Art. 10. 
              Decisione sulla fusione transfrontaliera 
 
  1. L'efficacia della delibera di approvazione del  progetto  comune
di fusione transfrontaliera puo' essere subordinata  all'approvazione
con successiva delibera da parte dell'assemblea  delle  modalita'  di
partecipazione dei lavoratori nella societa' risultante dalla fusione
transfrontaliera. 
  2. Se la legge applicabile ad una societa' di  altro  Stato  membro
partecipante alla fusione transfrontaliera prevede una  procedura  di
controllo e modifica del rapporto di cambio o  di  compensazione  dei
soci di minoranza senza che cio' impedisca l'iscrizione della fusione
transfrontaliera nel registro  delle  imprese,  l'assemblea  delibera
sulla possibilita' che i soci della  societa'  di  tale  altro  Stato
membro vi facciano ricorso. 
  3. Si applica l'articolo 2502, secondo comma, del codice  civile  a
condizione  che  tutte  le   societa'   partecipanti   alla   fusione
transfrontaliera deliberino le medesime modifiche. 
 
          Nota all'art. 10:
              Il  testo  dell'art.  2502  del  codice  civile,  e' il
          seguente:
              «Art.  2502  (Decisione  in  ordine alla fusione). - La
          fusione  e'  decisa  da  ciascuna  delle  societa'  che  vi
          partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se
          l'atto    costitutivo   o   lo   statuto   non   dispongono
          diversamente,  tale approvazione avviene, nelle societa' di
          persone,   con  il  consenso  della  maggioranza  dei  soci
          determinata  secondo  la  parte attribuita a ciascuno negli
          utili,  salva  la  facolta' di recesso per il socio che non
          abbia   consentito   alla  fusione  e,  nelle  societa'  di
          capitali,  secondo  le  norme previste per la modificazione
          dell'atto costitutivo o statuto.
              La  decisione  di fusione puo' apportare al progetto di
          cui  all'art.  2501-ter  solo le modifiche che non incidono
          sui diritti dei soci o dei terzi.».