Art. 10. Disposizioni finali 1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. 2. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, sino all'emanazione del nuovo regolamento. 3. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ad esclusione del comma 5 dell'articolo 5. 4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Amato, Ministro dell'interno Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 37
Note all'art. 10: - Per il testo del comma 5, dell'art. 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 9. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, reca «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali». - Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, si vedano le note alle premesse.