Art. 8.

Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154,
in  materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia
di  pesca  marittima.  Parere motivato nell'ambito della procedura di
infrazione  n.  1992/5006.  Procedura  di  infrazione  n. 2001/2118 -
esecuzione  della  sentenza  della  Corte di giustizia resa in data 7
dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito
della procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito
             della procedura di infrazione n. 2007/2284

  1.  L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  6  (Tutela  di esemplari di specie ittiche al di sotto della
taglia  minima).  -  1.  Sono  vietati  lo  sbarco,  il trasporto, il
trasbordo  e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al
di  sotto  della  taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e
dalle norme nazionali applicabili.
  2.  Non  e'  sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli
esemplari  di  cui  al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle
norme  comunitarie  e  nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.
Gli  esemplari  eventualmente  catturati di dimensioni inferiori alla
taglia minima devono essere rigettati in mare.
  3.  La  commercializzazione  e  la somministrazione di esemplari di
specie  di  cui  al  comma  1  ovvero di cui e' vietata la cattura e'
sanzionata  con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a
dieci giorni.".
  2.  All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  L'imprenditore  ittico che viola le disposizioni di cui al
comma  2  e'  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
euro  a 3000 euro. Tale sanzione e' triplicata nel caso di violazione
di  dichiarazione  concernente  le  catture  e  gli sbarchi di specie
ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate
fuori dalle acque mediterranee.".
  3.  Alla  legge  14 luglio 1965, n. 963, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  15,  comma  1,  lettera  b),  dopo  la  parola:
"detenere"  sono  inserite le seguenti: "attrezzi non consentiti, non
autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere";
    b) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  26  (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravvenga ai
divieti  posti  dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
  2.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro  a  3.000  euro  chiunque  eserciti  la pesca marittima senza la
preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
  3.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro  a  3.000  euro  chiunque  violi  le  norme  del regolamento per
l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.
  4.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro  a  6.000  euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca
esercitata a scopo ricreativo o sportivo.
  5.  E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro
a  2.000  euro  chiunque  ceda  un  fucile subacqueo o altro attrezzo
simile  a  persona  minore  degli  anni  sedici; alla stessa sanzione
soggiace  chi  affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a
persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
  6.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
consenta   o  impedisca  l'ispezione  da  parte  degli  addetti  alla
vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.
  7.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro  a  12.000 euro il comandante di una unita' da pesca che navighi
con  l'apparecchiatura  blue  box,  di  cui  al  regolamento  (CE) n.
2244/2003  della  Commissione,  del  18  dicembre  2003,  manomessa o
alterata. Alla medesima sanzione e' soggetto chiunque ponga in essere
atti  diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso
dal  sistema  VMS  o  violi  le norme che ne disciplinano il corretto
funzionamento.  Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo
27, comma 1, lettera c-bis).
  8.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro  a  12.000  euro  chiunque  violi  le norme relative ai piani di
ricostituzione  di  specie  ittiche previste da normative nazionali e
comunitarie.";
    c) all'articolo 27, comma 1:
      1)  alla  lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"gli  attrezzi  confiscati  non  consentiti,  non  autorizzati  o non
conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative
      alla   custodia   e   demolizione   sono  poste  a  carico  del
      contravventore;";  2)  dopo  la  lettera  c),  e'  inserita  la
      seguente:
    "c-bis)  la  sospensione  della  licenza  di  pesca,  in  caso di
recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30
giorni.".