Art. 14. 
                             Pubblicita' 
 
  1.  Se  la  societa'  risultante  dalla  fusione  e'  una  societa'
italiana,  entro  trenta  giorni,  l'atto  di   fusione,   unitamente
all'attestazione di cui all'articolo 13, comma 1, ed  ai  certificati
preliminari,  e'  depositato  per  l'iscrizione  nel  registro  delle
imprese del luogo dove  ha  sede  ciascuna  delle  societa'  italiane
partecipanti alla fusione transfrontaliera e la  societa'  risultante
dalla fusione medesima. Il deposito relativo alla societa' risultante
dalla fusione transfrontaliera non  puo'  precedere  quelli  relativi
alle altre societa' italiane partecipanti alla fusione. 
  2. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e'  una
societa'  di   altro   Stato   comunitario,   entro   trenta   giorni
dall'espletamento del controllo di  cui  all'articolo  13,  comma  2,
l'atto   pubblico    di    fusione,    unitamente    all'attestazione
dell'espletamento  del  suddetto   controllo,   e'   depositato   per
l'iscrizione nel registro delle imprese  dove  ha  sede  la  societa'
italiana partecipante alla fusione.