenti "osservatorio
nazionale sui rifiuti". 
  30-quater. All'articolo 223: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "I produttori  che  non
provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma  3,  lettere  a)  e  c),
costituiscono un Consorzio per ciascun materiale  di  imballaggio  di
cui all'allegato E della parte quarta del presente decreto,  operante
su tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono  partecipare  i
recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono  alla  categoria
dei  produttori,  previo  accordo  con  gli  altri   consorziati   ed
unitamente agli stessi; 
    b) al comma 2, sostituire  le  parole  da  "180  giorni"  fino  a
"presente decreto" con le seguenti : "31 dicembre 2008"; 
    c) sostituire il penultimo periodo del comma 2 con  il  seguente:
"Entro il  31  dicembre  2008  i  Consorzi  gia'  riconosciuti  dalla
previgente normativa adeguano il proprio statuto  in  conformita'  al
nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente decreto ed  in
particolare  a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza   ed
economicita',  nonche'  di  libera  Concorrenza  nelle  attivita'  di
settore, ai  sensi  dell'articolo  221,  comma  2.  Nei  consigli  di
amministrazione  dei  consorzi   il   numero   dei   consiglieri   di
amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei  recuperatori
deve essere uguale a quello dei  consiglieri  di  amministrazione  in
rappresentanza dei produttori di materie  prime  di  imballaggio.  Lo
statuto adottato da ciascun Consorzio  e'  trasmesso  entro  quindici
giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, che lo approva di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  salvo
motivate osservazioni cui i Consorzi sono  tenuti  ad  adeguarsi  nei
successivi sessanta giorni. 
    Qualora i Consorzi non ottemperino  nei  termini  prescritti,  le
modifiche allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico"; 
    d) al comma 3, le parole "comma 1" aggiungere le  seguenti  :  "e
2"; 
    e) sostituire il comma 4  con  il  seguente:  "Ciascun  Consorzio
mette a punto e trasmette al CONAI e all'Osservatorio  nazionale  sui
rifiuti  un  proprio  programma  pluriennale  di  prevenzione   della
produzione di rifiuti d'imballaggio entro il  30  settembre  di  ogni
anno"; 
    f) ai commi 5 e 6 sostituire  le  parole  "all'Autorita'  di  cui
all'articolo 207" con le seguenti:  "all'Osservatorio  nazionale  sui
rifiuti". 
  30-quinquies. All'articolo 224: 
    a) al comma 2, sostituire le  parole:  "ventiquattro  mesi  dalla
data di entrata in vigore della parte quarta  del  presente  decreto"
con le parole: "il 30 giugno 2008"; 
    b) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: "sulla base dei"
con le parole: "valutati i"; 
    c) al comma 3, lettera e), sostituire  l'ultimo  periodo  con  il
seguente: "Ai consorzi che non raggiungono  i  singoli  obiettivi  di
recupero e' in ogni caso ridotta la quota del  contributo  ambientale
ad essi riconosciuto dal Conai"; 
    d) al comma 3, all'inizio della lettera f), inserire  le  parole:
"indirizza e"; 
    e) al comma 3, alla lettera h), sostituire le parole: "i maggiori
oneri per la" con le parole: "il corrispettivo per i  maggiori  oneri
della"; 
    f) al comma 3, aggiungere in  fine  la  seguente  lettera  :  "n)
acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali  o  esteri,  i  dati
relativi ai flussi degli  imballaggi  in  entrata  e  in  uscita  dal
territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. 
    Il  conferimento  di  tali  dati  al   CONAI   e   la   raccolta,
l'elaborazione e l'utilizzo  degli  stessi  da  parte  di  questo  si
considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo 178,  comma  1,
di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196."; 
    g) al comma 8 sostituire la prima parte, fino  al  terzo  periodo
compreso, con la seguente: "Il contributo  ambientale  del  Conai  e'
utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi  primari
o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via  accessoria,  per
l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio  dei
rifiuti di imballaggio  secondari  e  terziari.  A  tali  fini,  tale
contributo  e'  attribuito  dal  Conai,  sulla   base   di   apposite
convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla
quantita'  totale,  al  peso  ed  alla  tipologia  del  materiale  di
imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto  delle  quantita'
di imballaggi usati riutilizzati nell'anno  precedente  per  ciascuna
tipologia di materiale"; indi  alla  fine  del  comma  aggiungere  le
seguenti parole  :  "nonche'  con  altri  contributi  e  proventi  di
consorziati  e  di  terzi,  compresi  quelli  dei  soggetti  di   cui
all'articolo 221, lettere a) e c), per le attivita'  svolte  in  loro
favore in adempimento alle prescrizioni di legge"; 
    h) sopprimere il comma 11; 
    i) sostituire il comma 12 con il seguente: "In  caso  di  mancata
stipula  dell'accordo  di  cui  al  comma  5,  entro  novanta  giorni
dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  invita  le
parti a trovare un'intesa entro  sessanta  giorni,  decorsi  i  quali
senza esito positivo, provvede direttamente,  d'intesa  con  Ministro
dello sviluppo economico, a definire il  corrispettivo  di  cui  alla
lettera a) del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 e'  sottoscritto,
per le specifiche  condizioni  tecniche  ed  economiche  relative  al
ritiro dei rifiuti di  ciascun  materiale  d'imballaggio,  anche  dal
competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in cui uno  di
questi Consorzi non  lo  sottoscriva  e/o  non  raggiunga  le  intese
necessarie  con  gli  enti  locali  per   il   ritiro   dei   rifiuti
d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle  convenzioni
locali al fine di assicurare il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220". 
  30-quinquiesbis. Ai commi 3 e 5  dell'articolo  225  sostituire  le
parole "all'Autorita' di  cui  all'articolo  207"  con  le  seguenti:
"all'Osservatorio nazionale sui rifiuti". 
  30-quinquiester. Dopo il comma 1 dell'articolo 230 e'  inserito  il
seguente: 
  "1-bis. - I rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta e pulizia
delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli  prodotti
dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi  di  interesse
pubblico o da altre attivita' economiche, sono raccolti  direttamente
dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna  a
gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.". 
  30-sexies. All'articolo 233: 
    a)  modificare  il  titolo  "Consorzi  nazionali"  in  "Consorzio
nazionale" ed al comma 1 sostituire le parole: "uno o piu'  Consorzi"
con le parole: "un Consorzio" e nelle  parti  successive  la  parola:
"Consorzi" con la parola: "Consorzio"; 
    b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. il Consorzio di cui
al  comma  1,  gia'  riconosciuto  dalla  previgente  normativa,   ha
personalita' giuridica di diritto privato  senza  scopo  di  lucro  e
adegua il proprio statuto in conformita' allo schema  tipo  approvato
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo   economico,   entro
centoventi giorni dalla pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale,  e  ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza  nelle   attivita'   di   settore.   Nel   consiglio   di
amministrazione  del  Consorzio  il   numero   dei   consiglieri   di
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei  riciclatori
dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello  dei   consiglieri   di
amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo
statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici giorni  al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  che
lo approva di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
salvo motivate osservazioni cui il Consorzio e' tenuto  ad  adeguarsi
nei successivi sessanta giorni. Qualora il  Consorzio  non  ottemperi
nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico;  il
decreto ministeriale di approvazione dello statuto del  Consorzio  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale."; 
    c) al comma 9, sopprimere le parole: "anche in forma associata"; 
    d) al comma 10, sostituire le parole "da eventuali contributi  di
riciclaggio" con le seguenti: "dal contributo ambientale"; 
    e) al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo. 
  30-septies. All'articolo 234: 
    a)  modificare  il  titolo  "Consorzi  nazionali"  in  "Consorzio
nazionale" e di conseguenza al comma 1 sostituire  le  parole:  "sono
istituiti uno o piu'  Consorzi"  con  le  parole:  "e'  istituito  il
Consorzio" e nelle parti successive sostituire la parola: "Consorzi",
con la parola: "Consorzio"; 
    b) al comma 1 sopprimere le parole da  "nonche"  fino  a  "gas  e
acque"; 
    c) il comma 2 e' cosi'  sostituito:  "Con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente delle tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti,  entro  novanta
giorni, i beni  in  polietilene,  che  per  caratteristiche  ed  usi,
possono essere considerati beni di lunga  durata  per  i  quali  deve
essere versato un contributo per il  riciclo  in  misura  ridotta  in
ragione del lungo periodo di impiego o per i quali  non  deve  essere
versato tale contributo in ragione di una situazione di fatto di  non
riciclabilita' a fine vita. In attesa di tale decreto  tali  beni  di
lunga durata restano esclusi dal versamento di tale contributo". 
    d) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Il consorzio di cui
al  comma  1,  gia'  riconosciuto  dalla  previgente  normativa,   ha
personalita' giuridica di diritto privato  senza  scopo  di  lucro  e
adegua il proprio statuto in conformita' allo schema  tipo  approvato
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo   economico,   entro
centoventi giorni dalla pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale,  e  ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza   nelle   attivita'   di   settore.   Nei   consigli   di
amministrazione  del  consorzio  il  numero   dei   consiglieri   di'
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei  riciclatori
dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello  dei   consiglieri   di
amministrazione in rappresentanza dei produttori con  materie  prime.
Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici  giorni
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto  ad  adeguarsi
nei successivi sessanta giorni. Qualora il  consorzio  non  ottemperi
nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico;  Il
decreto ministeriale di approvazione dello statuto del  consorzio  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.". 
    e) al comma 6 sopprimere l'ultimo  periodo  da:  "Resta  altresi"
fino a: "maturati nel periodo"; 
    f) al comma 7, sostituire la lettera  b)  con  la  seguente:  "b)
mettere in atto un sistema di raccolta e  restituzione  dei  beni  in
polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo  o  al
recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attivita', con
quantita' definite e documentate;". 
    g) al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: "anche in  forma
associata";  indi  sostituire  le  parole   "all'autorita'   di   cui
all'articolo 207" con le seguenti:  "all'osservatorio  nazionale  sui
rifiuti"; 
  30-octies. All'articolo 235: 
    a) modificare il titolo "Consorzi nazionali per la raccolta ed il
trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti  piombosi"
in "Consorzio nazionale per  la  raccolta  ed  il  trattamento  delle
batterie  al  piombo  esauste  e   dei   rifiuti   piombosi"   e   le
corrispondenti citazioni di "Consorzi" in "Consorzio"; 
    b) al comma 1 sopprimere le parole " che  non"  e  sostituire  le
parole " costituiscono uno o piu' consorzi, i quali devono  adottare"
con "che adotta"; 
    c) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Il consorzio di cui
al  comma  1,  gia'  riconosciuto  dalla  previgente  normativa,   ha
personalita' giuridica di diritto privato  senza  scopo  di  lucro  e
adegua il proprio statuto in conformita' allo schema  tipo  approvato
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo   economico,   entro
centoventi giorni dalla pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  e  ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza   nelle   attivita'   di   settore.   Nei   consigli   di
amministrazione  del  consorzio  il   numero   dei   consiglieri   di
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei  riciclatori
dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello  dei   consiglieri   di
amministrazione in rappresentanza dei produttori.Lo statuto  adottato
dal  consorzio  e'  trasmesso  entro  quindici  giorni  al   Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  che  lo
approva di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  salvo
motivate osservazioni cui il consorzio e'  tenuto  ad  adeguarsi  nei
successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio  non  ottemperi  nei
termini prescritti, le modifiche  allo  statuto  sono  apportate  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico;  Il
decreto ministeriale di approvazione dello statuto del  consorzio  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale."; 
    d) il comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  "3.  All'articolo
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con
modificazioni, dalla legge  9  novembre  1988,  il  comma  6-bis,  e'
sostituito dal presente: "Tutti i soggetti che  effettuano  attivita'
di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste  e  di  rifiuti
piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia della
comunicazione di cui all'articolo 189, per la sola parte  inerente  i
rifiuti di batterie esauste e di rifiuti  piombosi.  Alla  violazione
dell'obbligo si  applicano  le  medesime  sanzioni  previste  per  la
mancata comunicazione di cui al citato articolo 189 comma 3."; 
    e) i commi 4, 5, 6, 7 sono soppressi; 
    f) al comma 8 sostituire il numero "5" con il  seguente"15"  indi
sopprimere l'ultimo periodo da: "Resta altresi" fino a: "maturati nel
periodo"; 
    g) il comma 10 e'  sostituito  dal  seguente:  "10.  All'articolo
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n.  397,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, il comma 7 e'
sostituito dal seguente: "Al fine di assicurare al consorzio i  mezzi
finanziari per lo svolgimento dei  propri  compiti  e'  istituito  un
contributo ambientale sulla vendita delle batterie  in  relazione  al
contenuto a peso  di  piombo  da  applicarsi  da  parte  di  tutti  i
produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo  nel
mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le
successive  fasi  della  commercializzazione.  I  produttori  e   gli
importatori  versano  direttamente  al  consorzio  i   proventi   del
contributo ambientale."; 
    h) ai commi 11 e 16 sostituire la parola: "sovrapprezzo"  con  le
parole: "contributo ambientale"; 
    i) sopprimere il comma 17 . 
  30-nonies. All'articolo 236: 
    a) sostituire nel titolo le parole: "Consorzi nazionali"  con  le
parole: "Consorzio nazionale" ed al comma 1 sopprimere le parole:  "o
ad  uno  dei   Consorzi   costituiti   ai   sensi   del   comma   2";
conseguentemente nel testo sostituire la  parola  "Consorzi"  con  la
parola "Consorzio"; 
    b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Il consorzio di cui
al  comma  1,  gia'  riconosciuto  dalla  previgente  normativa,   ha
personalita' giuridica di diritto privato  senza  scopo  di  lucro  e
adegua il proprio statuto in conformita' allo schema  tipo  approvato
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo   economico,   entro
centoventi giorni dalla pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  e  ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza   nelle   attivita'   di   settore.   Nei   consigli   di
amministrazione  del  consorzio  il   numero   dei   consiglieri   di
amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei  riciclatori
dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello  dei   consiglieri   di
amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato
dal  consorzio  e'  trasmesso  entro  quindici  giorni  al   Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  che  lo
approva di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  salvo
motivate osservazioni cui il consorzio e'  tenuto  ad  adeguarsi  nei
successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio  non  ottemperi  nei
termini prescritti, le modifiche  allo  statuto  sono  apportate  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico;  Il
decreto ministeriale di approvazione dello statuto del  consorzio  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.". 
    c) sopprimere il primo periodo del comma  3,  indi  collocare  il
secondo periodo alla fine del comma; 
    d) sopprimere l'ultimo periodo del comma 14; 
    e) al comma 4 dopo la parola "partecipano" aggiungere  "in  forma
paritetica" e sostituire le parole dall'alinea a) fino alla fine  con
le seguenti :"a) le imprese che producono,  importano  o  mettono  in
commercio oli base vergini; b) le  imprese  che  producono  oli  base
mediante un processo di rigenerazione; c) le imprese  che  effettuano
il recupero e  la  raccolta  degli  oli  usati;  d)  le  imprese  che
effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti; 
    f) il comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  5.  Le  quote  di
partecipazione al  consorzio  sono  ripartite  fra  le  categorie  di
imprese di cui al comma 4 e nell'ambito  di  ciascuna  di  esse  sono
attribuite in proporzione delle quantita' di  lubrificanti  prodotti,
commercializzati rigenerati o recuperati; 
    g) al comma 6 e' soppresso l'ultimo periodo. 
  31. All'articolo 212, comma 5, e' aggiunto alla  fine  il  seguente
periodo: "Per le aziende  speciali,  i  consorzi  e  le  societa'  di
gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata  mediante  apposita
comunicazione del comune o  del  consorzio  di  comuni  alla  sezione
regionale territorialmente competente ed e' valida per i  servizi  di
gestione dei rifiuti urbani nei medesimi  comuni;  il  comma  14,  e'
sostituito dal seguente: "14. Nelle more dell'emanazione dei  decreti
di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti  l'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la
gestione dei rifiuti vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della
parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione e'
differita al momento della pubblicazione dei suddetti  decreti.";  al
comma 18 le parole "e le imprese che trasportano i  rifiuti  indicati
nella lista verde di cui al Regolamento (CEE) 259/93 del 1°  febbraio
1993" sono soppresse. 
  32. All'articolo 214, comma 1, alla fine,  prima  del  punto,  sono
aggiunte le seguenti parole. "ai  sensi  e  nel  rispetto  di  quanto
disposto dall'articolo 178, comma 2"; il comma  3  e'  soppresso;  al
comma  9  le  parole:  "alla  sezione  competente  dell'Albo  di  cui
all'articolo 212." sono sostituite dalle seguenti: "alla provincia.". 
  33. All'articolo 215, comma 1, le parole: "alla competente  Sezione
regionale dell'Albo di cui all'articolo 212, che ne da' notizia  alla
provincia  territorialmente   competente"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "alla provincia territorialmente competente.". 
  34. All'articolo 215, comma 3, le  parole:  "La  sezione  regionale
dell'Albo" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia.". 
  35. All'articolo 215, comma 4, le parole da: "La sezione  regionale
dell'Albo" fino a "disporre" sono sostituite  dalle  seguenti:  "  La
provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e
delle condizioni di cui al comma 1, dispone". 
  36. All'articolo 216, comma 1, le parole: "alla competente  Sezione
regionale dell'Albo di cui all'articolo 212 che ne da'  notizia  alla
provincia  territorialmente   competente"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "alla provincia territorialmente competente."; al comma  8,
dopo  le  parole   "disposizioni   legislative   vigenti   a   favore
dell'utilizzazione dei rifiuti" sono  aggiunte  le  parole:  "in  via
prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero  per  ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche"; i commi 9 e 10 sono soppressi. 
  37. All'articolo 216, comma 3, le  parole:  "La  sezione  regionale
dell'Albo" sono sostituite dalle seguenti: " La provincia". 
  38. All'articolo 216, comma 4, le parole da: "La sezione  regionale
dell'Albo" fino a "disporre" sono sostituite  dalle  seguenti:  "  La
provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e
delle condizioni di cui al comma 1, dispone". 
  39. All'articolo 216, il comma 15, e' sostituito dal seguente: "15.
Le comunicazioni effettuate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono  trasmesse,  a
cura  delle  Sezioni  medesime,   alla   provincia   territorialmente
competente.". 
  40. Il comma 1 dell'articolo 229 e' sostituito dal seguente: "1. Ai
sensi e per gli effetti della parte quarta del presente  decreto,  il
combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il  combustibile  da
rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q) di seguito CDR-Q,  come  definito
dall'articolo 183,  comma  1,  lettera  s),  sono  classificati  come
rifiuto speciale.". 
  41. All'articolo 229 sono soppressi l'ultimo periodo del  comma  4,
nonche' i commi 2, 5 e 6. 
  42. All'articolo 258, comma 5, ultimo capoverso, le  parole  "comma
43" sono sostituite con le parole "comma 4". 
  42-bis. All'Allegato C della parte quarta del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006 la voce R14 e' soppressa 
  43. All'Allegato I al Titolo  V  della  parte  quarta  del  decreto
legislativo n. 152  del  2006  "Criteri  generali  per  l'analisi  di
rischio sanitario ambientale  sito-specifica",  nella  voce  relativa
alle "Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare", trattino
relativo al punto di conformita' per le acque sotterranee, le  parole
da "rappresenta il punto  fra  la  sorgente"  a  "dalla  sorgente  di
contaminazione"  sono  sostituite   dalle   seguenti:"Il   punto   di
conformita' per le acque sotterranee rappresenta  il  punto  a  valle
idrogeologico della  sorgente  al  quale  deve  essere  garantito  il
ripristino   dello   stato   originale   (ecologico,   chimico    e/o
quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire  tutti  i
suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella  parte  terza  (in
particolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (in
particolare  articolo  300).Pertanto  in  attuazione  del   principio
generale di precauzione, il punto di conformita' deve essere di norma
fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di  bonifica
e la relativa  CSR  per  ciascun  contaminante  deve  essere  fissata
equivalente alle CSC di cui all'Allegato 5  della  parte  quarta  del
presente decreto. Valori superiori possono essere ammissibili solo in
caso di fondo  naturale  piu'  elevato  o  di  modifiche  allo  stato
originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o  validati
dalla Autorita' pubblica competente, o in caso  di  specifici  minori
obiettivi di qualita' per il corpo idrico  sotterraneo  o  per  altri
corpi idrici  recettori,  ove  stabiliti  e  indicati  dall'Autorita'
pubblica  competente,  comunque  compatibilmente  con  l'assenza   di
rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a  valle.  A
monte idrogeologico del punto  di  conformita'  cosi'  determinato  e
comunque limitatamente alle aree interne del sito in  considerazione,
la concentrazione dei contaminanti puo' risultare maggiore della  CSR
cosi' determinata, purche' compatibile con il rispetto della  CSC  al
punto di conformita' nonche' compatibile con  l'analisi  del  rischio
igienico sanitario  per  ogni  altro  possibile  recettore  nell'area
stessa"; al  trattino  relativo  ai  criteri  di  accettabilita'  del
rischio cancerogeno e dell'indice di rischio, le parole da "1xl0-5" a
"(1)" sono sostituite con le parole "1xl0(elevato)-6 come  valore  di
rischio incrementale accettabile per la singola sostanza  cancerogena
e 1x10'5 come valore di rischio incrementale accettabile cumulato per
tutte le sostanze cancerogene, mentre per le sostanze non cancerogene
si applica il criterio del non superamento della dose  tollerabile  o
accettabile (ADI o  TDI)  definita  per  la  sostanza  (Hazard  Index
complessivo 1)." 
  43-bis. Al comma 4 dell'articolo 242,  le  parole  "I  criteri  per
l'applicazione della procedura di analisi di rischio  sono  riportati
nell'Allegato  1  alla  parte  quarta  del  presente  decreto"   sono
sostituite con le  seguenti:  "I  criteri  per  l'applicazione  della
procedura di analisi  di  rischio  sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro
il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i
criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto". 
  43-ter. Dopo l'articolo 252 e' inserito il seguente: 
  "Art. 252-bis -  Siti  di  preminente  interesse  pubblico  per  la
riconversione industriale 
  1. Con uno o piu' decreti del Ministro per lo  sviluppo  economico,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e previa intesa con  la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano, sono individuati i siti di  interesse  pubblico  ai
fini dell'attuazione di  programmi  ed  interventi  di  riconversione
industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi
antecedenti al 30 aprile  2006,  anche  non  compresi  nel  Programma
Nazionale di bonifica di cui al  decreto  ministeriale  18  settembre
2001, n. 468 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonche'  il
termine, compreso fra  novanta  e  trecentosessanta  giorni,  per  la
conclusione delle conferenze di servizi di cui al comma  5.  In  tali
siti sono attuati progetti di riparazione dei terreni e  delle  acque
contaminate assieme ad  interventi  mirati  allo  sviluppo  economico
produttivo. Nei siti con aree demaniali e acque di falda  contaminate
tali  progetti  sono  elaborati  ed  approvati,  entro  dodici   mesi
dall'adozione del decreto di cui  al  presente  comma,  con  appositi
accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i Ministri
per  lo  sviluppo  economico,  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare e della salute e il  Presidente  della  Regione
territorialmente competente, sentiti il Presidente della Provincia  e
il Sindaco del Comune territorialmente competenti. Gli interventi  di
riparazione sono approvati in deroga alle procedure  di  bonifica  di
cui alla parte IV del titolo V del presente decreto. 
  2. Gli oneri connessi alla  messa  in  sicurezza  e  alla  bonifica
nonche'  quelli  conseguenti  all'accertamento  di  ulteriori   danni
ambientali  sono   a   carico   del   soggetto   responsabile   della
contaminazione, qualora sia individuato, esistente  e  solvibile.  Il
proprietario del sito contaminato e'  obbligato  in  via  sussidiaria
previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento. 
  3. Gli accordi  di  programma  assicurano  il  coordinamento  delle
azioni per determinarne i tempi, le modalita',  il  finanziamento  ed
ogni altro connesso e funzio-nale adempimento  per  l'attuazione  dei
programmi di cui al comma 1 e disciplinano in particolare: 
    a) gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo economico
produttivo e il piano economico  finanziario  degli  investimenti  da
parte di ciascuno  dei  proprietari  delle  aree  comprese  nel  sito
contaminato al fine di conseguire detti obiettivi; 
    b) il  coordinamento  delle  risultanze  delle  caratterizzazioni
eseguite e di quelle che si intendono svolgere; 
    c) gli obiettivi degli interventi di bonifica  e  riparazione,  i
relativi  obblighi  dei  responsabili  della  contaminazione  e   del
proprietario del sito, l'eventuale costituzione di consorzi  pubblici
o a partecipazione mista per l'attuazione di tali obblighi nonche' le
iniziative e le azioni che le pubbliche amministrazioni si  impegnano
ad assumere ed a finanziare; 
    d) la quantificazione degli  effetti  temporanei  in  termini  di
perdita di risorse e servizi causati dall'inquinamento delle acque; 
    e) le azioni idonee a compensare le perdite temporanee di risorse
e servizi, sulla base dell'Allegato II della direttiva 2004/35/CE;  a
tal  fine  sono  preferite   le   misure   di   miglioramento   della
sostenibilita' ambientale degli impianti esistenti, sotto il  profilo
del  miglioramento  tecnologico  produttivo  e   dell'implementazione
dell'efficacia  dei  sistemi  di  depurazione  e  abbattimento  delle
emissioni. 
    f) la prestazione di idonee garanzie  finanziarie  da  parte  dei
privati per assicurare l'adempimento degli impegni assunti; 
    g)  l'eventuale  finanziamento  di  attivita'  di  ricerca  e  di
sperimentazione di tecniche e metodologie finalizzate al  trattamento
delle  matrici  ambientali  contaminate  e   all'abbattimento   delle
concentrazioni di contaminazione, nonche' ai sistemi di misurazione e
analisi delle sostanze contaminanti e di monitoraggio della  qualita'
ecologica del sito; 
    h) le modalita' di monitoraggio per il controllo dell'adempimento
degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti. 
  4. La stipula dell'accordo di programma costituisce  riconoscimento
dell'interesse pubblico generale alla realizzazione  degli  impianti,
delle opere e di ogni altro intervento  connesso  e  funzionale  agli
obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo. 
  5. I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3  sono
approvati ai sensi del comma 6 previo svolgimento di  due  conferenze
di  servizi,  aventi  ad  oggetto  rispettivamente  l'intervento   di
bonifica e l'intervento di reindustrializzazione.  La  conferenza  di
servizi relativa all'intervento di bonifica e' indetta dal  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   che
costituisce l'amministrazione procedente. La  conferenza  di  servizi
relativa  all'intervento  di  reindustrializzazione  e'  indetta  dal
Ministero dello sviluppo economico, che costituisce l'amministrazione
procedente. Le due  conferenze  di  servizi  sono  indette  ai  sensi
dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241  e  ad
esse  partecipano  i  soggetti  pubblici  coinvolti  nell'accordo  di
programma di cui al comma 1 e i soggetti privati proponenti le  opere
e gli interventi nei siti di  cui  al  medesimo  comma  1.  L'assenso
espresso dai rappresentanti  degli  enti  locali,  sulla  base  delle
determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni
atto di pertinenza degli enti medesimi. Alle conferenze  dei  servizi
sono ammessi gli enti, le associazioni e le organizzazioni  sindacali
interessati alla realizzazione del programma. 
  6. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione
di impatto  ambientale  e  di  autorizzazione  ambientale  integrata,
all'esito delle due conferenze di servizi, con decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con  la  regione  interessata,  si
autorizzano la bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonche'  la
costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse. 
  7.  In  considerazione  delle  finalita'  di  tutela  e  ripristino
ambientale perseguite dal presente articolo,  l'attuazione  da  parte
dei  privati  degli  impegni  assunti  con  l'accordo  di   programma
costituisce anche attuazione degli obblighi  di  cui  alla  direttiva
2004/35/CE e delle relative disposizioni di attuazione  di  cui  alla
parte VI del presente decreto. 
  8. Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque sono stabiliti
dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo  V  del  presente  decreto.
Qualora il progetto preliminare dimostri che tali limiti non  possono
essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi  della
normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a  costi
sopportabili,  la  Conferenza  di  Servizi  indetta   dal   Ministero
dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare   puo'
autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure
di sicurezza che  garantiscano,  comunque,  la  tutela  ambientale  e
sanitaria anche se i valori di concentrazione  residui  previsti  nel
sito  risultano  superiori  a  quelli  stabiliti  dalla   Tabella   I
dell'Allegato 5 al titolo V del  presente  decreto.  Tali  valori  di
concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di
analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale. 
  9. In caso di mancata partecipazione all'accordo  di  programma  di
cui al comma 1 di uno o piu' responsabili della  contaminazione,  gli
interventi   sono   progettati   ed   effettuati   d'ufficio    dalle
amministrazioni che  hanno  diritto  di  rivalsa  nei  confronti  dei
soggetti che hanno determinato l'inquinamento, ciascuno per la  parte
di competenza. La presente disposizione si applica anche  qualora  il
responsabile della contaminazione non adempia a tutte le obbligazioni
assunte in base all'accordo di programma. 
  10. Restano ferme la titolarita' del procedimento di bonifica e  le
altre competenze attribuite alle Regioni per i siti  contaminati  che
non rientrano fra quelli di interesse nazionale di  cui  all'articolo
252." 
  44. All'articolo 264, comma 1, la lettera n) e' soppressa. E' fatta
salva,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'applicazione  del  tributo  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
  45. All'articolo 265, al comma 1, dopo le parole "Le vigenti  norme
regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il  trasporto"
sono aggiunte le seguenti parole: "il recupero". 
  45-bis. All'articolo 266, al comma 7,  sono  aggiunte  in  fine  le
seguenti parole: "nel  rispetto  delle  disposizioni  comunitarie  in
materia". 
  46. All'articolo 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308,  i  commi
25, 26, 27, 28 e 29 sono abrogati.  All'articolo  265  aggiungere  il
seguente comma: "6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore
del presente  decreto  svolgono  attivita'  di  recupero  di  rottami
ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo  di
applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del  2006
possono proseguire le attivita' di gestione in essere alle condizioni
di cui alle disposizioni previgenti fino al  rilascio  o  al  diniego
delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di  dette  attivita'
nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o  iscrizione
sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto." 
  47.  All'allegato  1,  suballegato  1,  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, sull'individuazione  dei  rifiuti  non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di  recupero,  come
modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio  5  aprile  2006,  n.  186,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) alla voce 1 "Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di  carta",
punto 1.1.3., lettera b), secondo capoverso, le parole "formaldeide e
fenolo assenti"  sono  sostituite  con  le  parole  "formaldeide  non
superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso"; 
    b) alla voce 1 "Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di  carta",
punto 1.2.3., lettera b), secondo capoverso, le parole "formaldeide e
fenolo assenti"  sono  sostituite  con  le  parole  "formaldeide  non
superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso".