Art. 2.
        Dipartimento delle politiche europee e internazionali
  1.   Il  Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali
esercita  le  competenze  del  Ministero  in  materia di politiche di
mercato  nel  settore  agricolo  e  agro-alimentare,  della  pesca  e
dell'acquacoltura  e  cura i rapporti con l'Unione europea nella fase
di  formazione  e  di  attuazione  della  normativa  comunitaria  del
Consiglio, del Parlamento e della Commissione.
  2.  Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero,
le  relazioni  comunitarie  ed  i  rapporti  internazionali  in  sede
bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione
Mondiale   del   Commercio   (OMC)   e   dell'Organizzazione  per  la
Cooperazione  e  lo  Sviluppo  economico  (OCSE)  in  raccordo con il
Ministero degli affari esteri.
  3.   Il  Dipartimento  e'  articolato  in  tre  uffici  di  livello
dirigenziale  generale,  con  le  denominazioni  e  le  competenze di
seguito  indicate,  oltre  ad  un ufficio di livello dirigenziale non
generale:
    a)    Direzione    generale   delle   politiche   comunitarie   e
internazionali  di  mercato: trattazione, cura e rappresentanza degli
interessi  agricoli  ed  agroalimentari  in  sede comunitaria per gli
aspetti di mercato e i sostegni diretti di cui al regolamento (CE) n.
1782/2003   del  Consiglio,  del  29  settembre  2003,  e  successive
modificazioni;  partecipazione  ai  processi  di  elaborazione  della
posizione  comune e di formazione della politica agricola comune e di
definizione  dei  regolamenti,  delle  direttive  e  delle  decisioni
dell'Unione   europea  connessi  con  tale  politica;  rappresentanza
dell'amministrazione  nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati
e  nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della
normativa   comunitaria  di  settore;  rapporti  con  le  istituzioni
comunitarie e con gli Stati membri dell'Unione europea, nonche' con i
Paesi  terzi  per  le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai
sostegni  diretti  della  politica agricola comune; trattazione delle
tematiche  relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e
agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza
degli   interessi   e   delle  posizioni  nazionali  negli  organismi
internazionali  multilaterali  quali  l'Organizzazione  Mondiale  del
Commercio  (OMC) e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
economico  (OCSE).  La  Direzione  generale si articola in sei uffici
dirigenziali non generali;
    b)   Direzione   generale   per   l'attuazione   delle  politiche
comunitarie   e  internazionali  di  mercato:  predisposizione  delle
disposizioni  nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare la
applicazione   della   regolamentazione  comunitaria  in  materia  di
organizzazioni  di  mercato  agricolo  e agroalimentari e di sostegni
diretti;  coordinamento dell'attivita' svolta, in materia di mercati,
dalle  regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA),
dagli  Organismi  pagatori  e  dalle  altre  amministrazioni deputate
all'applicazione  della  regolamentazione  comunitaria  ed esecuzione
degli  obblighi  comunitari  riferibili  al livello statale; analisi,
monitoraggio  e  valutazione sullo stato di attuazione della politica
agricola  comunitaria  di  mercato  compreso l'andamento della spesa;
monitoraggio  dell'andamento  dei  mercati  in  collaborazione con le
competenti  Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico
e gli enti competenti in materia; adempimenti relativi all'attuazione
della  normativa comunitaria concernente il Fondo europeo agricolo di
garanzia  (FEAGA);  riconoscimento  degli organismi pagatori previsti
dalla  normativa  comunitaria  e  supervisione  della  attivita'  dei
medesimi;  contingenti  ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di
importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
funzioni  connesse  con  l'applicazione  degli accordi internazionali
concernenti  i mercati e gli aiuti. La Direzione generale si articola
in cinque uffici dirigenziali non generali;
    c)  Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura:
trattazione,  cura  e  rappresentanza  degli  interessi della pesca e
acquacoltura   in  sede  comunitaria  ed  internazionale;  disciplina
generale  e  coordinamento delle politiche relative alle attivita' di
pesca  e  acquacoltura  in  materia di gestione delle risorse ittiche
marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici; aiuti di
Stato  in  materia di pesca e acquacoltura; gestione del fondo per il
credito   peschereccio;   ricerca   applicata   alla  pesca  ed  alla
acquacoltura;  tutela,  valorizzazione, qualita' dei prodotti ittici;
adempimenti  nazionali  relativi  al Fondo europeo della pesca (FEP).
Per  le  funzioni  di  propria  competenza,  la Direzione generale si
avvale  delle  Capitanerie  di  porto, ivi compreso, sulla base delle
direttive  del  Ministro,  il reparto pesca marittima (RPM) del Corpo
delle  Capitanerie di porto. La Direzione generale si articola in sei
uffici dirigenziali non generali.
 
          Nota all'art. 2:
              - Il  regolamento  (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del
          29 settembre  2003, che stabilisce norme comuni relative ai
          regimi  di  sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica
          agricola  comune  e  istituisce taluni regimi di sostegno a
          favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
          n.  2019/93,  (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
          1454/2001,  (CE)  n.  1868/94,  (CE)  n. 1251/1999, (CE) n.
          1254/1999,  (CE)  n.  1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
          2529/2001, e' pubblicato nella GUCE n. L 270 del 21 ottobre
          2003.