Art. 2.
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 1 non si applicano agli
oggetti    di    acciaio   inossidabile   legalmente   prodotti   e/o
commercializzati  in  un  altro  Stato dell'Unione europea e a quelli
legalmente  prodotti  nei  Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio
economico europeo, nonche' in Turchia.

  Il  presente  decreto,  munito del sigillo dello Stato, e' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 12 dicembre 2007

                                                   Il Ministro: Turco

Visto, il Guardasigilli: Mastella
  Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
  persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 53