Art. 12. Atto di fusione transfrontaliera 1. La fusione transfrontaliera risulta da atto pubblico. 2. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' una societa' italiana il notaio redige l'atto pubblico di fusione di cui all'articolo 2504 del codice civile, espletato il controllo di legittimita' di cui all'articolo 13, comma 1. 3. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' una societa' di altro Stato comunitario l'atto pubblico di fusione e' redatto dall'autorita' competente dello Stato la cui legge e' applicabile alla societa' risultante dalla fusione o, qualora tale legge non preveda che la fusione transfrontaliera risulti da atto pubblico, dal notaio. Nel primo caso l'atto pubblico di fusione e' depositato presso il notaio ai fini di cui all'articolo 14, comma 2.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 2504 del codice civile, e' il seguente: «Art. 2504 (Atto di fusione). - La fusione deve risultare da atto pubblico [c.c. 2328, 2498, 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, 2500- quater, 2500-quinquies, 2500-sexies, 2500-septies, 2500-octies, 2699]. L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societa' incorporante. Il deposito relativo alla societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.».