Art. 3.
Criteri di valutazione e ripartizione delle risorse
1. La valutazione e selezione delle domande e' effettuata da una
commissione, composta da cinque esperti tecnico scientifici,
nominata, per ciascun triennio, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca. La commissione opera tenendo conto
dei seguenti criteri:
a) tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale ed
internazionale e sua attualita', sulla base dei riscontri
riconosciuti nella comunita' scientifica;
b) qualita' e rilevanza dei programmi di attivita' di ricerca
svolti in modo continuativo, anche mediante collegamenti con altre
istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelle
dell'Unione europea;
c) coerenza e congruita' del contributo richiesto rispetto alle
attivita' svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio
dell'ente;
d) consistenza e qualificazione delle risorse umane coinvolte;
e) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e
strumentale.
2. La commissione, per lo svolgimento della sua attivita', puo'
avvalersi di esperti o studiosi di settore con particolare
riferimento alla valutazione della rilevanza della produzione
scientifica e della qualita' e della rilevanza dei programmi.
3. Al termine dei lavori la commissione redige una relazione
formulando proposte al Ministro dell'universita' e della ricerca,
che, valutate la proposte, provvede alla assegnazione dei contributi
con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa acquisizione del parere delle competenti
commissioni parlamentari.