Art. 3.
              Dipartimento delle politiche di sviluppo
                         economico e rurale
  1.  Il  Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale
esercita  le  competenze  del  Ministero in materia di sviluppo delle
imprese   e   dei   mercati,   di   prodotti   alimentari;  tutela  e
valorizzazione  della  qualita';  politiche strutturali e di sviluppo
rurale  comunitarie  e  nazionali;  problematiche  discendenti  dalla
normativa   fiscale   e  previdenziale  in  agricoltura;  tutela  dei
patrimoni   genetici   e   regolazione   delle   sementi;   tutela  e
valorizzazione  della  biodiversita'  vegetale  e animale ai fini del
miglioramento  della  produzione  agricola  e  forestale;  tutela del
consumatore  nel  settore  agricolo e agroalimentare, comunicazione e
promozione  agroalimentare  e  della  pesca  in  ambito  nazionale  e
comunitario; attivita' venatoria e gestione programmata della stessa;
economia  montana  nell'ambito  della  politica  di  sviluppo rurale;
coordinamento  dell'attuazione  delle  leggi  pluriennali  di  spesa;
servizi  generali e personale, anche ai sensi del decreto legislativo
7  marzo  2005, n. 82; attivita' di competenza del Ministero relative
al  Sistema  informativo  agricolo  nazionale (S.I.A.N.); supporto al
funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16
del  decreto  legislativo  29  marzo 2004, n. 99. Sono fatte salve le
competenze in materia del Ministero della salute.
  2.   Il  Dipartimento  e'  articolato  in  tre  uffici  di  livello
dirigenziale  generale,  con  le  denominazioni  e le attribuzioni di
seguito  indicate,  oltre  a  due  uffici di livello dirigenziale non
generale:
    a)  Direzione generale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi:
trattazione,  cura  e  rappresentanza  degli  interessi  agricoli  ed
agroalimentari  in  materia  di  sviluppo  rurale; elaborazione delle
linee  di  programmazione  in  materia  di  politiche  strutturali in
coerenza  con  la  Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione
europea   e   connessi   rapporti  con  le  regioni;  elaborazione  e
coordinamento  delle  linee  di  politica  di  sviluppo  rurale,  ivi
compresi gli aspetti relativi alla politica forestale, della montagna
e  del  paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea;
politiche  e  strumenti  in materia di politiche imprenditoriali, dei
soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di
ricambio   generazionale,   e  delle  strutture  aziendali  agricole;
contratti  agrari,  ricomposizione  fondiaria,  bonifica, usi civici;
coordinamento  degli  Osservatori  per  l'imprenditorialita' agricola
giovanile  e femminile; risoluzione di problemi della pluriattivita';
coordinamento  dell'Osservatorio per i servizi in agricoltura; grandi
reti   infrastrutturali   di   irrigazione  dichiarate  di  rilevanza
nazionale  di  cui  alla  legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonche'
gli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo
nazionale;  attivita'  di competenza relative alle materie trasferite
dal   citato  decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  e  dal
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995,  n.  104;  gestione  dei  procedimenti  riguardanti  il credito
agrario  e  la  meccanizzazione agricola; gestione degli interventi a
favore  delle  imprese  agricole  colpite  da  eccezionali avversita'
atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti
di  Stato;  programmi  nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio
degli  istituti  e  laboratori  operanti  nell'ambito  della  ricerca
agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in
agricoltura;    studi    e    ricerche    volti    al   miglioramento
dell'alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di
impiego  delle  biotecnologie  innovative nel settore agroalimentare;
salvaguardia  e  tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e
vegetali;  regolazione  delle  sementi,  materiale  di  propagazione,
registri   di  varieta'  vegetali  e  libri  genealogici  e  registri
anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; attivita' in
materia  venatoria  e determinazione delle specie cacciabili ai sensi
dell'articolo  18,  comma  3,  della  legge il febbraio 1992, n. 157;
riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali
venatorie;   disciplina   generale   e   coordinamento   del  settore
fitosanitario  e  dei fertilizzanti; discipline innovative in materia
di  multifunzionalita'.  La Direzione generale si articola in tredici
uffici dirigenziali non generali;
    b)  Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualita' e tutela
del  consumatore:  elaborazione,  attuazione  e  coordinamento  delle
politiche   di  sviluppo  economico  delle  imprese  agricole,  della
cooperazione  agroalimentare,  dell'organizzazione e integrazione dei
mercati,   nonche'  della  trasformazione  industriale  dei  prodotti
agricoli  fatte  salve  le  competenze  del  Ministero dello sviluppo
economico; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare
come  definita  all'articolo  1  della  legge  6  marzo 1958, n. 199;
disciplina  generale  e  coordinamento  in  materia  di  qualita' dei
prodotti  agricoli  e agroalimentari, ivi compresi quelli definiti ai
sensi  dei  regolamenti  (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo
2006  e  n.  510/2006  del  Consiglio,  del  20  marzo  2006,  e  del
regolamento  (CE)  n.  1493/1999  del  Consiglio, del 17 maggio 1999;
supporto  organizzativo-logistico  al  Comitato nazionale vini di cui
alla  legge  10 febbraio 1992, n. 164; attivita' concernenti il Codex
alimentarius  di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS
del  3 luglio 1963; disciplina generale e coordinamento in materia di
agricoltura biologica; disciplina generale e coordinamento in materia
di attivita' agricole ecocompatibili; esercizio delle attribuzioni in
materia  di  trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel
rispetto  delle  attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento
delle  linee  di  politica  di  sviluppo  settoriale, di filiera e di
distretto;  incentivi  nel  settore  agricolo  e  agroalimentare, ivi
compresi  gli  strumenti di programmazione negoziata e i contratti di
filiera  per quanto di competenza; disciplina generale, coordinamento
e  gestione  degli  strumenti  e  degli  interventi di regolazione di
mercato;  riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni
nazionali  dei  produttori  agricoli;  agroenergie  e  sviluppo fonti
rinnovabili;  borsa  merci  e  vendita diretta dei prodotti agricoli;
educazione  alimentare  non  sanitaria;  promozione  della produzione
agroalimentare  italiana  in  ambito  comunitario  e  internazionale;
attivita'  di  comunicazione e di informazione in materia di qualita'
dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, comma
1.  La  Direzione generale si articola in tredici uffici dirigenziali
non generali;
    c)   Direzione  generale  dei  servizi  amministrativi:  gestione
unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi;
trattamento  giuridico  ed  economico  e  di quiescenza, istruzione e
gestione   del   relativo  contenzioso;  attivita'  di  formazione  e
aggiornamento   professionale;   relazioni   con   le  organizzazioni
sindacali,    supporto    tecnico-organizzativo    all'attivita'   di
contrattazione   collettiva  integrativa;  mobilita';  politiche  del
personale  per  le  pari  opportunita';  prevenzione  e sicurezza dei
luoghi  di  lavoro del Ministero; attivita' di amministrazione e cura
degli affari di carattere generale; gestione contabile; coordinamento
dell'attuazione  delle  leggi  pluriennali di spesa; predisposizione,
d'intesa  con  gli  altri  Dipartimenti,  del bilancio del Ministero;
coordinamento  e  gestione delle attivita' dell'Ufficio relazioni con
il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6
del  decreto  legislativo  6  settembre 1989, n. 322, e del S.I.A.N.;
compiti  previsti  dall'articolo  17  del decreto legislativo 7 marzo
2005,  n.  82;  vigilanza  amministrativa  e assistenza agli enti, ai
quali  lo  Stato  contribuisce  in  via  ordinaria e agli altri enti,
societa'  e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo
la  normativa  vigente,  nonche'  attivita' di vigilanza sui consorzi
agrari  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18
maggio  2006,  n.  181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio  2006,  n. 233, e sulle gestioni di ammasso; problematiche del
lavoro   nel  mercato  agricolo;  coordinamento  della  comunicazione
istituzionale,  anche  in  riferimento  agli strumenti multimediali e
alla  rete  Internet; gestione della attivita' di competenza connesse
alla  organizzazione  dei  giochi  e  delle scommesse sulle corse dei
cavalli  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998,  n.  169;  organizzazione e gestione della biblioteca storica e
corrente  del  Ministero.  La  Direzione generale si articola in nove
uffici dirigenziali non generali.
 
          Note all'art. 3:
              - Per  i  riferimenti  al  decreto  legislativo 7 marzo
          2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.
              - Il   testo  dell'art.  16,  del  decreto  legislativo
          29 marzo  2004,  n. 99, recante «Disposizioni in materia di
          soggetti    e    attivita',    integrita'    aziendale    e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'art.  1,  comma 2,  lettere d), f), g), l), ee), della
          legge 7 marzo 2003, n. 38», e' il seguente:
              «Art.  16  (Crediti  in  discussione  presso  la Camera
          arbitrale).   -   1. In   caso  di  crediti  vantati  dagli
          imprenditori   agricoli   nei   confronti   della  pubblica
          amministrazione,   la   camera   nazionale   arbitrale   in
          agricoltura  di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2002,
          n.  743  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni
          sara' definita la posizione del soggetto istante.
              2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito
          potranno  tenere conto di tale certificazione ai fini della
          valutazione  complessiva  delle  garanzie dell'imprenditore
          agricolo.
              3.  Gli  adeguamenti alla regolamentazione della camera
          nazionale  arbitrale  in  agricoltura  sono  approvati,  su
          proposta  degli  organi  della camera medesima, con decreto
          ministeriale.».
              - La   legge  8 novembre  1986,  n.  752,  reca  «Legge
          pluriennale  per  l'attuazione di interventi programmati in
          agricoltura».
              - Il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96, reca
          «Trasferimento  delle competenze dei soppressi Dipartimento
          per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia
          per  la  promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
          dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488».
              - Il  decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 32, convertito
          dalla  legge  7 aprile  1995,  n.  104,  reca «Disposizioni
          urgenti  per  accelerare  la concessione delle agevolazioni
          alle  attivita'  gestite  dalla  soppressa  Agenzia  per la
          promozione   dello   sviluppo   del   Mezzogiorno,  per  la
          sistemazione  del  relativo  personale, nonche' per l'avvio
          dell'intervento   ordinario   nelle   aree   depresse   del
          territorio nazionale.».
              - Il  testo  del  comma 3,  dell'art.  18,  della legge
          11 febbraio  1992, n. 157, recante «Norme per la protezione
          della   fauna   selvatica   omeoterma  e  per  il  prelievo
          venatorio», e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste,  d'intesa  con  il Ministro dell'ambiente, vengono
          recepiti  i  nuovi  elenchi delle specie di cui al comma 1,
          entro    sessanta    giorni    dall'avvenuta   approvazione
          comunitaria  o  dall'entrata  in  vigore  delle convenzioni
          internazionali.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su  proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
          d'intesa  con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
          nazionale   per  la  fauna  selvatica,  dispone  variazioni
          dell'elenco  delle  specie  cacciabili  in conformita' alle
          vigenti    direttive   comunitarie   e   alle   convenzioni
          internazionali    sottoscritte,    tenendo    conto   della
          consistenza delle singole specie sul territorio.».
              - Per  il  testo dell'art. 1, della legge 6 marzo 1958,
          n. 199, si vedano le note alle premesse.
              - Il  regolamento  (CE)  n. 509/2006 del Consiglio, del
          20 marzo   2006,  relativo  alle  specialita'  tradizionali
          garantite  dei prodotti agricoli e alimentari e' pubblicato
          nella GUCE n. 93 del 31 marzo 2006.
              - Il  regolamento  (CE)  n. 510/2006 del Consiglio, del
          20 marzo  2006,  relativo alla protezione delle indicazioni
          geografiche  e  delle  denominazioni d'origine dei prodotti
          agricoli  e  alimentari  e' pubblicato nella GUCE n. 93 del
          31 marzo 2006.
              - Il  regolamento  (CE)  n. 1493/1999 del Consiglio del
          17 maggio   1999  relativo  all'organizzazione  comune  del
          mercato  vitivinicolo  e'  pubblicato nella GUCE n. 179 del
          14 luglio 1999.
              - La  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  reca  «Nuova
          disciplina delle denominazioni d'origine».
              - Il   testo   dell'art.   6  del  decreto  legislativo
          6 settembre  1989,  n.  322,  recante  «Norme  sul  Sistema
          statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
          nazionale  di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge
          23 agosto 1988, n. 400», e' il seguente:
              «Art.  6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli
          uffici  di  statistica  del  Sistema  statistico nazionale,
          oltre  agli  alti compiti attribuiti dalla normativa che li
          riguarda:
                a) promuovono    e    realizzano    la   rilevazione,
          l'elaborazione,  la  diffusione  e l'archiviazione dei dati
          statistici    che    interessano    l'amministrazione    di
          appartenenza,    nell'ambito   del   programma   statistico
          nazionale;
                b) forniscono  al Sistema statistico nazionale i dati
          informativi  previsti  dal  programma  statistico nazionale
          relativi  all'amministrazione  di  appartenenza,  anche  in
          forma   individuale   ma   non  nominativa  ai  fini  della
          successiva elaborazione statistica;
                c) collaborano   con  le  altre  amministrazioni  per
          l'esecuzione   delle  rilevazioni  previste  dal  programma
          statistico nazionale;
                d) contribuiscono  alla  promozione  e  allo sviluppo
          informatico  a  fini  statistici degli archivi gestionali e
          delle raccolte di dati amministrativi.
              2.   Gli   uffici   attuano  l'interconnessione  ed  il
          collegamento  dei  sistemi informativi dell'amministrazione
          di  appartenenza  con  il Sistema statistico nazionale. Per
          attuare   il   collegamento   tra  il  sistema  informativo
          dell'anagrafe   tributaria   ed   il   Sistema   statistico
          nazionale,   la   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          promuove,  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  specifiche intese tra il Ministero
          delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al
          fine  di  assicurare  il  pieno rispetto dell'anonimato dei
          singoli contribuenti e del segreto fiscale.
              3.  Per  i  compiti  di  cui  al comma 1, gli uffici di
          statistica  hanno  accesso  a  tutti  i  dati statistici in
          possesso   dell'amministrazione   di   appartenenza,  salvo
          eccezioni  relative  a  categorie  di  dati  di particolare
          riservatezza   espressamente  previste  dalla  legge.  Essi
          possono   richiedere  all'amministrazione  di  appartenenza
          elaborazioni  di  dati  necessari alle esigenze statistiche
          previste dal programma statistico nazionale.
              4.  Per  esigenze  particolari,  connesse a determinate
          rilevazioni  statistiche  previste dal programma statistico
          nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di
          cui  all'art.  17,  puo'  richiedere  la  comunicazione  al
          Sistema,  da  parte  degli  uffici, di categorie di dati in
          forma  nominativa.  Sono  fatte  salve  le riserve previste
          dalla legge.
              5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di
          appartenenza  possono  individuare  ulteriori  categorie di
          dati  assoggettabili  anche per tempi determinati a vincolo
          di  riservatezza,  dandone comunicazione al comitato di cui
          all'art. 17.
              6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo
          di    ciascun    anno    al    presidente    dell'ISTAT   e
          all'amministrazione  di  appartenenza  un  rapporto annuale
          sull'attivita' svolta.».
              - Il testo dell'art. 17, del citato decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente:
              «Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
          e   le  tecnologie).  -  1.  Le  pubbliche  amministrazioni
          centrali  garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
          per      la     riorganizzazione     e     digitalizzazione
          dell'amministrazione  definite  dal Governo. A tale fine le
          predette   amministrazioni   individuano   un   centro   di
          competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
                a) coordinamento   strategico   dello   sviluppo  dei
          sistemi   informativi,  in  modo  da  assicurare  anche  la
          coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
                b) indirizzo   e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi,  sia  interni  che  esterni,  forniti  dai sistemi
          informativi dell'amministrazione;
                c) indirizzo,   coordinamento  e  monitoraggio  della
          sicurezza informatica;
                d) accesso   dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici   e  promozione  dell'accessibilita'  anche  in
          attuazione  di  quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
          n. 4;
                e) analisi   della   coerenza   tra  l'organizzazione
          dell'amministrazione    e   l'utilizzo   delle   tecnologie
          dell'informazione   e   della  comunicazione,  al  fine  di
          migliorare  la  soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
          servizi  nonche'  di  ridurre i tempi e i costi dell'azione
          amministrativa;
                f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
                g) indirizzo,   coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione  prevista  per lo sviluppo e la gestione dei
          sistemi informativi;
                h) progettazione  e  coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti  ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione di
          servizi   in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante  gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la    realizzazione   e   compartecipazione   dei   sistemi
          informativi cooperativi;
                i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
          delle  direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o  dal  Ministro  delegato per l'innovazione e le
          tecnologie;
                j) pianificazione  e  coordinamento  del  processo di
          diffusione,  all'interno  dell'amministrazione, dei sistemi
          di   posta   elettronica,   protocollo  informatico,  firma
          digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
          sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
              1-bis.  Ciascun Ministero istituisce un unico centro di
          competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un
          proprio centro.».
              - Per  il  testo  del  comma 9-bis,  dell'art.  1,  del
          decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17 luglio  2006,  n.  233, si
          vedano le note alle premesse.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 aprile
          1998,  n.  169,  reca  «Regolamento  recante  norme  per il
          riordino   della  disciplina  organizzativa,  funzionale  e
          fiscale  dei  giochi  e delle scommesse relativi alle corse
          dei  cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi
          dell'art.  3,  comma 78,  della  legge 23 dicembre 1996, n.
          662».