Art. 3.
         Criteri di valutazione e ripartizione delle risorse
  1.  La  valutazione  e selezione delle domande e' effettuata da una
commissione,   composta   da   cinque  esperti  tecnico  scientifici,
nominata,   per   ciascun   triennio,   con   decreto   del  Ministro
dell'universita'  e della ricerca. La commissione opera tenendo conto
dei seguenti criteri:
    a)  tradizione  storica  dell'ente,  sua  rilevanza  nazionale ed
internazionale   e   sua   attualita',   sulla   base  dei  riscontri
riconosciuti nella comunita' scientifica;
    b)  qualita'  e  rilevanza  dei programmi di attivita' di ricerca
svolti  in  modo  continuativo, anche mediante collegamenti con altre
istituzioni  italiane  o  internazionali,  in  particolare con quelle
dell'Unione europea;
    c)  coerenza  e congruita' del contributo richiesto rispetto alle
attivita'  svolte  e  programmate  e  rispetto  ai flussi di bilancio
dell'ente;
    d) consistenza e qualificazione delle risorse umane coinvolte;
    e)   consistenza   del   patrimonio   didattico,   scientifico  e
strumentale.
  2.  La  commissione,  per  lo svolgimento della sua attivita', puo'
avvalersi   di   esperti   o  studiosi  di  settore  con  particolare
riferimento   alla   valutazione  della  rilevanza  della  produzione
scientifica e della qualita' e della rilevanza dei programmi.
  3.  Al  termine  dei  lavori  la  commissione  redige una relazione
formulando  proposte  al  Ministro  dell'universita' e della ricerca,
che,  valutate la proposte, provvede alla assegnazione dei contributi
con  decreto  adottato  di  concerto  con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  previa  acquisizione  del  parere  delle  competenti
commissioni parlamentari.