Art. 4.

Modifiche  all'art.  115  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
sicurezza  di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia
di  recupero  stragiudiziale  dei  crediti. Esecuzione della sentenza
della  Corte  di  giustizia  resa  in data 18 luglio 2007 nella causa
C-134/05.  Procedura  di  infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo
unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza, in materia di servizi di
sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
resa in data 13 dicembre  2007  nella  causa  C-465/05.  Procedura di
                       infrazione n. 2000/4196

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto   18   giugno  1931,  n.  773,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "Per  le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto
di  terzi  non  si applica il quarto comma del presente articolo e la
licenza  del  questore  abilita  allo  svolgimento delle attivita' di
recupero  senza  limiti  territoriali,  osservate  le prescrizioni di
legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.
  Per  le  attivita'  previste dal sesto comma del presente articolo,
l'onere  di  affissione  di  cui all'articolo 120 puo' essere assolto
mediante  l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e
delle  relative  prescrizioni,  con  la  compiuta  indicazione  delle
operazioni consentite e delle relative tariffe.
  Il  titolare  della  licenza  e',  comunque,  tenuto  a  comunicare
preventivamente  all'ufficio  competente  al  rilascio  della  stessa
l'elenco   dei   propri  agenti,  indicandone  il  rispettivo  ambito
territoriale,  ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di
pubblica  sicurezza  il registro delle operazioni. I suoi agenti sono
tenuti  ad  esibire  copia  della  licenza  ad  ogni  richiesta degli
ufficiali  e  agenti  di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone
con  cui  trattano  compiuta  informazione  della  propria qualita' e
dell'agenzia per la quale operano.";
    b)  all'articolo  134,  dopo  il  terzo  comma,  e'  inserito  il
seguente:
  "Il  regolamento  di  esecuzione  individua gli altri soggetti, ivi
compreso  l'institore,  o  chiunque  eserciti  poteri  di  direzione,
amministrazione  o  gestione anche parziale dell'istituto o delle sue
articolazioni,  nei  confronti  dei quali sono accertati l'assenza di
condanne  per  delitto  non  colposo  e  gli altri requisiti previsti
dall'articolo  11  del presente testo unico, nonche' dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575.";
    c) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente:
  "Art.  134-bis  (Disciplina  delle  attivita'  autorizzate in altro
Stato  dell'Unione  europea).  -  1.  Le imprese di vigilanza privata
stabilite  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea possono
stabilirsi  nel  territorio della Repubblica italiana in presenza dei
requisiti,  dei  presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla
legge  e  dal  regolamento per l'esecuzione del presente testo unico,
tenuto  conto  degli  adempimenti,  degli obblighi e degli oneri gia'
assolti  nello  Stato  di  stabilimento, attestati dall'autorita' del
medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
  2.  I  servizi  transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e
custodia  da  parte  di  imprese  stabilite  in un altro Stato membro
dell'Unione  europea  sono  svolti alle condizioni e con le modalita'
indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
  3.  Il  Ministro  dell'interno  e'  autorizzato a sottoscrivere, in
materia  di  vigilanza  privata,  accordi  di  collaborazione  con le
competenti  autorita'  degli Stati membri dell'Unione europea, per il
reciproco  riconoscimento  dei  requisiti,  dei  presupposti  e delle
condizioni  necessari  per lo svolgimento dell'attivita', nonche' dei
provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.";
    d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: "o ricevere mercedi
maggiori di quelle indicate nella tariffa" sono soppresse;
    e) all'articolo 135, il sesto comma e' abrogato;
    f) all'articolo 136, il secondo comma e' abrogato;
    g) all'articolo 138:
      1) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  "Il  Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le
modalita'  individuate  nel regolamento per l'esecuzione del presente
testo  unico,  sentite  le  regioni,  provvede all'individuazione dei
requisiti   minimi   professionali  e  di  formazione  delle  guardie
particolari giurate.";
      2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
  "Ai  fini  dell'approvazione  della  nomina  a  guardia particolare
giurata  di  cittadini  di  altri Stati membri dell'Unione europea il
prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello
Stato  membro  d'origine per lo svolgimento della medesima attivita'.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.";
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate
nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili
ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita' di incaricati di
un pubblico servizio.".