Art. 9. Dotazioni organiche e misure attuative 1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ICQ) sono rispettivamente determinate dalle tabelle A e B, allegate al presente regolamento, tenuto conto delle misure di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture ministeriali adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio. Nei successivi sessanta giorni si procede all'adozione dei conseguenti provvedimenti, in conformita' a quanto previsto dal Piano di cui all'articolo 1, comma 407, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuato con i suddetti decreti e' fissato in ottantacinque, di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione. 4. Per l'Ispettorato, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, si procede alla ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche previste nell'allegata tabella B, dei contingenti di personale con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche. 5. In sede di attuazione delle attivita' di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.
Note all'art. 9: - Per il testo del comma 404 e seguenti dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». - Per il testo del comma 4-bis, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.