Art. 4.

                     Modifiche alla Parte quinta

  1.  Al  primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 182 della Parte
quinta  del  decreto legislativo n. 42 del 2004 le parole: «comma 12»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, secondo periodo».
 
          Nota all'art. 4:
              - Si  riporta il testo dell'art. 182 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.  182  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  In via
          transitoria,  agli  effetti  indicati  all'art.  29,  comma
          9-bis,  acquisisce  la  qualifica  di  restauratore di beni
          culturali:
                a) colui che consegua un diploma presso una scuola di
          restauro  statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo
          20  ottobre  1998,  n.  368,  purche'  risulti  iscritto ai
          relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
                b)  colui  che,  alla  data  di entrata in vigore del
          decreto   ministeriale  24  ottobre  2001,  n.  420,  abbia
          conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
          o  regionale  di  durata  non  inferiore a due anni e abbia
          svolto,  per  un  periodo di tempo almeno doppio rispetto a
          quello  scolare  mancante  per raggiungere un quadriennio e
          comunque  non  inferiore  a due anni, attivita' di restauro
          dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
          direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368;
                c)  colui  che,  alla  data  di entrata in vigore del
          decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
          per  un  periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro
          dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
          direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368.
              1-bis.   Puo'   altresi'   acquisire  la  qualifica  di
          restauratore   di   beni  culturali,  ai  medesimi  effetti
          indicati  all'art.  29,  comma 9-bis, previo superamento di
          una  prova  di  idoneita',  secondo modalita' stabilite con
          decreto  del  Ministro  da  emanarsi  di  concerto  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          entro il 30 ottobre 2008:
                a)  colui  che,  alla  data  di entrata in vigore del
          decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
          per  un  periodo  almeno  pari a quattro anni, attivita' di
          restauro  dei  beni  suddetti,  direttamente  e in proprio,
          ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368;
                b)  colui  che abbia conseguito o consegua un diploma
          in   restauro   presso  le  accademie  di  belle  arti  con
          insegnamento  almeno triennale, purche' risulti iscritto ai
          relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
                c)  colui  che abbia conseguito o consegua un diploma
          presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
          non  inferiore  a  due  anni,  purche'  risulti iscritto ai
          relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
                d)   colui   che   consegua   un  diploma  di  laurea
          specialistica  in  conservazione  e restauro del patrimonio
          storico-artistico,  purche'  risulti  iscritto  ai relativi
          corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
                e)   colui   che  abbia  acquisito  la  qualifica  di
          collaboratore  restauratore  di beni culturali ai sensi del
          comma  1-quinquies,  lettere  a),  b) e c) ed abbia svolto,
          alla  data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a
          tre   anni,   attivita'  di  restauro  di  beni  culturali,
          direttamente   e  in  proprio,  ovvero  direttamente  e  in
          rapporto   di   lavoro   dipendente   o  di  collaborazione
          coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella
          gestione  tecnica  dell'intervento, con regolare esecuzione
          certificata  dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o
          dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368.
              1-ter.  Ai  fini dell'applicazione dei commi 1, lettere
          b) e c), e 1-bis, lettere a) ed e):
                a)   la   durata   dell'attivita'   di   restauro  e'
          documentata  dai termini di consegna e di completamento dei
          lavori,  con  possibilita'  di  cumulare  la durata di piu'
          lavori eseguiti nello stesso periodo;
                b)  il  requisito della responsabilita' diretta nella
          gestione    tecnica    dell'intervento    deve    risultare
          esclusivamente  da  atti  di data certa emanati, ricevuti o
          comunque  custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del
          bene  oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art. 9
          del   decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368;  i
          competenti  organi ministeriali rilasciano agli interessati
          le   necessarie  attestazioni  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta.
              1-quater.   La   qualifica   di  restauratore  di  beni
          culturali  e'  attribuita, previa verifica del possesso dei
          requisiti   ovvero   previo   superamento  della  prova  di
          idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti, con
          provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
          in  un  apposito  elenco,  reso  accessibile  a  tutti  gli
          interessati.  Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero
          medesimo,  nell'ambito  delle  risorse umane, strumentali e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, sentita una
          rappresentanza     degli     iscritti.    L'elenco    viene
          tempestivamente  aggiornato, anche mediante inserimento dei
          nominativi  di  coloro  i  quali conseguono la qualifica ai
          sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.
              1-quinquies.  Nelle  more dell'attuazione dell'art. 29,
          comma  10,  ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello
          stesso  articolo,  acquisisce la qualifica di collaboratore
          restauratore di beni culturali:
                a)  colui  che  abbia conseguito un diploma di laurea
          universitaria  triennale in tecnologie per la conservazione
          e  il  restauro  dei  beni  culturali, ovvero un diploma in
          restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
          almeno triennale;
                b)  colui  che abbia conseguito un diploma presso una
          scuola  di  restauro  statale  o  regionale  di  durata non
          inferiore a tre anni;
                c)  colui  che,  alla  data del 1° maggio 2004, abbia
          svolto  lavori  di  restauro di beni ai sensi dell'art. 29,
          comma  4,  anche  in proprio, per non meno di quattro anni.
          L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
          datore     di     lavoro,     ovvero     autocertificazione
          dell'interessato  ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto
          di  buon  esito  degli interventi rilasciato dai competenti
          organi ministeriali;
                d) il candidato che, essendo ammesso in via defmitiva
          a  sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed
          essendo  poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica
          di  restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede
          giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore
          restauratore di beni culturali.
              2.  In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
          ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
          e  9  del  medesimo  articolo,  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca  di
          concerto  con  il  Ministro,  la  Fondazione «Centro per la
          conservazione  ed il restauro dei beni culturali La Venaria
          Reale»  e'  autorizzata  ad  istituire  ed attivare, in via
          sperimentale,  per  un  ciclo formativo, in convenzione con
          l'Universita'  di  Torino  e  il  Politecnico di Torino, un
          corso  di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
          di  restauratori  dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
          seguenti   dello   stesso  art.  29.  Il  decreto  predetto
          definisce  l'ordinamento  didattico  del  corso, sulla base
          dello  specifico  progetto  approvato dai competenti organi
          della   Fondazione  e  delle  universita',  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
              3.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore del
          presente  codice,  le  regioni  e  gli  altri enti pubblici
          territoriali   adottano   le   necessarie  disposizioni  di
          adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
          In  caso  di  inadempienza,  il  Ministero  procede  in via
          sostitutiva,  ai  sensi  dell'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione.
              3-bis.  In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma
          4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorita' competente
          alla  gestione  del  vincolo  paesaggistico  i procedimenti
          relativi  alle  domande  di autorizzazione paesaggistica in
          sanatoria  presentate  entro  il  30 aprile 2004 non ancora
          definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
          ovvero  definiti  con  determinazione  di  improcedibilita'
          della  domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia
          nel     merito     della    compatibilita'    paesaggistica
          dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente
          e'   obbligata,  su  istanza  della  parte  interessata,  a
          riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato
          nei  termini  di  legge.  Si applicano le sanzioni previste
          dall'art. 167, comma 5.
              3-ter.  Le  disposizioni del comma 4 si applicano anche
          alle  domande  di sanatoria presentate nei termini ai sensi
          dell'art.  1,  commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004,
          n.  308,  ferma  restando la quantificazione della sanzione
          pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di
          cui  all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n.
          308, si intende vincolante.
              3-quater.   Agli   accertamenti   della  compatibilita'
          paesaggistica  effettuati,  alla  data di entrata in vigore
          della  presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma
          1-quater,  si  applicano  le  sanzioni di cui all'art. 167,
          comma 5.».