Art. 11. 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in
euro 7.023.000 per l'anno 2008, euro 12.083.000 per  l'anno  2009  ed
euro 13.946.000 a decorrere  dall'anno  2010,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti: 
 
                                                  in migliaia di euro 
    
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                Accantonamenti               | 2008  | 2009 | 2010
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Ministero della giustizia                    |  2.273| 5.981| 6.488
Ministero degli affari esteri                |  1.136| 3.427| 3.145
Ministero della pubblica istruzione          |  2.014|     -|     -
Ministero per i beni e le attivita' culturali |    314| 1.021| 2.458
Ministero dei trasporti                      |     70|   654|   855
Ministero dell'universita' e della ricerca    |  1.000| 1.000| 1.000
Ministero della solidarieta' sociale          |    216|     -|     -
    
 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri recati dal presente decreto, anche  ai  fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui   all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai  sensi  dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della citata  legge  n.  468  del  1978,
prima della data di entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  o  delle
misure di cui al periodo precedente, sono  tempestivamente  trasmessi
alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.