Art. 14. Pubblicita' 1. Se la societa' risultante dalla fusione e' una societa' italiana, entro trenta giorni, l'atto di fusione, unitamente all'attestazione di cui all'articolo 13, comma 1, ed ai certificati preliminari, e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove ha sede ciascuna delle societa' italiane partecipanti alla fusione transfrontaliera e la societa' risultante dalla fusione medesima. Il deposito relativo alla societa' risultante dalla fusione transfrontaliera non puo' precedere quelli relativi alle altre societa' italiane partecipanti alla fusione. 2. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' una societa' di altro Stato comunitario, entro trenta giorni dall'espletamento del controllo di cui all'articolo 13, comma 2, l'atto pubblico di fusione, unitamente all'attestazione dell'espletamento del suddetto controllo, e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la societa' italiana partecipante alla fusione.