Art. 13. Controllo di legittimita' della fusione transfrontaliera 1. Se la societa' risultante dalla fusione e' una societa' italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento, da parte di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera, dei certificati preliminari e della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, espleta il controllo di legittimita' sulla attuazione della fusione transfrontaliera rilasciandone apposita attestazione. A tale fine egli verifica che: a) le societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera abbiano approvato un identico progetto comune; b) siano pervenuti i certificati preliminari alla fusione transfrontaliera relativi a ciascuna delle societa' partecipanti alla stessa, attestanti il regolare adempimento, in conformita' alla legge applicabile, degli atti e delle formalita' preliminari alla fusione transfrontaliera; c) se del caso, siano state stabilite le modalita' di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 19. 2. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' una societa' di altro Stato membro il controllo di legittimita' di cui al comma 1 e' espletato dall'autorita' all'uopo designata da tale Stato.