Art. 15. Efficacia della fusione transfrontaliera 1. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' una societa' italiana la fusione transfrontaliera ha effetto con l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese del luogo ove ha sede tale societa'. Nella fusione per incorporazione puo' essere stabilita una data successiva. 2. L'ufficio del registro delle imprese di cui al comma 1 comunica immediatamente al corrispondente ufficio del registro delle imprese in cui e' iscritta ciascuna societa' partecipante alla fusione transfrontaliera che l'operazione ha acquistato efficacia, perche' provveda alla relativa cancellazione. 3. Quando la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' una societa' di altro Stato membro, la data dalla quale la fusione ha effetto e' determinata dalla legge applicabile a tale societa'. 4. Nel caso di cui al comma 3 la societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera e' cancellata dal registro delle imprese a seguito della comunicazione, da parte del registro delle imprese in cui e' iscritta la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera, che questa ha acquistato efficacia, purche' si sia provveduto all'iscrizione di cui all'articolo 14, comma 2.