art. note all'art. 2 (parte 2)

           	
				
 
            - Si riporta il testo dell'art. 234  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 234 (Consorzio  nazionale  per  il  riciclaggio  di
          rifiuti  di  beni  in  polietilene).  -  1.  Al   fine   di
          razionalizzare, organizzare e  gestire  la  raccolta  e  il
          trattamento dei rifiuti di beni  in  polietilene  destinati
          allo  smaltimento,  e'  istituito  il  consorzio   per   il
          riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli
          imballaggi di cui all'art. 218, comma 1,  lettere  a),  b),
          c), d), e) e dd), i beni, ed i  relativi  rifiuti,  di  cui
          agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e  231.  I
          sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi
          di cui all'art. 237. 
            2. Con decreto del Ministro  dell'Ambiente  delle  tutela
          del territorio e del mare, di  concerto  con  il  Ministero
          dello sviluppo economico, sono definiti, entro 90 giorni, i
          beni  in  polietilene,  che  per  caratteristiche  ed  usi,
          possono essere considerati beni di lunga durata per i quali
          deve essere versato un contributo per il riciclo in  misura
          ridotta in ragione del lungo periodo di  impiego  o  per  i
          quali non deve essere versato tale contributo in ragione di
          una situazione di fatto di non riciclabilita' a fine  vita.
          In attesa di tale decreto tali beni di lunga durata restano
          esclusi dal versamento di tale contributo. 
            3. Il consorzio di cui  al  comma  1,  gia'  riconosciuto
          dalla previgente normativa, ha  personalita'  giuridica  di
          diritto privato senza scopo di lucro e  adegua  il  proprio
          statuto in  conformita'  allo  schema  tipo  approvato  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare,  di  concerto  con   il   Ministro   dello   sviluppo
          economico,entro centoventi giorni  dalla  pubblicazione  in
          Gazzetta Ufficiale, e ai principi  contenuti  nel  presente
          decreto  ed  in  particolare  a  quelli   di   trasparenza,
          efficacia, efficienza ed economicita',  nonche'  di  libera
          concorrenza nelle attivita' di  settore.  Nei  consigli  di
          amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri  di
          amministrazione in rappresentanza dei  raccoglitori  e  dei
          riciclatori dei rifiuti deve essere  uguale  a  quello  dei
          consiglieri  di  amministrazione  in   rappresentanza   dei
          produttori con  materie  prime.  Lo  statuto  adottato  dal
          consorzio e' trasmesso entro quindici  giorni  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          lo approva di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio  e'
          tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora
          il consorzio  non  ottemperi  nei  termini  prescritti,  le
          modifiche allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
          Il decreto ministeriale di approvazione dello  statuto  del
          consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
            4. Ai consorzi partecipano: 
            a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene; 
            b)  gli  utilizzatori  e  i  distributori  di   beni   in
          polietilene; 
            c) i riciclatori e i recuperatoli di rifiuti di  beni  in
          polietilene. 
            5. Ai consorzi possono partecipare in  qualita'  di  soci
          aggiunti i produttori ed importatori di  materie  prime  in
          polietilene per la produzione di beni in polietilene  e  le
          imprese che effettuano  la  raccolta,  il  trasporto  e  lo
          stoccaggio  dei  beni  in  polietilene.  Le  modalita'   di
          partecipazione vengono definite nell'ambito  dello  statuto
          di cui al comma 3. 
            6. I soggetti giuridici appartenenti  alle  categorie  di
          cui al comma 4 che vengano costituiti  o  inizino  comunque
          una  delle  attivita'  proprie  delle  categorie   medesime
          successivamente all'entrata in vigore  della  parte  quarta
          del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di  cui
          al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma  7,  entro
          sessanta giorni dalla data  di  costituzione  o  di  inizio
          della propria attivita'. 
            7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma  1
          possono entro centoventi giorni dalla  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2: 
            a) organizzare autonomamente la gestione dei  rifiuti  di
          beni in polietilene su tutto il territorio nazionale; 
            b) mettere in atto un sistema di raccolta e  restituzione
          dei beni in polietilene al termine del loro  utilizzo,  con
          avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con  aziende
          che svolgono  tali  attivita',  con  quantita'  definite  e
          documentate; 
            Nelle  predette  ipotesi  gli  operatori  stessi   devono
          richiedere all'Osservatorio nazionale sui  rifiuti,  previa
          trasmissione di idonea  documentazione,  il  riconoscimento
          del sistema adottato.  A  tal  fine  i  predetti  operatori
          devono dimostrare di aver organizzato  il  sistema  secondo
          criteri di efficienza, efficacia ed  economicita',  che  il
          sistema e' effettivamente ed  autonomamente  funzionante  e
          che e' in grado di conseguire, nell'ambito delle  attivita'
          svolte, gli obiettivi fissati dal  presente  articolo.  Gli
          operatori devono inoltre garantire che gli  utilizzatori  e
          gli utenti  finali  siano  informati  sulle  modalita'  del
          sistema adottato. L'Osservatorio,  dopo  aver  acquisito  i
          necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta
          giorni dalla richiesta. In caso  di  mancata  risposta  nel
          termine sopra indicato, l'interessato  chiede  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione  dei
          relativi  provvedimenti   sostitutivi   da   emanarsi   nei
          successivi sessanta  giorni.  L'Osservatorio  presenta  una
          relazione  annuale  di  sintesi   relativa   a   tutte   le
          istruttorie esperite. 
            8. Il consorzio  di  cui  al  comma  1  si  propone  come
          obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di
          polietilene al termine del ciclo di utilita'  per  avviarli
          ad attivita' di riciclaggio e di recupero. A  tal  fine  il
          consorzio  svolge  per  tutto  il  territorio  nazionale  i
          seguenti compiti: 
            a) promuove la gestione del flusso dei  beni  a  base  di
          polietilene; 
            b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre  forme
          di recupero dei rifiuti di beni in polietilene; 
            c)  promuove  la   valorizzazione   delle   frazioni   di
          polietilene non riutilizzabili; 
            d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre
          il consumo dei materiali ed a favorire  forme  corrette  di
          raccolta e di smaltimento; 
            e)  assicura  l'eliminazione  dei  rifiuti  di  beni   in
          polietilene  nel  caso  in  cui   non   sia   possibile   o
          economicamente conveniente  il  riciclaggio,  nel  rispetto
          delle disposizioni contro l'inquinamento. 
            9. Nella distribuzione dei prodotti dei  consorziati,  il
          consorzio puo' ricorrere a forme di deposito cauzionale. 
            10. Il consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della
          propria gestione finanziaria. I  mezzi  finanziari  per  il
          funzionamento del consorzio sono costituiti: 
            a) dai proventi delle attivita' svolte dal consorzio; 
            b) dai contributi dei soggetti partecipanti; 
            c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile; 
            d) dall'eventuale contributo percentuale  di  riciclaggio
          di cui al comma 13. 
            11. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate
          in relazione alle finalita' della parte quarta del presente
          decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti
          i soggetti partecipanti. 
            12. Il consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti  di  cui
          al   comma   7   trasmettono   annualmente   al    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio ed al  Ministro
          delle  attivita'  produttive  il  bilancio   preventivo   e
          consuntivo entro sessanta giorni dalla  loro  approvazione.
          Il consorzio di cui al comma 1 ed  i  soggetti  di  cui  al
          comma 7, entro il 31 maggio di ogni  anno,  presentano  una
          relazione  tecnica  sull'attivita'  complessiva  sviluppata
          dagli stessi e dai loro singoli aderenti  nell'anno  solare
          precedente. 
            13.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio di concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive determina ogni due anni con proprio decreto  gli
          obiettivi minimi di  riciclaggio  e,  in  caso  di  mancato
          raggiungimento dei predetti obiettivi,  puo'  stabilire  un
          contributo  percentuale  di   riciclaggio   da   applicarsi
          sull'importo  netto  delle  fatture  emesse  dalle  imprese
          produttrici ed importatrici di beni di polietilene  per  il
          mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio di concerto con il Ministro delle  attivita'
          produttive determina gli obiettivi di riciclaggio a  valere
          per il primo biennio entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. 
            14. Decorsi  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  di  approvazione   dello
          statuto di cui al  comma  3,  chiunque,  in  ragione  della
          propria attivita', detiene rifiuti di beni  in  polietilene
          e' obbligato  a  conferirli  al  consorzio  riconosciuto  o
          direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati  dal
          consorzio stesso, fatto comunque salvo quanto previsto  dal
          comma 7. L'obbligo di conferimento non esclude la  facolta'
          per il detentore di cedere i rifiuti di bene in polietilene
          ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 235  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 235 (Consorzio nazionale  per  la  raccolta  ed  il
          trattamento delle batterie al piombo esauste e dei  rifiuti
          piombosi). - 1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la
          gestione delle batterie al piombo  esauste  e  dei  rifiuti
          piombosi, tutte le imprese di cui all'art. 9-quinquies  del
          decreto-legge 9 settembre 1988,  n.  397,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,  n.  475,  come
          modificato dal comma 15 del presente  articolo,  aderiscono
          al consorzio di cui al medesimo art. 9-quinquies che adotta
          sistemi di gestione conformi ai principi  di  cui  all'art.
          237. 
            2. il Consorzio di cui  al  comma  1,  gia'  riconosciuto
          dalla previgente normativa, ha  personalita'  giuridica  di
          diritto privato senza scopo di lucro e  adegua  il  proprio
          statuto in  conformita'  allo  schema  tipo  approvato  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare,  di  concerto  con   il   Ministro   dello   sviluppo
          economico,entro 120 giorni dalla pubblicazione in  Gazzetta
          Ufficiale e ai principi contenuti nel presente  decreto  ed
          in  particolare  a  quelli   di   trasparenza,   efficacia,
          efficienza ed economicita', nonche' di  libera  concorrenza
          nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione
          del consorzio il numero dei consiglieri di  amministrazione
          in rappresentanza dei raccoglitori e  dei  riciclatori  dei
          rifiuti deve essere uguale  a  quello  dei  consiglieri  di
          amministrazione  in  rappresentanza  dei   produttori.   Lo
          statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro  quindici
          giorni  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare, che lo approva di  concerto  con  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico,   salvo   motivate
          osservazioni cui il consorzio e' tenuto  ad  adeguarsi  nei
          successivi  sessanta  giorni.  Qualora  il  consorzio   non
          ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto
          sono apportate con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro dello sviluppo economico; Il decreto  ministeriale
          di approvazione dello  statuto  del  consorzio  epubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale. 
            3. All'art. 9-quinquies  del  decreto-legge  9  settembre
          1988 n. 397 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          novembre 1988, il comma 6-bis, e' sostituito dal  presente:
          Tutti i soggetti che effettuano attivita' di  gestione  del
          rifiuto  di  batterie  al  piombo  esauste  e  di   rifiuti
          piombosi, devono trasmettere contestualmente  al  Consorzio
          copia della comunicazione di cui all'art. 189, per la  sola
          parte inerente i rifiuti di batterie esauste e  di  rifiuti
          piombosi. Alla  violazione  dell'obbligo  si  applicano  le
          medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione  di
          cui al citato art. 189 comma 3. 
            4. (Soppresso). 
            5. (Soppresso). 
            6. (Soppresso). 
            7. (Soppresso). 
            8. I soggetti giuridici appartenenti  alle  categorie  di
          cui al comma 15 che vengano costituiti o  inizino  comunque
          una  delle  attivita'  proprie  delle  categorie   medesime
          successivamente all'entrata in vigore  della  parte  quarta
          del presente decreto aderiscono  al  Consorzio  di  cui  al
          comma 1 entro sessanta giorni dalla data di costituzione  o
          di inizio della propria attivita'. 
            9. Decorsi novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  ministeriale   di
          approvazione dello statuto di  cui  al  comma  2,  chiunque
          detiene batterie al piombo esauste o  rifiuti  piombosi  e'
          obbligato al loro conferimento al Consorzio, direttamente o
          mediante consegna a soggetti  incaricati  del  consorzio  o
          autorizzati, in base alla normativa vigente,  a  esercitare
          le attivita' di gestione di tali  rifiuti,  fermo  restando
          quanto previsto al comma 3. L'obbligo di  conferimento  non
          esclude la facolta' per il detentore di cedere le  batterie
          esauste ed i rifiuti piombosi ad  imprese  di  altro  Stato
          membro della Comunita' europea. 
            10. All'art. 9-quinquies del  decreto-legge  9  settembre
          1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
          novembre 1988,  n.  475,  il  comma  7  e'  sostituito  dal
          seguente: "Al fine  di  assicurare  al  consorzio  i  mezzi
          finanziari  per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti   e'
          istituito un  contributo  ambientale  sulla  vendita  delle
          batterie in relazione al contenuto  a  peso  di  piombo  da
          applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori
          che immettono le batterie al piombo nel  mercato  italiano,
          con  diritto  di  rivalsa  sugli  acquirenti  in  tutte  le
          successive fasi della commercializzazione. I  produttori  e
          gli  importatori  versano  direttamente  al   consorzio   i
          proventi del contributo ambientale.". 
            11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
          produttive, sono determinati: il contributo  ambientale  di
          cui al comma 10, la percentuale dei costi da  coprirsi  con
          l'applicazione di tale contributo ambientale. 
            12. Chiunque, in ragione della propria  attivita'  ed  in
          attesa del conferimento  ai  sensi  del  comma  9,  detenga
          batterie esauste e' obbligato a stoccare le batterie stesse
          in apposito contenitore conforme alle disposizioni  vigenti
          in materia di smaltimento dei rifiuti. 
            13. Il consorzio di cui al comma 1 trasmette  annualmente
          al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  ed
          al Ministro delle attivita' produttive i bilanci preventivo
          e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione;
          inoltre, entro il 31 maggio di  ogni  anno,  tali  soggetti
          presentano  agli  stessi  Ministri  una  relazione  tecnica
          sull'attivita' complessiva sviluppata dagli  stessi  e  dai
          loro singoli aderenti nell'anno solare precedente. 
            14. Al comma 2 dell'art. 9-quinquies del decreto-legge  9
          settembre 1988,  n.  397,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  9  novembre  1988,  n.  475,  e'  aggiunta  la
          seguente lettera: "d-bis) promuovere  la  sensibilizzazione
          dell'opinione pubblica e dei  consumatori  sulle  tematiche
          della raccolta e dell'eliminazione delle batterie al piombo
          esauste e dei rifiuti piombosi". 
            15. Il comma 3 dell'art. 9-quinquies, del decreto-legge 9
          settembre 1988,  n.  397,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 1988,  n.  475,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
            "Al Consorzio, che e' dotato di personalita' giuridica di
          diritto privato senza scopo di lucro, partecipano: 
            a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al
          piombo  esauste  e  dei  rifiuti   piombosi   mediante   la
          produzione di piombo secondario raffinato od in lega; 
            b) le imprese che  svolgono  attivita'  di  fabbricazione
          oppure di importazione di batterie al piombo; 
            c) le imprese che effettuano la raccolta  delle  batterie
          al piombo esauste e dei rifiuti piombosi; 
            d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita
          delle batterie al piombo.". 
            16.  Dopo  il  comma  3,   dell'art.   9-quinquies,   del
          decreto-legge 9 settembre 1988,  n.  397,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  novembre  1988,  n.  475,  e'
          inserito il seguente: 
            "3-bis. Nell'ambito di ciascuna categoria,  le  quote  di
          partecipazione  da  attribuire   ai   singoli   soci   sono
          determinate come segue: 
            a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera  a)  del
          comma 3  sono  determinate  in  base  al  rapporto  fra  la
          capacita'  produttiva  di  piombo  secondario  del  singolo
          soggetto  consorziato  e  quella  complessiva  di  tutti  i
          consorziati appartenenti alla stessa categoria; 
            b)   per   le   imprese   che   svolgono   attivita'   di
          fabbricazione,  oppure  d'importazione  delle  batterie  al
          piombo di cui alla lettera b) del comma 3, sono determinate
          sulla base del contributo ambientale versato al  netto  dei
          rimborsi; 
            c) le  quote  di  partecipazione  delle  imprese  e  loro
          associazioni di cui alle lettere c) e d) del  comma  3  del
          presente art. sono attribuite alle  associazioni  nazionali
          dei  raccoglitori  di  batterie  al  piombo   esauste,   in
          proporzione ai  quantitativi  conferiti  al  Consorzio  dai
          rispettivi associati, e alle associazioni  dell'artigianato
          che installano le batterie di avviamento al piombo.". 
            17. (Soppresso). 
            18. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali  di
          recupero e riciclaggio, gli eventuali  avanzi  di  gestione
          accantonati dal  Consorzio  nelle  riserve  costituenti  il
          patrimonio  netto  non  concorrono  alla   formazione   del
          reddito, a condizione che  sia  rispettato  il  divieto  di
          distribuzione, sotto qualsiasi  forma,  ai  consorziati  di
          tali avanzi e riserve, anche in caso  di  scioglimento  del
          consorzio medesimo.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 236  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 236 (Consorzio nazionale per la gestione,  raccolta
          e trattamento degli oli minerali usati). - 1.  Al  fine  di
          razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali
          usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa
          alla produzione di oli base, le imprese di cui al comma  4,
          sono tenute  a  partecipare  all'assolvimento  dei  compiti
          previsti al comma 12 tramite adesione al consorzio  di  cui
          all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.
          I  consorzi  adottano  sistemi  di  gestione  conformi   ai
          principi di cui all'art. 237. 
            2. Il consorzio di cui  al  comma  1,  gia'  riconosciuto
          dalla previgente normativa, ha  personalita'  giuridica  di
          diritto privato senza scopo di lucro e  adegua  il  proprio
          statuto in  conformita'  allo  schema  tipo  approvato  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare,  di  concerto  con   il   Ministro   dello   sviluppo
          economico,entro centoventi giorni  dalla  pubblicazione  in
          Gazzetta Ufficiale e ai  principi  contenuti  nel  presente
          decreto  ed  in  particolare  a  quelli   di   trasparenza,
          efficacia, efficienza ed economicita',  nonche'  di  libera
          concorrenza nelle attivita' di  settore.  Nei  consigli  di
          amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri  di
          amministrazione in rappresentanza dei  raccoglitori  e  dei
          riciclatori dei rifiuti deve essere  uguale  a  quello  dei
          consiglieri  di  amministrazione  in   rappresentanza   dei
          produttori. Lo statuto adottato dal consorzio e'  trasmesso
          entro quindici giorni al  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  che  lo  approva  di
          concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  salvo
          motivate  osservazioni  cui  il  consorzio  e'  tenuto   ad
          adeguarsi  nei  successivi  sessanta  giorni.  Qualora   il
          consorzio  non  ottemperi  nei   termini   prescritti,   le
          modifiche allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
          Il decreto ministeriale di approvazione dello  statuto  del
          consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
            3. Le  imprese  che  eliminano  gli  oli  minerali  usati
          tramite co-combustione e all'uopo debitamente autorizzate e
          gli altri consorzi di cui al presente art.  sono  tenute  a
          fornire  al  Consorzio  di  cui  all'art.  11  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati tecnici  di  cui
          al comma 12, lettera h), affinche' tale consorzio comunichi
          annualmente tutti i dati  raccolti  su  base  nazionale  ai
          Ministeri che esercitano il  controllo,  corredati  da  una
          relazione illustrativa.  Alla  violazione  dell'obbligo  si
          applicano le sanzioni di cui all'art. 258  per  la  mancata
          comunicazione di cui all'art. 189, comma 3. 
            4. Ai Consorzi partecipano in forma paritetica  tutte  le
          imprese che: 
            a) le imprese  che  producono,  importano  o  mettono  in
          commercio oli base vergini; 
            b) le imprese che producono oli base mediante un processo
          di rigenerazione; 
            c) le imprese che effettuano il recupero  e  la  raccolta
          degli oli usati; 
            d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita
          degli oli lubrificanti. 
            5. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite
          fra le categorie di imprese di cui al comma 4 e nell'ambito
          di ciascuna di esse sono attribuite  in  proporzione  delle
          quantita'  di  lubrificanti   prodotti,   commercializzati,
          rigenerati o recuperati. 
            6. Le deliberazioni degli organi dei  Consorzi,  adottate
          in relazione alle finalita' della parte quarta del presente
          decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti
          i consorziati. 
            7. I consorzi determinano annualmente, con riferimento ai
          costi  sopportati  nell'anno  al  netto  dei   ricavi   per
          l'assolvimento degli obblighi di cui al presente  articolo,
          il contributo per chilogrammo  dell'olio  lubrificante  che
          sara' messo a consumo nell'anno successivo. Ai  fini  della
          parte quarta del presente decreto si considerano immessi al
          consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto  del
          pagamento dell'imposta di consumo. 
            8. Le imprese  partecipanti  sono  tenute  a  versare  al
          consorzio i contributi dovuti da ciascuna di  esse  secondo
          le modalita' ed i termini fissati ai sensi del comma 9. 
            9. Le modalita' e i termini di accertamento,  riscossione
          e versamento  dei  contributi  di  cui  al  comma  8,  sono
          stabiliti con decreto del Ministro della economia  e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  delle  attivita'  produttive,  da
          pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale   entro   un   mese
          dall'approvazione dello statuto del consorzio. 
            10. I consorzi di cui al comma 1 trasmettono  annualmente
          al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  ed
          al Ministro delle attivita' produttive i bilanci preventivo
          e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione.
          I Consorzi di cui al comma 1, entro il 31  maggio  di  ogni
          anno, presentano al Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio ed al Ministro  delle  attivita'  produttive
          una relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata
          dagli stessi e dai loro singoli aderenti  nell'anno  solare
          precedente. 
            11.  Lo  statuto  di  cui  al  comma   2,   prevede,   in
          particolare,  gli  organi  dei  consorzi  e   le   relative
          modalita' di nomina. 
            12. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale
          i seguenti compiti: 
            a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica
          sulle tematiche della raccolta; 
            b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli  usati
          ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate; 
            c) espletare direttamente la attivita' di raccolta  degli
          oli usati dai detentori che  ne  facciano  richiesta  nelle
          aree  in   cui   la   raccolta   risulti   difficoltosa   o
          economicamente svantaggiosa; 
            d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della  loro
          corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione  o
          smaltimento; 
            e) cedere gli oli usati raccolti: 
            1) in  via  prioritaria,  alla  rigenerazione  tesa  alla
          produzione di oli base; 
            2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere  tecnico
          economico   e    organizzativo,    alla    combustione    o
          coincenerimento; 
            3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi  di  cui
          ai   numeri   precedenti,    allo    smaltimento    tramite
          incenerimento o deposito permanente; 
            f)   perseguire   ed   incentivare    lo    studio,    la
          sperimentazione e la realizzazione  di  nuovi  processi  di
          trattamento e di impiego alternativi; 
            g) operare nel rispetto dei principi di  concorrenza,  di
          libera  circolazione  dei  beni,  di   economicita'   della
          gestione, nonche' della tutela della salute e dell'ambiente
          da ogni inquinamento dell'aria, delle acque del suolo; 
            h) annotare ed elaborare tutti i  dati  tecnici  relativi
          alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli
          annualmente al Consorzio di cui  all'art.  11  del  decreto
          legislativo  27  gennaio  1992,  n.  95,   affinche'   tale
          Consorzio li  trasmetta  ai  Ministeri  che  esercitano  il
          controllo, corredati da una relazione illustrativa; 
            i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli  usati
          rigenerabili raccolti e della produzione  dell'impianto,  i
          quantitativi di  oli  usati  richiesti  a  prezzo  equo  e,
          comunque, non superiore al costo diretto della raccolta; 
            l) assicurare lo smaltimento degli oli usati nel caso non
          sia possibile o economicamente conveniente il recupero, nel
          rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento. 
            13. I consorzi possono svolgere le proprie  funzioni  sia
          direttamente che tramite mandati conferiti ad  imprese  per
          determinati e limitati settori di attivita'  o  determinate
          aree territoriali.  L'attivita'  dei  mandatari  e'  svolta
          sotto  la  direzione  e  la  responsabilita'  dei  consorzi
          stessi. 
            14. I soggetti giuridici appartenenti alle  categorie  di
          cui al comma 4 che vengano costituiti  o  inizino  comunque
          una  delle  attivita'  proprie  delle  categorie   medesime
          successivamente all'entrata in vigore  della  parte  quarta
          del presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzi di  cui
          al  comma  1,  entro  sessanta   giorni   dalla   data   di
          costituzione o di inizio della propria attivita'. 
            15. Decorsi novanta giorni dalla  data  di  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione  dello
          statuto di cui al comma 2, chiunque  detiene  oli  minerali
          esausti e' obbligato al loro conferimento  ai  Consorzi  di
          cui al comma 1, direttamente o mediante consegna a soggetti
          incaricati  del  consorzio  o  autorizzati,  in  base  alla
          normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di
          tali rifiuti. L'obbligo  di  conferimento  non  esclude  la
          facolta' per  il  detentore  di  cedere  gli  oli  minerali
          esausti ad imprese di altro Stato  membro  della  Comunita'
          europea. 
            16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali  di
          recupero e riciclaggio, gli eventuali  avanzi  di  gestione
          accantonati dai consorzi di cui al comma  1  nelle  riserve
          costituenti  il  patrimonio  netto  non   concorrono   alla
          formazione del reddito, a condizione che sia rispettato  il
          divieto  di  distribuzione,  sotto  qualsiasi   forma,   ai
          consorziati di tali avanzi e  riserve,  anche  in  caso  di
          scioglimento dei consorzi medesimi.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 214  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art.  214  (Determinazione  delle  attivita'   e   delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate). - 1. Le procedure  semplificate  di  cui  al
          presente Capo devono garantire  in  ogni  caso  un  elevato
          livello di protezione ambientale e  controlli  efficaci  ai
          sensi e nel rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  178,
          comma 2. 
            2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          dei territorio di concerto con i Ministri  delle  attivita'
          produttive, della salute e, per i  rifiuti  agricoli  e  le
          attivita' che danno vita ai fertilizzanti, con il  Ministro
          delle politiche agricole e  forestali,  sono  adottate  per
          ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi e le
          quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le
          attivita'  di  smaltimento  di   rifiuti   non   pericolosi
          effettuate dai produttori nei luoghi  di  produzione  degli
          stessi e le attivita' di recupero  di  cui  all'Allegato  C
          alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle
          procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216.  Con
          la medesima procedura si provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni. 
            3. (Soppresso). 
            4. Le norme e le condizioni  di  cui  al  comma  2  e  le
          procedure semplificate devono garantire che  i  tipi  o  le
          quantita'  di  rifiuti  ed  i  procedimenti  e  metodi   di
          smaltimento o di recupero siano tali da non  costituire  un
          pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e   da   non   recare
          pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
          disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.  133,
          per accedere alle procedure semplificate, le  attivita'  di
          trattamento  termico  e  di  recupero  energetico   devono,
          inoltre, rispettare le seguenti condizioni: 
            a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure
          rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; 
            b) i limiti di emissione non  siano  inferiori  a  quelli
          stabiliti   per   gli   impianti   di    incenerimento    e
          coincenerimento dei rifiuti dalla  normativa  vigente,  con
          particolare riferimento al decreto  legislativo  11  maggio
          2005, n. 133; 
            c) sia garantita la produzione di  una  quota  minima  di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale; 
            d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le
          prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, comma  2,
          e 216, commi 1, 2 e 3, 
            5. Sino all'emanazione dei decreti  di  cui  al  comma  2
          relativamente alle  attivita'  di  recupero  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui ai decreti  del  Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161. 
            6. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al
          comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
          nella lista verde di cui all'Allegato  II  del  regolamento
          (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259. 
            7. Per la tenuta dei registri di cui agli  articoli  215,
          comma  3,  e  216,  comma  3,  e  per  l'effettuazione  dei
          controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
          Sezione  regionale  dell'Albo  il  diritto  di   iscrizione
          annuale di cui all'art. 212, comma 26. 
            8. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti  nel
          rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme
          tecniche di cui ai  commi  2  e  3  e'  disciplinata  dalla
          normativa nazionale e comunitaria in  materia  di  qualita'
          dell'aria  e  di  inquinamento  atmosferico   da   impianti
          industriali. L'autorizzazione  all'esercizio  nei  predetti
          impianti  di  operazioni  di  recupero   di   rifiuti   non
          individuati ai  sensi  del  presente  art.  resta  comunque
          sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209,
          210 e 211. 
            9.  Alle  denunce,  alle  comunicazioni  e  alle  domande
          disciplinate dal presente  Capo  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni  relative   alle   attivita'
          private sottoposte alla disciplina degli articoli 19  e  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano,  altresi',
          le disposizioni di cui all'art. 21  della  legge  7  agosto
          1990,  n.  241.  A  condizione  che  siano  rispettate   le
          condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni  specifiche
          adottate ai sensi  dei  commi  1,  2  e  3  dell'art.  216,
          l'esercizio  delle  operazioni  di  recupero  dei   rifiuti
          possono essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni  dalla
          comunicazione di inizio di attivita' alla provincia.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 215  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 215 (Autosmaltimento). - 1. A condizione che  siano
          rispettate le norme tecniche e le  prescrizioni  specifiche
          di cui all'art. 214, commi  1,  2  e  3,  le  attivita'  di
          smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel  luogo
          di produzione dei rifiuti stessi possono essere  intraprese
          decorsi novanta giorni dalla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' alla provincia territorialmente competente, entro
          dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. 
            2. Le norme tecniche di  cui  al  comma  1  prevedono  in
          particolare: 
            a) il tipo, la quantita' e le caratteristiche dei rifiuti
          da smaltire; 
            b) il ciclo di provenienza dei rifiuti; 
            c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli
          impianti; 
            d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento; 
            e) la qualita' delle emissioni e  degli  scarichi  idrici
          nell'ambiente. 
            3. La  provincia  iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' ed entro il termine di cui al  comma  1  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale deve risultare: 
            a) il rispetto delle condizioni e  delle  norme  tecniche
          specifiche di cui al comma 1; 
            b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e  delle
          procedure autorizzative previste dalla normativa vigente. 
            4. La provincia,  qualora  accerti  il  mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone con provvedimento motivato  il  divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
            5. La  comunicazione  di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica
          sostanziale delle operazioni di autosmaltimento. 
            6. Restano  sottoposte  alle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli  208,   209,   210   e   211   le   attivita'   di
          autosmaltimento di rifiuti pericolosi  e  la  discarica  di
          rifiuti.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 216  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che
          siano  rispettate  le  norme  tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio
          delle  operazioni  di  recupero  dei  rifiuti  puo'  essere
          intrapreso decorsi novanta giorni  dalla  comunicazione  di
          inizio  di  attivita'   alla   provincia   territorialmente
          competente,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento   della
          comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed
          elettronici di cui all'art. 227, comma 1,  lettera  a),  di
          veicoli fuori uso di cui all'art. 227, comma 1, lettera c),
          e di impianti di coincenerimento, l'avvio  delle  attivita'
          e' subordinato all'effettuazione di una visita  preventiva,
          da parte della  provincia  competente  per  territorio,  da
          effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della
          predetta comunicazione. 
            2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al  comma  1,
          in relazione a ciascun  tipo  di  attivita',  prevedono  in
          particolare: 
            a) per i rifiuti non pericolosi: 
            1) le quantita' massime impiegabili; 
            2) la  provenienza,  i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche  alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo; 
            3) le prescrizioni  necessarie  per  assicurare  che,  in
          relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
          di  recupero,  i  rifiuti  stessi  siano  recuperati  senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
            b) per i rifiuti pericolosi: 
            1) le quantita' massime impiegabili; 
            2) la  provenienza,  i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti; 
            3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite  di
          sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite
          di emissione per  ogni  tipo  di  rifiuto  ed  al  tipo  di
          attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
          altre emissioni presenti in sito; 
            4) gli altri requisiti  necessari  per  effettuare  forme
          diverse di recupero; 
            5) le prescrizioni  necessarie  per  assicurare  che,  in
          relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze  pericolose
          contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,  i  rifiuti
          stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   e   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
            3. La  provincia  iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' e, entro il termine di cui al comma  1,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
            a) il rispetto delle norme tecniche  e  delle  condizioni
          specifiche di cui al comma 1; 
            b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per  la
          gestione dei rifiuti; 
            c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; 
            d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e  il  ciclo
          di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti  stessi
          sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo  di
          eventuali impianti mobili; 
            e)  le   caratteristiche   merceologiche   dei   prodotti
          derivanti dai cicli di recupero. 
            4. La provincia,  qualora  accerti  il  mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone, con provvedimento motivato, il divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
            5. La  comunicazione  di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero. 
            6. La procedura semplificata  di  cui  al  presente  art.
          sostituisce, limitatamente alle  variazioni  qualitative  e
          quantitative  delle  emissioni  determinate   dai   rifiuti
          individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia'
          fissano i limiti di emissione in relazione  alle  attivita'
          di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui  all'art.
          269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto, 
            7. Le disposizioni semplificate del presente art. non  si
          applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad
          eccezione: 
            a) delle attivita' per il riciclaggio e per  il  recupero
          di materia prima secondaria e di produzione di  compost  di
          qualita' dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata; 
            b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani  per
          ottenere combustibile da rifiuto  effettuate  nel  rispetto
          delle norme tecniche di cui al comma 1. 
            8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione  in
          atmosfera di cui all'art. 214, comma 4, lettera b),  e  dei
          limiti  delle  altre  emissioni  inquinanti  stabilite   da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio, di concerto  con  il  Ministro
          delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni
          e misure relative alla concessione di incentivi  finanziari
          previsti  da  disposizioni  legislative  vigenti  a  favore
          dell'utilizzazione  dei  rifiuti  in  via  prioritaria   in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie, sostanze, oggetti, nonche' come  combustibile  per
          produrre  energia  elettrica,  tenuto   anche   conto   del
          prevalente interesse pubblico al recupero energetico  nelle
          centrali  elettriche  di  rifiuti   urbani   sottoposti   a
          preventive  operazioni  di  trattamento  finalizzate   alla
          produzione di combustibile da rifiuti  e  nel  rispetto  di
          quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE del 27 settembre
          2001 e dal relativo decreto legislativo  di  attuazione  29
          dicembre 2003, n. 387. 
            9. (Soppresso). 
            10. (Soppresso). 
            11. Alle attivita' di cui al presente art.  si  applicano
          integralmente le norme  ordinarie  per  il  recupero  e  lo
          smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
          effettivo ed oggettivo al recupero. 
            12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti
          pericolosi  di  cui  al  comma  1  sono   comunicate   alla
          Commissione dell'Unione europea tre mesi prima  della  loro
          entrata in vigore. 
            13.  Le  operazioni  di  messa  in  riserva  dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai  sensi  del  presente  art.  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato  C  alla  parte
          quarta del presente decreto. 
            14. Fatto salvo quanto previsto dal comma  13,  le  norme
          tecniche  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso
          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di
          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9
          dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,
          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni. 
            15. Le comunicazioni effettuate alla data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto   alle   sezioni   regionali
          dell'Albo sono trasmesse, a cura  delle  Sezioni  medesime,
          alla provincia territorialmente competente.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 229  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 229 (Combustibile  da  rifiuti  e  combustibile  da
          rifiuti di qualita' elevata - cdr e cdr-q). - 1. Ai sensi e
          per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il
          combustibile  da  rifiuti  (Cdr),  di  seguito  Cdr,  e  il
          combustibile da rifiuti di qualita'  elevata  (CDR  -Q)  di
          seguito  CDR-Q,  come  definito  dall'art.  183,  comma  1,
          lettera s), sono classificati come rifiuto speciale. 
            2. (Soppresso). 
            3. La produzione del CDR e del CDR-Q  deve  avvenire  nel
          rispetto della gerarchia  del  trattamento  dei  rifiuti  e
          rimane   comunque    subordinata    al    rilascio    delle
          autorizzazioni    alla    costruzione    e    all'esercizio
          dell'impianto previste  dalla  parte  quarta  del  presente
          decreto. Nella produzione del CDR e del  CDR-Q  e'  ammesso
          per una percentuale massima del cinquanta per cento in peso
          l'impiego  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi.  Per  la
          produzione e l'impiego del CDR e' ammesso il  ricorso  alle
          procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216. 
            4. Ai  fini  della  costruzione  e  dell'esercizio  degli
          impianti di incenerimento o coincenerimento che  utilizzano
          il CDR si applicano le specifiche disposizioni, comunitarie
          e  nazionali,  in  materia  di   autorizzazione   integrata
          ambientale  e  di  incenerimento  dei   rifiuti.   Per   la
          costruzione e per l'esercizio degli impianti di  produzione
          di energia elettrica e per  i  cementifici  che  utilizzano
          CDR-Q si applica la specifica normativa di settore. 
            5. (Soppresso). 
            6. (Soppresso).". 
            - Si riporta il testo del  comma  5,  dell'art.  258  del
          citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come
          modificato dal presente decreto: 
            "5. Se le  indicazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella
          comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico,
          nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati  e
          nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono
          di  ricostruire  le  informazioni  dovute,  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro
          a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica
          se le indicazioni  di  cui  al  comma  4  sono  formalmente
          incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi  per
          ricostruire le informazioni dovute per legge,  nonche'  nei
          casi di  mancato  invio  alle  autorita'  competenti  e  di
          mancata conservazione dei registri  di  cui  all'art.  190,
          comma 1, o del formulario di cui all'art. 193.". 
            - Si riporta l'Allegato C al Titolo V della parte  quarta
          del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come
          modificato dal presente decreto: 
                                  "Allegato C 
                            Operazioni di recupero 
            N.B. Il presente allegato intende elencare le  operazioni
          di recupero come avvengono nella pratica. I rifiuti  devono
          essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo  e
          senza  usare  procedimenti  o  metodi  che  possano  recare
          pregiudizio all'ambiente: 
            R1 Utilizzazione  principale  come  combustibile  o  come
          altro mezzo per produrre energia; 
            R2 Rigenerazione/recupero di solventi; 
            R3  Riciclo/recupero   delle   sostanze   organiche   non
          utilizzate  come  solventi  (comprese  le   operazioni   di
          compostaggio e altre trasformazioni biologiche; 
            R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici; 
            R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche; 
            R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi; 
            R7 Recupero  dei  prodotti  che  servono  a  captare  gli
          inquinanti; 
            R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; 
            R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; 
            R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura  o
          dell'ecologia; 
            R11  Utilizzazione  di  rifiuti  ottenuti  da  una  delle
          operazioni indicate da R1 a R10; 
            R12  Scambio  di  rifiuti  per  sottoporli  a  una  delle
          operazioni indicate da R1 a R11; 
            R13 Messa in riserva di  rifiuti  per  sottoporli  a  una
          delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
          deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
          sono prodotti; 
            R14 (soppressa).". 
            - Si riporta l'Allegato 1 al Titolo V della parte  quarta
          del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come
          modificato dal presente decreto: 
                                  "Allegato 1 
              CRITERI GENERALI PER L'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO 
                           AMBIENTALE SITO-SPECIFICA 
            Premessa. 
            Il presente allegato definisce gli elementi necessari per
          la redazione dell'analisi di rischio  sanitario  ambientale
          sito-specifica  (nel  seguito  analisi  di   rischio),   da
          utilizzarsi per la definizione degli obiettivi di bonifica.
          L'analisi di rischio si puo'  applicare  prima,  durante  e
          dopo le operazioni di bonifica o messa in sicurezza. 
            L'articolato   normativo    fa    riferimento    a    due
          criteri-soglia   di   intervento:   il   primo   (CSC)   da
          considerarsi  valore  di  attenzione,  superato  il   quale
          occorre svolgere una caratterizzazione ed il secondo  (CSR)
          che  identifica  i  livelli   di   contaminazione   residua
          accettabili, calcolati mediante  analisi  di  rischio,  sui
          quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di
          bonifica. 
            Il  presente  allegato  definisce  i  criteri  minimi  da
          applicare nella procedura di analisi di rischio inversa che
          verra' utilizzata per  il  calcolo  delle  CSR,  cioe'  per
          definire in modo rigoroso e cautelativo per l'ambiente  gli
          obiettivi di bonifica aderenti alla realta' del  sito,  che
          rispettino  i  criteri  di   accettabilita'   del   rischio
          cancerogeno e dell'indice di rischio assunti nei  punti  di
          conformita' prescelti. 
            Concetti e principi base. 
            Nell'applicazione  dell'analisi  di  rischio   dei   siti
          contaminati ed ai fini di una interpretazione corretta  dei
          risultati  finali  occorre  tenere   conto   dei   seguenti
          concetti: 
            la grandezza rischio, in tutte le sue diverse  accezioni,
          ha costantemente al suo interno componenti probabilistiche.
          Nella  sua  applicazione  per  definire  gli  obiettivi  di
          risanamento e' importante sottolineare che la  probabilita'
          non e' legata all'evento di contaminazione (gia' avvenuto),
          quanto alla natura probabilistica degli effetti nocivi  che
          la contaminazione,  o  meglio  l'esposizione  ad  un  certo
          contaminante, puo' avere sui ricettori finali. 
            Ai fini di una piena accettazione  dei  risultati  dovra'
          essere  posta  una  particolare  cura  nella   scelta   dei
          parametri da utilizzare  nei  calcoli,  scelta  che  dovra'
          rispondere sia a criteri di conservativita',  il  principio
          della cautela e' intrinseco alla procedura  di  analisi  di
          rischio, che a quelli di sito-specificita' ricavabili dalle
          indagini di caratterizzazione svolte. 
            L'individuazione e l'analisi dei potenziali  percorsi  di
          esposizione e dei bersagli e la definizione degli obiettivi
          di bonifica, in coerenza con  gli  orientamenti  strategici
          piu' recenti, devono tenere presente la destinazione  d'uso
          del  sito  prevista  dagli  strumenti   di   programmazione
          territoriale. 
            Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare. 
            Sulla base della struttura del  processo  decisionale  di
          "analisi  di  rischio",  indipendentemente  dal   tipo   di
          metodologia impiegata, dovranno  essere  parametrizzate  le
          seguenti componenti: contaminanti indice, sorgenti,  vie  e
          modalita' di esposizione, ricettori finali. 
            Di seguito si presentano gli indirizzi necessari  per  la
          loro definizione ai fini dei calcoli. 
            Contaminanti indice. 
            Particolare attenzione dovra' essere posta  nella  scelta
          delle  sostanze  di  interesse  (contaminanti  indice)   da
          sottoporre ai calcoli di analisi di rischio. 
            La scelta dei contaminanti indice, desunti dai  risultati
          della caratterizzazione,  deve  tener  conto  dei  seguenti
          fattori: 
            * Superamento della o delle CSC,  ovvero  dei  valori  di
          fondo naturali. 
            * Livelli di tossicita'. 
            * Grado di mobilita' e persistenza  nelle  varie  matrici
          ambientali 
            * Correlabilita' ad attivita' svolta nel sito 
            * Frequenza dei valori superiori al CSC. 
                                   Sorgenti 
            Le indagini di caratterizzazione  dovranno  portare  alla
          valutazione   della   geometria   della   sorgente:    tale
          valutazione  dovra'  necessariamente  tenere  conto   delle
          dimensioni  globali  del  sito,  in  modo   da   procedere,
          eventualmente, ad una suddivisione in aree omogenee sia per
          le caratteristiche idrogeologiche che per  la  presenza  di
          sostanze contaminanti,  da  sottoporre  individualmente  ai
          calcoli di analisi di rischio. 
            In generale l'esecuzione dell'analisi di rischio richiede
          l'individuazione   di   valori   di   concentrazione    dei
          contaminanti  rappresentativi  in  corrispondenza  di  ogni
          sorgente  di  contaminazione  (suolo  superficiale,   suolo
          profondo,  falda)  secondo  modalita'  e  criteri  che   si
          diversificano in  funzione  del  grado  di  approssimazione
          richiesto. 
            Tale valore verra' confrontato con  quello  ricavato  dai
          calcoli di analisi  di  rischio,  per  poter  definire  gli
          interventi  necessari.  Salvo  che  per  le  contaminazioni
          puntuali  (hot-spots),  che  verranno  trattate   in   modo
          puntuale, tali  concentrazioni  dovranno  essere  di  norma
          stabilite su  basi  statistiche  (media  aritmetica,  media
          geometrica, UCL 95% del valore medio). 
                     Le vie e le modalita' di esposizione 
            Le vie di esposizione sono quelle mediante  le  quali  il
          potenziale bersaglio entra  in  contatto  con  le  sostanze
          inquinanti. 
            Si ha una esposizione diretta se la  via  di  esposizione
          coincide con la  sorgente  di  contaminazione;  si  ha  una
          esposizione indiretta nel  caso  in  cui  il  contatto  del
          recettore con la  sostanza  inquinante  avviene  a  seguito
          della migrazione dello stesso e quindi avviene ad una certa
          distanza dalla sorgente. 
            Le vie di esposizione per le  quali  occorre  definire  i
          parametri da introdurre nei calcoli sono le seguenti: 
            - Suolo superficiale (compreso fra  piano  campagna  e  1
          metro di profondita). 
            - Suolo profondo (compreso fra la base del  precedente  e
          la massima profondita' indagata). 
            - Aria outdoor (porzione di ambiente  aperto,  aeriforme,
          dove si possono avere evaporazioni di  sostanze  inquinanti
          provenienti dai livelli piu' superficiali). 
            - Aria indoor (porzione di ambiente  aeriforme  confinata
          in ambienti chiusi. 
            - Acqua sotterranea (falda superficiale e/o profonda). 
            Le modalita' di  esposizione  attraverso  le  quali  puo'
          avvenire il  contatto  tra  l'inquinante  ed  il  bersaglio
          variano  in  funzione  delle  vie  di   esposizione   sopra
          riportate e sono distinguibili in: 
            - ingestione di acqua potabile. 
            - ingestione di suolo. 
            - contatto dermico. 
            - inalazione di vapori e particolato. 
                  I recettori o bersagli della contaminazione 
            Sono i recettori umani, identificabili in  residenti  e/o
          lavoratori presenti nel sito (on-site) o persone che vivono
          al di fuori del sito (off-site). 
            Di fondamentale importanza e'  la  scelta  del  punto  di
          conformita' (soprattutto quello per le acque sotterranee) e
          del livello di rischio  accettabile  sia  per  le  sostanze
          cancerogene che non-cancerogene; 
            - punto di conformita' per le acque sotterranee. 
            Il  punto  di  conformita'  per  le   acque   sotterranee
          rappresenta il punto a valle idrogeologico  della  sorgente
          al quale deve essere garantito il  ripristino  dello  stato
          originale (ecologico, chimico e/o quantitativo)  del  corpo
          idrico  sotterraneo,  onde  consentire  tutti  i  suoi  usi
          potenziali, secondo quanto previsto nella parte  terza  (in
          particolare art. 76)  e  nella  parte  sesta  del  presente
          decreto (in particolare art.  300).Pertanto  in  attuazione
          del  principio  generale  di  precauzione,  il   punto   di
          conformita' deve  essere  di  norma  fissato  non  oltre  i
          confini del sito  contaminato  oggetto  di  bonifica  e  la
          relativa CSR per ciascun contaminante deve  essere  fissata
          equivalente alle CSC di  cui  all'Allegato  5  della  parte
          quarta  del  presente  decreto.  Valori  superiori  possono
          essere ammissibili solo in  caso  di  fondo  naturale  piu'
          elevato  o  di  modifiche  allo  stato  originario   dovute
          all'inquinamento diffuso, ove accertati  o  validati  dalla
          Autorita' pubblica  competente,  o  in  caso  di  specifici
          minori  obiettivi  di  qualita'   per   il   corpo   idrico
          sotterraneo  o  per  altri  corpi  idrici  recettori,   ove
          stabiliti e indicati  dall'Autorita'  pubblica  competente,
          comunque   compatibilmente   con   l'assenza   di   rischio
          igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle. A
          monte  idrogeologico  del  punto   di   conformita'   cosi'
          determinato e comunque limitatamente alle aree interne  del
          sito in considerazione, la concentrazione dei  contaminanti
          puo'  risultare  maggiore  della  CSR  cosi'   determinata,
          purche' compatibile con il rispetto della CSC al  punto  di
          conformita' nonche' compatibile con l'analisi  del  rischio
          igienico  sanitario  per  ogni  altro  possibile  recettore
          nell'area stessa; 
            - criteri di accettabilita'  del  rischio  cancerogeno  e
          dell'indice di rischio. 
            Si propone 1x 10^"-6" come valore di rischio incrementale
          accettabile  per  la  singola  sostanza  cancerogena  e  1x
          10^"-5" come valore  di  rischio  incrementale  accettabile
          cumulato per tutte le sostanze cancerogene, mentre  per  le
          sostanze non cancerogene si applica  il  criterio  del  non
          superamento della dose tollerabile  o  accettabile  (ADI  o
          TDI) definita per la  sostanza  (Hazard  Index  complessivo
          "1). 
                   Procedure di calcolo e stima del rischio. 
            Le    procedure    di    calcolo     finalizzate     alla
          caratterizzazione   quantitativa    del    rischio,    data
          l'importanza della  definizione  dei  livelli  di  bonifica
          (CSR), dovranno  essere  condotte  mediante  l'utilizzo  di
          metodologie quale ad esempio ASTM  PS  104,  di  comprovata
          validita' sia dal punto di vista  delle  basi  scientifiche
          che  supportano  gli  algoritmi  di  calcolo,   che   della
          riproducibilita' dei risultati. 
                           Procedura di validazione. 
            Al  fine  di  consentire  la  validazione  dei  risultati
          ottenuti da parte degli enti  di  controllo  e'  necessario
          avere la piena rintracciabilita'  dei  dati  di  input  con
          relative fonti e dei criteri utilizzati per i calcoli. 
            Gli elementi piu' importanti sono di seguito riportati: 
            * Criteri di scelta dei contaminanti indice. 
            * Modello concettuale del sito alla  luce  dei  risultati
          delle  indagini  di  caratterizzazione  con   percorsi   di
          esposizione e punti di conformita'. 
            * Procedure di calcolo utilizzate. 
            * Fonti utilizzate per la determinazione dei parametri di
          input degli algoritmi di calcolo.". 
            - Si riporta il testo del comma  4,  dell'art.  242,  del
          citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come
          modificato dal presente decreto: 
            "4. Sulla base delle risultanze della  caratterizzazione,
          al sito e' applicata la procedura di  analisi  del  rischio
          sito specifica per la determinazione  delle  concentrazioni
          soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della
          procedura di analisi di rischio sono stabiliti con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e della salute entro il  30  giugno  2008.  Nelle
          more dell'emanazione del predetto decreto,  i  criteri  per
          l'applicazione della procedura di analisi di  rischio  sono
          riportati nell'Allegato 1 alla parte  quarta  del  presente
          decreto. Entro sei  mesi  dall'approvazione  del  piano  di
          caratterizzazione, il soggetto responsabile  presenta  alla
          regione i risultati dell'analisi di rischio. La  conferenza
          di   servizi   convocata   dalla   regione,    a    seguito
          dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il  soggetto
          responsabile, cui e' dato  un  preavviso  di  almeno  venti
          giorni, approva il documento di analisi di rischio entro  i
          sessanta  giorni  dalla  ricezione   dello   stesso.   Tale
          documento e' inviato  ai  componenti  della  conferenza  di
          servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
          conferenza e,  in  caso  di  decisione  a  maggioranza,  la
          delibera di adozione fornisce  una  adeguata  ed  analitica
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza.". 
            - Si riporta il testo del comma  1,  dell'art.  264,  del
          citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come
          modificato dal presente decreto: 
            "Art. 264 (Abrogazione di norme). - 1. A decorrere  dalla
          data di entrata in vigore della parte quarta  del  presente
          decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di
          cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza: 
            a) la legge 20 marzo 1941, n. 366; 
            b)  il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   10
          settembre 1982, n. 915; 
            c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,  ad
          eccezione  dell'art.  9  e   dell'art.   9-quinquies   come
          riformulato dal presente decreto. Al fine di assicurare che
          non vi sia alcuna soluzione di  continuita'  nel  passaggio
          dalla preesistente normativa a quella prevista dalla  parte
          quarta del  presente  decreto,  i  provvedimenti  attuativi
          dell'art. 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre  1988,
          n.  397,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
          novembre 1988, n, 475, continuano ad applicarsi  sino  alla
          data di entrata in vigore dei corrispondenti  provvedimenti
          attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto; 
            d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n.  361,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,  ad
          eccezione  degli  articoli  1,  1-bis,  1-ter,  1-quater  e
          1-quinquies; 
            e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45; 
            f) l'art. 29-bis del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427; 
            g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'art.  103  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
            h) l'art. 5, comma 1, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  agosto  1994,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994; 
            i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine
          di  assicurare  che  non  vi  sia   alcuna   soluzione   di
          continuita' nel passaggio dalla  preesistente  normativa  a
          quella prevista dalla parte quarta del presente decreto,  i
          provvedimenti attuativi del citato  decreto  legislativo  5
          febbraio 1997, n. 22, continuano ad  applicarsi  sino  alla
          data di entrata in vigore dei corrispondenti  provvedimenti
          attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto; 
            l) l'art. 14 del decreto-legge 8  luglio  2002,  n.  138,
          convertito, con modificazioni, dall'art. 14 della  legge  8
          agosto 2002, n. 178; 
            m) l'art. 9, comma 2-bis, della legge 21  novembre  2000,
          n. 342, ultimo periodo, dalle parole: "i  soggetti  di  cui
          all'art. 38, comma 3, lettera a) sino alla parola: "CONAI"; 
            n) (soppressa); 
            o) gli articoli  4,  5,  8,  12,  14  e  15  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai  fini
          della gestione degli oli usati,  fino  al  conseguimento  o
          diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e
          per un periodo comunque non superiore ad un triennio  dalla
          data della sua entrata in vigore, tutte  le  autorizzazioni
          concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta
          del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi
          compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  il
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16
          maggio 1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare  che  non  vi
          sia  soluzione   di   continuita'   nel   passaggio   dalla
          preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta
          del presente decreto, i provvedimenti  attuativi  dell'art.
          11  del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.   95,
          continuano ad applicarsi  sino  alla  data  di  entrata  in
          vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi  previsti
          dalla parte quarta del presente decreto; 
            p) l'art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93.". 
            - Si riporta il testo dell'art. 265, del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
            "Art. 265 (Disposizioni transitorie).  -  1.  Le  vigenti
          norme  regolamentari  e  tecniche   che   disciplinano   la
          raccolta, il trasporto, il recupero e  lo  smaltimento  dei
          rifiuti  restano  in   vigore   sino   all'adozione   delle
          corrispondenti  specifiche  norme  adottate  in  attuazione
          della  parte  quarta  del  presente  decreto.  Al  fine  di
          assicurare che non vi sia alcuna soluzione  di  continuita'
          nel  passaggio  dalla  preesistente  normativa   a   quella
          prevista  dalla  parte  quarta  del  presente  decreto,  le
          pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle  rispettive
          competenze, adeguano la previgente normativa di  attuazione
          alla disciplina contenuta nella parte quarta  del  presente
          decreto, nel rispetto di quanto  stabilito  dall'art.  264,
          comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici  e
          nocivi  continua  ad   intendersi   riferito   ai   rifiuti
          pericolosi. 
            2. In  attesa  delle  specifiche  norme  regolamentari  e
          tecniche in  materia  di  trasporto  dei  rifiuti,  di  cui
          all'art. 195, comma 2, lettera l), e fermo restando  quanto
          previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182  in
          materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico,
          i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il
          regime normativo in materia di  trasporti  via  mare  e  la
          disciplina delle operazioni di carico, scarico,  trasbordo,
          deposito e maneggio in  aree  portuali.  In  particolare  i
          rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose. 
            3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio, di concerto con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro  delle
          attivita' produttive, individua  con  apposito  decreto  le
          forme di promozione e di incentivazione per  la  ricerca  e
          per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica  presso  le
          universita', nonche' presso le imprese e i loro consorzi. 
            4. Fatti salvi gli interventi  realizzati  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          entro  centottanta  giorni  da  tale  data,   puo'   essere
          presentata  all'autorita'  competente  adeguata   relazione
          tecnica al fine di rimodulare  gli  obiettivi  di  bonifica
          gia' autorizzati sulla  base  dei  criteri  definiti  dalla
          parte quarta del presente decreto.  L'autorita'  competente
          esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto
          necessarie. 
            5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio di concerto con il Ministro delle  attivita'
          produttive  sono  disciplinati  modalita',  presupposti  ed
          effetti economici per l'ipotesi in cui i soggetti  aderenti
          ai vigenti consorzi pongano in essere o aderiscano a  nuovi
          consorzi o a forme ad essi alternative, in conformita' agli
          schemi tipo di statuto  approvati  dai  medesimi  Ministri,
          senza che da cio' derivino nuovi o maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica. 
            6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti  alla
          data di entrata in vigore della parte quarta  del  presente
          decreto e sottoposte alla  disciplina  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,  sono  autorizzate  in
          via  transitoria,  previa  presentazione   della   relativa
          domanda,  e  fino  al  rilascio  o  al  definitivo  diniego
          dell'autorizzazione medesima, ad  utilizzare,  impiegandoli
          nel proprio ciclo produttivo, i rottami ferrosi individuati
          dal  codice  GA  430  dell'Allegato  II  (lista  verde  dei
          rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259 e  i
          rottami non ferrosi individuati da codici  equivalenti  del
          medesimo Allegato. 
            6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto svolgono attivita' di recupero di  rottami
          ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal
          campo di  applicazione  della  parte  quarta  del  medesimo
          decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attivita'  di
          gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni
          previgenti  fino   al   rilascio   o   al   diniego   delle
          autorizzazioni  necessarie  allo   svolgimento   di   dette
          attivita'  nel  nuovo  regime.  Le  relative   istanze   di
          autorizzazione o iscrizione sono presentate  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.". 
            - Si riporta il testo del comma  7,  dell'art.  266,  del
          citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come
          modificato dal presente decreto: 
            "7.  Con  successivo  decreto,  adottato   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
          i Ministri delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle
          attivita'  produttive  e  della  salute,  e'   dettata   la
          disciplina  per  la  semplificazione  amministrativa  delle
          procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e  le
          rocce  da  scavo,  provenienti  da  cantieri   di   piccole
          dimensioni la cui produzione non  superi  i  seimila  metri
          cubi  di  materiale,  nel   rispetto   delle   disposizioni
          comunitarie in materia.". 
            - L'Allegato 1, Suballegato 1, del decreto  del  Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante "Individuazione  dei
          rifiuti   non   pericolosi   sottoposti   alle    procedure
          semplificate di recupero ai sensi degli articoli  31  e  33
          del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n.  88,
          supplemento ordinario.