Art. 7.
                         Organismi operativi
  1.   Il   Comando  carabinieri  politiche  agricole  e  alimentari,
istituito  presso  il  Ministero, svolge controlli straordinari sulla
erogazione   e   percepimento   di   aiuti   comunitari  nel  settore
agroalimentare  e  della  pesca  ed acquacoltura, sulle operazioni di
ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a
Paesi   in   via   di   sviluppo  e  indigenti.  Il  Comando  dipende
funzionalmente  dal  Ministro  ed  esercita controlli specifici sulla
regolare   applicazione   di   regolamenti   comunitari  e  concorre,
coordinandosi  con  l'Ispettorato  centrale  per  il  controllo della
qualita' dei prodotti agroalimentari, nell'attivita' di prevenzione e
repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento
di  tali  compiti,  il  reparto  puo'  effettuare accessi e ispezioni
amministrative  avvalendosi  dei  poteri previsti dalle norme vigenti
per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.
  2.  Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di
porto,  istituito  presso  il  Ministero ai sensi dell'articolo 4 del
decreto  legislativo  27  maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente
dal  Ministro  ed  esercita  funzioni  di  supporto alle attivita' di
vigilanza  e  controllo  della  pesca marittima e dell'acquacoltura e
delle relative filiere.
  3.  Il  Corpo  forestale dello Stato svolge le funzioni di cui alla
legge 6 febbraio 2004, n. 36.
 
          Note all'art. 7:
              - Il   testo   dell'art.  4,  del  decreto  legislativo
          27 maggio 2005, n. 100, recante «Ulteriori disposizioni per
          la    modernizzazione    dei    settori   della   pesca   e
          dell'acquacoltura  e per il potenziamento della vigilanza e
          del  controllo  della pesca marittima, a norma dell'art. 1,
          comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e' il seguente:
              «Art. 4 (Istituzione del reparto pesca marittima). - 1.
          Al  fine  di conseguire un piu' efficace e diretto supporto
          alle   attivita'  di  vigilanza  e  controllo  della  pesca
          marittima  e dell'acquacoltura e delle relative filiere, e'
          istituito  presso  il  Ministero delle politiche agricole e
          forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle
          Capitanerie  di porto, posto alle dipendenze funzionali del
          Ministro  delle politiche agricole e forestali. Con decreto
          interministeriale   dei   Ministri  dell'economia  e  delle
          finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa
          e   delle  politiche  agricole  e  forestali,  e'  definita
          l'organizzazione del reparto medesimo.
              2.  Dall'attuazione  del  presente  articolo non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.».
              - Per  i riferimenti alla legge 6 febbraio 2004, n. 36,
          si vedano le note alle premesse.