Art. 13. 
      Controllo di legittimita' della fusione transfrontaliera 
 
  1.  Se  la  societa'  risultante  dalla  fusione  e'  una  societa'
italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento, da parte di
ciascuna delle societa' partecipanti alla  fusione  transfrontaliera,
dei certificati preliminari e  della  delibera  di  approvazione  del
progetto comune di fusione transfrontaliera, espleta il controllo  di
legittimita'  sulla   attuazione   della   fusione   transfrontaliera
rilasciandone apposita attestazione. A tale fine egli verifica che: 
    a) le societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera abbiano
approvato un identico progetto comune; 
    b)  siano  pervenuti  i  certificati  preliminari  alla   fusione
transfrontaliera relativi a ciascuna delle societa' partecipanti alla
stessa, attestanti il regolare adempimento, in conformita' alla legge
applicabile, degli atti e delle formalita' preliminari  alla  fusione
transfrontaliera; 
    c)  se  del  caso,  siano  state  stabilite   le   modalita'   di
partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 19. 
  2. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e'  una
societa' di altro Stato membro il controllo di legittimita' di cui al
comma 1 e' espletato dall'autorita' all'uopo designata da tale Stato.