Art. 17. 
             Invalidita' della fusione transfrontaliera 
 
  1.  Non  puo'  essere  pronunciata  l'invalidita'   della   fusione
transfrontaliera   che   abbia   acquistato   efficacia   ai    sensi
dell'articolo 15. 
  2. Resta salvo il diritto al risarcimento del  danno  spettante  ai
soci e ai terzi danneggiati dalla fusione transfrontaliera.