Art. 10. Decisione sulla fusione transfrontaliera 1. L'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera puo' essere subordinata all'approvazione con successiva delibera da parte dell'assemblea delle modalita' di partecipazione dei lavoratori nella societa' risultante dalla fusione transfrontaliera. 2. Se la legge applicabile ad una societa' di altro Stato membro partecipante alla fusione transfrontaliera prevede una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio o di compensazione dei soci di minoranza senza che cio' impedisca l'iscrizione della fusione transfrontaliera nel registro delle imprese, l'assemblea delibera sulla possibilita' che i soci della societa' di tale altro Stato membro vi facciano ricorso. 3. Si applica l'articolo 2502, secondo comma, del codice civile a condizione che tutte le societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera deliberino le medesime modifiche.
Nota all'art. 10: Il testo dell'art. 2502 del codice civile, e' il seguente: «Art. 2502 (Decisione in ordine alla fusione). - La fusione e' decisa da ciascuna delle societa' che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle societa' di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facolta' di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle societa' di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto. La decisione di fusione puo' apportare al progetto di cui all'art. 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.».