Art. 2.
                        Soggetti ammissibili
  1.  Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione dei
contributi  gli enti di ricerca che, alla data di scadenza del bando,
hanno   ottenuto   da   almeno   tre  anni  il  riconoscimento  della
personalita'  giuridica  ai  sensi  degli articoli 11 e 12 del codice
civile  e  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000,  n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalita' statutarie e
senza   scopo   di   lucro,   l'attivita'   di   ricerca  finalizzata
all'ampliamento  delle  conoscenze  culturali, scientifiche, tecniche
non  connesse  a  specifici  ed  immediati  obiettivi  industriali  o
commerciali  e  realizzate  anche  attraverso attivita' di formazione
post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.
  2.  Non  possono  usufruire  dei  contributi di cui all'articolo 1,
comma  1,  gli enti pubblici di ricerca, le universita' statali e non
statali  e  loro  consorzi,  costituiti  ai sensi degli articoli 91 e
91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  24 maggio 2001, n. 254, nonche' gli enti che hanno
ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento
o  altri  contributi  aventi medesime finalita' e natura giuridica, a
carico del bilancio dello Stato.
 
          Note all'art. 2:
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del codice civile:
              «Art.  11 (Persone giuridiche pubbliche). - Le province
          e  i  comuni,  nonche'  gli enti pubblici riconosciuti come
          persone  giuridiche  godono  dei diritti secondo le leggi e
          gli usi osservati come diritto pubblico.
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  10
          febbraio    2000,   n.   361,   recante   «Norme   per   la
          semplificazione   dei  procedimenti  di  riconoscimento  di
          persone   giuridiche   private   e  di  approvazione  delle
          modifiche  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto (n. 17
          dell'allegato  1  della  legge  15  marzo 1997, n. 59)», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2000, n.
          286.
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 91 e 91-bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
          382  (Riordinamento  della  docenza universitaria, relativa
          fascia  di formazione nonche' sperimentazione organizzativa
          e didattica):
              «Art.  91 (Collaborazione interuniversitaria). - Per le
          finalita'  di  cui  ai  precedenti articoli 89 e 90 possono
          essere  altresi'  costituiti,  tramite  convenzioni  tra le
          universita'  interessate,  centri  di  ricerca  o centri di
          servizi  interuniversitari, rispettivamente quali strumenti
          di  collaborazione  scientifica  tra docenti di universita'
          diverse  o  quali sedi di servizi scientifici utilizzati da
          piu' universita'.
              In  particolare, i centri possono collegare universita'
          della  stessa  citta',  della  stessa  regione o di regioni
          finitime,    ovvero   costituire   sede   di   cooperazioni
          scientifiche  nazionali  anche  ai  fini  dei  progetti  di
          ricerca  finanziati  con il 40 per cento dello stanziamento
          di cui al primo comma dell'art. 89.
              Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei
          centri sono determinate in analogia con quanto previsto nei
          precedenti  articoli  nella  convenzione  di  cui  al primo
          comma. Ogni universita' puo' disporre l'assegnazione presso
          centri  di  personale  docente per non oltre tre anni in un
          decennio,  sentite  le facolta' interessate, e di personale
          amministrativo,  tecnico, operaio ed ausiliario, sentita la
          commissione  di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977,
          n. 808.
              Sono  consentite convenzioni tra universita' italiane e
          universita'  di  Paesi  stranieri  per attivita' didattiche
          scientifiche  integrate e per programmi integrati di studio
          degli studenti, nonche' per esperienze nell'uso di apparati
          tecnico-scientifici di particolare complessita'.
              Le  convenzioni  di cui al precedente comma, deliberate
          dal  consiglio  di  amministrazione  dell'ateneo  su parere
          conforme   del  senato  accademico,  sono  autorizzate  dal
          Ministro  della  pubblica  istruzione, con proprio decreto,
          sulla base di criteri definiti con apposito decreto emanato
          dallo   stesso   Ministro  della  pubblica  istruzione,  di
          concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro
          del   tesoro.   Il  decreto  di  autorizzazione  indichera'
          altresi'  l'entita'  del  relativo  finanziamento  posto  a
          carico  dell'ordinario  stanziamento  di  bilancio all'uopo
          iscritto  in  apposito  capitolo  dello stato di previsione
          della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
              Sono a carico dell'universita' di appartenenza le spese
          e  l'organizzazione  per  la  partecipazione  di professori
          universitari  in  rappresentanza delle universita' italiane
          in  organismi internazionali che perseguono le finalita' di
          cui  al  precedente  quarto  comma,  secondo  modalita'  da
          stabilire con apposito decreto presidenziale.
              I   consorzi   interuniversitari   costituiti   tra  le
          universita'  italiane  per  il  perseguimento  di finalita'
          istituzionali  comuni  alle  universita'  consorziate  sono
          finanziati  in  via  ordinaria  con  fondi di pertinenza di
          ciascuna  universita'  interessata,  con  le  modalita'  di
          erogazione,   alle   quali   il  Ministero  della  pubblica
          istruzione   si   attiene,   stabilite   nelle  convenzioni
          stipulate tra le stesse universita'.».
              «Art. 91-bis (Partecipazione a consorzi e a societa' di
          ricerca). - Le universita' possono partecipare a consorzi o
          a  societa' di capitale per la progettazione e l'esecuzione
          di   programmi   di   ricerca   finalizzati  allo  sviluppo
          scientifico  e  tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre
          1968,  n.  1089,  2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n.
          240,  17  febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, a
          condizione che:
                a)   la  loro  partecipazione  sia  rappresentata  da
          esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;
                b)  l'atto  costitutivo preveda l'esclusione per esse
          da  eventuali  obblighi  dei  soci di versare contributi in
          denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti
          per finalita' di carattere scientifico;
                c)  sia  assicurata la partecipazione paritaria della
          universita', nell'impostazione dei programmi di ricerca;
                d)  le relative iniziative fruiscano di finanziamenti
          non  inferiori  alla  meta'  da parte di organismi pubblici
          nazionali, internazionali o esteri;
                e)   ogni   eventuale   emolumento   corrisposto   ai
          professori universitari o ai ricercatori che facciano parte
          degli  organi  sociali  sia  versato  alle  universita'  di
          appartenenza.  I  proventi derivanti da eventuali contratti
          di  ricerca  o di consulenza richiesti ad universita' siano
          corrisposti  secondo  quanto  stabilito nel precedente art.
          66. Gli eventuali utili spettanti alle universita' siano da
          queste destinati a fini di ricerca.
              La  partecipazione  dell'universita'  e' deliberata dal
          consiglio   di   amministrazione,  udito  il  collegio  dei
          revisori.».
              - Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 24
          maggio  2001,  n.  254, recante «Criteri e modalita' per la
          costituzione   di   fondazioni   universitarie  di  diritto
          privato,  a  norma  dell'art.  59,  comma 3, della legge 23
          dicembre  2000,  n.  388»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 3 luglio 2001, n. 152.