Art. 5.
                Consiglio nazionale dell'agricoltura
                  dell'alimentazione e della pesca
  1.  Il  Consiglio  nazionale  dell'agricoltura  e'  organo  tecnico
consultivo  del  Ministro  ed  ha il compito di svolgere attivita' di
alta consulenza, di studio e ricerca. Esso assume la denominazione di
Consiglio  nazionale  dell'agricoltura,  dell'alimentazione  e  della
pesca.
  2.  Il  Consiglio  e'  presieduto dal Ministro ed e' composto da un
dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici
esperti  di  alta  qualificazione  tecnico-scientifica  nelle scienze
agrarie,   alimentari,   economiche,  giuridiche  e  politiche  e  di
comprovata  esperienza  professionale  nei  corrispondenti settori di
attivita'. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Capo Dipartimento
competente per l'affare da trattare.
  3.  I  componenti  del  Consiglio  sono nominati dal Ministro fra i
docenti  universitari,  magistrati ordinari o amministrativi avvocati
dello  Stato,  ricercatori  di  enti pubblici e privati, dirigenti di
amministrazioni  ed  enti  pubblici,  organizzazioni internazionali e
altri  esperti,  anche  estranei  alla  pubblica amministrazione. Due
componenti  sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano.  I  componenti  durano  in  carica tre anni e possono essere
confermati nell'incarico per una sola volta.
  4.  Nella  prima  riunione,  il  Consiglio adotta a maggioranza dei
componenti  il  regolamento  interno  di  funzionamento,  nonche'  la
ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza.
  5.  Le  funzioni  di segretario del Consiglio sono esercitate da un
dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero.
  6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, le indennita' spettanti ai componenti.