Art. 9.

Trasferimento  alla  Federazione  russa del diritto di proprieta' sul
    complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari

  1.  Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana
e  la  Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e
cooperazione  tra  la  Repubblica  italiana  e  la Federazione russa,
firmato  a Mosca il 14 ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge
8 febbraio  1996,  n.  69,  il complesso architettonico della «Chiesa
Russa Ortodossa di Bari», previo trasferimento dall'ente proprietario
allo  Stato,  e'  immediatamente  trasferito  in  proprieta' a titolo
gratuito alla Federazione russa.
  2.  Alla  consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione
russa  provvede  il  Ministero  dell'economia e delle finanze, per il
tramite   dell'Agenzia   del   demanio,  con  apposito  verbale,  che
costituisce titolo per la gratuita trascrizione e voltura.