Art. 2.

Disposizioni  in  materia  di recupero di aiuti di Stato innanzi agli
                   organi di giustizia tributaria

  1.  Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e' inserito il seguente:
  «Art.  47-bis  (Sospensione  di  atti volti al recupero di aiuti di
Stato  e  definizione  delle relative controversie). - 1. Qualora sia
chiesta  in  via  cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto
volto  al  recupero  di  aiuti  di  Stato dichiarati incompatibili in
esecuzione  di  una  decisione  adottata dalla Commissione europea ai
sensi   dell'articolo 14   del   regolamento  (CE)  n.  659/1999  del
Consiglio,  del  22 marzo  1999, di seguito denominata: "decisione di
recupero",  la  Commissione  tributaria provinciale puo' concedere la
sospensione  dell'efficacia  del  titolo  di  pagamento conseguente a
detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
&a21;    a) gravi   motivi   di  illegittimita'  della  decisione  di
recupero,  ovvero  evidente  errore nella individuazione del soggetto
tenuto  alla  restituzione  dell'aiuto di Stato o evidente errore nel
calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
    b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
  2.  Qualora  la  sospensione  si  fondi  su  motivi  attinenti alla
illegittimita'  della decisione di recupero la Commissione tributaria
provinciale  provvede  con  separata  ordinanza  alla sospensione del
giudizio  e  all'immediato  rinvio pregiudiziale della questione alla
Corte   di  giustizia  delle  Comunita'  europee,  con  richiesta  di
trattazione  d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento
di  procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  L  176 del
4 luglio  1991,  e successive modificazioni, se ad essa non sia stata
gia'   deferita  la  questione  di  validita'  dell'atto  comunitario
contestato.  Non  puo',  in  ogni  caso,  essere accolta l'istanza di
sospensione   dell'atto   impugnato   per   motivi   attinenti   alla
legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur
avendone  facolta'  perche'  individuata o chiaramente individuabile,
non  abbia  proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai
sensi  dell'articolo 230  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
europea,  e  successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto
l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di
recupero  ai  sensi  dell'articolo 242  del  Trattato medesimo ovvero
l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
  3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano
le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47;
ai  fini  dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del
diritto comunitario.
  4.  Le  controversie  relative  agli  atti  di  cui al comma 1 sono
definite,  nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia
dell'ordinanza  di  sospensione  di  cui  al  medesimo  comma 1. Alla
scadenza    del    termine   di   sessanta   giorni   dall'emanazione
dell'ordinanza   di  sospensione,  il  provvedimento  perde  comunque
efficacia,  salvo  che la Commissione tributaria provinciale entro il
medesimo  termine  riesamini,  su  istanza  di  parte, l'ordinanza di
sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei
presupposti  di  cui  ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di
efficacia,  non  prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si
applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso
di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo e' sospeso
dal  giorno  del  deposito  dell'ordinanza  di  rinvio  e  riprende a
decorrere  dalla  data della trasmissione della decisione della Corte
di giustizia delle Comunita' europee.
  5.  Le  controversie  relative  agli  atti  di  cui al comma 1 sono
discusse  in  pubblica  udienza  e,  subito  dopo  la discussione, il
Collegio  giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il
Presidente  redige  e  sottoscrive il dispositivo e ne da' lettura in
udienza, a pena di nullita'.
  6.  La  sentenza  e'  depositata nella segreteria della Commissione
tributaria  provinciale  entro  quindici  giorni  dalla  lettura  del
dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo
sulla  sentenza  la  propria  firma  e  la  data  e  ne da' immediata
comunicazione alle parti.
  7.  In  caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso
avverso  uno  degli  atti  di  cui  al  comma 1,  tutti i termini del
giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad
eccezione  di  quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono
ridotti  alla meta'. Nel processo di appello le controversie relative
agli   atti   di  cui  al  comma 1  hanno  priorita'  assoluta  nella
trattazione.  Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e
quarto periodo, 5 e 6.».
  2.  Nei  procedimenti  pendenti  alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  nel  caso  sia  stata concessa la sospensione, le
relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni
dalla  medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo
restando  il predetto termine, la commissione tributaria provinciale,
su  istanza  di  parte, riesamina i provvedimenti di sospensione gia'
concessi  e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti
di  cui  ai  commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo
31 dicembre  1992,  n. 546, come introdotto dal presente articolo. Il
termine  previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del
1992  per  la  comunicazione  dell'avviso di trattazione e' ridotto a
dieci  giorni  liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello
si  applica  il  comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto
dal comma 1 del presente articolo.
  3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
sul  rispetto  dei  termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo
periodo,  dell'articolo 47-bis  del  decreto  legislativo 31 dicembre
1992,   n.  546,  introdotto  dal  comma 1  del  presente  articolo e
riferisce  con  relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente
della   commissione   tributaria   provinciale  e  della  commissione
tributaria regionale per le determinazioni di competenza.
  4.  L'ultimo  periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
15 febbraio  2007,  n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 aprile 2007, n. 46, e' soppresso.