Art. 10.
Disposizioni in materia di bilanci
1. All'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, le parole: «ed alle sedi secondarie di imprese aventi
sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel
territorio della Repubblica la sola riassicurazione» sono soppresse.
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 88, del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 88 (Disposizioni applicabili). - 1. Le imprese di
assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale
nel territorio della Repubblica redigono il bilancio
secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del
presente titolo.
2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle
sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato
terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della
Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni
ovvero la riassicurazione.
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano
anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo
l'attivita' nel ramo malattia esclusivamente o
principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami
vita.».