Art. 4
               Sviluppo dei servizi di trasporto aereo

  1.  La  somma  erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai
sensi  dell'articolo  1  del  decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, e'
rimborsata  nel  minore termine tra il trentesimo giorno successivo a
quello  della  cessione  o  della  perdita del controllo effettivo da
parte  del  Ministero  dell'economia e delle finanze e il 31 dicembre
2008.
  2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di
interesse  previsto  dall'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 23
aprile 2008, n. 80, pari all'1 per cento.
  3.  Le  somme  di  cui  al  comma  1  e gli interessi maturati sono
utilizzati   per   fare   fronte  alle  perdite  che  comportino  una
diminuzione  del  capitale  versato  e  delle riserve al di sotto del
livello minimo legale.
  4.  In  caso  di  liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane
S.p.A., il debito di cui al presente articolo e' rimborsato solo dopo
che  sono  stati  soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e
proporzionalmente al capitale sociale.
  5. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo
da  parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma
1,  le  eventuali  somme e gli interessi maturati utilizzati per fare
fronte  alle perdite ai sensi del comma 3 si intendono ripristinati e
dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo rimborso
con aumento di capitale almeno di pari importo.
  6.  Il  ripristino  degli obblighi di pagamento si applica anche in
ipotesi  di  realizzo  di  utili  da  parte di Alitalia - Linee aeree
italiane  S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono
dovuti  nei  limiti  degli  utili  realizzati  e  sono  in  ogni caso
assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.
  7.  All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per
l'anno 2008, si fa fronte:
    a)   quanto   a   205   milioni   di   euro   mediante  riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    b)   quanto   a   85   milioni   di   euro   mediante   riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    c)  quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,  nell'ambito del programma
"Fondi  di  riserva  e  speciali" della missione "fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
  8.   L'importo   di   300  milioni  di  euro  viene  versato  sulla
contabilita'  speciale  1201,  utilizzata  ai  sensi dell'articolo 1,
comma  1,  del  decreto-legge  23  aprile  2008, n. 80, per concedere
l'anticipazione   ad  Alitalia  -  Linee  aeree  italiane  S.p.A.  Le
eventuali  somme,  rimborsate  ai  sensi del comma 5, vengono versate
all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere riassegnate, nella
stessa  proporzione  e  fino  alla  concorrenza  massima dell'importo
ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui al'articolo 1, commi 841
e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.