Art. 4.
        Ispettorato centrale per il controllo della qualita'
                     dei prodotti agroalimentari
  1.  L'Ispettorato  centrale  per  il  controllo  della qualita' dei
prodotti  agroalimentari,  ha  competenze in materia di prevenzione e
repressione  delle  infrazioni nella preparazione e nel commercio dei
prodotti  agroalimentari  e  dei  mezzi  tecnici di produzione per il
settore  primario;  vigilanza sulle produzioni di qualita' registrata
che  discendono  da  normativa  comunitaria e nazionale; programmi di
controllo   per   contrastare  l'irregolare  commercializzazione  dei
prodotti  agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i
fenomeni  fraudolenti  che  generano situazioni di concorrenza sleale
tra  gli  operatori  a  supporto  degli  interventi  a sostegno delle
produzioni  colpite  da  crisi  di mercato. Ai fini dello svolgimento
della  propria  attivita', l'Ispettorato opera con organico proprio e
propria  organizzazione  amministrativa e contabile e si avvale della
gestione  unitaria,  assicurata  dalla Direzione generale dei servizi
amministrativi  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  lettera c), dei
servizi  comuni  e del personale, limitatamente al reclutamento, alla
formazione  generale,  al  trattamento  giuridico  ed  economico e al
relativo contenzioso. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQ.
  2.   L'Ispettorato   si  articola,  a  livello  di  amministrazione
centrale,  in  due  uffici  di  livello dirigenziale generale, con le
denominazioni  e  le attribuzioni di seguito indicate e in un ufficio
di  livello  dirigenziale  non  generale  e, a livello periferico, in
diciasette uffici e laboratori di livello dirigenziale non generale:
    a)  Direzione generale del controllo della qualita' e dei sistemi
di  qualita':  disciplina  generale  e  coordinamento  in  materia di
tracciabilita'  delle  produzioni  di  cui  all'articolo  1, comma 1;
riconoscimento  degli  organismi  di  controllo  e di certificazione;
vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito
dei  regimi  di  produzioni  agroalimentari  biologici  e di qualita'
registrata;  certificazione  delle attivita' agricole ecocompatibili;
procedure  sanzionatorie  delle  infrazioni  nella preparazione e nel
commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario
o  forestale  e  relativo  contenzioso;  analisi e programmazione dei
fabbisogni  di  risorse  strumentali  e logistiche dell'Ispettorato e
relativa    attivita'   contrattuale;   tenuta   della   contabilita'
economico-analitica;  procedure  di  fornitura  di  beni  e  servizi:
coordinamento  della  gestione  e  manutenzione  dei  beni periferici
dell'Ispettorato;  coordinamento  dell'attivita'  di esecuzione delle
norme  in  materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori
presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa
sugli     uffici     periferici    ed    i    laboratori;    supporto
tecnico-organizzativo   all'attivita'  di  contrattazione  collettiva
integrativa;   trattamento   economico  accessorio  e  mobilita'  del
personale  dell'Ispettorato;  formazione  specifica  per il personale
dell'Ispettorato. La Direzione generale si articola in quattro uffici
dirigenziali non generali;
    b)  Direzione  generale  della  programmazione, del coordinamento
ispettivo e dei laboratori di analisi: programmazione delle attivita'
istituzionali;  monitoraggio e valutazione dei programmi di attivita'
svolti   dagli   uffici   periferici  e  dai  laboratori;  indirizzo,
coordinamento  e  vigilanza  sull'attivita'  ispettiva  svolta  dagli
uffici    periferici;    indirizzo,    coordinamento    e   vigilanza
sull'attivita'  analitica  e sulla qualita' dei laboratori; attivita'
di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento
delle  metodiche  ufficiali  di analisi dei prodotti agroalimentari e
delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attivita' di
studio  e  ricerca  nel  settore  analitico  da parte dei laboratori;
rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali;
gestione  dei  comitati  di  cui  agli articoli 4 e 5 del decreto del
Ministro  delle  politiche  agricole e forestali 13 febbraio 2003, n.
44,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 67 del 21 marzo 2003;
gestione  operativa del sistema informativo dell'Ispettorato; analisi
di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge
24  giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto  2004,  n.  204.  La  Direzione generale si articola in cinque
uffici dirigenziali non generali.
 
          Note all'art. 4:
              - Il  testo  degli  articoli 4  e  5  del  decreto  del
          Ministro  delle  politiche agricole e forestali 13 febbraio
          2003, n. 44, recante «Regolamento di riorganizzazione della
          struttura  operativa  dell'Ispettorato centrale repressione
          frodi», e' il seguente:
              «Art.  4.  -  1.  E'  istituito  un  Comitato  tecnico,
          presieduto   dal   Ministro   delle  politiche  agricole  e
          forestali   o   da   un  suo  delegato  e  formato  da  tre
          rappresentanti  del  Ministero - dei quali uno appartenente
          all'Ispettorato e due ai Dipartimenti in cui si articola il
          Ministero  delle  politiche  agricole e forestali - e da un
          rappresentante   di   ciascuna  regione  e  delle  province
          autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare
          idonee  forme  di  cooperazione  atte a consentire una piu'
          efficace     operativita'     dell'azione     istituzionale
          dell'Ispettorato.
              2.    Ai    componenti   del   Comitato   di   cui   al
          comma precedente  non  e'  riconosciuto  alcun  compenso  o
          rimborso-spese  per  la  partecipazione  alle  riunioni del
          Comitato medesimo.».
              «Art.  5.  -  1.  E'  istituito  un  Comitato  tecnico,
          presieduto   dal   Ministro   delle  politiche  agricole  e
          forestali  o da un suo delegato e formato da rappresentanti
          di  tutti  gli  organismi  di  controllo di cui all'art. 6,
          comma 7,  della  legge  n.  462 del 1986, con il compito di
          rendere  piu'  agevole  la concertazione di azioni volte ad
          attuare  una  piu' energica lotta alle frodi ed un migliore
          controllo del territorio.
              2.    Ai    componenti   del   Comitato   di   cui   al
          comma precedente  non  e'  riconosciuto  alcun  compenso  o
          rimborso-spese  per  la  partecipazione  alle  riunioni del
          Comitato medesimo.».
              - Il   comma 8-bis,   dell'art.  1,  del  decreto-legge
          24 giugno  2004,  n.  157,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  3 agosto  2004, n. 204, recante «Disposizioni
          urgenti    per    l'etichettatura    di   alcuni   prodotti
          agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca»,
          e' il seguente:
              «8-bis.  Il  comma 2  dell'art.  11  del  decreto-legge
          18 giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  7 agosto  1986,  n.  462,  e'  sostituito dal
          seguente:
              "2.  Per  l'effettuazione  delle  analisi di revisione,
          anche  con riguardo ai prodotti di cui all'art. 1, commi 1,
          2   e   3,   del  decreto-legge  24 giugno  2004,  n.  157,
          l'Ispettorato  centrale  repressione frodi si avvale, senza
          nuovi  o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno
          dei propri laboratori di analisi".».