Art. 12. 
                  Atto di fusione transfrontaliera 
 
  1. La fusione transfrontaliera risulta da atto pubblico. 
  2. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e'  una
societa' italiana il notaio redige l'atto pubblico di fusione di  cui
all'articolo 2504  del  codice  civile,  espletato  il  controllo  di
legittimita' di cui all'articolo 13, comma 1. 
  3. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e'  una
societa' di altro Stato comunitario l'atto  pubblico  di  fusione  e'
redatto  dall'autorita'  competente  dello  Stato  la  cui  legge  e'
applicabile alla societa' risultante dalla fusione  o,  qualora  tale
legge non preveda che la fusione  transfrontaliera  risulti  da  atto
pubblico, dal notaio. Nel primo caso l'atto pubblico  di  fusione  e'
depositato presso il notaio ai fini di cui all'articolo 14, comma 2. 
 
          Nota all'art. 12:
              - Il  testo  dell'art.  2504  del  codice civile, e' il
          seguente:
              «Art.  2504  (Atto  di  fusione).  -  La  fusione  deve
          risultare  da  atto  pubblico [c.c. 2328, 2498, 2499, 2500,
          2500-bis,    2500-ter,    2500-   quater,   2500-quinquies,
          2500-sexies, 2500-septies, 2500-octies, 2699].
              L'atto   di   fusione   deve   essere   depositato  per
          l'iscrizione,  a cura del notaio o dei soggetti cui compete
          l'amministrazione della societa' risultante dalla fusione o
          di  quella  incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio
          del  registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede
          delle  societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne
          risulta o della societa' incorporante.
              Il  deposito  relativo  alla  societa' risultante dalla
          fusione  o di quella incorporante non puo' precedere quelli
          relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.».