Art. 15. 
              Efficacia della fusione transfrontaliera 
 
  1. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e'  una
societa'  italiana  la  fusione  transfrontaliera  ha   effetto   con
l'iscrizione dell'atto di fusione  nel  registro  delle  imprese  del
luogo ove ha sede tale societa'.  Nella  fusione  per  incorporazione
puo' essere stabilita una data successiva. 
  2. L'ufficio del registro delle imprese di cui al comma 1  comunica
immediatamente al corrispondente ufficio del registro  delle  imprese
in cui  e'  iscritta  ciascuna  societa'  partecipante  alla  fusione
transfrontaliera che l'operazione ha  acquistato  efficacia,  perche'
provveda alla relativa cancellazione. 
  3. Quando la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera  e'
una societa' di altro Stato membro, la data dalla quale la fusione ha
effetto e' determinata dalla legge applicabile a tale societa'. 
  4. Nel caso di cui al comma 3  la  societa'  italiana  partecipante
alla  fusione  transfrontaliera  e'  cancellata  dal  registro  delle
imprese a seguito della comunicazione, da parte  del  registro  delle
imprese in cui e'  iscritta  la  societa'  risultante  dalla  fusione
transfrontaliera, che questa ha acquistato efficacia, purche' si  sia
provveduto all'iscrizione di cui all'articolo 14, comma 2.