Art. 2. Soggetti ammissibili 1. Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi gli enti di ricerca che, alla data di scadenza del bando, hanno ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalita' giuridica ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalita' statutarie e senza scopo di lucro, l'attivita' di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attivita' di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca. 2. Non possono usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, gli enti pubblici di ricerca, le universita' statali e non statali e loro consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonche' gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalita' e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 11 del codice civile: «Art. 11 (Persone giuridiche pubbliche). - Le province e i comuni, nonche' gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2000, n. 286. - Si riporta il testo degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica): «Art. 91 (Collaborazione interuniversitaria). - Per le finalita' di cui ai precedenti articoli 89 e 90 possono essere altresi' costituiti, tramite convenzioni tra le universita' interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di universita' diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da piu' universita'. In particolare, i centri possono collegare universita' della stessa citta', della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni scientifiche nazionali anche ai fini dei progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 89. Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri sono determinate in analogia con quanto previsto nei precedenti articoli nella convenzione di cui al primo comma. Ogni universita' puo' disporre l'assegnazione presso centri di personale docente per non oltre tre anni in un decennio, sentite le facolta' interessate, e di personale amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Sono consentite convenzioni tra universita' italiane e universita' di Paesi stranieri per attivita' didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonche' per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessita'. Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito decreto emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indichera' altresi' l'entita' del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Sono a carico dell'universita' di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle universita' italiane in organismi internazionali che perseguono le finalita' di cui al precedente quarto comma, secondo modalita' da stabilire con apposito decreto presidenziale. I consorzi interuniversitari costituiti tra le universita' italiane per il perseguimento di finalita' istituzionali comuni alle universita' consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna universita' interessata, con le modalita' di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse universita'.». «Art. 91-bis (Partecipazione a consorzi e a societa' di ricerca). - Le universita' possono partecipare a consorzi o a societa' di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, a condizione che: a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica; b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalita' di carattere scientifico; c) sia assicurata la partecipazione paritaria della universita', nell'impostazione dei programmi di ricerca; d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla meta' da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri; e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle universita' di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad universita' siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente art. 66. Gli eventuali utili spettanti alle universita' siano da queste destinati a fini di ricerca. La partecipazione dell'universita' e' deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori.». - Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 2001, n. 254, recante «Criteri e modalita' per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2001, n. 152.