IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto  l'articolo  11-quaterdecies,  comma  13,  lettera  a),   del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n.  248,
recante misure  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e  disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge  5  marzo  1990,  n.  46,
recante norme per la sicurezza degli impianti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392, recante il Regolamento recante disciplina  del  procedimento  di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e  trasformazione  degli  impianti  nel  rispetto  delle   norme   di
sicurezza; 
  Vista la legge 5 gennaio  1996,  n.  25,  recante  differimento  di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative  nel  settore  delle
attivita' produttive ed  altre  disposizioni  urgenti  in  materia  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre  1999,
n. 558, recante il regolamento recante norme per  la  semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio  di
attivita' e per la  domanda  di  iscrizione  all'albo  delle  imprese
artigiane o al registro delle imprese per  particolari  categorie  di
attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, recante il regolamento  recante  norme  per  l'attuazione  della
direttiva  95/16/CE  sugli  ascensori  e   di   semplificazione   dei
procedimenti per la  concessione  del  nulla  osta  per  ascensori  e
montacarichi,  nonche'  della  relativa  licenza   di   esercizio   e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12  luglio  2006,
n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura
regolamentare. 
  Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300 (Proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e
disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge  26
febbraio 2007, n. 17; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per  gli
Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 
159/2007; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del  1998,  effettuata  con
nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica agli impianti posti  al  servizio
degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso,  collocati
all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.  Se  l'impianto
e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura. 
  2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: 
    a)   impianti   di   produzione,    trasformazione,    trasporto,
distribuzione,  utilizzazione  dell'energia  elettrica,  impianti  di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti  per
l'automazione di porte, cancelli e barriere; 
    b)  impianti  radiotelevisivi,  le   antenne   e   gli   impianti
elettronici in genere; 
    c)   impianti   di   riscaldamento,   di   climatizzazione,    di
condizionamento e di refrigerazione di  qualsiasi  natura  o  specie,
comprese le opere di evacuazione dei  prodotti  della  combustione  e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 
    d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 
    e) impianti per la distribuzione  e  l'utilizzazione  di  gas  di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei  prodotti  della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 
    f) impianti di sollevamento di persone o di  cose  per  mezzo  di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; 
    g) impianti di protezione antincendio. 
  3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti  a  requisiti
di sicurezza prescritti in attuazione  della  normativa  comunitaria,
ovvero di  normativa  specifica,  non  sono  disciplinati,  per  tali
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto. 
 
          Avvertenza: 
 
              Le   note   qui   pubblicate   sono    state    redatte
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  commi   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'articolo  87,  comma  quinto,  della  Costituzione
          conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica  il
          potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
          valore di legge ed i regolamenti. 
              - Il testo  dell'articolo  11-quaterdecies,  comma  13,
          lettera a), del decreto legge 30 settembre  2005,  n.  203,
          recante  «Misure  di  contrasto  all'evasione   fiscale   e
          disposizioni urgenti in materia tributaria  e  finanziaria.
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  3  ottobre  2005,  n.
          230)   e   convertito   in   legge,   con    modificazioni,
          dall'articolo 1,  della  legge  2  dicembre  2005,  n.  248
          (Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.),  e'  il
          seguente: 
              «13. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
          uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: 
                  a) il riordino delle  disposizioni  in  materia  di
          attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
          edifici; 
              Il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.»,  (pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   12
          settembre 1988, n. 214, 5.0.), e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (1. - 2. Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              Il testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5  marzo
          1990,  n.  46,  recante  «Norme  per  la  sicurezza   degli
          impianti» (pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  12  marzo
          1990, n. 59), sono i seguenti: 
              «Art. 8  (Finanziamento  dell'attivita'  di  normazione
          tecnica). -  1.  Il  3  per  cento  del  contributo  dovuto
          annualmente dall'Istituto nazionale  per  la  assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita'  di
          ricerca  di  cui   all'articolo   3,   terzo   comma,   del
          decreto-legge 30  giugno  1982,  n.  390,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  12  agosto  1982,  n.  597,  e'
          destinato  all'attivita'  di  normazione  tecnica,  di  cui
          all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e  dal
          CEI. 
              2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
          del  contributo  versato  dall'INAIL  nel  corso  dell'anno
          precedente, e' iscritta a carico del capitolo  3030,  dello
          stato   di   previsione   della   spesa    del    Ministero
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  per  il
          1990  e  a  carico  delle  proiezioni  del   corrispondente
          capitolo per gli anni seguenti.». 
              «Art. 14 (Verifiche). - 1. Per eseguire i collaudi, ove
          previsti, e per accertare  la  conformita'  degli  impianti
          alle disposizioni della presente legge  e  della  normativa
          vigente, i comuni, le unita' sanitarie  locali,  i  comandi
          provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
          la prevenzione e la sicurezza  del  lavoro  (ISPESL)  hanno
          facolta'  di  avvalersi  della  collaborazione  dei  liberi
          professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
          cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite
          dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. 
              2. Il certificato di collaudo  deve  essere  rilasciato
          entro  tre  mesi   dalla   presentazione   della   relativa
          richiesta.». 
              «Art. 16 (Sanzioni). - 1.  Alla  violazione  di  quanto
          previsto  dall'articolo   10   consegue,   a   carico   del
          committente  o  del  proprietario,  secondo  le   modalita'
          previste dal regolamento di attuazione di cui  all'articolo
          15, una sanzione amministrativa da lire  centomila  a  lire
          cinquecentomila. Alla violazione delle  altre  norme  della
          presente legge consegue, secondo le modalita' previste  dal
          medesimo   regolamento   di   attuazione,   una    sanzione
          amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 
              2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo  15
          determina le modalita' della sospensione delle imprese  dal
          registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e  dei
          provvedimenti  disciplinari  a  carico  dei  professionisti
          iscritti nei rispettivi  albi,  dopo  la  terza  violazione
          delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche'
          gli    aggiornamenti    dell'entita'     delle     sanzioni
          amministrative di cui al comma 1.». 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile
          1994,  n.  392,   «Regolamento   recante   disciplina   del
          procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini  della
          installazione, ampliamento e trasformazione degli  impianti
          nel rispetto delle  norme  di  sicurezza.»,  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  18   giugno   1994,   n.   141,
          Supplemento Ordinario. 
              La legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante «  Differimento
          di termini previsti da disposizioni legislative nel settore
          delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in
          materia.»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   20
          gennaio 1996, n. 16. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 14  dicembre
          1999, n. 558, recante «Regolamento  recante  norme  per  la
          semplificazione della disciplina  in  materia  di  registro
          delle  imprese,  nonche'   per   la   semplificazione   dei
          procedimenti relativi alla denuncia di inizio di  attivita'
          e per la  domanda  di  iscrizione  all'albo  delle  imprese
          artigiane o  al  registro  delle  imprese  per  particolari
          categorie  di   attivita'   soggette   alla   verifica   di
          determinati    requisiti    tecnici    (numeri     94-97-98
          dell'allegato 1 della legge. 15  marzo  1997,  n.  59).  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21  novembre  2000,  n.
          272. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  30  aprile
          1999,  n.  162,  recante  «Regolamento  recante  norme  per
          l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e  di
          semplificazione dei procedimenti  per  la  concessione  del
          nulla osta per  ascensori  e  montacarichi,  nonche'  della
          relativa  licenza  di  esercizio.»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134. 
              Il testo dell'articolo 1-quater  del  decreto-legge  12
          maggio 2006, n. 173, (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          13 maggio 2006, n. 110) convertito in legge 12 luglio 2006,
          n. 228, recante «Proroga di  termini  per  l'emanazione  di
          atti  di  natura  regolamentare.  Ulteriori  proroghe   per
          l'esercizio  di  deleghe  legislative  e  in   materia   di
          istruzione.»(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12  luglio
          2006, n. 160), e' il seguente: 
              «1-quater. (Proroga di termine in materia di patrimonio
          abitativo). - 1. Il termine previsto  dall'articolo  5-bis,
          comma  2,  del  decreto-legge  27  maggio  2005,   n.   86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  2005,
          n. 148,  e'  prorogato  fino  all'attuazione  dell'articolo
          11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge  30  settembre
          2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il  1°  gennaio
          2007. 
              - Il testo dell'articolo 3, comma 1, del  decreto-legge
          28  dicembre  2006,  n.  300,(pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  28  dicembre  2006,  n.  300),  convertito,  con
          modificazioni, in legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante  «
          Proroga di termini previsti  da  disposizioni  legislative.
          Disposizioni di delegazione legislativa.» (pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 26 febbraio  2007,  n.  47,  Supplemento
          Ordinario), e' il seguente: 
              «Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni, opere
          infrastrutturali e lavori in edilizia).  -  1.  Il  termine
          previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge
          12 maggio 2006,  n.  173,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino  alla
          data di entrata in vigore  del  regolamento  recante  norme
          sulla  sicurezza  degli  impianti,  di   cui   all'articolo
          11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre
          il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente
          comma, sono abrogati il regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991,  n.  447,  gli
          articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  e  la
          legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli  articoli  8,
          14 e 16, le cui sanzioni  trovano  applicazione  in  misura
          raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo
          stesso regolamento di cui al  primo  periodo  del  presente
          comma.