Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' in Turchia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 dicembre 2007 Il Ministro: Turco Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 53