Art. 7. Organismi operativi 1. Il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, istituito presso il Ministero, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali. 2. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, istituito presso il Ministero ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alle attivita' di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere. 3. Il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 4, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e' il seguente: «Art. 4 (Istituzione del reparto pesca marittima). - 1. Al fine di conseguire un piu' efficace e diretto supporto alle attivita' di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle politiche agricole e forestali, e' definita l'organizzazione del reparto medesimo. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.». - Per i riferimenti alla legge 6 febbraio 2004, n. 36, si vedano le note alle premesse.