Art. 2.
Soggetti ammissibili
1. Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione dei
contributi gli enti di ricerca che, alla data di scadenza del bando,
hanno ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della
personalita' giuridica ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice
civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalita' statutarie e
senza scopo di lucro, l'attivita' di ricerca finalizzata
all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche
non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o
commerciali e realizzate anche attraverso attivita' di formazione
post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.
2. Non possono usufruire dei contributi di cui all'articolo 1,
comma 1, gli enti pubblici di ricerca, le universita' statali e non
statali e loro consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 91 e
91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonche' gli enti che hanno
ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento
o altri contributi aventi medesime finalita' e natura giuridica, a
carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del codice civile:
«Art. 11 (Persone giuridiche pubbliche). - Le province
e i comuni, nonche' gli enti pubblici riconosciuti come
persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e
gli usi osservati come diritto pubblico.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, recante «Norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2000, n.
286.
- Si riporta il testo degli articoli 91 e 91-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa
e didattica):
«Art. 91 (Collaborazione interuniversitaria). - Per le
finalita' di cui ai precedenti articoli 89 e 90 possono
essere altresi' costituiti, tramite convenzioni tra le
universita' interessate, centri di ricerca o centri di
servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti
di collaborazione scientifica tra docenti di universita'
diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da
piu' universita'.
In particolare, i centri possono collegare universita'
della stessa citta', della stessa regione o di regioni
finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni
scientifiche nazionali anche ai fini dei progetti di
ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento
di cui al primo comma dell'art. 89.
Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei
centri sono determinate in analogia con quanto previsto nei
precedenti articoli nella convenzione di cui al primo
comma. Ogni universita' puo' disporre l'assegnazione presso
centri di personale docente per non oltre tre anni in un
decennio, sentite le facolta' interessate, e di personale
amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario, sentita la
commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977,
n. 808.
Sono consentite convenzioni tra universita' italiane e
universita' di Paesi stranieri per attivita' didattiche
scientifiche integrate e per programmi integrati di studio
degli studenti, nonche' per esperienze nell'uso di apparati
tecnico-scientifici di particolare complessita'.
Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate
dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere
conforme del senato accademico, sono autorizzate dal
Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
sulla base di criteri definiti con apposito decreto emanato
dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro
del tesoro. Il decreto di autorizzazione indichera'
altresi' l'entita' del relativo finanziamento posto a
carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Sono a carico dell'universita' di appartenenza le spese
e l'organizzazione per la partecipazione di professori
universitari in rappresentanza delle universita' italiane
in organismi internazionali che perseguono le finalita' di
cui al precedente quarto comma, secondo modalita' da
stabilire con apposito decreto presidenziale.
I consorzi interuniversitari costituiti tra le
universita' italiane per il perseguimento di finalita'
istituzionali comuni alle universita' consorziate sono
finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di
ciascuna universita' interessata, con le modalita' di
erogazione, alle quali il Ministero della pubblica
istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni
stipulate tra le stesse universita'.».
«Art. 91-bis (Partecipazione a consorzi e a societa' di
ricerca). - Le universita' possono partecipare a consorzi o
a societa' di capitale per la progettazione e l'esecuzione
di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo
scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre
1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n.
240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, a
condizione che:
a) la loro partecipazione sia rappresentata da
esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;
b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse
da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in
denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti
per finalita' di carattere scientifico;
c) sia assicurata la partecipazione paritaria della
universita', nell'impostazione dei programmi di ricerca;
d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti
non inferiori alla meta' da parte di organismi pubblici
nazionali, internazionali o esteri;
e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai
professori universitari o ai ricercatori che facciano parte
degli organi sociali sia versato alle universita' di
appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti
di ricerca o di consulenza richiesti ad universita' siano
corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente art.
66. Gli eventuali utili spettanti alle universita' siano da
queste destinati a fini di ricerca.
La partecipazione dell'universita' e' deliberata dal
consiglio di amministrazione, udito il collegio dei
revisori.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 24
maggio 2001, n. 254, recante «Criteri e modalita' per la
costituzione di fondazioni universitarie di diritto
privato, a norma dell'art. 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 3 luglio 2001, n. 152.