Art. 11. 
        Certificato preliminare alla fusione transfrontaliera 
 
  1. A richiesta della societa' italiana  partecipante  alla  fusione
transfrontaliera, il notaio rilascia  senza  indugio  il  certificato
attestante il regolare adempimento, in conformita' alla legge,  degli
atti e delle formalita' preliminari alla realizzazione della fusione. 
  2. Il certificato attesta in particolare: 
    a) l'iscrizione presso il registro delle imprese  della  delibera
di fusione transfrontaliera; 
    b) l'inutile decorso del termine per l'opposizione dei  creditori
di cui all'articolo 2503 del codice civile ovvero l'integrazione  dei
presupposti che a norma del medesimo articolo consentono l'attuazione
della fusione prima del decorso del suddetto termine, ovvero, in caso
di opposizione dei creditori, che il tribunale  abbia  provveduto  ai
sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile; 
    c) qualora l'assemblea abbia subordinato, ai sensi  dell'articolo
10, comma 1, l'efficacia della delibera di approvazione del  progetto
comune di fusione transfrontaliera all'approvazione  delle  modalita'
di partecipazione dei lavoratori,  che  queste  sono  state  da  essa
approvate; 
    d)  se  del  caso,  che  l'assemblea  ha  deliberato   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 2; 
    e) l'inesistenza di  circostanze  ostative  all'attuazione  della
fusione transfrontaliera relative alla societa' richiedente. 
  3. Entro sei mesi dal suo rilascio il certificato con  il  progetto
comune  di  fusione  transfrontaliera  approvato  dall'assemblea   e'
trasmesso dalla societa' all'autorita' competente per il controllo di
legittimita' della fusione transfrontaliera  ai  sensi  dell'articolo
13. 
 
          Nota all'art. 11:
              - Il  testo  degli  articoli  2503  e  2445  del codice
          civile, e' il seguente:
              «Art.  2503  (Opposizione  dei creditori). - La fusione
          puo'  essere  attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima
          delle  iscrizioni  previste  dall'art.  2502-bis, salvo che
          consti  il  consenso  dei  creditori  delle societa' che vi
          partecipano  anteriori  all'iscrizione  prevista  nel terzo
          comma dell'art.  2501-ter, o il pagamento dei creditori che
          non  hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme
          corrispondenti  presso una banca, salvo che la relazione di
          cui all'art. 2501-sexies sia redatta, per tutte le societa'
          partecipanti   alla   fusione,   da  un'unica  societa'  di
          revisione    la    quale   asseveri,   sotto   la   propria
          responsabilita'   ai   sensi   del   sesto  comma dell'art.
          2501-sexies,  che  la situazione patrimoniale e finanziaria
          delle   societa'   partecipanti   alla  fusione  rende  non
          necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
              Se  non  ricorre  alcuna di tali eccezioni, i creditori
          indicati  al comma precedente possono, nel suddetto termine
          di  sessanta  giorni,  fare  opposizione. Si applica in tal
          caso l'ultimo comma dell'art. 2445.».
              «Art.  2445  (Riduzione  del  capitale  sociale).  - La
          riduzione  del capitale [c.c. 2357] sociale puo' aver luogo
          sia   mediante   liberazione   dei  soci  dall'obbligo  dei
          versamenti ancora dovuti [c.c. 2344], sia mediante rimborso
          del  capitale ai soci [c.c. 2357], nei limiti ammessi dagli
          articoli 2327 e 2413.
              L'avviso  di  convocazione dell'assemblea deve indicare
          le  ragioni  e  le  modalita' della riduzione. La riduzione
          deve  comunque effettuarsi con modalita' tali che le azioni
          proprie  eventualmente  possedute  dopo  la  riduzione  non
          eccedano la decima parte del capitale sociale.
              La  deliberazione  puo'  essere  eseguita soltanto dopo
          novanta  giorni  dal  giorno  dell'iscrizione  nel registro
          delle  imprese,  purche'  entro  questo termine [c.c. 2964]
          nessun  creditore  sociale  anteriore  all'iscrizione abbia
          fatto opposizione [c.c. 2188].
              Il  tribunale,  quando ritenga infondato il pericolo di
          pregiudizio  per  i  creditori  oppure  la  societa'  abbia
          prestato  idonea  garanzia,  dispone che l'operazione abbia
          luogo  nonostante  l'opposizione  [c.c. 1179,  2306,  2503;
          c.p.c. 119].».