Art. 5.
   Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico
  svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza
 della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa
           C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888

  1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di
libera  circolazione  dei  lavoratori  di  cui  agli  articoli 39 del
Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea e 7 del regolamento
(CEE)  n.  1612/68  del  Consiglio,  del  15 ottobre 1968, salve piu'
favorevoli  previsioni,  valutano,  ai  fini  giuridici ed economici,
l'esperienza  professionale  e  l'anzianita'  acquisite  da cittadini
comunitari   nell'esercizio   di   un'attivita'   analoga   a  quella
considerata  rilevante  e  svolta  in un altro Stato membro, anche in
periodi  antecedenti  all'adesione del medesimo all'Unione europea, o
presso  organismi  dell'Unione  europea secondo condizioni di parita'
rispetto  a  quelle  maturate  nell'ambito dell'ordinamento italiano.
Sono  inapplicabili  le  disposizioni  normative  e  le  clausole dei
contratti  collettivi  contrastanti  con  il  presente comma. Ai fini
dell'accesso  rimane  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  38  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.