art. note all'art. 2 (parte 1)

           	
				
 
          Note all'art. 2: 
            - Si riporta il testo dell'art.  74  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 74 (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  della  presente
          sezione si intende per: 
            a)   abitante    equivalente:    il    carico    organico
          biodegradabile avente una richiesta biochimica di  ossigeno
          a 5 giorni (BOD 5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; 
            b) acque ciprinicole: le acque in cui  vivono  o  possono
          vivere pesci appartenenti ai  ciprinidi  (Cyprinidae)  o  a
          specie come i lucci, i pesci persici e le anguille; 
            c)  acque  costiere:  le   acque   superficiali   situate
          all'interno rispetto a una retta immaginaria  distante,  in
          ogni suo punto, un miglio  nautico  sul  lato  esterno  dal
          punto  piu'  vicino  della  linea  di  base  che  serve  da
          riferimento per definire il limite delle acque territoriali
          e che si estendono eventualmente  fino  al  limite  esterno
          delle acque di transizione; 
            d) acque salmonicole: le acque in cui  vivono  o  possono
          vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i  temoli
          e i coregoni; 
            e) estuario: l'area di transizione tra le acque  dolci  e
          le acque costiere alla foce  di  un  fiume,  i  cui  limiti
          esterni  verso  il  mare  sono  definiti  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio;  in
          via transitoria tali  limiti  sono  fissati  a  cinquecento
          metri dalla linea di costa; 
            f) acque dolci: le acque che si presentano in natura  con
          una concentrazione  di  sali  tale  da  essere  considerate
          appropriate per l'estrazione e il trattamento  al  fine  di
          produrre acqua potabile; 
            g) acque reflue domestiche: acque reflue  provenienti  da
          insediamenti di tipo residenziale e da servizi e  derivanti
          prevalentemente  dal  metabolismo  umano  e  da   attivita'
          domestiche; 
            h) acque reflue  industriali:  qualsiasi  tipo  di  acque
          reflue scaricate da edifici od impianti in cui si  svolgono
          attivita' commerciali o  di  produzione  di  beni,  diverse
          dalle acque reflue domestiche e dalle acque  meteoriche  di
          dilavamento; 
            i) acque reflue urbane:  acque  reflue  domestiche  o  il
          miscuglio di  acque  reflue  domestiche,  di  acque  reflue
          industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in
          reti fognarie,anche separate, e provenienti da agglomerato; 
            l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di
          sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione
          e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo; 
            m) acque termali:  le  acque  minerali  naturali  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera a),  della  legge  24  ottobre
          2000, n. 323, utilizzate per le finalita' consentite  dalla
          stessa legge; 
            n) agglomerato: l'area in cui la popolazione,  ovvero  le
          attivita' produttive, sono concentrate in  misura  tale  da
          rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in
          rapporto anche  ai  benefici  ambientali  conseguibili,  la
          raccolta e il  convogliamento  delle  acque  reflue  urbane
          verso un  sistema  di  trattamento  o  verso  un  punto  di
          recapito finale; 
            o) applicazione al terreno:  l'apporto  di  materiale  al
          terreno  mediante  spandimento  e/o  mescolamento  con  gli
          strati superficiali, iniezione, interramento; 
            p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti  di
          allevamento,   acque   di   vegetazione   residuate   dalla
          lavorazione  delle  olive,  acque  reflue  provenienti   da
          aziende agricole e piccole aziende  agro-alimentari,  dalla
          loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero  al
          loro   utilizzo   irriguo   o   fertirriguo,    finalizzati
          all'utilizzo delle  sostanze  nutritive  e  ammendanti  nei
          medesimi contenute; 
            q) autorita'  d'ambito:  la  forma  di  cooperazione  tra
          comuni e province per l'organizzazione del servizio  idrico
          integrato; 
            r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che
          gestisce  il  servizio  idrico  integrato  in   un   ambito
          territoriale  ottimale  ovvero  il  gestore  esistente  del
          servizio pubblico soltanto fino alla piena operativita' del
          servizio idrico integrato; 
            s)  bestiame:  tutti  gli  animali  allevati  per  uso  o
          profitto; 
            t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto,
          escluso quello allo stato molecolare gassoso; 
            u)  concimi  chimici:  qualsiasi  fertilizzante  prodotto
          mediante procedimento industriale; 
            v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame  o
          una miscela di lettiera e di deiezione di  bestiame,  anche
          sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i  reflui
          provenienti da attivita' di piscicoltura; 
            z)  eutrofizzazione:   arricchimento   delle   acque   di
          nutrienti, in particolare modo di composti  dell'azoto  e/o
          del fosforo, che  provoca  una  abnorme  proliferazione  di
          alghe e/o di forme superiori di vita  vegetale,  producendo
          la perturbazione dell'equilibrio degli  organismi  presenti
          nell'acqua e della qualita' delle acque interessate; 
            aa) fertilizzante: fermo restando quanto  disposto  dalla
          legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o
          piu'  composti   azotati,   compresi   gli   effluenti   di
          allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi,
          sparse  sul  terreno  per  stimolare  la   crescita   della
          vegetazione; 
            bb) fanghi: i fanghi residui, trattati  o  non  trattati,
          provenienti  dagli  impianti  di  trattamento  delle  acque
          reflue urbane; 
            cc) inquinamento: l'introduzione diretta o  indiretta,  a
          seguito  di  attivita'  umana,  di  sostanze  o  di  calore
          nell'aria, nell'acqua o nel  terreno  che  possono  nuocere
          alla  salute  umana  o  alla  qualita'   degli   ecosistemi
          acquatici  o  degli  ecosistemi  terrestri  che   dipendono
          direttamente   da   ecosistemi   acquatici,    perturbando,
          deturpando o  deteriorando  i  valori  ricreativi  o  altri
          legittimi usi dell'ambiente; 
            dd) rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta
          e il convogliamento delle acque reflue urbane; 
            ee) fognatura separata: la rete  fognaria  costituita  da
          due canalizzazioni,  la  prima  delle  quali  adibita  alla
          raccolta ed al convogliamento delle sole  acque  meteoriche
          di dilavamento, e dotata  o  meno  di  dispositivi  per  la
          raccolta e la separazione delle acque di prima  pioggia,  e
          la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle
          acque reflue urbane  unitamente  alle  eventuali  acque  di
          prima pioggia; 
            ff)    scarico:    qualsiasi    immissione     effettuata
          esclusivamente tramite un sistema stabile di  collettamento
          che collega senza soluzione  di  continuita'  il  ciclo  di
          produzione  del  refluo  con  il  corpo   ricettore   acque
          superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
          indipendentemente  dalla  loro  natura  inquinante,   anche
          sottoposte a preventivo trattamento  di  depurazione.  Sono
          esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114; 
            gg) acque di scarico: tutte le acque  reflue  provenienti
          da uno scarico; 
            hh) scarichi esistenti:  gli  scarichi  di  acque  reflue
          urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in  esercizio
          e  conformi  al  regime  autorizzativo  previgente  e   gli
          scarichi di impianti di trattamento di acque reflue  urbane
          per i quali alla stessa data erano  gia'  state  completate
          tutte  le  procedure  relative  alle  gare  di  appalto   e
          all'affidamento dei lavori, nonche' gli scarichi  di  acque
          reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in
          esercizio e conformi al previgente regime  autorizzativo  e
          gli scarichi di acque reflue industriali che alla data  del
          13 giugno 1999 erano in esercizio e gia' autorizzati; 
            ii) trattamento appropriato: il trattamento  delle  acque
          reflue urbane mediante un processo  ovvero  un  sistema  di
          smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformita'
          dei  corpi  idrici  recettori  ai  relativi  obiettivi   di
          qualita' ovvero sia conforme alle disposizioni della  parte
          terza del presente decreto; 
            ll) trattamento  primario:  il  trattamento  delle  acque
          reflue che comporti la sedimentazione  dei  solidi  sospesi
          mediante processi fisici e/o chimico-fisici  e/o  altri,  a
          seguito dei quali prima dello scarico il BOD 5 delle  acque
          in trattamento sia ridotto almeno del 20  per  cento  ed  i
          solidi sospesi totali almeno del 50 per cento; 
            mm) trattamento secondario: il  trattamento  delle  acque
          reflue mediante un  processo  che  in  genere  comporta  il
          trattamento  biologico  con  sedimentazione  secondaria,  o
          mediante altro processo in cui vengano comunque  rispettati
          i requisiti di cui alla  tabella  1  dell'Allegato  5  alla
          parte terza del presente decreto; 
            nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta  l'area
          sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si
          svolgono attivita' commerciali o industriali che comportano
          la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione  delle
          sostanze  di  cui  all'Allegato  8  alla  parte  terza  del
          presente   decreto,   ovvero   qualsiasi   altro   processo
          produttivo che comporti la presenza di tali sostanze  nello
          scarico; 
            oo) valore limite di emissione: limite di  accettabilita'
          di  una  sostanza  inquinante  contenuta  in  uno  scarico,
          misurata in concentrazione, oppure in massa per  unita'  di
          prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unita'
          di tempo. I  valori  limite  di  emissione  possono  essere
          fissati anche per determinati gruppi, famiglie o  categorie
          di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si
          applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni
          dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
          l'effetto di una stazione di depurazione  di  acque  reflue
          puo' essere preso in  considerazione  nella  determinazione
          dei valori limite di emissione dell'impianto, a  condizione
          di  garantire  un   livello   equivalente   di   protezione
          dell'ambiente nel suo insieme  e  di  non  portare  carichi
          inquinanti maggiori nell'ambiente; 
            pp) zone vulnerabili: zone di  territorio  che  scaricano
          direttamente o indirettamente composti azotati  di  origine
          agricola  o  zootecnica  in  acque  gia'  inquinate  o  che
          potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi. 
            2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per: 
            a) acque superficiali: le acque interne ad  eccezione  di
          quelle sotterranee, le acque  di  transizione  e  le  acque
          costiere, tranne per quanto riguarda lo stato  chimico,  in
          relazione  al   quale   sono   incluse   anche   le   acque
          territoriali; 
            b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti  o
          stagnanti, e tutte le acque sotterranee  all'interno  della
          linea di base che serve  da  riferimento  per  definire  il
          limite delle acque territoriali; 
            c)  fiume:   un   corpo   idrico   interno   che   scorre
          prevalentemente  in   superficie   ma   che   puo'   essere
          parzialmente sotterraneo; 
            d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo; 
            e) acque di transizione: i corpi idrici  superficiali  in
          prossimita' della foce di un fiume, che  sono  parzialmente
          di natura salina a causa della loro  vicinanza  alle  acque
          costiere, ma  sostanzialmente  influenzate  dai  flussi  di
          acqua dolce; 
            f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale
          creato da un'attivita' umana; 
            g) corpo idrico fortemente modificato:  un  corpo  idrico
          superficiale  la  cui  natura,  a  seguito  di  alterazioni
          fisiche dovute a  un'attivita'  umana,  e'  sostanzialmente
          modificata,  come  risulta   dalla   designazione   fattane
          dall'autorita' competente in base alle  disposizioni  degli
          articoli 118 e 120; 
            h) corpo idrico  superficiale:  un  elemento  distinto  e
          significativo di acque  superficiali,  quale  un  lago,  un
          bacino artificiale, un torrente, fiume o canale,  parte  di
          un torrente, fiume o canale,  acque  di  transizione  o  un
          tratto di acque costiere; 
            i) falda acquifera: uno  o  piu'  strati  sotterranei  di
          roccia  o   altri   strati   geologici   di   porosita'   e
          permeabilita'   sufficiente   da   consentire   un   flusso
          significativo  di  acque  sotterranee  o  l'estrazione   di
          quantita' significative di acque sotterranee; 
            l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di  acque
          sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere; 
            m) bacino idrografico: il territorio nel  quale  scorrono
          tutte  le  acque  superficiali  attraverso  una  serie   di
          torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare
          in un'unica foce, a estuario o delta; 
            n) sotto-bacino  idrografico:  il  territorio  nel  quale
          scorrono tutte le acque superficiali attraverso  una  serie
          di torrenti,  fiumi  e  laghi  per  sfociare  in  un  punto
          specifico di un corso d'acqua,  di  solito  un  lago  o  la
          confluenza di un fiume; 
            o) distretto idrografico: l'area  di  terra  e  di  mare,
          costituita da uno o piu'  bacini  idrografici  limitrofi  e
          dalle  rispettive  acque   sotterranee   e   costiere   che
          costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
          idrografici; 
            p)  stato   delle   acque   superficiali:   l'espressione
          complessiva dello stato di un  corpo  idrico  superficiale,
          determinato dal valore piu' basso del suo stato ecologico e
          chimico; 
            q)  buono  stato  delle  acque  superficiali:  lo   stato
          raggiunto da un corpo idrico superficiale  qualora  il  suo
          stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello
          chimico, possa essere definito almeno "buono"; 
            r)   stato   delle   acque   sotterranee:   l'espressione
          complessiva dello stato di  un  corpo  idrico  sotterraneo,
          determinato  dal  valore   piu'   basso   del   suo   stato
          quantitativo e chimico; 
            s)  buono  stato  delle  acque  sotterranee:   lo   stato
          raggiunto da un corpo idrico  sotterraneo  qualora  il  suo
          stato, tanto sotto il  profilo  quantitativo  quanto  sotto
          quello chimico, possa essere definito almeno "buono"; 
            t) stato ecologico: l'espressione  della  qualita'  della
          struttura e del funzionamento  degli  ecosistemi  acquatici
          associati alle acque  superficiali,  classificato  a  norma
          dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto; 
            u) buono stato ecologico: lo stato  di  un  corpo  idrico
          superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte
          terza del presente decreto; 
            v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico
          artificiale o fortemente modificato, cosi' classificato  in
          base alle  disposizioni  pertinenti  dell'Allegato  1  alla
          parte terza del presente decreto; 
            z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato
          chimico richiesto per conseguire gli  obiettivi  ambientali
          per le acque superficiali o fissati dal presento, ossia  lo
          stallo raggiunto da un corpo idrico superficiale nel  quale
          la concentrazione degli inquinanti noti supera gli standard
          di qualita' ambientali fissati dall'Allegato 1  alla  parte
          terza del presente decreto, Tabella 1/A ed ai  sensi  della
          parte terza del presente decreto; 
            aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato
          chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte
          le condizioni di cui alla  tabella  B.3.2  dell'Allegato  1
          alla parte terza del presente decreto; 
            bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un
          corpo  idrico  sotterraneo  e'  modificato  da   estrazioni
          dirette e indirette; 
            cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato
          della velocita' annua media di ravvenamento globale a lungo
          termine del corpo  idrico  sotterraneo  meno  la  velocita'
          annua media a  lungo  termine  del  flusso  necessario  per
          raggiungere gli obiettivi  di  qualita'  ecologica  per  le
          acque superficiali connesse, di cui all'art. 76, al fine di
          evitare  un   impoverimento   significativo   dello   stato
          ecologico di  tali  acque,  nonche'  danni  rilevanti  agli
          ecosistemi terrestri connessi; 
            dd)  buono  stato  quantitativo:  stato  definito   nella
          tabella B.1.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
          decreto; 
            ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze
          tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o
          gruppi  di  sostanze  che  danno  adito  a   preoccupazioni
          analoghe; 
            ff)   sostanze   prioritarie   e   sostanze    pericolose
          prioritarie:  le  sostanze  individuate  con   disposizioni
          comunitarie  ai  sensi   dell'art.   16   della   direttiva
          2000/60/CE; 
            gg) inquinante: qualsiasi sostanza che  possa  inquinare,
          in particolare quelle elencate nell'Allegato 8  alla  parte
          terza del presente decreto; 
            hh)   immissione   diretta   nelle   acque   sotterranee:
          l'immissione di inquinanti nelle  acque  sotterranee  senza
          infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo; 
            ii)  obiettivi  ambientali:  gli  obiettivi  fissati  dal
          titolo II della parte terza del presente decreto; 
            ll) standard di qualita' ambientale: la concentrazione di
          un particolare inquinante  o  gruppo  di  inquinanti  nelle
          acque, nei sedimenti  e  nel  biota  che  non  deve  essere
          superata per tutelare la salute umana e l'ambiente; 
            mm) approccio  combinato:  l'insieme  dei  controlli,  da
          istituire o realizzare,  salvo  diversa  indicazione  delle
          normative di seguito citate, entro  il  22  dicembre  2012,
          riguardanti tutti gli scarichi  nelle  acque  superficiali,
          comprendenti  i  controlli  sulle  emissioni  basati  sulle
          migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori
          limite di emissione e, in caso di impatti  diffusi,  quelli
          comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali;
          tali controlli sono quelli stabiliti: 
            1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; 
            2) nella parte terza del presente decreto in  materia  di
          acque reflue urbane, nitrati provenienti da fonti agricole,
          sostanze che presentano rischi significativi per l'ambiente
          acquatico o  attraverso  l'ambiente  acquatico,  inclusi  i
          rischi per le acque  destinate  alla  produzione  di  acqua
          potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH,  DDT,  PCP,  aldrin,
          dieldrin, endrin, HCB, HCBD, cloroformio,  tetracloruro  di
          carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene; 
            nn)  acque  destinate  al   consumo   umano:   le   acque
          disciplinate dal decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.
          31; 
            oo) servizi idrici: tutti i servizi che  forniscono  alle
          famiglie,  agli  enti  pubblici  o  a  qualsiasi  attivita'
          economica: 
            1) estrazione,  arginamento,  stoccaggio,  trattamento  e
          distribuzione di acque superficiali o sotterranee; 
            2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque
          reflue,   che   successivamente   scaricano   nelle   acque
          superficiali; 
            pp) utilizzo delle acque:  i  servizi  idrici  unitamente
          agli altri usi risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui
          all'art. 118 che incidono in modo significativo sullo stato
          delle acque. Tale nozione si applica ai  fini  dell'analisi
          economica di cui  all'Allegato  10  alla  parte  terza  del
          presente decreto; 
            qq) (abrogata); 
            rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano
          una limitazione specifica delle emissioni,  ad  esempio  un
          valore  limite  delle  emissioni,  oppure  che  definiscono
          altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla
          natura  o  ad  altre  caratteristiche  di  un'emissione   o
          condizioni operative che influiscono sulle emissioni; 
            ss)  costi  ambientali:  i  costi  legati  ai  danni  che
          l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente,
          agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente; 
            tt)  costi  della  risorsa:   i   costi   delle   mancate
          opportunita' imposte ad altri utenti in  conseguenza  dello
          sfruttamento intensivo delle risorse al  di  la'  del  loro
          livello di ripristino e ricambio naturale; 
            uu) impianto: l'unita' tecnica  permanente  in  cui  sono
          svolte una o piu'  attivita'  di  cui  all'Allegato  I  del
          decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.  59,  e  qualsiasi
          altra attivita' accessoria, che siano tecnicamente connesse
          con le attivita'  svolte  in  uno  stabilimento  e  possono
          influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel  caso  di
          attivita' non rientranti  nel  campo  di  applicazione  del
          decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto  si
          identifica nello stabilimento. Nel caso di attivita' di cui
          all'Allegato  I  del  predetto   decreto,   l'impianto   si
          identifica con il complesso  assoggettato  alla  disciplina
          della      prevenzione      e      controllo      integrati
          dell'inquinamento.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 101  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art.  101  (Criteri  generali  della  disciplina   degli
          scarichi). - 1. Tutti gli  scarichi  sono  disciplinati  in
          funzione del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi
          idrici  e  devono  comunque  rispettare  i  valori   limite
          previsti nell'Allegato 5  alla  parte  terza  del  presente
          decreto.  L'autorizzazione  puo'  in  ogni  caso  stabilire
          specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni
          per  i  periodi  di  avviamento  e   di   arresto   e   per
          l'eventualita' di guasti nonche' per gli ulteriori  periodi
          transitori necessari per  il  ritorno  alle  condizioni  di
          regime. 
            2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni,  nell'esercizio
          della loro autonomia, tenendo  conto  dei  carichi  massimi
          ammissibili  e   delle   migliori   tecniche   disponibili,
          definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli
          di  cui  all'Allegato  5  alla  parte  terza  del  presente
          decreto, sia in concentrazione massima ammissibile  sia  in
          quantita' massima per unita' di tempo  in  ordine  ad  ogni
          sostanza inquinante e per gruppi  o  famiglie  di  sostanze
          affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno
          restrittivi di quelli fissati nell'Allegato  5  alla  parte
          terza del presente decreto: 
            a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico  di  acque
          reflue urbane in corpi idrici superficiali; 
            b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico  di  acque
          reflue urbane in corpi  idrici  superficiali  ricadenti  in
          aree sensibili; 
            c)  nella  Tabella  3/A,  per  i  cicli  produttivi   ivi
          indicati; 
            d) nelle Tabelle 3 e  4,  per  quelle  sostanze  indicate
          nella Tabella 5 del medesimo Allegato. 
            3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e
          di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7,  lettera
          e), devono essere resi accessibili per il campionamento  da
          parte dell'autorita' competente per il controllo nel  punto
          assunto a riferimento  per  il  campionamento,  che,  salvo
          quanto previsto  dall'art.  108,  comma  4,  va  effettuato
          immediatamente a monte della  immissione  nel  recapito  in
          tutti  gli  impluvi  naturali,  le  acque  superficiali   e
          sotterranee, interne e marine, le fognature,  sul  suolo  e
          nel sottosuolo. 
            4. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata
          ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per
          l'accertamento  delle  condizioni  che  danno  luogo   alla
          formazione  degli  scarichi.  Essa  puo'   richiedere   che
          scarichi parziali contenenti le sostanze di cui  ai  numeri
          1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17  e  18  della
          tabella 5 dell'Allegato 5 alla  parte  terza  del  presente
          decreto subiscano un trattamento  particolare  prima  della
          loro confluenza nello scarico generale. 
            5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso
          essere conseguiti mediante diluizione con  acque  prelevate
          esclusivamente  allo  scopo.  Non  e'  comunque  consentito
          diluire  con  acque  di  raffreddamento,  di   lavaggio   o
          prelevate esclusivamente allo scopo gli  scarichi  parziali
          di cui al comma 4, prima del trattamento degli  stessi  per
          adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente
          decreto. L'autorita' competente, in sede di  autorizzazione
          prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento,  di
          lavaggio, ovvero impiegate per la  produzione  di  energia,
          sia  separato  dagli  scarichi  terminali   contenenti   le
          sostanze di cui al comma 4. 
            6.  Qualora  le  acque  prelevate  da  un  corpo   idrico
          superficiale presentino parametri con valori  superiori  ai
          valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico  e'
          fissata in  base  alla  natura  delle  alterazioni  e  agli
          obiettivi di qualita' del corpo idrico ricettore.  In  ogni
          caso le acque devono essere restituite con  caratteristiche
          qualitative  non  peggiori  di  quelle  prelevate  e  senza
          maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale
          sono state prelevate. 
            7. Salvo quanto previsto dall'art.  112,  ai  fini  della
          disciplina degli  scarichi  e  delle  autorizzazioni,  sono
          assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: 
            a) provenienti  da  imprese  dedite  esclusivamente  alla
          coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; 
            b)  provenienti  da  imprese  dedite  ad  allevamento  di
          bestiame; 
            c) provenienti da imprese dedite alle  attivita'  di  cui
          alle lettere a) e b)  che  esercitano  anche  attivita'  di
          trasformazione  o  di   valorizzazione   della   produzione
          agricola,  inserita   con   carattere   di   normalita'   e
          complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale
          e  con  materia  prima  lavorata  proveniente   in   misura
          prevalente dall'attivita' di coltivazione  dei  terreni  di
          cui si abbia a qualunque titolo la disponibilita'; 
            d)  provenienti  da  impianti  di  acqua  coltura  e   di
          piscicoltura  che  diano  luogo  a   scarico   e   che   si
          caratterizzino per  una  densita'  di  allevamento  pari  o
          inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio  d'acqua  o
          in  cui  venga  utilizzata  una  portata  d'acqua  pari   o
          inferiore a 50 litri al minuto secondo; 
            e)  aventi  caratteristiche  qualitative  equivalenti   a
          quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; 
            f) provenienti  da  attivita'  termali,  fatte  salve  le
          discipline regionali di settore. 
            8. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          parte terza del presente decreto,  e  successivamente  ogni
          due anni, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente
          e  della  tutela  del  territorio,  al  Servizio  geologico
          d'Italia - Dipartimento difesa del suolo  dell'Agenzia  per
          la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici  (APAT)
          e all'Autorita' di vigilanza sulle risorse  idriche  e  sui
          rifiuti le informazioni  relative  alla  funzionalita'  dei
          depuratori, nonche' allo smaltimento dei  relativi  fanghi,
          secondo le modalita' di cui all'art. 75, comma 5. 
            9. Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione delle
          informazioni   sullo   stato   dell'ambiente   le   regioni
          pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e
          siti internet istituzionali, una relazione sulle  attivita'
          di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro
          competenza, secondo le modalita' indicate  nel  decreto  di
          cui all'art. 75, comma 5. 
            10.  Le  Autorita'  competenti   possono   promuovere   e
          stipulare accordi e contratti  di  programma  con  soggetti
          economici interessati, al fine  di  favorire  il  risparmio
          idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il  recupero
          come materia  prima  dei  fanghi  di  depurazione,  con  la
          possibilita'  di  ricorrere  a  strumenti   economici,   di
          stabilire   agevolazioni   in   materia   di    adempimenti
          amministrativi e  di  fissare,  per  le  sostanze  ritenute
          utili, limiti  agli  scarichi  in  deroga  alla  disciplina
          generale, nel rispetto comunque delle norme  comunitarie  e
          delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di
          qualita'.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 107  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art.  107  (Scarichi  in  reti  fognarie).  -  1.  Ferma
          restando l'inderogabilita' dei valori-limite  di  emissione
          di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5  alla  parte  terza
          del presente decreto e, limitatamente ai parametri  di  cui
          alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato  5,  alla
          Tabella 3, gli scarichi di  acque  reflue  industriali  che
          recapitano in reti  fognarie  sono  sottoposti  alle  norme
          tecniche,   alle   prescrizioni    regolamentari    e    ai
          valori-limite adottati dall'Autorita'  d'ambito  competente
          in base alle caratteristiche dell'impianto, e in  modo  che
          sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonche'
          il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue
          urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2. 
            2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano
          in reti fognarie sono sempre ammessi  purche'  osservino  i
          regolamenti  emanati  dal  soggetto  gestore  del  servizio
          idrico  integrato  ed  approvati  dall'Autorita'   d'ambito
          competente. 
            3. Non e'  ammesso,  senza  idoneo  trattamento  e  senza
          specifica  autorizzazione  dell'autorita'  competente,   lo
          smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in  fognatura.
          4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme
          integrative  per  il   controllo   degli   scarichi   degli
          insediamenti civili e produttivi allacciati alle  pubbliche
          fognature,  per  la   funzionalita'   degli   impianti   di
          pretrattamento  e  per  il  rispetto  dei  limiti  e  delle
          prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 108  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 108 (Scarichi di  sostanze  pericolose).  -  1.  Le
          disposizioni relative agli scarichi di sostanze  pericolose
          si  applicano  agli  stabilimenti  nei  quali  si  svolgono
          attivita' che comportano la produzione, la trasformazione o
          l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e  5
          dell'Allegato 5 alla parte terza del  presente  decreto,  e
          nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze
          in  quantita'  o  concentrazioni  superiori  ai  limiti  di
          rilevabilita' consentiti dalle metodiche di rilevamento  in
          essere alla data di entrata in vigore della parte terza del
          presente decreto, o, successivamente, superiori  ai  limiti
          di rilevabilita'  consentiti  dagli  aggiornamenti  a  tali
          metodiche messi a punto ai sensi del punto 4  dell'Allegato
          5 alla parte terza del presente decreto. 
            2. Tenendo conto della tossicita',  della  persistenza  e
          della   bioaccumulazione   della    sostanza    considerata
          nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico,  l'autorita'
          competente in sede di rilascio  dell'autorizzazione  fissa,
          nei casi in cui  risulti  accertato  che  i  valori  limite
          definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, impediscano o
          pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di  qualita'
          previsti nel Piano di tutela di cui all'art. 121, anche per
          la compresenza di altri scarichi  di  sostanze  pericolose,
          valori-limite  di  emissione  piu'  restrittivi  di  quelli
          fissati ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2. 
            3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui  al
          comma 1 dell'art. 107 e del comma 2 del presente  articolo,
          entro  il  30  ottobre  2007  devono  essere   attuate   le
          prescrizioni  concernenti  gli   scarichi   delle   imprese
          assoggettate alle disposizioni del decreto  legislativo  18
          febbraio  2005,  n.  59.  Dette  prescrizioni,  concernenti
          valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si
          basano sulle migliori tecniche disponibili,  senza  obbligo
          di utilizzare  una  tecnica  o  una  tecnologia  specifica,
          tenendo conto delle caratteristiche tecniche  dell'impianto
          in questione,  della  sua  ubicazione  geografica  e  delle
          condizioni locali dell'ambiente. 
            4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A  dell'Allegato
          5 alla parte terza  del  presente  decreto,  derivanti  dai
          cicli  produttivi  indicati  nella  medesima  tabella,   le
          autorizzazioni stabiliscono altresi' la  quantita'  massima
          della sostanza espressa in unita' di  peso  per  unita'  di
          elemento caratteristico dell'attivita' inquinante  e  cioe'
          per materia prima o per unita' di prodotto, in  conformita'
          con quanto indicato  nella  stessa  Tabella.  Gli  scarichi
          contenenti le sostanze pericolose di cui al  comma  1  sono
          assoggettati alle  prescrizioni  di  cui  al  punto  1.2.3.
          dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 
            5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze
          della Tabella  5  dell'Allegato  5  alla  parte  terza  del
          presente decreto, il punto di misurazione dello scarico  e'
          fissato   secondo   quanto   previsto   dall'autorizzazione
          integrata ambientale  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          febbraio  2005,  n.  59,  e,  nel  caso  di  attivita'  non
          rientranti nel campo di applicazione del suddetto  decreto,
          subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto  di
          trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorita'
          competente  puo'  richiedere  che  gli  scarichi   parziali
          contenenti  le  sostanze  della  tabella  5  del   medesimo
          Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico  generale  e
          disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'art.
          124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di
          acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose,
          di cui alla tabella 5  del  medesimo  allegato  5,  riceva,
          tramite  condotta,  acque  reflue  provenienti   da   altri
          stabilimenti industriali o acque reflue urbane,  contenenti
          sostanze  diverse  non  utili  ad  un  modifica  o  ad  una
          riduzione   delle   sostanze   pericolose,   in   sede   di
          autorizzazione     l'autorita'     competente      ridurra'
          opportunamente i valori limite di emissione indicati  nella
          tabella 3  del  medesimo  Allegato  5  per  ciascuna  delle
          predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo
          conto della diluizione  operata  dalla  miscelazione  delle
          diverse acque reflue. 
            6. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
          per le sostanze di cui alla  Tabella  3/A  dell'Allegato  5
          alla parte terza del presente decreto, derivanti dai  cicli
          produttivi  indicati  nella  tabella  medesima,  redige  un
          elenco  delle  autorizzazioni  rilasciate,  degli  scarichi
          esistenti  e  dei  controlli  effettuati,   ai   fini   del
          successivo inoltro alla Commissione europea.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 124  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 124 (Criteri generali). -  1.  Tutti  gli  scarichi
          devono essere preventivamente autorizzati. 
            2.   L'autorizzazione   e'   rilasciata    al    titolare
          dell'attivita' da cui origina lo scarico. Ove  uno  o  piu'
          stabilimenti conferiscano, tramite condotta,  ad  un  terzo
          soggetto, titolare dello scarico finale,  le  acque  reflue
          provenienti dalle loro attivita', oppure qualora  tra  piu'
          stabilimenti    sia    costituito    un    consorzio    per
          l'effettuazione in comune dello scarico delle acque  reflue
          provenienti    dalle     attivita'     dei     consorziati,
          l'autorizzazione e' rilasciata in capo  al  titolare  dello
          scarico finale o al consorzio medesimo, ferme  restando  le
          responsabilita'  dei  singoli  titolari   delle   attivita'
          suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione
          in caso di violazione delle disposizioni della parte  terza
          del presente decreto. 
            3. Il  regime  autorizzatorio  degli  scarichi  di  acque
          reflue domestiche e di reti fognarie,  servite  o  meno  da
          impianti di  depurazione  delle  acque  reflue  urbane,  e'
          definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di  cui
          all'art. 101, commi 1 e 2. 
            4. In deroga al comma 1, gli  scarichi  di  acque  reflue
          domestiche   in   reti   fognarie   sono   sempre   ammessi
          nell'osservanza dei regolamenti  fissati  dal  gestore  del
          servizio  idrico  integrato  ed  approvati   dall'Autorita'
          d'ambito. 
            5. Il  regime  autorizzatorio  degli  scarichi  di  acque
          reflue termali e' definito  dalle  regioni;  tali  scarichi
          sono  ammessi  in   reti   fognarie   nell'osservanza   dei
          regolamenti  emanati  dal  gestore  del   servizio   idrico
          integrato ed in conformita'  all'autorizzazione  rilasciata
          dall'Autorita' di ambito. 
            6. Le regioni  disciplinano  le  fasi  di  autorizzazione
          provvisoria agli scarichi  degli  impianti  di  depurazione
          delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio. 
            7. Salvo diversa  disciplina  regionale,  la  domanda  di
          autorizzazione  e'   presentata   alla   provincia   ovvero
          all'Autorita'  d'ambito  se  lo  scarico  e'  in   pubblica
          fognatura. L'autorita' competente  provvede  entro  novanta
          giorni dalla ricezione della domanda. 
            8. Salvo  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  18
          febbraio  2005,  n.  59,  l'autorizzazione  e'  valida  per
          quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima  della
          scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo'
          essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel  rispetto
          delle    prescrizioni    contenute     nella     precedente
          autorizzazione,   fino    all'adozione    di    un    nuovo
          provvedimento,  se  la  domanda   di   rinnovo   e'   stata
          tempestivamente presentata.  Per  gli  scarichi  contenenti
          sostanze pericolose di cui all'art. 108,  il  rinnovo  deve
          essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi
          dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine,
          lo scarico dovra'  cessare  immediatamente.  La  disciplina
          regionale di cui al comma 3 puo' prevedere  per  specifiche
          tipologie di  scarichi  di  acque  reflue  domestiche,  ove
          soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo  tacito  della
          medesima. 
            9. Per gli scarichi in un corso  d'acqua  nel  quale  sia
          accertata una portata naturale nulla per  oltre  centoventi
          giorni annui, oppure in un corpo idrico non  significativo,
          l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e
          della capacita' di diluizione del corpo idrico negli  altri
          periodi, e stabilisce prescrizioni  e  limiti  al  fine  di
          garantire le capacita' autodepurative del corpo ricettore e
          la difesa delle acque sotterranee. 
            10. In  relazione  alle  caratteristiche  tecniche  dello
          scarico, alla sua localizzazione e alle  condizioni  locali
          dell'ambiente  interessato,  l'autorizzazione  contiene  le
          ulteriori prescrizioni tecniche volte a  garantire  che  lo
          scarico, ivi comprese le operazioni ad esso  funzionalmente
          connesse, avvenga in conformita'  alle  disposizioni  della
          parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun
          pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute  pubblica
          e l'ambiente. 
            11. Le spese occorrenti per l'effettuazione  di  rilievi,
          accertamenti,  controlli  e  sopralluoghi   necessari   per
          l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo  scarico
          previste dalla parte terza  del  presente  decreto  sono  a
          carico del richiedente. L'autorita'  competente  determina,
          preliminarmente all'istruttoria e in  via  provvisoria,  la
          somma che il richiedente e' tenuto a versare, a  titolo  di
          deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda.
          La medesima Autorita', completata  l'istruttoria,  provvede
          alla liquidazione definitiva delle  spese  sostenute  sulla
          base di un tariffario dalla stessa approntato. 
            12. Per  insediamenti,  edifici  o  stabilimenti  la  cui
          attivita' sia trasferita in altro luogo, ovvero per  quelli
          soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento  o  a
          ristrutturazione  da  cui   derivi   uno   scarico   avente
          caratteristiche  qualitativamente   e/o   quantitativamente
          diverse da quelle dello scarico preesistente,  deve  essere
          richiesta  una  nuova  autorizzazione  allo  scarico,   ove
          quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in  cui  lo
          scarico   non   abbia   caratteristiche    qualitative    o
          quantitative  diverse,  deve  essere   data   comunicazione
          all'autorita'   competente,   la   quale,   verificata   la
          compatibilita' dello scarico con il corpo recettore, adotta
          i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 127, del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 127 (Fanghi derivanti dal trattamento  delle  acque
          reflue). - 1.  Ferma  restando  la  disciplina  di  cui  al
          decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  99,  i  fanghi
          derivanti  dal  trattamento   delle   acque   reflue   sono
          sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove  applicabile  e
          alla  fine  del   complessivo   processo   di   trattamento
          effettuato nell'impianto di depurazione.  I  fanghi  devono
          essere  riutilizzati  ogni  qualvolta  il  loro   reimpiego
          risulti appropriato. 
            2. E' vietato  lo  smaltimento  dei  fanghi  nelle  acque
          superficiali dolci e salmastre. 
            - Si riportano i testi del comma 2, dell'art. 147  e  del
          comma 1, dell'art. 150, del citato  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, come modificati dal presente decreto: 
            "Art.  147  (Organizzazione  territoriale  del   servizio
          idrico integrato). - 1. (Omissis). 
            2. Le regioni possono modificare le  delimitazioni  degli
          ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del
          servizio  idrico  integrato,  assicurandone   comunque   lo
          svolgimento secondo criteri  di  efficienza,  efficacia  ed
          economicita', nel rispetto, in  particolare,  dei  seguenti
          principi: 
            a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino  o  dei
          bacini idrografici contigui,  tenuto  conto  dei  piani  di
          bacino, nonche' della localizzazione delle  risorse  e  dei
          loro  vincoli   di   destinazione,   anche   derivanti   da
          consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; 
            b) unitarieta' della gestione  e,  comunque,  superamento
          della frammentazione verticale delle gestioni; 
            c)  adeguatezza  delle  dimensioni  gestionali,  definita
          sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.". 
            "Art. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure  di
          affidamento). - 1. L'Autorita' d'ambito, nel  rispetto  del
          piano  d'ambito  e  del  principio  di  unitarieta'   della
          gestione per ciascun ambito, delibera la forma di  gestione
          fra quelle di  cui  all'art.  113,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 148, del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 148 (Autorita' d'ambito territoriale  ottimale).  -
          1.  L'Autorita'  d'ambito  e'  una  struttura   dotata   di
          personalita'  giuridica  costituita   in   ciascun   ambito
          territoriale ottimale delimitato dalla competente  regione,
          alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed
          alla quale e' trasferito l'esercizio  delle  competenze  ad
          essi  spettanti  in  materia  di  gestione  delle   risorse
          idriche,   ivi    compresa    la    programmazione    delle
          infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1. 
            2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare
          le forme ed i modi della cooperazione tra gli  enti  locali
          ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che  gli
          stessi costituiscano le Autorita' d'ambito di cui al  comma
          1, cui e' demandata l'organizzazione,  l'affidamento  e  il
          controllo della gestione del servizio idrico integrato. 
            3.  I  bilanci  preventivi  e  consuntivi  dell'Autorita'
          d'ambito  e  loro  variazioni  sono   pubblicati   mediante
          affissione ad  apposito  albo,  istituito  presso  la  sede
          dell'ente, e  sono  trasmessi  all'Autorita'  di  vigilanza
          sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti  e  al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio entro  quindici
          giorni dall'adozione delle relative delibere. 
            4. I costi di  funzionamento  della  struttura  operativa
          dell'Autorita'  d'ambito,  determinati  annualmente,  fanno
          carico agli enti locali ricadenti nell'ambito  territoriale
          ottimale, in base alle quote di partecipazione di  ciascuno
          di essi all'Autorita' d'ambito. 
            5.  Ferma   restando   la   partecipazione   obbligatoria
          all'Autorita' d'ambito di tutti gli enti  locali  ai  sensi
          del comma 1, l'adesione alla gestione  unica  del  servizio
          idrico  integrato  e'  facoltativa   per   i   comuni   con
          popolazione fino a 1.000 abitanti  inclusi  nel  territorio
          delle  comunita'  montane,  a  condizione  che   gestiscano
          l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della
          Autorita' d'ambito competente.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 177, del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 177 (Campo di applicazione). - 1. La  parte  quarta
          del presente decreto disciplina la gestione dei  rifiuti  e
          la bonifica dei siti inquinati anche  in  attuazione  delle
          direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti  pericolosi,
          sugli oli usati, sulle batterie  esauste,  sui  rifiuti  di
          imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche,
          sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici  ed  elettronici,
          sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori  uso,  sui  rifiuti
          sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve
          disposizioni  specifiche,  particolari   o   complementari,
          conformi ai principi di cui alla parte quarta del  presente
          decreto, adottate in attuazione  di  direttive  comunitarie
          che disciplinano la gestione di  determinate  categorie  di
          rifiuti. 
            2.  Le  regioni  e  le  province  autonome   adeguano   i
          rispettivi  ordinamenti   alle   disposizioni   di   tutela
          dell'ambiente  e  dell'ecosistema  contenute  nella   parte
          quarta del presente decreto entro un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore dello stesso. 
            2-bis. Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  e  degli
          obiettivi stabiliti dalle disposizioni di  cui  alla  parte
          quarta del presente decreto, il Ministro puo' avvalersi del
          supporto  tecnico  dell'APAT  Agenzia  per  la   Protezione
          dell'Ambiente  e  per  i  sevizi  tecnici,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri ne' compensi o indennizzi per  i  componenti
          dell'APAT Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e  per  i
          servizi tecnici.". 
            - Si riporta il testo del comma  1,  dell'art.  178,  del
          citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come
          modificato dal presente decreto: 
            "Art. 178 (Finalita').  -  1.  La  gestione  dei  rifiuti
          costituisce  attivita'  di   pubblico   interesse   ed   e'
          disciplinata dalla parte quarta  del  presente  decreto  al
          fine di assicurare un'elevata  protezione  dell'ambiente  e
          controlli efficaci, tenendo conto  della  specificita'  dei
          rifiuti  pericolosi,  nonche'  al  fine  di  preservare  le
          risorse naturali.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 179  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art.  179  (Criteri  di  priorita'  nella  gestione  dei
          rifiuti). - 1.  Le  pubbliche  amministrazioni  perseguono,
          nell'esercizio  delle  rispettive  competenze,   iniziative
          dirette a favorire prioritariamente  la  prevenzione  e  la
          riduzione della produzione e della nocivita'  dei  rifiuti,
          in particolare mediante: 
            a) lo sviluppo di tecnologie pulite,  che  permettano  un
          uso piu' razionale  e  un  maggiore  risparmio  di  risorse
          naturali; 
            b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di
          prodotti  concepiti  in  modo  da  non  contribuire  o   da
          contribuire il meno possibile, per la  loro  fabbricazione,
          il loro uso o  il  loro  smaltimento,  ad  incrementare  la
          quantita'  o  la  nocivita'  dei  rifiuti  e  i  rischi  di
          inquinamento; 
            c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione
          di sostanze pericolose contenute nei  rifiuti  al  fine  di
          favorirne il recupero. 
            2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al  comma
          1, le misure  dirette  al  recupero  dei  rifiuti  mediante
          riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere
          da  essi  materia  prima  secondaria  sono   adottate   con
          priorita'  rispetto  all'uso  dei  rifiuti  come  fonte  di
          energia.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 184  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 184 (Classificazione). - 1. Ai fini dell'attuazione
          della parte quarta del  presente  decreto  i  rifiuti  sono
          classificati,  secondo  l'origine,  in  rifiuti  urbani   e
          rifiuti  speciali  e,   secondo   le   caratteristiche   di
          pericolosita',  in  rifiuti  pericolosi   e   rifiuti   non
          pericolosi. 
            2. Sono rifiuti urbani: 
            a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da
          locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
            b) i rifiuti  non  pericolosi  provenienti  da  locali  e
          luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
          a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e  quantita',
          ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g); 
            c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
            d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,  giacenti
          sulle strade ed aree  pubbliche  o  sulle  strade  ed  aree
          private comunque soggette ad uso pubblico o  sulle  spiagge
          marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
            e) i rifiuti vegetali provenienti da  aree  verdi,  quali
          giardini, parchi e aree cimiteriali; 
            f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed  estumulazioni,
          nonche'  gli  altri  rifiuti   provenienti   da   attivita'
          cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed
          e). 
            3. Sono rifiuti speciali: 
            a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali; 
            b) i rifiuti derivanti dalle  attivita'  di  demolizione,
          costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita'
          di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186; 
            c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
            d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
            e) i rifiuti da attivita' commerciali; 
            f) i rifiuti da attivita' di servizio; 
            g) i rifiuti derivanti  dalla  attivita'  di  recupero  e
          smaltimento   di   rifiuti,   i   fanghi   prodotti   dalla
          potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee  dalla
          depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 
            h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie; 
            i) i  macchinari  e  le  apparecchiature  deteriorati  ed
          obsoleti; 
            l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro
          parti; 
            m) il combustibile derivato da rifiuti; 
            n) (soppressa). 
            4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio di concerto con il Ministro delle  attivita'
          produttive si provvede ad istituire l'elenco  dei  rifiuti,
          conformemente  all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  della
          direttiva 75/442/CE  ed  all'art.  1,  paragrafo  4,  della
          direttiva  91/689/CE,   di   cui   alla   Decisione   della
          Commissione   2000/532/CE   del   3   maggio   2000.   Sino
          all'emanazione   del   predetto   decreto   continuano   ad
          applicarsi  le  disposizioni  di  cui  alla  direttiva  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del  9
          aprile 2002,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio  2002  e  riportata
          nell'Allegato D alla parte quarta del presente decreto. 
            5. Sono  pericolosi  i  rifiuti  non  domestici  indicati
          espressamente   come   tali,   con   apposito    asterisco,
          nell'elenco di cui all'Allegato D  alla  parte  quarta  del
          presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e  I  alla
          medesima parte quarta. 
            5-bis. I sistemi  d'arma,  i  mezzi,  i  materiali  e  le
          infrastrutture direttamente destinati alla difesa  militare
          ed alla sicurezza nazionale  individuati  con  decreto  del
          Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali  e
          dei  rifiuti  e  la   bonifica   dei   siti   ove   vengono
          immagazzinati i citati materiali, sono  disciplinati  dalla
          parte quarta del presente decreto con procedure speciali da
          definirsi  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare  ed  il  Ministro  della  salute,  da
          adottarsi  entro  il  31  dicembre  2008.  I  magazzini,  i
          depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi
          i  medesimi  materiali  e  rifiuti   sono   soggetti   alle
          autorizzazioni ed  ai  nulla  osta  previsti  dal  medesimo
          decreto interministeriale.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 189  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 189 (Catasto dei rifiuti).  -  1.  Il  Catasto  dei
          rifiuti,  istituito  dall'art.  3   del   decreto-legge   9
          settembre 1988,  n.  397,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato  in  una
          Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia per
          la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici  (APAT)
          e in Sezioni regionali o delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie  regionali  e
          delle province autonome per la protezione dell'ambiente  e,
          ove tali Agenzie non siano  ancora  costituite,  presso  la
          regione.  Le  norme  di  organizzazione  del  Catasto  sono
          emanate   ed   aggiornate   con   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio,  di  concerto
          con il Ministro delle attivita' produttive, entro  sessanta
          giorni  dall'entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del
          presente decreto. Sino all'emanazione del predetto  decreto
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al  decreto
          del  Ministro  dell'ambiente  4  agosto   1998,   n.   372.
          Dall'attuazione del presente art. non devono derivare nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
            2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo  completo  e
          costantemente   aggiornato,    anche    ai    fini    della
          pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, dei
          dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.  70,
          utilizzando la nomenclatura prevista nel  Catalogo  europeo
          dei rifiuti,  di  cui  alla  decisione  20  dicembre  1993,
          94/3/CE. 
            3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita'  di
          raccolta e trasporto  di  rifiuti,  i  commercianti  e  gli
          intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e  gli
          enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
          di rifiuti, i Consorzi istituiti  per  il  recupero  ed  il
          riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le
          imprese  e  gli  enti  produttori   iniziali   di   rifiuti
          pericolosi e le imprese e gli enti produttori  iniziali  di
          rifiuti non  pericolosi  di  cui  all'art.  184,  comma  3,
          lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere  di
          commercio,    industria,    artigianato    e    agricoltura
          territorialmente  competenti,  con  le  modalita'  previste
          dalla legge 25 gennaio 1994,  n.  70,  le  quantita'  e  le
          caratteristiche  qualitative  dei  rifiuti  oggetto   delle
          predette attivita'. Sono  esonerati  da  tale  obbligo  gli
          imprenditori agricoli  di  cui  all'art.  2135  del  codice
          civile con un volume di affari annuo non superiore  a  euro
          ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i  propri
          rifiuti non pericolosi,  di  cui  all'art.  212,  comma  8,
          nonche', per i soli rifiuti non pericolosi,  le  imprese  e
          gli enti produttori iniziali che non hanno  piu'  di  dieci
          dipendenti. 
            3-bis. Senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  a  partire  dall'istituzione   di   un   sistema
          informatico di controllo della tracciabilita' dei  rifiuti,
          ai fini della trasmissione e raccolta  di  informazioni  su
          produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di  rifiuti
          e la realizzazione in formato elettronico del formulario di
          identificazione dei  rifiuti,  dei  registri  di  carico  e
          scarico e del M.U.D., da stabilirsi  con  apposito  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  le  categorie  di  soggetti  di  cui  al  comma
          precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e
          utilizzo delle apparecchiature elettroniche. 
            4. Nel caso in cui i  produttori  di  rifiuti  pericolosi
          conferiscano i medesimi al servizio  pubblico  di  raccolta
          competente per territorio e previa apposita convenzione, la
          comunicazione  e'  effettuata  dal  gestore  del   servizio
          limitatamente alla quantita' conferita. 
            5. I soggetti istituzionali responsabili del servizio  di
          gestione  integrata  dei  rifiuti   urbani   e   assimilati
          comunicano annualmente, secondo le modalita' previste dalla
          legge 25 gennaio 1994,  n.  70,  le  seguenti  informazioni
          relative all'anno precedente: 
            a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti  nel  proprio
          territorio; 
            b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel proprio
          territorio a seguito di apposita convenzione  con  soggetti
          pubblici o privati; 
            c) i soggetti che  hanno  provveduto  alla  gestione  dei
          rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie  e
          la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno; 
            d) i costi  di  gestione  e  di  ammortamento  tecnico  e
          finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
          dei rifiuti,  nonche'  i  proventi  della  tariffa  di  cui
          all'art.  238  ed  i  proventi  provenienti  dai   consorzi
          finalizzati al recupero dei rifiuti; 
            e) i dati relativi alla raccolta differenziata; 
            f) le quantita' raccolte,  suddivise  per  materiali,  in
          attuazione degli accordi  con  i  consorzi  finalizzati  al
          recupero dei rifiuti. 
            6. Le Sezioni regionali e provinciali  e  delle  province
          autonome del Catasto, sulla base dei dati  trasmessi  dalle
          Camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          provvedono all'elaborazione dei  dati  ed  alla  successiva
          trasmissione alla Sezione nazionale entro trenta giorni dal
          ricevimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge  25
          gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e
          4. L'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i
          servizi tecnici (APAT)  elabora  i  dati,  evidenziando  le
          tipologie e le quantita' dei  rifiuti  prodotti,  raccolti,
          trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di
          smaltimento e di recupero in esercizio  e  ne  assicura  la
          pubblicita'. 
            7.  Per  le  comunicazioni   relative   ai   rifiuti   di
          imballaggio si applica quanto previsto dall'art. 220, comma
          2.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 190  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 190 (Registri di carico e scarico). - 1. I soggetti
          di cui all'art. 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere  un
          registro di carico e scarico  su  cui  devono  annotare  le
          informazioni   sulle    caratteristiche    qualitative    e
          quantitative dei  rifiuti,  da  utilizzare  ai  fini  della
          comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che  producono
          rifiuti non  pericolosi  di  cui  all'art.  184,  comma  3,
          lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un  registro
          di carico e scarico su cui devono annotare le  informazioni
          sulle  caratteristiche  qualitative  e   quantitative   dei
          rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate: 
            a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi
          dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo: 
            b) per  i  soggetti  che  effettuano  la  raccolta  e  il
          trasporto,  almeno  entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla
          effettuazione del trasporto; 
            c) per i commercianti, gli  intermediari  e  i  consorzi,
          almeno entro dieci giorni  lavorativi  dalla  effettuazione
          della  transazione  relativa;  d)  per   i   soggetti   che
          effettuano le operazioni  di  recupero  e  di  smaltimento,
          entro due giorni  lavorativi  dalla  presa  in  carico  dei
          rifiuti. 
            2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle  imprese
          che svolgono attivita' di  smaltimento  e  di  recupero  di
          rifiuti deve, inoltre, contenere: 
            a) l'origine,  la  quantita',  le  caratteristiche  e  la
          destinazione specifica dei rifiuti; 
            b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti  ed  il
          mezzo di trasporto utilizzato; 
            c) il metodo di trattamento impiegato. 
            3.  I  registri  sono  tenuti  presso  ogni  impianto  di
          produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento  di
          rifiuti,  nonche'  presso  la  sede   delle   imprese   che
          effettuano  attivita'  di  raccolta  e  trasporto,  nonche'
          presso la sede dei commercianti  e  degli  intermediari.  I
          registri integrati con i  formulari  di  cui  all'art.  193
          relativi al  trasporto  dei  rifiuti  sono  conservati  per
          cinque  anni  dalla  data  dell'ultima  registrazione,   ad
          eccezione  dei  registri  relativi   alle   operazioni   di
          smaltimento dei rifiuti in  discarica,  che  devono  essere
          conservati   a   tempo   indeterminato   ed   al    termine
          dell'attivita' devono essere consegnati  all'autorita'  che
          ha rilasciato l'autorizzazione. 
            4. I soggetti la cui  produzione  annua  di  rifiuti  non
          eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi  e  le
          due tonnellate  di  rifiuti  pericolosi  possono  adempiere
          all'obbligo della tenuta dei registri di carico  e  scarico
          dei rifiuti anche tramite le  organizzazioni  di  categoria
          interessate o loro societa' di servizi  che  provvedono  ad
          annotare i dati previsti con  cadenza  mensile,  mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 
            5. Le  informazioni  contenute  nel  registro  sono  rese
          disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo
          che ne faccia richiesta. 
            6. I registri sono numerati, vidimati e  gestiti  con  le
          procedure  e  le  modalita'  fissate  dalla  normativa  sui
          registri  IVA.  Gli  obblighi  connessi  alla  tenuta   dei
          registri di carico e  scarico  si  intendono  correttamente
          adempiuti anche qualora sia utilizzata  carta  formato  A4,
          regolarmente numerata. I registri sono numerati e  vidimati
          dalle Camere di commercio territorialmente competenti. 
            6-bis.  Per  le  attivita'  di   gestione   dei   rifiuti
          costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi,  gli  obblighi
          connessi alla tenuta dei registri di carico  e  scarico  si
          intendono correttamente  adempiuti  anche  qualora  vengano
          utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo
          le procedure  e  le  modalita'  fissate  dall'art.  39  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 e successive modificazioni ed integrazioni. 
            7. La  disciplina  di  carattere  nazionale  relativa  al
          presente  art.  e'  definita  con  decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio entro  sessanta
          giorni  dall'entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del
          presente decreto. Sino all'emanazione del predetto  decreto
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al  decreto
          del Ministro dell'ambiente 1° aprile  1998,  n.  148,  come
          modificato dal  comma  9,  e  di  cui  alla  circolare  del
          Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998. 
            8. Sono esonerati dall'obbligo  di  cui  al  comma  1  le
          organizzazioni di cui agli articoli 221, comma  3,  lettere
          a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236,  a  condizione
          che dispongano di  evidenze  documentali  o  contabili  con
          analoghe  funzioni  e  fermi   restando   gli   adempimenti
          documentali e contabili  previsti  a  carico  dei  predetti
          soggetti dalle vigenti normative. 
            9. Nell'Allegato  6.C1,  sezione  III,  lettera  c),  del
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.  148,
          dopo  le  parole:  "in  litri"  la  congiunzione:  "e"   e'
          sostituita dalla disgiunzione: "o".". 
            - Si riporta il testo dell'art. 193  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 193  (Trasporto  dei  rifiuti).  -  1.  Durante  il
          trasporto effettuato da  enti  o  imprese  i  rifiuti  sono
          accompagnati da un formulario di identificazione dal  quale
          devono risultare almeno i seguenti dati: 
            a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 
            b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
            c) impianto di destinazione; 
            d) data e percorso dell'istradamento; 
            e) nome ed indirizzo del destinatario. 
            2. Il formulario di identificazione di  cui  al  comma  1
          deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
          e firmato dal produttore o  dal  detentore  dei  rifiuti  e
          controfirmato dal trasportatore. Una copia  del  formulario
          deve rimanere presso il produttore  o  il  detentore  e  le
          altre  tre,  controfirmate   e   datate   in   arrivo   dal
          destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal
          trasportatore,  che  provvede   a   trasmetterne   una   al
          detentore. Le copie del formulario devono essere conservate
          per cinque anni. 
            3.  Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i   rifiuti
          pericolosi  devono  essere  imballati  ed  etichettati   in
          conformita' alle norme vigenti in materia. 
            4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  al
          trasporto di rifiuti urbani  effettuato  dal  soggetto  che
          gestisce il servizio pubblico ne' ai trasporti  di  rifiuti
          non  pericolosi  effettuati  dal  produttore  dei   rifiuti
          stessi, in modo occasionale e saltuario, che  non  eccedano
          la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri. 
            5. La  disciplina  di  carattere  nazionale  relativa  al
          presente  art.  e'  definita  con  decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  da  emanarsi
          entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  della  parte
          quarta  del  presente  decreto.  Sino  all'emanazione   del
          predetto decreto continuano ad applicarsi  le  disposizioni
          di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  1°  aprile
          1998, n. 145. 
            6.  La  definizione  del  modello  e  dei  contenuti  del
          formulario   di   identificazione   e   le   modalita'   di
          numerazione, di vidimazione ai sensi della lettera b) e  di
          gestione  dei  formulari  di  identificazione,  nonche'  la
          disciplina delle specifiche responsabilita' del  produttore
          o detentore, del  trasportatore  e  del  destinatario  sono
          fissati con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  tenendo  conto  delle   specifiche
          modalita'  delle  singole  tipologie  di   trasporto,   con
          particolare  riferimento  ai  trasporti   intermodali,   ai
          trasporti  per  ferrovia   e   alla   microraccolta.   Sino
          all'emanazione   del   predetto   decreto   continuano   ad
          applicarsi le seguenti disposizioni: 
            a) relativamente  alla  definizione  del  modello  e  dei
          contenuti del formulario di identificazione, si applica  il
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145; 
            b)  relativamente  alla  numerazione  e  vidimazione,   i
          formulari  di  identificazione  devono  essere  numerati  e
          vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle  entrate  o  dalle
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
          dagli uffici regionali e provinciali competenti in  materia
          di rifiuti  e  devono  essere  annotati  sul  registro  IVA
          acquisti.  La  vidimazione  dei   predetti   formulari   di
          identificazione e' gratuita e  non  e'  soggetta  ad  alcun
          diritto o imposizione tributaria. 
            7. Il formulario di cui al presente art.  e'  validamente
          sostituito,   per   i   rifiuti   oggetto   di   spedizioni
          transfrontaliere, dai documenti  previsti  dalla  normativa
          comunitaria di cui all'art. 194, anche  con  riguardo  alla
          tratta percorsa su territorio nazionale. 
            8. La scheda di accompagnamento di cui  all'art.  13  del
          decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  99,  relativo
          all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
          e' sostituita dal formulario di identificazione di  cui  al
          comma 1. Le specifiche  informazioni  di  cui  all'allegato
          IIIA del decreto legislativo n. 99 del  1992  non  previste
          nel modello del formulario di cui al comma 1 devono  essere
          indicate  nello  spazio  relativo  alle   annotazioni   del
          medesimo formulario. 
            9.   La   movimentazione   dei   rifiuti   esclusivamente
          all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai
          fini della parte quarta del presente decreto. 
            10. Il documento  commerciale,  di  cui  all'art.  7  del
          regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, per gli  operatori  soggetti  all'obbligo  della
          tenuta dei registri di carico e  scarico  di  cui  all'art.
          190, sostituisce a  tutti  gli  effetti  il  formulario  di
          identificazione di cui al comma 1. 
            11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta
          di  rifiuti  da  parte   di   un   unico   raccoglitore   o
          trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con
          lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel  piu'  breve
          tempo   tecnicamente   possibile.    Nei    formulari    di
          identificazione dei rifiuti devono essere  indicate,  nello
          spazio relativo al  percorso,  tutte  le  tappe  intermedie
          previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire  delle
          variazioni,  nello   spazio   relativo   alle   annotazioni
          dev'essere indicato a cura del  trasportatore  il  percorso
          realmente effettuato. 
            12. La sosta durante il trasporto  dei  rifiuti  caricati
          per la spedizione  all'interno  dei  porti  e  degli  scali
          ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di
          arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione  di
          trasporto, nonche' le soste tecniche per le  operazioni  di
          trasbordo non rientrano nelle attivita'  di  stoccaggio  di
          cui all'art. 183, comma 1, lettera l),  purche'  le  stesse
          siano dettate da esigenze di trasporto e  non  superino  le
          quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti
          alla circolazione. 
            13. Il formulario di identificazione dei rifiuti  di  cui
          al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F  di
          cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.". 
            - Si riporta il testo comma 2, dell'art. 195, del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
            "2. Sono inoltre di competenza dello Stato: 
            a)  l'indicazione  dei  criteri  e  delle  modalita'   di
          adozione, secondo principi di  unitarieta',  compiutezza  e
          coordinamento, delle norme tecniche  per  la  gestione  dei
          rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di  specifiche  tipologie
          di rifiuti, con riferimento anche ai  relativi  sistemi  di
          accreditamento e di certificazione ai sensi dell'art.  178,
          comma 5; 
            b)  l'adozione  delle  norme  e  delle   condizioni   per
          l'applicazione delle procedure  semplificate  di  cui  agli
          articoli 214, 215  e  216,  ivi  comprese  le  linee  guida
          contenenti la specificazione della  relazione  da  allegare
          alla comunicazione prevista da tali articoli; 
            c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle
          caratteristiche chimiche, fisiche e  biologiche  di  talune
          sostanze contenute nei rifiuti in  relazione  a  specifiche
          utilizzazioni degli stessi; 
            d) la determinazione e la disciplina delle  attivita'  di
          recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei  prodotti
          contenenti   amianto,   mediante   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio,  di  concerto
          con il Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  delle
          attivita' produttive; 
            e)  La   determinazione   dei   criteri   qualitativi   e
          quali-quantitativi  per  l'assimilazione,  ai  fini   della
          raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti  speciali  e  dei
          rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro  un  anno,  si
          applica esclusivamente una tariffazione  per  le  quantita'
          conferite al servizio di gestione dei  rifiuti  urbani.  La
          tariffazione per le quantita' conferite che deve includere,
          nel rispetto del principio della  copertura  integrale  dei
          costi  del  servizio  prestato,  una  parte  fissa  ed  una
          variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale,
          e' determinata dall'amministrazione comunale tenendo  conto
          anche della natura dei  rifiuti,del  tipo,delle  dimensioni
          economiche e operative delle attivita' che li producono.  A
          tale  tariffazione  si  applica  una   riduzione,   fissata
          dall'amministrazione   comunale,   in   proporzione    alle
          quantita' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri
          di aver avviato al recupero tramite  soggetto  diverso  dal
          gestore  dei  rifiuti  urbani.  Non  sono  assimilabili  ai
          rifiuti  urbani  i  rifiuti  che  si  formano  nelle   aree
          produttive, compresi i magazzini  di  materie  prime  e  di
          prodotti finiti, salvo i  rifiuti  prodotti  negli  uffici,
          nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio
          dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;  allo  stesso
          modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che
          si formano nelle strutture di vendita  con  superficie  due
          volte superiore ai limiti  di  cui  all'art.  4,  comma  1,
          lettera d), del decreto legislativo n. 114  del  1998.  Per
          gli imballaggi secondari e terziari  per  i  quali  risulti
          documentato il non conferimento al servizio di gestione dei
          rifiuti urbani e  l'avvio  a  recupero  e  riciclo  diretto
          tramite soggetti autorizzati, non si  applica  la  predetta
          tariffazione. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  il
          Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro  90
          giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti urbani; 
            f) l'adozione di un modello uniforme del  certificato  di
          avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare  dell'impianto
          che dovra' indicare per ogni  carico  e/o  conferimento  la
          quota smaltita  in  relazione  alla  capacita'  autorizzata
          annuale dello stesso impianto; 
            g) la definizione dei metodi,  delle  procedure  e  degli
          standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; 
            h) la determinazione  dei  requisiti  e  delle  capacita'
          tecniche e finanziarie per l'esercizio delle  attivita'  di
          gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri  generali  per
          la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle
          regioni, con particolare riferimento a quelle dei  soggetti
          sottoposti all'iscrizione all'Albo  di  cui  all'art.  212,
          secondo la  modalita'  di  cui  al  comma  9  dello  stesso
          articolo; 
            i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto  nazionale
          dei rifiuti; 
            l)  la  definizione  del  modello  e  dei  contenuti  del
          formulario di cui all'art. 193 e  la  regolamentazione  del
          trasporto dei rifiuti, ivi inclusa  l'individuazione  delle
          tipologie di rifiuti che per comprovate  ragioni  tecniche,
          ambientali ed  economiche  devono  essere  trasportati  con
          modalita' ferroviaria; 
            m) l'individuazione delle tipologie di  rifiuti  che  per
          comprovate  ragioni  tecniche,  ambientali  ed   economiche
          possono essere smaltiti direttamente in discarica; 
            n) l'adozione di un modello uniforme del registro di  cui
          all'art. 190 e la definizione  delle  modalita'  di  tenuta
          dello  stesso,  nonche'  l'individuazione  degli  eventuali
          documenti sostitutivi del registro stesso; 
            o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici,
          di cui all'art. 227, comma 1, lettera a); 
            p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte  quarta  del
          presente decreto; 
            q) l'adozione delle norme  tecniche,  delle  modalita'  e
          delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
          compostaggio,  con  particolare  riferimento   all'utilizzo
          agronomico come fertilizzante,  ai  sensi  della  legge  19
          ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di  qualita'  ottenuto
          mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati  alla
          fonte con raccolta differenziata; 
            r) l'autorizzazione allo  smaltimento  di  rifiuti  nelle
          acque marine, in conformita'  alle  disposizioni  stabilite
          dalle norme comunitarie e dalle convenzioni  internazionali
          vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e
          della tutela  del  territorio  su  proposta  dell'autorita'
          marittima nella cui zona di competenza si  trova  il  porto
          piu'  vicino  al  luogo  dove  deve  essere  effettuato  lo
          smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte  la  nave
          con il carico di rifiuti da smaltire; 
            s)   l'individuazione   della   misura   delle   sostanze
          assorbenti  e  neutralizzanti,   previamente   testate   da
          Universita' o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi
          gli   impianti   destinati   allo   stoccaggio,   ricarica,
          manutenzione, deposito e sostituzione  di  accumulatori  al
          fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del  sottosuolo
          e di evitare danni alla  salute  e  all'ambiente  derivanti
          dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto  della  dimensione
          degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
          di  sversamento  connesso  alla  tipologia   dell'attivita'
          esercitata. 
            s-bis) l'individuazione e  la  disciplina,  nel  rispetto
          delle  norme  comunitarie   ed   anche   in   deroga   alle
          disposizioni della parte quarta del  presente  decreto,  di
          semplificazioni con decreto del  Ministro  dell'Ambiente  e
          della Tutela del Territorio e del Mare da  adottarsi  entro
          tre mesi dalla entrata in vigore della presente  disciplina
          in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta  e
          il trasporto di specifiche tipologie di  rifiuti  destinati
          al recupero e conferiti direttamente  dagli  utenti  finali
          dei  beni  che  originano  i  rifiuti  ai  produttori,   ai
          distributori,  a   coloro   che   svolgono   attivita'   di
          istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei
          beni stessi o ad impianti autorizzati  alle  operazioni  di
          recupero di  cui  alle  voci  R2,  R3,  R4,  R5,  R6  e  R9
          dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.". 
            - Si riporta il testo del comma  1,  dell'art.  197,  del
          citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come
          modificato dal presente decreto: 
            "Art. 197 (Competenze delle province). - 1. In attuazione
          dell'art. 19 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
          267, alle province competono in linea generale le  funzioni
          amministrative    concernenti    la    programmazione    ed
          organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti
          a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, ed in particolare: 
            a)  il  controllo  e  la  verifica  degli  interventi  di
          bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti; 
            b) il  controllo  periodico  su  tutte  le  attivita'  di
          gestione, di intermediazione e di  commercio  dei  rifiuti,
          ivi  compreso   l'accertamento   delle   violazioni   delle
          disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto; 
            c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per
          l'applicazione  delle  procedure   semplificate,   con   le
          modalita' di cui agli articoli 214, 215, e 216; 
            d) l'individuazione,  sulla  base  delle  previsioni  del
          piano territoriale di coordinamento  di  cui  all'art.  20,
          comma 2, del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
          ove gia' adottato, e delle previsioni di cui all'art.  199,
          comma 3, lettere  d)  e  h),  nonche'  sentiti  l'Autorita'
          d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione
          degli impianti di smaltimento dei  rifiuti,  nonche'  delle
          zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero
          e di smaltimento dei rifiuti.". 
            - Si riporta il testo del comma  1,  dell'art.  202,  del
          citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come
          modificato dal presente decreto: 
            "Art. 202 (Affidamento del servizio).  -  1.  L'Autorita'
          d'ambito aggiudica il servizio di  gestione  integrata  dei
          rifiuti urbani mediante gara disciplinata  dai  principi  e
          dalle  disposizioni  comunitarie,  secondo  la   disciplina
          vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali,
          in conformita' ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche'  con
          riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione
          svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico  e
          delle precedenti  esperienze  specifiche  dei  concorrenti,
          secondo  modalita'  e  termini  definiti  con  decreto  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  nel
          rispetto delle competenze regionali in materia.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 203, del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 203 (Schema tipo di contratto di servizio). - 1.  I
          rapporti tra le Autorita' d'ambito e i soggetti  affidatari
          del  servizio  integrato  sono  regolati  da  contratti  di
          servizio, da allegare ai capitolati di  gara,  conformi  ad
          uno schema tipo adottato dalle regioni  in  conformita'  ai
          criteri ed agli indirizzi di cui  all'art.  195,  comma  1,
          lettere m), n) ed o). 
            2. Lo schema tipo prevede: 
            a) il regime giuridico  prescelto  per  la  gestione  del
          servizio; 
            b)   l'obbligo   del    raggiungimento    dell'equilibrio
          economico-finanziario della gestione; 
            c) la durata dell'affidamento, comunque non  inferiore  a
          quindici anni; 
            d) i criteri per definire il piano  economico-finanziario
          per la gestione integrata del servizio; 
            e) le modalita' di controllo del corretto  esercizio  del
          servizio; 
            f)  i  principi  e  le  regole  generali  relativi   alle
          attivita' ed alle tipologie di controllo, in  relazione  ai
          livelli del servizio ed al corrispettivo, le  modalita',  i
          termini e le procedure per lo svolgimento del  controllo  e
          le caratteristiche delle strutture  organizzative  all'uopo
          preposte; 
            g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di  dati,
          informazioni  e  documenti  del  gestore  e   le   relative
          sanzioni; 
            h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento  e  le
          condizioni di risoluzione secondo  i  principi  del  codice
          civile,  diversificate  a  seconda   della   tipologia   di
          controllo; 
            i) il  livello  di  efficienza  e  di  affidabilita'  del
          servizio da assicurare all'utenza,  anche  con  riferimento
          alla manutenzione degli impianti; 
            l) la facolta' di riscatto secondo i principi di  cui  al
          titolo I, capo II, del regolamento  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902; 
            m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti  e
          delle    altre    dotazioni    patrimoniali     strumentali
          all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza  ed
          in buono stato di conservazione; 
            n) idonee garanzie finanziarie e assicurative; 
            o) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe
          determinate dagli enti locali  e  del  loro  aggiornamento,
          anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; 
            p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente
          da amministrazioni pubbliche,  da  parte  del  gestore  del
          servizio integrato dei rifiuti,  del  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro  del  settore  dell'igiene  ambientale,
          stipulato dalle Organizzazioni  Sindacali  comparativamente
          piu'  rappresentative,  anche  in  conformita'   a   quanto
          previsto dalla normativa in materia attualmente vigente. 
            3. Ai fini della definizione dei contenuti  dello  schema
          tipo di cui al comma 2, le Autorita'  d'ambito  operano  la
          ricognizione   delle   opere   ed    impianti    esistenti,
          trasmettendo alla regione i  relativi  dati.  Le  Autorita'
          d'ambito  inoltre,  ai  medesimi   fini,   definiscono   le
          procedure e le modalita', anche su base pluriennale, per il
          conseguimento degli obiettivi previsti dalla  parte  quarta
          del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e
          degli indirizzi fissati dalle regioni,  un  piano  d'ambito
          comprensivo di un  programma  degli  interventi  necessari,
          accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello
          gestionale ed organizzativo. Il piano  finanziario  indica,
          in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire,
          nonche'  i  proventi  derivanti   dall'applicazione   della
          tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 205, del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
            "Art.  205   (Misure   per   incrementare   la   raccolta
          differenziata). - 1. In ogni ambito  territoriale  ottimale
          deve  essere  assicurata  una  raccolta  differenziata  dei
          rifiuti urbani pari alle  seguenti  percentuali  minime  di
          rifiuti prodotti: 
            a) almeno il trentacinque per cento entro il 31  dicembre
          2006; 
            b)  almeno  il  quarantacinque  per  cento  entro  il  31
          dicembre 2008; 
            c)  almeno  il  sessantacinque  per  cento  entro  il  31
          dicembre 2012. 
            2. (Soppresso). 
            3. Nel caso in  cui  a  livello  di  ambito  territoriale
          ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti
          dal presente  articolo,  e'  applicata  un'addizionale  del
          venti per cento al tributo di conferimento dei  rifiuti  in
          discarica  a  carico  dell'Autorita'  d'ambito,   istituito
          dall'art. 3, comma 24, della legge  28  dicembre  1995,  n.
          549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del  proprio
          territorio  che  non  abbiano  raggiunto   le   percentuali
          previste dal comma 1 sulla base  delle  quote  di  raccolta
          differenziata raggiunte nei singoli comuni. 
            4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio di concerto con il Ministro delle  attivita'
          produttive d'intesa con  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          vengono stabilite la metodologia e  i  criteri  di  calcolo
          delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonche'  la  nuova
          determinazione  del  coefficiente  di  correzione  di   cui
          all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          in relazione al conseguimento degli  obiettivi  di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
            5. Sino all'emanazione del decreto  di  cui  al  comma  4
          continua ad  applicarsi  la  disciplina  attuativa  di  cui
          all'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995,
          n. 549. 
            6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con
          il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,
          possono  indicare   maggiori   obiettivi   di   riciclo   e
          recupero.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 208  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi  impianti  di
          smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che
          intendono  realizzare   e   gestire   nuovi   impianti   di
          smaltimento o di recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi,
          devono presentare apposita domanda alla regione  competente
          per   territorio,   allegando   il   progetto    definitivo
          dell'impianto e la documentazione tecnica prevista  per  la
          realizzazione  del  progetto  stesso   dalle   disposizioni
          vigenti in materia urbanistica, di  tutela  ambientale,  di
          salute di sicurezza sul lavoro e di  igiene  pubblica.  Ove
          l'impianto  debba  essere  sottoposto  alla  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale ai sensi della  normativa
          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
          del progetto all'autorita' competente ai predetti  fini;  i
          termini di  cui  ai  commi  3  e  8  restano  sospesi  fino
          all'acquisizione  della  pronuncia   sulla   compatibilita'
          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente
          decreto. 
            2. Resta ferma l'applicazione della  normativa  nazionale
          di  attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa   alla
          prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento,  per
          gli impianti rientranti nel  campo  di  applicazione  della
          medesima,   con   particolare   riferimento   al    decreto
          legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 
            3. Entro trenta giorni dal ricevimento della  domanda  di
          cui al comma 1, la regione individua  il  responsabile  del
          procedimento e convoca apposita conferenza di  servizi  cui
          partecipano   i   responsabili   degli   uffici   regionali
          competenti e i rappresentanti delle  Autorita'  d'ambito  e
          degli enti locali interessati. Alla conferenza e'  invitato
          a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni,  anche
          il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante  al
          fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La
          documentazione di cui al comma 1 e' inviata  ai  componenti
          della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della
          data fissata per  la  riunione;  in  caso  di  decisione  a
          maggioranza, la  delibera  di  adozione  deve  fornire  una
          adeguata ed analitica motivazione  rispetto  alle  opinioni
          dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 
            4.  Entro  novanta  giorni  dalla  sua  convocazione,  la
          Conferenza di servizi: 
            a) procede alla valutazione dei progetti; 
            b) acquisisce e valuta tutti gli elementi  relativi  alla
          compatibilita' del progetto con le  esigenze  ambientali  e
          territoriali; 
            c) acquisisce, ove previsto dalla normativa  vigente,  la
          valutazione di compatibilita' ambientale; 
            d) trasmette le proprie conclusioni con i  relativi  atti
          alla regione. 
            5. Per l'istruttoria tecnica  della  domanda  le  regioni
          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente. 
            6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle  conclusioni
          della conferenza di servizi e sulla base  delle  risultanze
          della stessa, la regione, in caso di valutazione  positiva,
          approva il progetto  e  autorizza  la  realizzazione  e  la
          gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad  ogni
          effetto visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di
          organi regionali, provinciali e comunali, costituisce,  ove
          occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta  la
          dichiarazione   di   pubblica    utilita',    urgenza    ed
          indifferibilita' dei lavori. 
            7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai
          sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  si
          applicano le disposizioni dell'art. 146 di tale decreto  in
          materia di autorizzazione. 
            8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta  giorni
          dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con  il
          rilascio  dell'autorizzazione  unica  o  con   il   diniego
          motivato della stessa. 
            9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti,  per  una
          sola volta, da eventuali richieste  istruttorie  fatte  dal
          responsabile del procedimento  al  soggetto  interessato  e
          ricominciano a decorrere  dal  ricevimento  degli  elementi
          forniti dall'interessato. 
            10. Ove l'autorita' competente non provveda a  concludere
          il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro
          i termini  previsti  al  comma  8,  si  applica  il  potere
          sostitutivo di cui all'art. 5 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112. 
            11.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni   e   le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di cui all'art. 178 e contiene almeno  i  seguenti
          elementi: 
            a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire  o  da
          recuperare; 
            b) i requisiti tecnici con particolare  riferimento  alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi  ed  ai  quantitativi  massimi  di  rifiuti  ed   alla
          conformita' dell'impianto al progetto approvato; 
            c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza  ed
          igiene ambientale; 
            d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare; 
            e) il metodo di trattamento e di recupero; 
            f)  le  prescrizioni  per  le  operazioni  di  messa   in
          sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; 
            g) le garanzie finanziarie richieste, che  devono  essere
          prestate   solo    al    momento    dell'avvio    effettivo
          dell'esercizio  dell'impianto;  a  tal  fine,  le  garanzie
          finanziarie per la gestione della discarica, anche  per  la
          fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate
          conformemente a quanto disposto dall'art.  14  del  decreto
          legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 
            h)  la   data   di   scadenza   dell'autorizzazione,   in
          conformita' con quanto previsto al comma 12; 
            i) i limiti di emissione in atmosfera per i  processi  di
          trattamento termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da
          recupero energetico. 
            12. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un
          periodo di dieci anni  ed  e'  rinnovabile.  A  tale  fine,
          almeno   centottanta   giorni    prima    della    scadenza
          dell'autorizzazione,  deve   essere   presentata   apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione stessa. In ogni caso  l'attivita'  puo'
          essere proseguita  fino  alla  decisione  espressa,  previa
          estensione  delle   garanzie   finanziarie   prestate.   Le
          prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
          prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
          rilascio, nel caso di condizioni di criticita'  ambientale,
          tenendo conto  dell'evoluzione  delle  migliori  tecnologie
          disponibili. 
            13.   Ferma   restando   l'applicazione    delle    norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
            a) alla diffida, stabilendo un  termine  entro  il  quale
          devono essere eliminate le inosservanze; 
            b)    alla    diffida    e    contestuale     sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
            c) alla revoca dell'autorizzazione  in  caso  di  mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazione  di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; 
            14. Il controllo e l'autorizzazione delle  operazioni  di
          carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di  rifiuti
          in  aree  portuali  sono  disciplinati   dalle   specifiche
          disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di
          cui al decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182  di
          attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
          sulle navi e dalle altre disposizioni previste  in  materia
          dalla   normativa   vigente.   Nel   caso   di    trasporto
          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle
          operazioni  di  imbarco  e  di  sbarco  non   puo'   essere
          rilasciata  se  il  richiedente  non  dimostra   di   avere
          ottemperato  agli  adempimenti  di  cui  all'art.  194  del
          presente decreto. 
            15. Gli impianti mobili di  smaltimento  o  di  recupero,
          esclusi   gli   impianti   mobili   che    effettuano    la
          disidratazione  dei  fanghi   generati   da   impianti   di
          depurazione e reimmettono  l'acqua  in  testa  al  processo
          depurativo presso il quale  operano,  ad  esclusione  della
          sola riduzione volumetrica  e  separazione  delle  frazioni
          estranee,  sono  autorizzati,  in  via  definitiva,   dalla
          regione ove l'interessato ha la sede legale o  la  societa'
          straniera  proprietaria  dell'impianto  ha   la   sede   di
          rappresentanza. Per lo svolgimento delle  singole  campagne
          di  attivita'  sul  territorio  nazionale,   l'interessato,
          almeno    sessanta    giorni    prima    dell'installazione
          dell'impianto,  deve  comunicare  alla  regione   nel   cui
          territorio  si  trova  il  sito  prescelto  le   specifiche
          dettagliate relative alla campagna di attivita',  allegando
          l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione  all'Albo
          nazionale   gestori   ambientali,    nonche'    l'ulteriore
          documentazione  richiesta.   La   regione   puo'   adottare
          prescrizioni integrative oppure  puo'  vietare  l'attivita'
          con provvedimento motivato  qualora  lo  svolgimento  della
          stessa nello specifico sito  non  sia  compatibile  con  la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 
            16. Le disposizioni di cui al presente art. si  applicano
          anche ai procedimenti in corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore della parte quarta  del  presente  decreto,  eccetto
          quelli  per  i  quali  sia  completata  la   procedura   di
          valutazione di impatto ambientale. 
            17. Fatti salvi  l'obbligo  di  tenuta  dei  registri  di
          carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art.  190
          ed il divieto di  miscelazione  di  cui  all'art.  187,  le
          disposizioni del presente art. non si applicano al deposito
          temporaneo  effettuato  nel   rispetto   delle   condizioni
          stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera m). 
            18. L'autorizzazione di cui al presente art. deve  essere
          comunicata, a cura dell'amministrazione  che  la  rilascia,
          all'Albo  di  cui  all'art.  212,   comma   1,   che   cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico, degli elementi  identificativi  di  cui  all'art.
          212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
          pubblica. 
            19. In  caso  di  eventi  incidenti  sull'autorizzazione,
          questi  sono  comunicati,  previo  avviso  all'interessato,
          oltre che allo stesso, anche all'Albo. 
            20. Le procedure di cui al  presente  art.  si  applicano
          anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso
          d'opera o di esercizio che comportino modifiche  a  seguito
          delle  quali  gli   impianti   non   sono   piu'   conformi
          all'autorizzazione rilasciata.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 210, del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari).  -  1.
          Coloro che alla data  di  entrata  in  vigore  della  parte
          quarta del presente decreto  non  abbiano  ancora  ottenuto
          l'autorizzazione  alla   gestione   dell'impianto,   ovvero
          intendano,    comunque,     richiedere     una     modifica
          dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in  possesso,
          ovvero ne richiedano il  rinnovo  presentano  domanda  alla
          regione competente per territorio, che si  pronuncia  entro
          novanta  giorni  dall'istanza.  La  procedura  di  cui   al
          presente comma si applica anche a chi intende  avviare  una
          attivita' di recupero o di smaltimento  di  rifiuti  in  un
          impianto  gia'  esistente,  precedentemente  utilizzato   o
          adibito ad altre  attivita'.  Ove  la  nuova  attivita'  di
          recupero o di smaltimento sia sottoposta a  valutazione  di
          impatto ambientale, si applicano le  disposizioni  previste
          dalla parte seconda del presente decreto per  le  modifiche
          sostanziali. 
            2. Resta ferma l'applicazione della  normativa  nazionale
          di  attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa   alla
          prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli
          impianti  rientranti  nel  campo  di   applicazione   della
          medesima,   con   particolare   riferimento   al    decreto
          legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 
            3.  L'autorizzazione  individua  le   condizioni   e   le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di cui all'art. 178 e contiene almeno  i  seguenti
          elementi: 
            a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire  o  da
          recuperare; 
            b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento  alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi  ed  ai  quantitativi  massimi  di  rifiuti  ed   alla
          conformita' dell'impianto  alla  nuova  forma  di  gestione
          richiesta; 
            c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza  ed
          igiene ambientale; 
            d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare; 
            e) il metodo di trattamento e di recupero; 
            f) i limiti di emissione in atmosfera per i  processi  di
          trattamento termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da
          recupero energetico; 
            g)  le  prescrizioni  per  le  operazioni  di  messa   in
          sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; 
            h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla  normativa
          vigente, o altre equivalenti; tali garanzie  sono  in  ogni
          caso  ridotte  del  cinquanta  per  cento  per  le  imprese
          registrate ai sensi del regolamento (CE) n.  761/2001,  del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19  marzo  2001
          (Emas), e del quaranta per cento nel  caso  di  imprese  in
          possesso della certificazione  ambientale  ai  sensi  della
          norma Uni En Iso 14001; 
            i)  la   data   di   scadenza   dell'autorizzazione,   in
          conformita' a quanto previsto dall'art. 208, comma 12. 
            4.   Ferma   restando    l'applicazione    delle    norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
            a) alla diffida, stabilendo un  termine  entro  il  quale
          devono essere eliminate le inosservanze; 
            b)    alla    diffida    e    contestuale     sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
            c) alla revoca dell'autorizzazione  in  caso  di  mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazione  di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 
            5. Le disposizioni del presente art. non si applicano  al
          deposito   temporaneo   effettuato   nel   rispetto   delle
          condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera m), che e'
          soggetto unicamente agli adempimenti relativi  al  registro
          di carico e scarico di cui all'art. 190 ed  al  divieto  di
          miscelazione di cui all'art. 187. 
            6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni  di
          imbarco e sbarco in caso di trasporto  transfrontaliero  di
          rifiuti si applica quanto previsto dall'art. 208, comma 14. 
            7. Per gli impianti mobili, di cui  all'art.  208,  comma
          15, si applicano le disposizioni ivi previste. 
            8. Ove l'autorita' competente non provveda  a  concludere
          il procedimento relativo  al  rilascio  dell'autorizzazione
          entro i termini previsti dal comma 1, si applica il  potere
          sostitutivo di cui all'art. 5 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112. 
            9. Le autorizzazioni  di  cui  al  presente  art.  devono
          essere  comunicate,  a  cura  dell'amministrazione  che  li
          rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, comma 1,  che  cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico, degli elementi  identificativi  di  cui  all'art.
          212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
          pubblica.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 212  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali).  -  1.  E'
          costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela  del
          territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito
          denominato Albo, articolato in un Comitato  nazionale,  con
          sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni  regionali
          e provinciali, istituite presso  le  Camere  di  commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura  dei  capoluoghi  di
          regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I
          componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
          e provinciali durano in carica cinque anni. 
            2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio sono istituite sezioni speciali del Comitato
          nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione
          all'Albo, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica,  e  ne  vengono  fissati  composizione  e
          competenze.  Il  Comitato  nazionale  dell'Albo  ha  potere
          deliberante  ed  e'  composto  da  diciannove   membri   di
          comprovata e  documentata  esperienza  tecnico-economica  o
          giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del
          Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e
          designati rispettivamente: 
            a) due dal Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio, di cui uno con funzioni di Presidente; 
            b) uno  dal  Ministro  delle  attivita'  produttive,  con
          funzioni di vice-Presidente; 
            c) uno dal Ministro della salute;  d)  uno  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
            e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
            f) uno dal Ministro dell'interno; 
            g) tre dalle regioni; 
            h) uno dall'Unione italiana delle  Camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura; 
            i) sei dalle organizzazioni maggiormente  rappresentative
          delle categorie economiche interessate, di  cui  due  dalle
          organizzazioni  rappresentative   della   categoria   degli
          autotrasportatori   e   due    dalle    associazioni    che
          rappresentano i gestori dei rifiuti; 
            l)  due  dalle  organizzazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative. 
            3. Le Sezioni  regionali  e  provinciali  dell'Albo  sono
          istituite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e sono composte: 
            a) dal Presidente della Camera di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del  Consiglio
          camerale all'uopo designato dallo stesso, con  funzioni  di
          Presidente; 
            b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza
          nella materia ambientale designato dalla  regione  o  dalla
          provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente; 
            c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza
          nella materia ambientale, designato  dall'Unione  regionale
          delle province o dalla provincia autonoma; 
            d) da un esperto di comprovata esperienza  nella  materia
          ambientale, designato dal Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio; 
            e) (soppressa); 
            f) (soppressa). 
            4. Le funzioni del Comitato  nazionale  e  delle  Sezioni
          regionali dell'Albo sono svolte,  sino  alla  scadenza  del
          loro mandato,  rispettivamente  dal  Comitato  nazionale  e
          dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale  delle  imprese
          che  effettuano  la  gestione  dei  rifiuti  gia'  previsti
          all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          integrati, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  dai  nuovi  componenti  individuati  ai   sensi,
          rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e  del  comma  3,
          lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma
          16. 
            5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo  svolgimento
          delle attivita' di raccolta  e  trasporto  di  rifiuti  non
          pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti  pericolosi,
          di bonifica dei  siti,  di  bonifica  dei  beni  contenenti
          amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti  senza
          detenzione dei  rifiuti  stessi,  nonche'  di  gestione  di
          impianti di smaltimento e di  recupero  di  titolarita'  di
          terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e  di
          recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'art. 208,  comma
          15. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le
          organizzazioni di cui agli articoli 221, comma  3,  lettere
          a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236,  limitatamente
          all'attivita'  di   intermediazione   e   commercio   senza
          detenzione di rifiuti  di  imballaggio,  a  condizione  che
          dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano
          funzioni   analoghe,   fermi   restando   gli   adempimenti
          documentali e contabili  previsti  a  carico  dei  predetti
          soggetti dalle vigenti normative. Per le aziende  speciali,
          i consorzi e le societa' di gestione dei  servizi  pubblici
          di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
          l'iscrizione  all'Albo  e'  effettuata  mediante   apposita
          comunicazione del comune o del  consorzio  di  comuni  alla
          sezione regionale territorialmente competente ed e'  valida
          per i servizi di gestione dei rifiuti urbani  nei  medesimi
          comuni. 
            6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni  e
          costituisce  titolo  per  l'esercizio  delle  attivita'  di
          raccolta, di trasporto, di commercio e  di  intermediazione
          dei rifiuti; per le altre  attivita'  l'iscrizione  abilita
          alla gestione degli impianti il  cui  esercizio  sia  stato
          autorizzato o allo svolgimento delle attivita' soggette  ad
          iscrizione. 
            7. Le imprese che  effettuano  attivita'  di  raccolta  e
          trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano  attivita'
          di  intermediazione  e  di  commercio  dei  rifiuti,  senza
          detenzione  dei  medesimi,  e  le  imprese  che  effettuano
          l'attivita' di gestione di impianti mobili di smaltimento e
          recupero  dei  rifiuti  devono  prestare  idonee   garanzie
          finanziarie  a  favore  dello  Stato.  Tali  garanzie  sono
          ridotte del cinquanta per cento per le  imprese  registrate
          ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001  (Emas),  e  del
          quarantapercento nel caso  di  imprese  in  possesso  della
          certificazione ambientale ai sensi della norma Uni  En  Iso
          14001. 
            8. Le disposizioni di cui ai  commi  5,  6  e  7  non  si
          applicano ai produttori iniziali di rifiuti non  pericolosi
          che effettuano  operazioni  di  raccolta  e  trasporto  dei
          propri rifiuti,  ne'  ai  produttori  iniziali  di  rifiuti
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto di trenta chilogrammi o trenta  litri  al  giorno
          dei  propri  rifiuti  pericolosi,  a  condizione  che  tali
          operazioni costituiscano  parte  integrante  ed  accessoria
          dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono
          prodotti. Dette imprese non sono  tenute  alla  prestazione
          delle garanzie finanziarie e sono iscritte  in  un'apposita
          sezione  dell'Albo  in  base  alla  presentazione  di   una
          comunicazione  alla   sezione   regionale   o   provinciale
          dell'Albo  territorialmente  competente  che  rilascia   il
          relativo provvedimento entro i  successivi  trenta  giorni.
          Con la comunicazione l'interessato  attesta  sotto  la  sua
          responsabilita', ai sensi dell'art. 21 della legge  n.  241
          del 1990: 
            a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le  attivita'  dai
          quali sono prodotti i rifiuti; 
            b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; 
            c) gli estremi identificativi e l'idoneita'  tecnica  dei
          mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche
          conto  delle  modalita'  di  effettuazione  del   trasporto
          medesimo; 
            d) il versamento del diritto  annuale  di  registrazione,
          che in fase di  prima  applicazione  e'  determinato  nella
          somma di 50 euro all'anno, ed e' rideterminabile  ai  sensi
          dell'art. 21 del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406. L'impresa e' tenuta a comunicare  ogni
          variazione intervenuta successivamente  all'iscrizione.  Le
          iscrizioni  delle  imprese  di  cui   al   presente   comma
          effettuate entro 60 giorni  dall'entrata  in  vigore  delle
          presenti disposizioni restano valide ed efficaci. 
            9. Le imprese che effettuano  attivita'  di  gestione  di
          impianti fissi di smaltimento e di recupero di  titolarita'
          di  terzi,  le  imprese  che  effettuano  le  attivita'  di
          bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
          devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore  della
          regione  territorialmente  competente,  nel  rispetto   dei
          criteri generali di cui all'art. 195, comma 2, lettera  h).
          Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento  per  le
          imprese  registrate  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.
          761/2001, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19
          marzo 2001 (Emas), e del quaranta per  cento  nel  caso  di
          imprese in  possesso  della  certificazione  ambientale  ai
          sensi della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di  cui  al
          presente comma devono essere in ogni caso prestate in  base
          alla seguente distinzione: 
            a) le imprese che effettuano l'attivita' di  gestione  di
          impianti fissi di smaltimento e di recupero di  titolarita'
          di terzi devono prestare le garanzie finanziarie  a  favore
          della regione per ogni impianto che viene gestito; 
            b) le imprese che effettuano l'attivita' di bonifica  dei
          siti e dei  beni  contenenti  amianto  devono  prestare  le
          garanzie  finanziarie  a  favore  della  regione  per  ogni
          intervento di bonifica. 
            10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio, di concerto con i Ministri delle  attivita'
          produttive,  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   e
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il  parere  del
          Comitato nazionale, da emanare entro novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della parte quarta  del  presente
          decreto, sono  definite  le  attribuzioni  e  le  modalita'
          organizzative  dell'Albo,  i  requisiti,  i  termini  e  le
          modalita' di iscrizione, i  diritti  annuali  d'iscrizione,
          nonche'  le  modalita'  e  gli   importi   delle   garanzie
          finanziarie che  devono  essere  prestate  a  favore  dello
          Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano
          ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni  del
          decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n.  406.
          Il decreto di cui al presente comma si informa ai  seguenti
          principi: 
            a) individuazione di requisiti per  l'iscrizione,  validi
          per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure; 
            b)    coordinamento    con    la    vigente     normativa
          sull'autotrasporto, in coerenza con  la  finalita'  di  cui
          alla lettera a); 
            c) trattamento  uniforme  dei  componenti  delle  Sezioni
          regionali, per garantire l'efficienza operativa; 
            d) effettiva copertura delle spese attraverso  i  diritti
          di segreteria e i diritti annuali di iscrizione. 
            11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio, sentita la Conferenza Stato  regioni,  sono
          fissati  i  criteri  generali  per  la  definizione   delle
          garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni. 
            12. (Abrogato). 
            13.  L'iscrizione  all'Albo   ed   i   provvedimenti   di
          sospensione, di revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento
          dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,  la  revoca  e  lo
          svincolo  delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere
          prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
          regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
          l'impresa interessata, in base alla  normativa  vigente  ed
          alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 
            14. Nelle more dell'emanazione  dei  decreti  di  cui  al
          presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
          disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
          la gestione dei rifiuti vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore   della   parte   quarta   del   presente   decreto,
          disposizioni la cui abrogazione  e'  differita  al  momento
          della pubblicazione dei suddetti decreti. 
            15.  Avverso  i  provvedimenti  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine  di
          decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
          stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 
            16.  Agli  oneri  per  il  funzionamento   del   Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si
          provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
          e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le  previsioni,
          anche relative alle modalita' di versamento e di  utilizzo,
          che  saranno   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle  finanze.  L'integrazione
          del  Comitato  nazionale  e  delle  Sezioni   regionali   e
          provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera
          1), e 3, lettere e) ed f), e'  subordinata  all'entrata  in
          vigore del predetto decreto. Sino all'emanazione del citato
          decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del
          Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e  le  disposizioni
          di cui al decreto del Ministro  dell'ambiente  13  dicembre
          1995. 
            17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi
          degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere  intrapreso
          sulla base della denuncia di inizio dell'attivita'  non  si
          applica  alle  domande  di  iscrizione  e  agli   atti   di
          competenza dell'Albo. 
            18. Le imprese che effettuano  attivita'  di  raccolta  e
          trasporto dei rifiuti sottoposti a  procedure  semplificate
          ai  sensi  dell'art.  216,  ed  effettivamente  avviati  al
          riciclaggio  ed  al  recupero  non  sono  sottoposte   alle
          garanzie finanziarie di cui al  comma  8  e  sono  iscritte
          all'Albo mediante l'invio di  comunicazione  di  inizio  di
          attivita'   alla   Sezione    regionale    o    provinciale
          territorialmente  competente.  Detta   comunicazione   deve
          essere rinnovata ogni cinque anni e deve  essere  corredata
          da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'art.  13
          del decreto ministeriale 28 aprile 1998,  n.  406,  nonche'
          delle deliberazioni  del  Comitato  nazionale  dalla  quale
          risultino i seguenti elementi: 
            a) la quantita', la natura, l'origine e  la  destinazione
          dei rifiuti; 
            b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e  della
          tipologia  del  mezzo  utilizzato  ai  requisiti  stabiliti
          dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; 
            c) il  rispetto  delle  condizioni  ed  il  possesso  dei
          requisiti soggettivi, di idoneita' tecnica e  di  capacita'
          finanziaria. 
            19.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento    della
          comunicazione di inizio di attivita' le Sezioni regionali e
          provinciali  prendono  atto   dell'avventa   iscrizione   e
          inseriscono le imprese di  cui  al  comma  18  in  appositi
          elenchi dandone comunicazione al Comitato  nazionale,  alla
          provincia territorialmente competente ed all'interessato. 
            20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura  ordinaria
          ai sensi del  comma  5  sono  esentate  dall'obbligo  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  18  se  lo   svolgimento
          dell'attivita'  di  raccolta  e   trasporto   dei   rifiuti
          sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art.  216
          ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero  non
          comporta variazioni della categoria, della classe  e  della
          tipologia  di  rifiuti  per  le  quali  tali  imprese  sono
          iscritte. 
            21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto  1990,
          n. 241. Alle imprese che svolgono le attivita'  di  cui  al
          comma  18  a  seguito   di   comunicazione   corredata   da
          documentazione  incompleta  o  inidonea,  si   applica   il
          disposto di cui all'art. 256, comma 1. 
            22. (Abrogato). 
            23.  Sono  istituiti  presso  il  Comitato  nazionale   i
          registri  delle  imprese  autorizzate  alla   gestione   di
          rifiuti, aggiornati ogni  trenta  giorni,  nei  quali  sono
          inseriti,   a   domanda,   gli   elementi    identificativi
          dell'impresa  consultabili  dagli  operatori   secondo   le
          procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio, nel rispetto dei  principi  di
          cui al decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.  I
          registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in
          vigore della parte quarta del presente decreto,  sono  resi
          disponibili  al  pubblico,  senza  oneri,  anche  per   via
          telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto.
          Le  Amministrazioni  autorizzanti  comunicano  al  Comitato
          nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione,  la
          ragione sociale dell'impresa autorizzata,  l'attivita'  per
          la  quale  viene  rilasciata  l'autorizzazione,  i  rifiuti
          oggetto   dell'attivita'   di   gestione,    la    scadenza
          dell'autorizzazione  e   successivamente   segnalano   ogni
          variazione delle predette informazioni che  intervenga  nel
          corso della validita' dell'autorizzazione stessa. Nel  caso
          di ritardo dell'Amministrazione superiore a  trenta  giorni
          dal  rilascio  dell'autorizzazione,  l'impresa  interessata
          puo' inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per
          via telematica,  al  Comitato  nazionale,  che  ne  dispone
          l'inserimento nei registri. 
            24. (Abrogato). 
            25. (Abrogato). 
            26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24
          e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di  un
          diritto  annuale  di  iscrizione,  per  ogni  tipologia  di
          registro,  pari  a  50  euro,  rideterminabile   ai   sensi
          dell'art. 21 del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24  e  25
          sono versati, secondo le modalita' di cui al comma 16, alla
          competente  Sezione  regionale  dell'Albo,  che  procede  a
          contabilizzarli    separatamente    e    ad     utilizzarli
          integralmente per l'attuazione dei medesimi commi. 
            27. La tenuta dei registri  di  cui  ai  commi  22  e  23
          decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al  comma
          16. 
            28. Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 220  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 220 (Obiettivi di recupero e di riciclaggio). -  1.
          Per  conformarsi  ai  principi  di  cui  all'art.  219,   i
          produttori  e  gli  utilizzatori  devono   conseguire   gli
          obiettivi finali di riciclaggio e di recupero  dei  rifiuti
          di imballaggio in conformita' alla  disciplina  comunitaria
          indicati nell'Allegato E alla  parte  quarta  del  presente
          decreto. 
            2. Per garantire il controllo  del  raggiungimento  degli
          obiettivi  di  riciclaggio  e  di  recupero,  il  Consorzio
          nazionale degli imballaggi di  cui  all'art.  224  comunica
          annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti,
          utilizzando  il  modello  unico  di  dichiarazione  di  cui
          all'art. 1 della legge 25 gennaio  1994,  n.  70,  i  dati,
          riferiti   all'anno   solare   precedente,   relativi    al
          quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale  e  per
          tipo di  imballaggio  immesso  sul  mercato,  nonche',  per
          ciascun   materiale,   la   quantita'   degli    imballaggi
          riutilizzati e  dei  rifiuti  di  imballaggio  riciclati  e
          recuperati provenienti dal mercato nazionale.  Le  predette
          comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui
          all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i  quali
          hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate
          contestualmente  al  Consorzio  nazionale   imballaggi.   I
          rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunita' sono presi
          in considerazione, ai fini dell'adempimento degli  obblighi
          e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo
          se   sussiste   idonea   documentazione   comprovante   che
          l'operazione  di  recupero  e/o  di  riciclaggio  e'  stata
          effettuata con modalita' equivalenti a quelle  previste  al
          riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorita' di cui
          all'art.   207,   entro   centoventi   giorni   dalla   sua
          istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari  in
          cui le operazioni  di  recupero  e/o  di  riciclaggio  sono
          considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla
          legislazione comunitaria, tenendo conto anche di  eventuali
          decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia. 
            3. (Soppresso). 
            4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano,
          ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti  da  rifiuti  di
          imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi  e
          altri prodotti mediante: 
            a) il miglioramento delle condizioni di mercato per  tali
          materiali; 
            b) la revisione delle  norme  esistenti  che  impediscono
          l'uso di tali materiali. 
            5. Fermo restando quanto stabilito dall'art.  224,  comma
          3,  lettera  e),  qualora  gli  obiettivi  complessivi   di
          riciclaggio e di recupero dei rifiuti di  imballaggio  come
          fissati al  comma  1  non  siano  raggiunti  alla  scadenza
          prevista, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del Ministro delle attivita' produttive,  alle
          diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate
          misure di carattere  economico,  proporzionate  al  mancato
          raggiungimento di singoli obiettivi,  il  cui  introito  e'
          versato all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente  e
          della tutela del territorio. Dette somme saranno utilizzate
          per promuovere la prevenzione, la  raccolta  differenziata,
          il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio. 
            6. Gli obiettivi di cui  al  comma  1  sono  riferiti  ai
          rifiuti di imballaggio generati sul  territorio  nazionale,
          nonche' a tutti i sistemi di riciclaggio e di  recupero  al
          netto  degli  scarti  e  sono  adottati  ed  aggiornati  in
          conformita' alla  normativa  comunitaria  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  di
          concerto con il Ministro delle attivita' produttive. 
            7.  Il  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio  e  il  Ministro  delle   attivita'   produttive
          notificano alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi e
          secondo le modalita' di cui agli articoli 12, 16 e 17 della
          direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
          del 20 dicembre 1994, la  relazione  sull'attuazione  delle
          disposizioni del  presente  titolo  accompagnata  dai  dati
          acquisiti ai sensi del comma 2 e i  progetti  delle  misure
          che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo. 
            8.  Il  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio  e  il  Ministro  delle   attivita'   produttive
          forniscono periodicamente all'Unione europea e  agli  altri
          Paesi membri i dati  sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di
          imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati  dalla
          Commissione   dell'Unione   europea   con   la    decisione
          2005/270/CE del 22 marzo 2005.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 221  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 221 (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori).
          - 1. I produttori  e  gli  utilizzatori  sono  responsabili
          della  corretta  ed  efficace  gestione  ambientale   degli
          imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggio  generati  dal
          consumo dei propri prodotti. 
            2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e
          220 e del Programma di cui all'art. 225, i produttori e gli
          utilizzatori, su  richiesta  del  gestore  del  servizio  e
          secondo quanto previsto dall'accordo di  programma  di  cui
          all'art. 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei
          rifiuti di imballaggio  primari  o  comunque  conferiti  al
          servizio pubblico della stessa natura e  raccolti  in  modo
          differenziato. A tal  fine,  per  garantire  il  necessario
          raccordo  con   l'attivita'   di   raccolta   differenziata
          organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le  altre
          finalita'  indicate  nell'art.  224,  i  produttori  e  gli
          utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi,
          salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di  cui
          al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo. 
            3. Per  adempiere  agli  obblighi  di  riciclaggio  e  di
          recupero  nonche'  agli  obblighi   della   ripresa   degli
          imballaggi  usati  e  della   raccolta   dei   rifiuti   di
          imballaggio secondari e terziari su  superfici  private,  e
          con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione  del
          Consorzio nazionale imballaggi di  cui  all'art.  224,  dei
          rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio  pubblico,  i
          produttori possono alternativamente: 
            a)  organizzare  autonomamente  la  gestione  dei  propri
          rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale; 
            b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'art. 223; 
            c) attestare sotto  la  propria  responsabilita'  che  e'
          stato messo in atto un sistema di restituzione  dei  propri
          imballaggi, mediante  idonea  documentazione  che  dimostri
          l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei  criteri  e
          delle modalita' di cui ai commi 5 e 6. 
            4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti
          a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e  i
          rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo  di
          raccolta  organizzato  dai  produttori  e  con  gli  stessi
          concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire  al
          servizio  pubblico  i  suddetti  imballaggi  e  rifiuti  di
          imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai
          sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e). 
            5. I produttori che non intendono  aderire  al  Consorzio
          nazionale imballaggi e a un consorzio di cui all'art.  223,
          devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il
          progetto del sistema di cui al comma 3,  lettere  a)  o  c)
          richiedendone  il  riconoscimento  sulla  base  di   idonea
          documentazione. Il progetto  va  presentato  entro  novanta
          giorni dall'assunzione della  qualifica  di  produttore  ai
          sensi dell'art. 218,  comma  1,  lettera  r)  o  prima  del
          recesso da uno dei suddetti consorzi.  Il  recesso  e',  in
          ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il
          riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del
          sistema e ne dia  comunicazione  al  Consorzio,  permanendo
          fino  a  tale  momento  l'obbligo   di   corrispondere   il
          contributo ambientale di cui all'art. 224, comma 3, lettera
          h). Per ottenere  il  riconoscimento  i  produttori  devono
          dimostrare di aver organizzato il sistema  secondo  criteri
          di efficienza, efficacia ed economicita',  che  il  sistema
          sara' effettivamente ed  autonomamente  funzionante  e  che
          sara' in grado di conseguire, nell'ambito  delle  attivita'
          svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio  di  cui
          all'art. 220. I produttori devono inoltre garantire che gli
          utilizzatori e gli utenti  finali  degli  imballaggi  siano
          informati   sulle   modalita'   del    sistema    adottato.
          L'Osservatorio, dopo aver acquisito i necessari elementi di
          valutazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi, si
          esprime entro novanta giorni dalla richiesta.  In  caso  di
          mancata risposta nel termine sopra indicato,  l'interessato
          chiede  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio   l'adozione    dei    relativi    provvedimenti
          sostitutivi da emanarsi  nei  successivi  sessanta  giorni.
          L'Osservatorio e' tenuto a presentare una relazione annuale
          di sintesi relativa a tutte le istruttorie  esperite.  Sono
          fatti salvi i riconoscimenti gia' operati  ai  sensi  della
          previgente normativa. 
            6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono
          al Consorzio nazionale imballaggi di cui  all'art.  224  un
          proprio Programma specifico di prevenzione che  costituisce
          la base per l'elaborazione del programma  generale  di  cui
          all'art. 225. 
            7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui
          al comma 5 presentano all'Autorita' prevista dall'art.  207
          e al Consorzio nazionale imballaggi un piano  specifico  di
          prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo,
          che sara' inserito nel programma generale di prevenzione  e
          gestione di cui all'art. 225. 
            8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori  di  cui
          al comma 5 sono inoltre tenuti a  presentare  all'Autorita'
          prevista dall'art. 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi
          una  relazione  sulla  gestione  relativa  all'anno  solare
          precedente, comprensiva dell'indicazione  nominativa  degli
          utilizzatori che, fino al consumo, partecipano  al  sistema
          di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico
          e dei risultati conseguiti nel recupero e nel  riciclo  dei
          rifiuti di  imballaggio;  nella  stessa  relazione  possono
          essere evidenziati i problemi  inerenti  il  raggiungimento
          degli  scopi  istituzionali  e  le  eventuali  proposte  di
          adeguamento della normativa. 
            9. Il mancato riconoscimento del  sistema  ai  sensi  del
          comma 5, o la revoca disposta dall'Autorita', previo avviso
          all'interessato,  qualora  i   risultati   ottenuti   siano
          insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui  all'art.
          220 ovvero siano stati violati gli  obblighi  previsti  dai
          commi 6 e 7,  comportano  per  i  produttori  l'obbligo  di
          partecipare ad uno dei consorzi  di  cui  all'art.  223  e,
          assieme ai propri utilizzatori  di  ogni  livello  fino  al
          consumo,   al   consorzio   previsto   dall'art.   224.   I
          provvedimenti dell'Autorita' sono comunicati ai  produttori
          interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione
          obbligatoria  ai  consorzi  disposta  in  applicazione  del
          presente comma ha effetto retroattivo ai  soli  fini  della
          corresponsione del contributo ambientale previsto dall'art.
          224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora.
          Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni
          dal ricevimento  della  comunicazione  dell'Autorita',  non
          provvedano ad aderire ai consorzi e a versare  le  somme  a
          essi dovute  si  applicano  inoltre  le  sanzioni  previste
          dall'art. 261. 
            10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori: 
            a) i costi per il ritiro  degli  imballaggi  usati  e  la
          raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari; 
            b) il corrispettivo per i maggiori  oneri  relativi  alla
          raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti
          al servizio  pubblico  per  i  quali  l'Autorita'  d'ambito
          richiede al Consorzio nazionale imballaggi o  per  esso  ai
          soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro; 
            c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati; 
            d) i costi per il riciclaggio e il recupero  dei  rifiuti
          di imballaggio; 
            e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di  imballaggio
          secondari e terziari. 
            11. La restituzione di imballaggi usati o di  rifiuti  di
          imballaggio, ivi compreso il  conferimento  di  rifiuti  in
          raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici
          per il consumatore.". 
            - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  222  del
          citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come
          modificato dal presente decreto: 
            "2. Nel caso in cui l'Osservatorio nazionale sui  rifiuti
          accerti  che  le  pubbliche  amministrazioni  non   abbiano
          attivato sistemi adeguati  di  raccolta  differenziata  dei
          rifiuti di imballaggio, anche per il  raggiungimento  degli
          obiettivi di cui all'art. 205, ed in particolare di  quelli
          di  recupero  e  riciclaggio  di  cui  all'art.  220,  puo'
          richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi
          ai gestori dei servizi  di  raccolta  differenziata,  anche
          avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati  dal
          Consorzio nazionale imballaggi medesimo mediante  procedure
          trasparenti e selettive, in  via  temporanea  e  d'urgenza,
          comunque per un periodo non superiore a ventiquattro  mesi,
          sempre che cio'  avvenga  all'interno  di  ambiti  ottimali
          opportunamente  identificati,  per   l'organizzazione   e/o
          integrazione del servizio ritenuto  insufficiente.  Qualora
          il Consorzio  nazionale  imballaggi,  per  raggiungere  gli
          obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'art. 220,
          decida  di  aderire  alla  richiesta,  verra'  al  medesimo
          corrisposto  il  valore  della  tariffa  applicata  per  la
          raccolta dei rifiuti urbani corrispondente,  al  netto  dei
          ricavi  conseguiti  dalla  vendita  dei  materiali  e   del
          corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di  imballaggio
          e delle frazioni merceologiche omogenee. Ove  il  Consorzio
          nazionale  imballaggi  non  dichiari  di  accettare   entro
          quindici giorni dalla richiesta,  l'Osservatorio  nazionale
          sui rifiuti, nei  successivi  quindici  giorni,  individua,
          mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto  di
          comprovata e documentata affidabilita' e  capacita'  a  cui
          affidare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti di
          imballaggio   in   via   temporanea   e   d'urgenza,   fino
          all'espletamento    delle    procedure     ordinarie     di
          aggiudicazione del servizio e comunque per un  periodo  non
          superiore a dodici mesi, prorogabili  di  ulteriori  dodici
          mesi in caso di impossibilita' oggettiva e  documentata  di
          aggiudicazione.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 223  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art.  223  (Consorzi).  -  1.  I  produttori   che   non
          provvedono ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera a  )  e
          c), costituiscono un consorzio  per  ciascun  materiale  di
          imballaggio di cui all'allegato  E  del  parte  quarta  del
          presente  decreto,  operante   su   tutto   il   territorio
          nazionale. Ai consorzi possono partecipare i  recuperatori,
          ed i riciclatori che non corrispondono alla  categoria  dei
          produttori, previo accordo con  gli  altri  consorziati  ed
          unitamente agli stessi. 
            2. I consorzi  di  cui  al  comma  1  hanno  personalita'
          giuridica di diritto privato senza fine  di  lucro  e  sono
          retti da uno statuto adottato in conformita' ad uno  schema
          tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio di concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il
          31 dicembre 2008, conformemente ai  principi  del  presente
          decreto  e,  in  particolare,  a  quelli   di   efficienza,
          efficacia, economicita' e trasparenza,  nonche'  di  libera
          concorrenza nelle attivita' di settore. Lo statuto adottato
          da ciascun consorzio e' trasmesso entro quindici giorni  al
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo
          approva   nei   successivi   novanta   giorni,   con    suo
          provvedimento adottato di concerto con  il  Ministro  delle
          attivita'  produttive.  Ove  il  Ministro  ritenga  di  non
          approvare lo statuto trasmesso, per motivi di  legittimita'
          o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le
          relative  osservazioni.  Entro  il  31°  dicembre  2008   i
          consorzi  gia'  riconosciuti  dalla  previgente   normativa
          adeguano il proprio statuto in conformita' al nuovo  schema
          tipo e ai principi contenuti nel  presente  decreto  ed  in
          particolare a quelli di trasparenza, efficacia,  efficienza
          ed  economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza   nelle
          attivita' di settore, ai sensi dell'art. 221, comma 2.  Nei
          consigli di amministrazione  dei  consorzi  il  numero  dei
          consiglieri  di  amministrazione  in   rappresentanza   dei
          riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a  quello
          dei consiglieri di amministrazione  in  rappresentanza  dei
          produttori di materie  prime  di  imballaggio.  Lo  statuto
          adottato da ciascun consorzio e' trasmesso  entro  quindici
          giorni  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare, che lo approva di  concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico  e  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, salvo motivate  osservazioni
          cui i consorzi sono  tenuti  ad  adeguarsi  nei  successivi
          sessanta giorni. Qualora i  consorzi  non  ottemperino  nei
          termini  prescritti,  le  modifiche   allo   statuto   sono
          apportate con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico. Il decreto  ministeriale
          di approvazione dello statuto dei  consorzi  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale. 
            3. I consorzi di cui  al  comma  1  e  2  sono  tenuti  a
          garantire l'equilibrio della propria gestione  finanziaria.
          A tal fine i mezzi  finanziari  per  il  funzionamento  dei
          predetti consorzi derivano dai contributi dei consorziati e
          dai   versamenti   effettuati   dal   Consorzio   nazionale
          imballaggi ai sensi dell'art. 224,  comma  3,  lettera  h),
          secondo le modalita' indicate dall'art. 224, comma  8,  dai
          proventi della cessione, nel rispetto  dei  principi  della
          concorrenza e della  corretta  gestione  ambientale,  degli
          imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o
          ritirati, nonche' da altri eventuali proventi e  contributi
          di consorziati o di terzi. 
            4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette al CONAI e
          all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio programma
          pluriennale di  prevenzione  della  produzione  di  rifiuti
          d'imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno. 
            5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi  di  cui
          al presente articolo presentano all'Osservatorio  nazionale
          sui rifiuti e al Consorzio nazionale  imballaggi  un  piano
          specifico  di  prevenzione  e  gestione  relativo  all'anno
          solare  successivo,  che  sara'  inserito   nel   programma
          generale di prevenzione e gestione. 
            6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui  al
          presente   art.   sono   inoltre   tenuti   a    presentare
          all'Osservatorio nazionale  sui  rifiuti  ed  al  Consorzio
          nazionale imballaggi una relazione sulla gestione  relativa
          all'anno  precedente,  con  l'indicazione  nominativa   dei
          consorziati,  il  programma  specifico   ed   i   risultati
          conseguiti nel  recupero  e  nel  riciclo  dei  rifiuti  di
          imballaggio.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 224  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1.  Per  il
          raggiungimento degli obiettivi globali  di  recupero  e  di
          riciclaggio e per  garantire  il  necessario  coordinamento
          dell'attivita' di raccolta differenziata,  i  produttori  e
          gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
          221, comma 2, partecipano in forma paritaria  al  Consorzio
          nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI,  che  ha
          personalita' giuridica di diritto  privato  senza  fine  di
          lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  di
          concerto con il Ministro delle attivita' produttive. 
            2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI  adegua  il  proprio
          statuto ai principi contenuti nel presente  decreto  ed  in
          particolare a quelli di trasparenza, efficacia,  efficienza
          ed  economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza   nelle
          attivita' di settore, ai sensi dell'art. 221, comma  2.  Lo
          statuto adottato e'  trasmesso  entro  quindici  giorni  al
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo
          approva  di  concerto  con  il  Ministro  delle   attivita'
          produttive, salvo motivate osservazioni  cui  il  CONAI  e'
          tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora
          il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche
          allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio,  di  concerto
          con il Ministro delle attivita' produttive. 
            3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni: 
            a)  definisce,  in  accordo  con  le  regioni  e  con  le
          pubbliche   amministrazioni   interessate,    gli    ambiti
          territoriali in cui rendere operante un  sistema  integrato
          che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto  dei
          materiali  selezionati  a   centri   di   raccolta   o   di
          smistamento; 
            b)   definisce,   con   le   pubbliche    amministrazioni
          appartenenti ai  singoli  sistemi  integrati  di  cui  alla
          lettera a), le condizioni generali di ritiro da  parte  dei
          produttori  dei  rifiuti  selezionati   provenienti   dalla
          raccolta differenziata; 
            c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di
          prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma
          4, il Programma generale per la prevenzione e  la  gestione
          degli imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggio  di  cui
          all'art. 225; 
            d)  promuove  accordi  di  programma  con  gli  operatori
          economici per favorire il riciclaggio  e  il  recupero  dei
          rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione; 
            e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi  di
          cui all'art. 223, i soggetti di cui all'art. 221, comma  3,
          lettere a) e c) e  gli  altri  operatori  economici,  anche
          eventualmente   destinando   una   quota   del   contributo
          ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai  consorzi  che
          realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a
          quelle minime indicate nel Programma generale, al fine  del
          conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E
          alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi che non
          raggiungono i singoli obiettivi di recupero e' in ogni caso
          ridotta  la  quota  del  contributo  ambientale   ad   essi
          riconosciuto dal Conai; 
            f) indirizza e garantisce il necessario raccordo  tra  le
          amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori
          economici; 
            g)   organizza,   in    accordo    con    le    pubbliche
          amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
          ai fini dell'attuazione del Programma generale; 
            h) ripartisce tra i  produttori  e  gli  utilizzatori  il
          corrispettivo  per  i   maggiori   oneri   della   raccolta
          differenziata di cui all'art. 221, comma  10,  lettera  b),
          nonche' gli oneri per il riciclaggio e per il recupero  dei
          rifiuti di imballaggio conferiti al  servizio  di  raccolta
          differenziata, in proporzione  alla  quantita'  totale,  al
          peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi
          sul  mercato  nazionale,  al  netto  delle   quantita'   di
          imballaggi  usati  riutilizzati  nell'anno  precedente  per
          ciascuna tipologia di materiale. A  tal  fine  determina  e
          pone a carico dei consorziati, con le modalita' individuate
          dallo statuto,  anche  in  base  alle  utilizzazioni  e  ai
          criteri  di  cui  al  comma  8,  il  contributo  denominato
          contributo ambientale CONAI; 
            i) promuove il coordinamento con  la  gestione  di  altri
          rifiuti previsto dall'art. 222, comma 1, lettera b),  anche
          definendone gli ambiti di applicazione; 
            l)  promuove  la  conclusione,  su  base  volontaria,  di
          accordi tra i consorzi di cui all'art. 223 e i soggetti  di
          cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e  c),  con  soggetti
          pubblici  e  privati.  Tali  accordi  sono  relativi   alla
          gestione ambientale della medesima tipologia  di  materiale
          oggetto dell'intervento  dei  consorzi  con  riguardo  agli
          imballaggi,  esclusa  in  ogni  caso  l'utilizzazione   del
          contributo ambientale CONAI; 
            m)  fornisce  i  dati   e   le   informazioni   richieste
          dall'Autorita' di cui all'art. 207 e assicura  l'osservanza
          degli indirizzi da questa tracciati; 
            n) acquisisce da enti pubblici  o  privati,  nazionali  o
          esteri, i dati  relativi  ai  flussi  degli  imballaggi  in
          entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli
          operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati
          al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e  l'utilizzo  degli
          stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto
          previsto dall'art. 178, comma  1,  di  rilevante  interesse
          pubblico ai sensi dell'art. 53 del decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196. 
            4. Per il raggiungimento degli obiettivi  pluriennali  di
          recupero e riciclaggio, gli eventuali  avanzi  di  gestione
          accantonati dal CONAI e dai consorzi di  cui  all'art.  223
          nelle riserve costituenti  il  loro  patrimonio  netto  non
          concorrono alla formazione del reddito,  a  condizione  che
          sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi
          forma, ai consorziati ed agli aderenti  di  tali  avanzi  e
          riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi
          gestionali, dei consorzi e del CONAI. 
            5. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro
          su  base  nazionale  con  l'Associazione  nazionale  Comuni
          italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI)
          o  con  le  Autorita'  d'ambito  al   fine   di   garantire
          l'attuazione del principio di corresponsabilita' gestionale
          tra produttori, utilizzatori e  pubbliche  amministrazioni.
          In particolare, tale accordo stabilisce: 
            a)  l'entita'  dei  maggiori  oneri   per   la   raccolta
          differenziata dei rifiuti di imballaggio, di  cui  all'art.
          221, comma 10,  lettera  b),  da  versare  alle  competenti
          pubbliche amministrazioni, determinati secondo  criteri  di
          efficienza,  efficacia,  economicita'  e   trasparenza   di
          gestione del servizio medesimo, nonche'  sulla  base  della
          tariffa di cui all'art.  238,  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della stessa; 
            b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle  parti
          contraenti; 
            c) le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio in
          relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e di
          recupero. 
            6. L'accordo di programma di cui al comma 5 e'  trasmesso
          all'Autorita' di cui  all'art.  207,  che  puo'  richiedere
          eventuali modifiche  ed  integrazioni  entro  i  successivi
          sessanta giorni. 
            7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui  al  comma
          3, lettera h), sono  esclusi  dal  calcolo  gli  imballaggi
          riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione. 
            8. Il contributo ambientale del Conai  e'  utilizzato  in
          via prioritaria per il ritiro degli  imballaggi  primari  o
          comunque  conferiti  al  servizio  pubblico   e,   in   via
          accessoria, per l'organizzazione dei sistemi  di  raccolta,
          recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari
          e terziari. A tali fini, tale contributo e' attribuito  dal
          Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai  soggetti  di
          cui all'art. 223, in proporzione alla quantita' totale,  al
          peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi
          sul  mercato  nazionale,  al  netto  delle   quantita'   di
          imballaggi  usati  riutilizzati  nell'anno  precedente  per
          ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi
          finanziari  necessari  per  lo  svolgimento  delle  proprie
          funzioni con i proventi dell'attivita',  con  i  contributi
          dei consorziati e con una quota del  contributo  ambientale
          CONAI, determinata nella misura  necessaria  a  far  fronte
          alle spese derivanti dall'espletamento,  nel  rispetto  dei
          criteri di contenimento dei costi  e  di  efficienza  della
          gestione, delle funzioni conferitegli dal  presente  titolo
          nonche' con altri contributi e proventi di consorziati e di
          terzi, compresi quelli dei soggetti di  cui  all'art.  221,
          lettere a) e c), per le attivita' svolte in loro favore  in
          adempimento alle prescrizioni di legge. 
            9. L'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude
          l'assoggettamento del medesimo bene e delle  materie  prime
          che lo costituiscono  ad  altri  contributi  con  finalita'
          ambientali previsti dalla parte quarta del presente decreto
          o comunque istituiti in applicazione del presente decreto. 
            10. Al Consiglio di amministrazione del  CONAI  partecipa
          con diritto  di  voto  un  rappresentante  dei  consumatori
          indicato dal Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e dal Ministro delle attivita' produttive. 
            11. (Soppresso). 
            12. In caso di mancata stipula  dell'accordo  di  cui  al
          comma 5, entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio  e  del  mare  invita  le  parti  a  trovare
          un'intesa entro sessanta  giorni,  decorsi  i  quali  senza
          esito  positivo,  provvede   direttamente,   d'intesa   con
          Ministro  dello   sviluppo   economico,   a   definire   il
          corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo
          di cui al  comma  5  e'  sottoscritto,  per  le  specifiche
          condizioni tecniche ed economiche relative  al  ritiro  dei
          rifiuti  di  ciascun  materiale  d'imballaggio,  anche  dal
          competente consorzio di cui all'art. 223. Nel caso  in  cui
          uno di questi consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga
          le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro  dei
          rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella  conclusione
          delle  convenzioni  locali  al  fine   di   assicurare   il
          raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio
          previsti dall'art. 220. 
            13. Nel caso siano superati,  a  livello  nazionale,  gli
          obiettivi finali di riciclaggio e di recupero  dei  rifiuti
          di  imballaggio  indicati   nel   programma   generale   di
          prevenzione e gestione degli  imballaggi  di  cui  all'art.
          225,   il   CONAI   adotta,   nell'ambito   delle   proprie
          disponibilita' finanziarie, forme particolari di  incentivo
          per  il  ritiro  dei  rifiuti  di  imballaggi  nelle   aree
          geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli  obiettivi
          di raccolta differenziata di cui  all'art.  205,  comma  1,
          entro   i   limiti   massimi   di   riciclaggio    previsti
          dall'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 225  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art.  225  (Programma  generale  di  prevenzione  e   di
          gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio).  -
          1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui
          agli articoli 221, comma  6,  e  223,  comma  4,  il  CONAI
          elabora annualmente un Programma generale di prevenzione  e
          di gestione degli imballaggi e dei rifiuti  di  imballaggio
          che individua, con riferimento alle  singole  tipologie  di
          materiale  di  imballaggio,  le  misure  per  conseguire  i
          seguenti obiettivi: 
            a)  prevenzione   della   formazione   dei   rifiuti   di
          imballaggio; 
            b) accrescimento della  proporzione  della  quantita'  di
          rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla  quantita'
          di imballaggi non riciclabili; 
            c) accrescimento della  proporzione  della  quantita'  di
          rifiuti  di  imballaggio   riutilizzabili   rispetto   alla
          quantita' di imballaggi non riutilizzabili; 
            d) miglioramento delle  caratteristiche  dell'imballaggio
          allo  scopo  di  permettere  ad  esso  di  sopportare  piu'
          tragitti  o  rotazioni   nelle   condizioni   di   utilizzo
          normalmente prevedibili; 
            e)  realizzazione   degli   obiettivi   di   recupero   e
          riciclaggio. 
            2.  Il  Programma  generale  di  prevenzione   determina,
          inoltre: 
            a) la  percentuale  in  peso  di  ciascuna  tipologia  di
          rifiuti di imballaggio da recuperare ogni  cinque  anni  e,
          nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla  base  della
          stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare  delle
          singole tipologie  di  materiali  di  imballaggio,  con  un
          minimo percentuale in peso per ciascun materiale; 
            b) gli obiettivi  intermedi  di  recupero  e  riciclaggio
          rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a). 
            3. Entro il 30 novembre di ogni anno il  CONAI  trasmette
          all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un  piano  specifico
          di  prevenzione  e  gestione   relativo   all'anno   solare
          successivo, che sara' inserito nel  programma  generale  di
          prevenzione e gestione. 
            4. La relazione  generale  consuntiva  relativa  all'anno
          solare precedente e' trasmessa per il parere  all'Autorita'
          di cui all'art. 207, entro il 30 giugno di ogni  anno.  Con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e l'ANCI si  provvede  alla  approvazione  ed  alle
          eventuali  modificazioni  e  integrazioni   del   Programma
          generale di prevenzione e di gestione  degli  imballaggi  e
          dei rifiuti di imballaggio. 
            5.  Nel  caso  in  cui  il  Programma  generale  non  sia
          predisposto, lo stesso  e'  elaborato  in  via  sostitutiva
          dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti. In  tal  caso  gli
          obiettivi di recupero e  riciclaggio  sono  quelli  massimi
          previsti dall'allegato E alla  parte  quarta  del  presente
          decreto. 
            6. I piani regionali di cui all'art. 199  sono  integrati
          con specifiche previsioni per la gestione degli  imballaggi
          e dei rifiuti di imballaggio sulla base  del  programma  di
          cui al presente articolo.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 230  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 230 (Rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione
          delle infrastrutture). - 1.  Il  luogo  di  produzione  dei
          rifiuti  derivanti  da  attivita'  di   manutenzione   alle
          infrastrutture,   effettuata   direttamente   dal   gestore
          dell'infrastruttura   a   rete   e   degli   impianti   per
          l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o
          tramite terzi, puo' coincidere con la sede del cantiere che
          gestisce l'attivita' manutentiva o con la sede  locale  del
          gestore della infrastruttura nelle cui  competenze  rientra
          il tratto  di  infrastruttura  interessata  dai  lavori  di
          manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove  il
          materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva
          valutazione  tecnica,  finalizzata  all'individuazione  del
          materiale effettivamente,  direttamente  ed  oggettivamente
          riutilizzabile,   senza   essere   sottoposto   ad    alcun
          trattamento. 
            1-bis. I rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta  e
          pulizia delle infrastrutture autostradali,  con  esclusione
          di quelli  prodotti  dagli  impianti  per  l'erogazione  di
          forniture e  servizi  di  interesse  pubblico  o  da  altre
          attivita'  economiche,  sono  raccolti   direttamente   dal
          gestore della  infrastruttura  a  rete  che  provvede  alla
          consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani. 
            2.   La   valutazione   tecnica   del    gestore    della
          infrastruttura di cui al comma  1  e'  eseguita  non  oltre
          sessanta giorni dalla data di ultimazione  dei  lavori.  La
          documentazione  relativa  alla   valutazione   tecnica   e'
          conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per
          cinque anni. 
            3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche  ai
          rifiuti  derivanti  da  attivita'  manutentiva,  effettuata
          direttamente da gestori erogatori di  pubblico  servizio  o
          tramite terzi, dei mezzi e degli  impianti  fruitori  delle
          infrastrutture di cui al comma 1. 
            4. Fermo restando quanto previsto nell'art. 190, comma 3,
          i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti
          dai soggetti e dalle attivita'  di  cui  al  presente  art.
          possono essere tenuti nel luogo di produzione  dei  rifiuti
          cosi' come definito nel comma 1. 
            5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio, di concerto con i Ministri delle  attivita'
          produttive,  della  salute  e  delle  infrastrutture,  sono
          definite le modalita' di gestione dei  rifiuti  provenienti
          dalle attivita' di  pulizia  manutentiva  delle  fognature,
          sulla base del criterio secondo il quale  tali  rifiuti  si
          considerano prodotti presso la  sede  o  il  domicilio  del
          soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 233  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 233 (Consorzio nazionale di raccolta e  trattamento
          degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti).  -  1.
          Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione  degli
          oli e dei grassi vegetali  e  animali  esausti,  tutti  gli
          operatori  della  filiera  costituiscono  un  Consorzio.  I
          sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi
          di cui all'art. 237. 
            2. Il Consorzio di cui  al  comma  1,  gia'  riconosciuto
          dalla previgente normativa, ha  personalita'  giuridica  di
          diritto privato senza scopo di lucro e  adegua  il  proprio
          statuto in  conformita'  allo  schema  tipo  approvato  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
          entro centoventi giorni  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
          Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto  ed
          in  particolare  a  quelli   di   trasparenza,   efficacia,
          efficienza ed economicita', nonche' di  libera  concorrenza
          nelle   attivita'   di   settore.    Nel    consiglio    di
          amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri  di
          amministrazione in rappresentanza dei  raccoglitori  e  dei
          riciclatori dei rifiuti deve essere  uguale  a  quello  dei
          consiglieri  di  amministrazione  in   rappresentanza   dei
          produttori  di  materie  prime.  Lo  statuto  adottato  dal
          consorzio e' trasmesso entro quindici  giorni  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          lo approva di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio  e'
          tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora
          il consorzio  non  ottemperi  nei  termini  prescritti,  le
          modifiche allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
          Il decreto ministeriale di approvazione dello  statuto  del
          consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.". 
            3. I consorzi svolgono per tutto il territorio  nazionale
          i seguenti compiti: 
            a) assicurano la raccolta presso i  soggetti  di  cui  al
          comma 12, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e  il
          recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti; 
            b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
          materia di inquinamento, lo smaltimento  di  oli  e  grassi
          vegetali e animali  esausti  raccolti  dei  quali  non  sia
          possibile o conveniente la rigenerazione; 
            c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e  di
          studi di settore al fine di  migliorare,  economicamente  e
          tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto,  stoccaggio,
          trattamento e  recupero  degli  oli  e  grassi  vegetali  e
          animali esausti. 
            4. Le deliberazioni degli organi dei  consorzi,  adottate
          in relazione alle finalita' della parte quarta del presente
          decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte
          le imprese partecipanti. 
            5. Partecipano ai consorzi: 
            a) le imprese che producono, importano o detengono oli  e
          grassi vegetali ed animali esausti; 
            b) le imprese che riciclano e  recuperano  oli  e  grassi
          vegetali e animali esausti; 
            c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto  e
          lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti; 
            d)  eventualmente,  le  imprese   che   abbiano   versato
          contributi di riciclaggio ai sensi del  comma  10,  lettera
          d). 
            6.  Le  quote  di   partecipazione   ai   consorzi   sono
          determinate in base al rapporto tra la capacita' produttiva
          di  ciascun   consorziato   e   la   capacita'   produttiva
          complessivamente  sviluppata   da   tutti   i   consorziati
          appartenenti alla medesima categoria, 
            7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete
          al  consiglio  di  amministrazione  dei  consorzi  che   vi
          provvede  annualmente  secondo   quanto   stabilito   dallo
          statuto. 
            8.  Nel  caso  di  incapacita'  o  di  impossibilita'  di
          adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli
          obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento  e
          riutilizzo degli  oli  e  dei  grassi  vegetali  e  animali
          esausti stabiliti dalla parte quarta del presente  decreto,
          il consorzio puo', nei limiti e nei modi determinati  dallo
          statuto, stipulare  con  le  imprese  pubbliche  e  private
          contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi. 
            9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma  1
          possono, entro centoventi giorni dalla pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2,
          organizzare autonomamente, la gestione degli oli  e  grassi
          vegetali  e  animali  esausti  su   tutto   il   territorio
          nazionale. In tale  ipotesi  gli  operatori  stessi  devono
          richiedere  all'Autorita'  di  cui  all'art.  207,   previa
          trasmissione di idonea  documentazione,  il  riconoscimento
          del sistema adottato.  A  tal  fine  i  predetti  operatori
          devono dimostrare di aver organizzato  il  sistema  secondo
          criteri di efficienza, efficacia ed  economicita',  che  il
          sistema e' effettivamente ed autonoma mente  funzionante  e
          che e' in grado di conseguire, nell'ambito delle  attivita'
          svolte, gli obiettivi fissati dal  presente  articolo.  Gli
          operatori devono inoltre garantire che gli  utilizzatori  e
          gli utenti  finali  siano  informati  sulle  modalita'  del
          sistema  adottato.  L'Autorita',  dopo  aver  acquisito   i
          necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta
          giorni dalla richiesta. In caso  di  mancata  risposta  nel
          termine sopra indicato, l'interessato  chiede  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione  dei
          relativi  provvedimenti   sostitutivi   da   emanarsi   nei
          successivi  sessanta  giorni.  L'Autorita'  e'   tenuta   a
          presentare una relazione  annuale  di  sintesi  relativa  a
          tutte le istruttorie esperite. 
            10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della
          propria gestione finanziaria. Le  risorse  finanziarie  dei
          consorzi sono costituite: 
            a) dai proventi delle attivita' svolte dai consorzi; 
            b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile; 
            c) dalle quote consortili; 
            d) dal contributo ambientale a carico  dei  produttori  e
          degli importatori di oli e grassi vegetali  e  animali  per
          uso alimentare destinati al  mercato  interno  e  ricadenti
          nelle finalita' consortili di cui al comma  1,  determinati
          annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio, di concerto con  il  Ministro  delle
          attivita' produttive, al fine di garantire l'equilibrio  di
          gestione dei consorzi. 
            11. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui  al
          comma 9 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio ed al Ministro delle  attivita'
          produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta
          giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio
          di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri
          una relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata
          dagli stessi e dai loro singoli aderenti  nell'anno  solare
          precedente. 
            12. Decorsi novanta giorni dalla  data  di  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione  dello
          Statuto di cui al  comma  2,  chiunque,  in  ragione  della
          propria  attivita'  professionale,  detiene  oli  e  grassi
          vegetali e animali esausti e'  obbligato  a  conferirli  ai
          consorzi  direttamente  o  mediante  consegna  a   soggetti
          incaricati dai consorzi, fermo restando quanto previsto  al
          comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la  facolta'
          per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e  animali
          esausti ad imprese di altro Stato  membro  della  Comunita'
          europea. 
            13.  Chiunque,  in  ragione   della   propria   attivita'
          professionale ed in attesa del  conferimento  ai  consorzi,
          detenga  oli  e  grassi  animali  e  vegetali  esausti   e'
          obbligato a stoccare gli  stessi  in  apposito  contenitore
          conforme  alle   disposizioni   vigenti   in   materia   di
          smaltimento. 
            14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali
          vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti  di
          origine animale. 
            15. I soggetti giuridici appartenenti alle  categorie  di
          cui al comma 5 che vengano costituiti  o  inizino  comunque
          una  delle  attivita'  proprie  delle  categorie   medesime
          successivamente all'entrata in vigore  della  parte  quarta
          del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di  cui
          al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma  9,  entro
          sessanta giorni dalla data  di  costituzione  o  di  inizio
          della propria attivita'.".