Art. 7.

                    Dichiarazione di conformita'

  1.  Al  termine  dei  lavori,  previa effettuazione delle verifiche
previste  dalla  normativa  vigente, comprese quelle di funzionalita'
dell'impianto,  l'impresa  installatrice  rilascia  al committente la
dichiarazione  di  conformita' degli impianti realizzati nel rispetto
delle  norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla
base  del  modello  di  cui all'allegato I, fanno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche' il
progetto di cui all'articolo 5.
  2.  Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico
dell'impresa  installatrice  l'elaborato tecnico e' costituito almeno
dallo  schema  dell'impianto  da  realizzare, inteso come descrizione
funzionale   ed   effettiva   dell'opera  da  eseguire  eventualmente
integrato  con  la  necessaria  documentazione  tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d'opera.
  3.  In  caso  di  rifacimento parziale di impianti, il progetto, la
dichiarazione  di  conformita',  e  l'attestazione  di  collaudo  ove
previsto,  si  riferiscono  alla  sola  parte  degli impianti oggetto
dell'opera  di  rifacimento,  ma  tengono  conto  della  sicurezza  e
funzionalita'  dell'intero  impianto.  Nella  dichiarazione di cui al
comma 1  e  nel  progetto  di  cui  all'articolo 5,  e' espressamente
indicata  la  compatibilita'  tecnica  con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
  4.   La  dichiarazione  di  conformita'  e'  rilasciata  anche  dai
responsabili   degli   uffici   tecnici  interni  delle  imprese  non
installatrici  di  cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di
cui all'allegato II del presente decreto.
  5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo' essere
modificato  o  integrato  con  decreto  ministeriale  per esigenze di
aggiornamento di natura tecnica.
  6.  Nel  caso  in  cui la dichiarazione di conformita' prevista dal
presente  articolo,  salvo  quanto  previsto all'articolo 15, non sia
stata  prodotta  o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito -
per  gli  impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto   -   da   una  dichiarazione  di  rispondenza,  resa  da  un
professionista  iscritto  all'albo  professionale  per  le specifiche
competenze  tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per
almeno  cinque  anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione,   sotto   personale   responsabilita',   in   esito  a
sopralluogo  ed  accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti
nel  campo  di  applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto
che  ricopre,  da  almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa  abilitata  di  cui  all'articolo 3,  operante nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.