Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del regolamento si definiscono quali:
    a) «sistema»  idoneo  alla  riduzione della massa di particolato,
uno  o  piu'  elementi  funzionalmente  interconnessi  con il motore,
ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con
il suo sistema di alimentazione e controllo;
    b) «fasce    di    appartenenza   dei   tipi   di   autoveicoli»,
convenzionalmente  definite  in funzione della rispondenza ai livelli
di  emissione allo scarico adottati a livello comunitario, i seguenti
raggruppamenti:
      Euro  0  -  appartengono  a  tale  fascia  gli  autoveicoli  di
categoria  M1 omologati antecedentemente alla entrata in vigore della
direttiva  91/441/CEE,  e  gli  autoveicoli di categoria N1 omologati
antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva 93/59/CEE;
      Euro  1  -  appartengono  a  tale  fascia  gli  autoveicoli  di
categoria  M1  omologati  ai sensi delle direttive da 91/441/CEE(*) a
93/59/CEE(*)  e  gli  autoveicoli  di categoria N1 omologati ai sensi
della direttiva 93/59/CEE(*);
          (*) per i tipi previsti dalla corrispondente tabella 1.5.2
      Euro  2  -  appartengono  a  tale  fascia  gli  autoveicoli  di
categoria  M1  omologati  ai  sensi delle direttive da 94/12/CEE(*) a
96/69/CE(*),  ovvero  98/77/CE  e  gli  autoveicoli  di  categoria N1
omologati ai sensi della direttiva 96/69/CE(*), ovvero 98/77/CE;
          (*) per i tipi previsti dalla corrispondente tabella 1.5.2
      Euro  3  -  appartengono  a  tale  fascia  gli  autoveicoli  di
categoria  M1  ed N1 omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a
2003/76/CE, riga A;
      Euro  4  -  appartengono  a  tale  fascia  gli  autoveicoli  di
categoria  M1  ed N1 omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a
2003/76/CE, riga B.
  All'allegato  A,  che  e'  parte  integrante  del  regolamento,  e'
riportata  la tabella con i valori limite delle emissioni da massa di
particolato,  adottati  a livello comunitario, correlati con le fasce
di appartenenza di cui sopra.
    c) «tipo  di autoveicoli», l'insieme comprendente gli autoveicoli
individuati in relazione alle caratteristiche riportate nell'allegato
II punto B della direttiva 2001/116/CE;
    d) «autoveicolo   rappresentativo»,  un  autoveicolo  considerato
rappresentativo   del  tipo  di  autoveicoli  in  base  ai  parametri
riportati all'allegato C, che e' parte integrante del regolamento;
    e) «costruttore»,   il  produttore  di  un  sistema  idoneo  alla
riduzione della massa di particolato emesso da un autoveicolo.
 
          Note all'art. 2:
              -  La direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno
          1991,  che  modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  alle  misure  da  adottare  contro l'inquinamento
          atmosferico  con  le  emissioni  dei  veicoli  a  motore e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. L 242 del 30 agosto
          1991.
              -  La  direttiva  93/59/CEE del Consiglio del 28 giugno
          1993  che  modifica  la direttiva 70/220/CEE concernente il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  alle  misure  da  adottare  contro l'inquinamento
          atmosferico  con  le  emissioni  dei  veicoli  a  motore e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. L 186 del 28 luglio
          1993.
              -  La  direttiva 94/12/CEE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  23 marzo  1994,  relativa  alle  misure da
          adottare  contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di
          veicoli   a  motore  e  recante  modifica  della  direttiva
          70/220/CEE  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 100
          del 18 aprile 1994.
              -  La  direttiva  96/69/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  dell'8 ottobre  1996  che  modifica la direttiva
          70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
          degli  Stati membri relative alle misure da adottare contro
          l'inquinamento  atmosferico  con le emissioni dei veicoli a
          motore  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 282 del
          1° novembre 1996.
              - La direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre
          1998   che   adegua   al  progresso  tecnico  la  direttiva
          70/220/CEE   del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni  degli  Stati  membri  relative  a  misure  da
          adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei
          veicoli  a  motore  (testo  rilevante  ai  fini del SEE) e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 286 del 23 ottobre
          1998.
              -  La  direttiva  2003/76/CE  della Commissione dell'11
          agosto  2003,  che  modifica  la  direttiva  70/220/CEE del
          Consiglio   relativa   alle   misure   da  adottare  contro
          l'inquinamento  atmosferico  con le emissioni dei veicoli a
          motore  (testo  rilevante  ai  fini  del SEE) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. L 206 del 15 agosto 2003.
              -   La  direttiva  2001/116/CE  della  Commissione  del
          20 dicembre  2001,  che  adegua  al  progresso  tecnico  la
          direttiva   70/156/CEE   del   Consiglio   concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  all'omologazione  dei veicoli a motore e dei loro
          rimorchi  (testo  rilevante  ai fini del SEE) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. L 18 del 21 gennaio 2002.