Art. 3.
                 Clausola di invarianza finanziaria
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2.  Le  amministrazioni  interessate svolgono le attivita' previste
dal  presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  3.  All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 161 e
206-bis  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli organismi
interessati fanno fronte con le modalita' di cui al comma 2.
  4.   Resta   ferma   l'attuazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 29  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
 
          Note all'art. 3:
              - L'art.  161  del  citato decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, e' il seguente:
              «Art.  161  (Osservatorio  sulle  risorse idriche e sui
          rifiuti).  -  1. L'Autorita', per lo svolgimento dei propri
          compiti,  si  avvale  di  un  Osservatorio  sui  settori di
          propria   competenza.  L'Osservatorio  svolge  funzioni  di
          raccolta,  elaborazione e restituzione di dati statistici e
          conoscitivi  formando una banca dati connessa con i sistemi
          informativi  del Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio,  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  delle  Autorita'  di  bacino e dei
          soggetti  pubblici  che detengono informazioni nel settore.
          In  particolare,  l'Osservatorio  raccoglie ed elabora dati
          inerenti:
                a) al  censimento  dei  partecipanti  alle  gare  per
          l'affidamento  dei  servizi,  nonche'  dei soggetti gestori
          relativamente ai dati dimensionali, tecnici e finanziari di
          esercizio;
                b) alle    condizioni   generali   di   contratto   e
          convenzioni per l'esercizio dei servizi;
                c) ai   modelli   adottati   di   organizzazione,  di
          gestione,  di  controllo  e di programmazione dei servizi e
          degli impianti;
                d) ai livelli di qualita' dei servizi erogati;
                e) alle tariffe applicate;
                f) ai  piani  di  investimento  per  l'ammodernamento
          degli impianti e lo sviluppo dei servizi.
              2.  I  gestori  dei  servizi  idrici  e  di  raccolta e
          smaltimento   dei  rifiuti  trasmettono  ogni  dodici  mesi
          all'Osservatorio i dati e le informazioni di cui al comma 1
          e comunque tutti i dati che l'Osservatorio richieda loro in
          qualsiasi momento.
              3.   Sulla  base  dei  dati  acquisiti,  l'Osservatorio
          effettua,  su  richiesta  dell'Autorita',  elaborazioni  al
          fine, tra l'altro, di:
                a) definire    indici   di   produttivita'   per   la
          valutazione  della economicita' delle gestioni a fronte dei
          servizi resi;
                b) individuare    livelli   tecnologici   e   modelli
          organizzativi ottimali dei servizi;
                c) definire parametri di valutazione per il controllo
          delle  politiche  tariffarie  praticate,  anche  a supporto
          degli  organi  decisionali  in  materia  di  fissazione  di
          tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei
          criteri fissati in materia dai competenti organi statali;
                d) individuare   situazioni   di   criticita'   e  di
          irregolarita'  funzionale  dei  servizi  o  di inosservanza
          delle prescrizioni normative vigenti in materia;
                e) promuovere  la  sperimentazione  e  l'adozione  di
          tecnologie innovative;
                f) verificare  la  fattibilita'  e  la congruita' dei
          programmi   di   investimento  in  relazione  alle  risorse
          finanziarie e alla politica tariffaria;
                g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi.
              4.  L'Osservatorio  assicura  l'accesso  generalizzato,
          anche   per  via  informatica,  ai  dati  raccolti  e  alle
          elaborazioni      effettuate      secondo     deliberazione
          dell'Autorita' e nel rispetto delle disposizioni generali.
              5.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente e della
          tutela   del   territorio,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la
          funzione  pubblica,  sono  determinate,  nel  rispetto  del
          principio   dell'invarianza  degli  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica, la dotazione organica dell'Osservatorio,
          cui  e' preposto un dirigente, e le spese di funzionamento.
          Per  l'espletamento  dei propri compiti, l'Osservatorio, su
          indicazione dell'Autorita', puo' avvalersi della consulenza
          di  esperti  nel  settore  e stipulare convenzioni con enti
          pubblici di ricerca e con societa' specializzate.».
              - L'art.  29  del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
          recante  «Disposizioni  urgenti per il rilancio economico e
          sociale,  per  il contenimento e la razionalizzazione della
          spesa  pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
          di   contrasto   all'evasione  fiscale»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006, n. 248, e' il
          seguente:
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  30  giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, le necessarie misure di adeguamento
          ai  nuovi  limiti  di  spesa.  Tale riduzione si aggiunge a
          quella   prevista   dall'art.   1,  comma 58,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis) indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter) previsione  di  una  relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri;
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del  presente  art.  non  trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.  Le  disposizioni del presente art. non si applicano
          ai  commissari  straordinari del Governo di cui all'art. 11
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e  agli organi di
          direzione, amministrazione e controllo.».