Art. 4. Controllo e monitoraggio 1. Il controllo delle attivita' svolte e delle spese sostenute dai soggetti che ricevono i contributi e' effettuato attraverso l'esame di relazioni tecnico-scientifiche e di rendicontazioni dettagliate secondo le forme e le modalita' indicate nel bando. 2. Il giudizio negativo delle attivita' o la mancata presentazione delle rendicontazioni nei tempi e nei modi indicati dal bando comportano la revoca dei finanziamenti e l'obbligo del recupero delle somme gia' erogate. 3. Le relazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 sono altresi' tenute in considerazione dalla commissione di cui all'articolo 3, nel caso di partecipazione degli stessi soggetti a successive selezioni per l'inserimento nell'elenco previsto all'articolo 1, comma 1.