Art. 6.

Disposizioni  transitorie  in  materia di piani di adeguamento di cui
all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36,  recante  attuazione  della  direttiva  1999/31/CE, relativa alle
discariche  di  rifiuti.  Modifiche  al decreto legislativo 25 luglio
2005,   n.   151,  recante  attuazione  delle  direttive  2002/95/CE,
2002/96/CE   e  2003/108/CE,  relative  alla  riduzione  dell'uso  di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonche'  allo  smaltimento  dei  rifiuti.  Pocedura  di infrazione n.
2003/2077  -  esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa
in  data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione
2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura
                     di infrazione n. 2006/4482

  1.  All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis.  Il  provvedimento con cui l'autorita' competente approva i
piani  di  adeguamento,  presentati  ai  sensi  del  comma 3,  per le
discariche  di  rifiuti  pericolosi  e per quelle autorizzate dopo la
data  del  16 luglio  2001  e  fino al 23 marzo 2003, deve fissare un
termine  per  l'ultimazione  dei  lavori di adeguamento, che non puo'
essere successivo al 1° ottobre 2008.
  4-ter.  Nel  caso  in  cui, per le discariche di cui al comma 1, il
provvedimento  di  approvazione  del  piano  di adeguamento di cui al
comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di
adeguamento  successivo  al  1° ottobre 2008, tale termine si intende
anticipato al 1° ottobre 2008.».
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, la lettera c) e' soppressa.