Art. 10.

                 Disposizioni in materia di bilanci

  1.  All'articolo 88,  comma 2,  del decreto legislativo 7 settembre
2005,  n.  209, le parole: «ed alle sedi secondarie di imprese aventi
sede  legale  in  uno  Stato  membro  autorizzate  ad  esercitare nel
territorio della Repubblica la sola riassicurazione» sono soppresse.
 
          Nota all'art. 10:
              -  Si riporta il testo vigente dell'art. 88, del citato
          decreto   legislativo   7 settembre   2005,  n.  209,  come
          modificato dal presente decreto:
              «Art. 88 (Disposizioni applicabili). - 1. Le imprese di
          assicurazione  e  di  riassicurazione che hanno sede legale
          nel   territorio  della  Repubblica  redigono  il  bilancio
          secondo  la  disciplina  prevista  nei capi I, II e III del
          presente titolo.
              2.  Le  disposizioni  sul  bilancio  delle  imprese  di
          assicurazione  e di riassicurazione si applicano anche alle
          sedi  secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato
          terzo   autorizzate  ad  esercitare  nel  territorio  della
          Repubblica  le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni
          ovvero la riassicurazione.
              3.  Le  disposizioni relative ai rami vita si applicano
          anche  alle  imprese  di  assicurazione che esercitano solo
          l'attivita'    nel    ramo    malattia   esclusivamente   o
          principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami
          vita.».