Art. 5. Modalita' di erogazione dei contributi 1. Il contributo finanziario e' erogato in due soluzioni: 50% a titolo di anticipazione e 50% a saldo, previa dimostrazione delle spese sostenute e della positiva verifica delle relazioni tecnico-scientifiche e delle rendicontazioni di cui all'articolo 4, comma 1. 2. L'ammontare del contributo annuale nel periodo di efficacia dell'elenco e' determinato in rapporto allo stanziamento complessivo previsto nella legge finanziaria. Qualora lo stanziamento previsto risulti superiore del 20 per cento a quello dell'anno precedente, l'elenco cui all'articolo 1 puo' essere aggiornato, secondo le modalita' disciplinate nel medesimo articolo.