Art. 9.
               Dotazioni organiche e misure attuative
  1.  Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo
ICQ)  sono  rispettivamente determinate dalle tabelle A e B, allegate
al    presente    regolamento,   tenuto   conto   delle   misure   di
razionalizzazione  e  riorganizzazione  delle  strutture ministeriali
adottate  ai sensi dell'articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare,
da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  4  del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n.  300,  e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in vigore del presente regolamento, sono individuati gli
uffici  di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli uffici
e laboratori a livello periferico e sono definiti le attribuzioni e i
compiti di ciascun ufficio. Nei successivi sessanta giorni si procede
all'adozione  dei  conseguenti provvedimenti, in conformita' a quanto
previsto  dal  Piano  di  cui  all'articolo 1, comma 407, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio
di  livello  dirigenziale  generale  opera  avvalendosi  degli uffici
dirigenziali  attualmente  operanti,  con  competenze  prevalenti nel
rispettivo  settore di attribuzione. In applicazione dell'articolo 1,
comma  404,  lettera  a),  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, il
numero  di  uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non
generale   individuato   con   i   suddetti  decreti  e'  fissato  in
ottantacinque,   di   cui   tre   presso   gli   uffici   di  diretta
collaborazione.
  4.  Per  l'Ispettorato,  con  successivo decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in vigore dei decreti di cui al comma 2, si procede alla
ripartizione,  nell'ambito  delle  aree  funzionali e delle posizioni
economiche  previste  nell'allegata  tabella  B,  dei  contingenti di
personale   con   riferimento   alla   sede  centrale  ed  alle  sedi
periferiche.
  5.   In   sede   di   attuazione  delle  attivita'  di  formazione,
riqualificazione  e riconversione del personale, si tiene conto della
nuova organizzazione del Ministero.
 
          Note all'art. 9:
              - Per  il  testo  del comma 404 e seguenti dell'art. 1,
          della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296, si vedano le note
          alle premesse.
              - Il  testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
              «Art.   4   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
          degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
          numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
          di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
          dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti  o  con  decreti  del Ministro emanati ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
          all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
          dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
          forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
          le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
          di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del  personale non devono comunque comportare incrementi di
          spesa.
              2.  I  Ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi
          informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
          l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni.
              3.  Il  regolamento  di  cui  al  precedente comma 1 si
          attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241  e  dall'art. 2 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni.
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale  di  ciascun  Ministero  e alla
          definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
          ministeriale di natura non regolamentare.
              5.  Con  le  medesime  modalita'  di  cui al precedente
          comma 1     si    procede    alla    revisione    periodica
          dell'organizzazione   ministeriale,   con   cadenza  almeno
          biennale.
              6.  I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
          disposizioni  normative  relative  a  ciascun Ministero. Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
              - Per  il  testo  del  comma 4-bis, dell'art. 17, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  si  vedano  le note alle
          premesse.