Art. 4.
Controllo e monitoraggio
1. Il controllo delle attivita' svolte e delle spese sostenute dai
soggetti che ricevono i contributi e' effettuato attraverso l'esame
di relazioni tecnico-scientifiche e di rendicontazioni dettagliate
secondo le forme e le modalita' indicate nel bando.
2. Il giudizio negativo delle attivita' o la mancata presentazione
delle rendicontazioni nei tempi e nei modi indicati dal bando
comportano la revoca dei finanziamenti e l'obbligo del recupero delle
somme gia' erogate.
3. Le relazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 sono
altresi' tenute in considerazione dalla commissione di cui
all'articolo 3, nel caso di partecipazione degli stessi soggetti a
successive selezioni per l'inserimento nell'elenco previsto
all'articolo 1, comma 1.