Art. 3.

Modifiche  al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni,  recante  norme  in  materia  ambientale in attuazione
della  direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia   resa  in  data  12 gennaio  2006,  nella  causa  C-85/05.
                 Procedura di infrazione n. 2004/59

  1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  «6.  Le  regioni  possono  motivatamente  prorogare  il termine del
23 dicembre  2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei
corpi  idrici  purche'  non  si verifichi un ulteriore deterioramento
dello   stato  dei  corpi  idrici  e  sussistano  tutte  le  seguenti
condizioni:
    a) i  miglioramenti  necessari  per  il  raggiungimento del buono
stato  di  qualita'  ambientale  non possono essere raggiunti entro i
termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
      1)  i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere
conseguiti  per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre
2015;
      2)  il  completamento dei miglioramenti entro i termini fissati
sarebbe sproporzionalmente costoso;
      3)  le  condizioni naturali non consentono il miglioramento del
corpo idrico nei tempi richiesti;
    b) la   proroga  dei  termini  e  le  relative  motivazioni  sono
espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
    c) le  proroghe  non possono superare il periodo corrispondente a
due  ulteriori  aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta
eccezione  per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di
conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
    d) l'elenco  delle  misure,  la  necessita'  delle  stesse per il
miglioramento    progressivo    entro   il   termine   previsto,   la
giustificazione   di   ogni  eventuale  significativo  ritardo  nella
attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione
delle   misure   devono  essere  riportati  nei  piani  di  cui  alla
lettera b).  Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei
piani.»;
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7.  Le  regioni,  per  alcuni  corpi  idrici, possono stabilire di
conseguire  obiettivi  ambientali  meno rigorosi rispetto a quelli di
cui  al  comma 4,  qualora,  a causa delle ripercussioni dell'impatto
antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni
naturali,  non  sia  possibile  o  sia esageratamente oneroso il loro
raggiungimento.   Devono,   in   ogni  caso,  ricorrere  le  seguenti
condizioni:
    a) la  situazione  ambientale  e  socioeconomica  non consente di
prevedere   altre   opzioni  significativamente  migliori  sul  piano
ambientale ed economico;
    b) la garanzia che:
      1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato
ecologico  e  chimico  possibile,  tenuto conto degli impatti che non
potevano  ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita'
umana o dell'inquinamento;
      2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al
loro  stato  di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano
ragionevolmente  essere  evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
    c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore
deterioramento;
    d) gli   obiettivi   ambientali   meno  rigorosi  e  le  relative
motivazioni  figurano  espressamente nel piano di gestione del bacino
idrografico  e  del  piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e
tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione
di detti piani.»;
    c) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
  «10-bis.  Le  regioni  non  violano  le  disposizioni  del presente
decreto nei casi in cui:
    a) il   mancato   raggiungimento   del  buon  stato  delle  acque
sotterranee,  del  buono  stato ecologico delle acque superficiali o,
ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di
impedire   il   deterioramento   del   corpo  idrico  superficiale  e
sotterraneo  sono  dovuti  a  nuove  modifiche  delle caratteristiche
fisiche   di   un   corpo   idrico   superficiale  o  ad  alterazioni
idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
    b) l'incapacita'  di  impedire  il  deterioramento  da  uno stato
elevato  ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto
a nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le
seguenti condizioni:
      1)  siano  state  avviate  le  misure  possibili  per  mitigare
l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
      2)  siano  indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui
agli  articoli 117  e  121  le  motivazioni  delle  modifiche o delle
alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
      3)  le  motivazioni  delle modifiche o delle alterazioni di cui
alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi
per  l'ambiente  e  la  societa',  risultanti dal conseguimento degli
obiettivi  di  cui  al  comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi
derivanti  dalle  modifiche  o dalle alterazioni per la salute umana,
per   il  mantenimento  della  sicurezza  umana  o  per  lo  sviluppo
sostenibile;
      4)   per   motivi   di   fattibilita'   tecnica   o   di  costi
sproporzionati,   i   vantaggi  derivanti  dalle  modifiche  o  dalle
alterazioni  del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri
mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.».