Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del regolamento si definiscono quali: a) «sistema» idoneo alla riduzione della massa di particolato, uno o piu' elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo; b) «fasce di appartenenza dei tipi di autoveicoli», convenzionalmente definite in funzione della rispondenza ai livelli di emissione allo scarico adottati a livello comunitario, i seguenti raggruppamenti: Euro 0 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva 91/441/CEE, e gli autoveicoli di categoria N1 omologati antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva 93/59/CEE; Euro 1 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati ai sensi delle direttive da 91/441/CEE(*) a 93/59/CEE(*) e gli autoveicoli di categoria N1 omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE(*); (*) per i tipi previsti dalla corrispondente tabella 1.5.2 Euro 2 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE(*) a 96/69/CE(*), ovvero 98/77/CE e gli autoveicoli di categoria N1 omologati ai sensi della direttiva 96/69/CE(*), ovvero 98/77/CE; (*) per i tipi previsti dalla corrispondente tabella 1.5.2 Euro 3 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1 omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a 2003/76/CE, riga A; Euro 4 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1 omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a 2003/76/CE, riga B. All'allegato A, che e' parte integrante del regolamento, e' riportata la tabella con i valori limite delle emissioni da massa di particolato, adottati a livello comunitario, correlati con le fasce di appartenenza di cui sopra. c) «tipo di autoveicoli», l'insieme comprendente gli autoveicoli individuati in relazione alle caratteristiche riportate nell'allegato II punto B della direttiva 2001/116/CE; d) «autoveicolo rappresentativo», un autoveicolo considerato rappresentativo del tipo di autoveicoli in base ai parametri riportati all'allegato C, che e' parte integrante del regolamento; e) «costruttore», il produttore di un sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato emesso da un autoveicolo.
Note all'art. 2: - La direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 242 del 30 agosto 1991. - La direttiva 93/59/CEE del Consiglio del 28 giugno 1993 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 186 del 28 luglio 1993. - La direttiva 94/12/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 100 del 18 aprile 1994. - La direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 282 del 1° novembre 1996. - La direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 286 del 23 ottobre 1998. - La direttiva 2003/76/CE della Commissione dell'11 agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 206 del 15 agosto 2003. - La direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 18 del 21 gennaio 2002.