Art. 5.
               Modalita' di erogazione dei contributi
  1.  Il  contributo  finanziario  e' erogato in due soluzioni: 50% a
titolo  di  anticipazione  e  50% a saldo, previa dimostrazione delle
spese   sostenute   e   della   positiva   verifica  delle  relazioni
tecnico-scientifiche  e  delle rendicontazioni di cui all'articolo 4,
comma 1.
  2.  L'ammontare  del  contributo  annuale  nel periodo di efficacia
dell'elenco  e' determinato in rapporto allo stanziamento complessivo
previsto  nella  legge  finanziaria. Qualora lo stanziamento previsto
risulti  superiore  del  20  per cento a quello dell'anno precedente,
l'elenco  cui  all'articolo  1  puo'  essere  aggiornato,  secondo le
modalita' disciplinate nel medesimo articolo.