Art. 13.

                           Documentazione

  1.  I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente
decreto   conservano  la  documentazione  amministrativa  e  tecnica,
nonche' il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento
dell'immobile,  a  qualsiasi  titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto  di  trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine
alla  conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di
sicurezza  e  contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la
dichiarazione  di  conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza
di  cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e'
consegnata  anche  al  soggetto  che  utilizza,  a  qualsiasi titolo,
l'immobile.