Art. 5.
Modalita' di erogazione dei contributi
1. Il contributo finanziario e' erogato in due soluzioni: 50% a
titolo di anticipazione e 50% a saldo, previa dimostrazione delle
spese sostenute e della positiva verifica delle relazioni
tecnico-scientifiche e delle rendicontazioni di cui all'articolo 4,
comma 1.
2. L'ammontare del contributo annuale nel periodo di efficacia
dell'elenco e' determinato in rapporto allo stanziamento complessivo
previsto nella legge finanziaria. Qualora lo stanziamento previsto
risulti superiore del 20 per cento a quello dell'anno precedente,
l'elenco cui all'articolo 1 puo' essere aggiornato, secondo le
modalita' disciplinate nel medesimo articolo.