Art. 19. Partecipazione dei lavoratori 1. Se almeno una delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera ha un numero medio di lavoratori, nei sei mesi antecedenti la pubblicazione del progetto comune, superiore alle 500 unita' ed e' gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi della disciplina ad essa applicabile, la partecipazione dei lavoratori nella societa' italiana risultante dalla fusione transfrontaliera ed il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati in base a procedure, criteri e modalita' stabiliti in accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nella societa' stessa. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in mancanza dei predetti accordi, trovera' applicazione, per quanto non previsto dal presente articolo, dall'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188: a) articolo 3, commi 1, 2 e 3, 4, lettera a), 5, 6 e 11; b) articolo 4, commi 1, 2, lettere a), g) e h), e 3; c) articolo 5; d) articolo 7, commi 1, 2, lettera b), e 3, salvo che le percentuali di cui al predetto comma 2, lettera b), per l'applicazione delle disposizioni di riferimento riportate all'allegato I, parte terza, del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, sono aumentate al trentatre' e un terzo per cento; e) articoli 8, 10 e 12; f) allegato I, parte terza, comma 1, lettera b). 2. Il consiglio di amministrazione o di gestione della societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera e i competenti organi di direzione o amministrazione delle societa' di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera possono decidere di applicare, senza negoziati preliminari, le disposizioni di riferimento di cui al comma 1, lettera f), a decorrere dalla data di efficacia della fusione transfrontaliera. 3. Qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori di cui al comma 1, lettera f), alla quota di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di vigilanza della societa' italiana risultante dalla fusione transfrontaliera puo' essere apposto un limite massimo. Tuttavia, qualora in una delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza, la quota stessa non potra' risultare inferiore al terzo. 4. Se almeno una delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera e' gestita in regime di partecipazione dei lavoratori, la societa' italiana risultante dalla fusione transfrontaliera che sia tenuta, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, ad applicare tale regime, deve assumere una forma giuridica che preveda l'esercizio dei diritti di partecipazione. 5. La societa' di cui al comma 4 adotta i provvedimenti necessari a garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di successive fusioni con societa' italiane entro tre anni dalla data di efficacia della fusione transfrontaliera, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo ove compatibili.
Note all'art. 19: - Per i riferimenti al Regolamento n. 2157/2001, si vedano le note all'art. 4. - Il testo degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 e dell'allegato I, parte terza, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, e' il seguente: «Art. 3 (Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione). - 1. Quando gli organi di direzione o di amministrazione delle societa' partecipanti stabiliscono il progetto di costituzione di una SE, non appena possibile dopo la pubblicazione del progetto di fusione o creazione di una holding o dopo l'approvazione di un progetto di costituzione di un'affiliata o di trasformazione in una SE, essi prendono le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l'identita' e il numero di lavoratori delle societa' partecipanti, delle affiliate o dipendenze interessate, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle societa' sulle modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE. 2. A tale fine e' istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle societa' partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate, secondo gli orientamenti di seguito indicati: a) in occasione dell'elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione occorre garantire: 1) che tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro dalle societa' partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati in ciascuno Stato membro dalle societa' partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri. Tali membri, nella misura del possibile, devono ricomprendere almeno uno che rappresenti ciascuna societa' partecipante che ha lavoratori. Dette misure non devono comportare un aumento complessivo dei membri; 2) che, nel caso di una SE costituita mediante fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un rappresentante per ogni societa' partecipante che e' iscritta e ha lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entita' giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SE se: il numero di detti membri supplementari non supera il 20 per cento del numero di membri designati in virtu' del numero 1); e la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati; 3) che, nel caso di cui al numero 2), se il numero di tali societa' e' superiore a quello dei seggi supplementari disponibili conformemente al comma 1, detti seggi supplementari sono attribuiti a societa' di Stati membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati; b) in fase di prima applicazione i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali (RSU/RSA) dalle rappresentanze sindacali medesime congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Tali membri possono comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una societa' partecipante o di una affiliata o dipendenza interessata; c) ove in uno stabilimento o una impresa manchi, per motivi indipendenti dalla volonta' dei lavoratori, una preesistente forma di rappresentanza sindacale, le organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle societa' partecipanti determinano le modalita' di concorso dei lavoratori di detto stabilimento o di detta impresa alla elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione. 3. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle societa' partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE. A tale fine, gli organi competenti delle societa' partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SE, sino all'iscrizione di quest'ultima. 4. Fatti salvi i commi 7, 8 e 9, la delegazione speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, purche' tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per decidere di approvare tale accordo e' composta dai voti di due terzi dei membri della delegazione speciale di negoziazione che rappresentino almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati membri: a) nel caso di una SE da costituire mediante fusione, se la partecipazione comprende almeno il 25 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle societa' partecipanti, o b) nel caso di una SE da costituire mediante creazione di una holding o costituzione di un'affiliata, se la partecipazione comprende almeno il 50 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle societa' partecipanti. 5. Per «riduzione dei diritti di partecipazione» si intende una quota dei membri degli organi della SE ai sensi dell'art. 2, lettera k), inferiore alla quota piu' elevata esistente nelle societa' partecipanti. 6. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione puo' chiedere ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle appropriate organizzazioni di lavoratori di livello comunitario, di assisterla nei lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di negoziazione puo' decidere di informare dell'inizio dei negoziati i rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali esterne, incluse le organizzazioni di lavoratori. 7. La delegazione speciale di negoziazione puo' decidere a maggioranza, quale specificata di seguito, di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo menzionato all'art. 4. Qualora venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato I. 8. La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i negoziati e' composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati in almeno due Stati membri. 9. Nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, i commi 7 ed 8 non si applicano se la partecipazione e' prevista nella societa' da trasformare. 10. La delegazione speciale di negoziazione puo' nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10 per cento dei lavoratori della SE, delle affiliate e dipendenze, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le parti convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale decide di riavviare i negoziati con la direzione, ma non e' raggiunto alcun accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato I. 11. Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle societa' partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione. In particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le societa' partecipanti sostengono le spese di cui all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera n).». «Art. 4 (Contenuto dell'accordo). - 1. Gli organi competenti delle societa' partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE. 2. Fatta salva l'autonomia delle parti e salvo il comma 4, l'accordo previsto dal comma 1, stipulato tra gli organi competenti delle societa' partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina: a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso; b) la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sara' l'interlocutore degli organi competenti della SE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e dipendenze; c) le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza; d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza; e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza; in particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le societa' partecipanti sostengono le spese di cui all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera n); f) se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o piu' procedure per l'informazione e la consultazione anziche' un organo di rappresentanza, le modalita' di attuazione di tali procedure; g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalita' per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalita' compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE che l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori, nonche' i loro diritti; h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo. 3. L'accordo non e' soggetto, tranne disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento che figurano nell'allegato I. 4. Fatto salvo l'art. 13, comma 3, lettera a), nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella societa' da trasformare in SE.». «Art. 5 (Durata dei negoziati). - 1. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi. 2. Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al comma 1, fino ad un anno in totale, a decorrere dall'istituzione della delegazione speciale di negoziazione.». «Art. 7 (Disposizioni di riferimento). - 1. Le disposizioni di riferimento previste dall'allegato I trovano applicazione dalla data di iscrizione della SE nel registro delle imprese: a) qualora le parti abbiano deciso nel corso di negoziati di avvalersi di tali disposizioni ai fini della definizione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori nella costituenda SE; b) qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine previsto all'art. 5, e l'organo competente di ciascuna delle societa' partecipanti decida di accettare l'applicazione delle disposizioni di riferimento alla SE e di proseguire quindi con l'iscrizione della SE, ed inoltre la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso ai sensi dell'art. 3, comma 7, la decisione di non aprire negoziati o di porre termine ai negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori vigenti in Italia e negli altri Stati membri in cui al SE annovera lavoratori. 2. Le disposizioni di riferimento stabilite nell'allegato I, parte terza, si applicano soltanto qualora: a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di direzione o di vigilanza si applichino ad una societa' trasformata in SE; b) nel caso di una SE costituita mediante fusione: 1) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le societa' partecipanti; o 2) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente meno del 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le societa' partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso; c) nel caso di una SE costituita mediante creazione di una holding o costituzione di un'affiliata: 1) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le societa' partecipanti; o 2) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente meno del 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le societa' partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso. 3. Se presso diverse societa' partecipanti esisteva piu' di una delle forme di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale di esse viene introdotta nella SE. La delegazione speciale di negoziazione informa l'organo competente delle societa' partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del comma 2 e del presente comma.». «Art. 8 (Segreto e riservatezza). - 1. I membri della delegazione speciale di negoziazione e dell'organo di rappresentanza, nonche' gli esperti che li assistono ed i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione non sono autorizzati a rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dall'organo competente della SE e delle societa' partecipanti. Tale divieto permane anche successivamente alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilita' civile e quanto previsto dall'art. 12, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati. 2. L'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della societa' partecipante situato nel territorio italiano non e' obbligato a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficolta' al funzionamento della SE, o eventualmente della societa' partecipante, o delle sue affiliate e dipendenze, o da arrecare loro danno. 3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonche' per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficolta' al funzionamento o all'attivita' esercitata dalle imprese affiliate e dipendenze o di arrecare loro danno. 4. La commissione e' composta da tre membri rispettivamente designati: a) dall'organo di rappresentanza o dai rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura di informazione e consultazione; b) dagli organi di direzione o di amministrazione delle societa' partecipanti della societa' europea; c) dalle parti di comune accordo. 5. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro di cui alla lettera c) del comma 4, quest'ultimo e' sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi, non superiore a sei, preventivamente concordata. 6. La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso proposto dall'organo di cui alla lettera a) del comma 4.». «Art. 10 (Tutela dei rappresentanti dei lavoratori). - 1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri dell'organo di rappresentanza, i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e che sono impiegati presso la SE, le sue affiliate o controllate, o dipendenze ovvero una societa' partecipante fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e dagli accordi e contratti collettivi vigenti negli Stati membri in cui sono impiegati. 2. Per i rappresentanti di cui al comma 1 tali tutele e garanzie comportano altresi' il diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni ed il rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi necessari allo svolgimento delle loro funzioni nelle misure che saranno definite dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. 3. Le parti definiscono, nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 4, tutti gli aspetti operativi concernenti l'esercizio della rappresentanza dei lavoratori nella SE, nelle sue controllate o dipendenze e nelle societa' partecipanti.». «Art. 12 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione della disposizione di cui all'art. 8 il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti interessate, valutati i lavori della commissione tecnica di cui all'art. 8, applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da 1.033 euro a 6.198 euro. 2. Qualora sorgano questioni in ordine all'obbligo dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della societa' partecipante di cui all'art. 8 di rendere disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori o agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell'accordo di cui all'art. 4, fatte salve le previsioni di cui all'art. 8, e' costituita una commissione di conciliazione composta da membri nominati dalle parti interessate, presieduta da un soggetto nominato dalle parti stesse di comune accordo e costituita secondo le regole dettate all'art. 8. In caso di mancato accordo fra le parti entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi, il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti medesime in contraddittorio tra loro, accerta l'eventuale inadempienza e ordina l'adempimento degli obblighi stessi. Qualora non venga ottemperato all'ordine entro il termine di trenta giorni, il direttore generale applica a carico del soggetto inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a 30.988 euro.». Allegato I (Disposizioni di riferimento di cui all'art. 7) (Omissis). Parte terza. Disposizioni di riferimento per la partecipazione 1. La partecipazione dei lavoratori alla SE e' disciplinata dalle seguenti disposizioni: a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente all'iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi alla SE. A tal fine, si applica per quanto possibile la lettera b); b) negli altri casi di costituzione di una SE i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze e/o il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE pari alla piu' alta quota applicabile nelle societa' partecipanti prima dell'iscrizione della SE. 2. Se nessuna delle societa' partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione prima dell'iscrizione della SE, non vi e' l'obbligo di introdurre disposizioni per la partecipazione dei lavoratori. 3. La ripartizione dei seggi dell'organismo di amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori dei vari Stati membri o le modalita' secondo cui i lavoratori della SE possono raccomandare la designazione dei membri di detti organi od opporvisi sono decise dall'organo di rappresentanza in funzione della proporzione di lavoratori della SE impiegati in ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o piu' Stati membri non sono soggetti al criterio proporzionale, l'organo di rappresentanza designa uno dei membri dello Stato membro in questione, in particolare dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale, laddove opportuno. Ciascuno Stato membro puo' determinare le modalita' secondo cui devono essere ripartiti i seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza che sono ad esso assegnati. 4. Tutti i membri eletti, designati o raccomandati dall'organo di rappresentanza o eventualmente dai lavoratori per l'organo di amministrazione o, se del caso, di vigilanza della SE, sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.».