Art. 4.
                      Controllo e monitoraggio
  1.  Il controllo delle attivita' svolte e delle spese sostenute dai
soggetti  che  ricevono i contributi e' effettuato attraverso l'esame
di  relazioni  tecnico-scientifiche  e di rendicontazioni dettagliate
secondo le forme e le modalita' indicate nel bando.
  2.  Il giudizio negativo delle attivita' o la mancata presentazione
delle  rendicontazioni  nei  tempi  e  nei  modi  indicati  dal bando
comportano la revoca dei finanziamenti e l'obbligo del recupero delle
somme gia' erogate.
  3.  Le  relazioni  tecnico-scientifiche  di  cui  al  comma  1 sono
altresi'   tenute   in   considerazione   dalla  commissione  di  cui
all'articolo  3,  nel  caso di partecipazione degli stessi soggetti a
successive   selezioni   per   l'inserimento   nell'elenco   previsto
all'articolo 1, comma 1.