Art. 19. 
                    Partecipazione dei lavoratori 
 
  1.  Se  almeno  una  delle  societa'  partecipanti   alla   fusione
transfrontaliera ha un numero  medio  di  lavoratori,  nei  sei  mesi
antecedenti la pubblicazione del progetto comune, superiore alle  500
unita' ed e' gestita in regime di partecipazione  dei  lavoratori  ai
sensi della disciplina ad essa  applicabile,  la  partecipazione  dei
lavoratori  nella  societa'   italiana   risultante   dalla   fusione
transfrontaliera ed il  loro  coinvolgimento  nella  definizione  dei
relativi diritti sono disciplinati in base  a  procedure,  criteri  e
modalita' stabiliti in accordi tra le parti  stipulanti  i  contratti
collettivi nazionali  di  lavoro  applicati  nella  societa'  stessa.
Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, in mancanza dei predetti accordi, trovera' applicazione, per
quanto  non  previsto  dal  presente  articolo,   dall'articolo   12,
paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2157/2001  del  Consiglio,
dell'8 ottobre  2001,  e  dalle  seguenti  disposizioni  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 188: 
    a) articolo 3, commi 1, 2 e 3, 4, lettera a), 5, 6 e 11; 
    b) articolo 4, commi 1, 2, lettere a), g) e h), e 3; 
    c) articolo 5; 
    d) articolo 7, commi  1,  2,  lettera  b),  e  3,  salvo  che  le
percentuali  di  cui  al  predetto   comma   2,   lettera   b),   per
l'applicazione   delle   disposizioni   di   riferimento    riportate
all'allegato I, parte terza,  del  medesimo  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 188, sono aumentate al  trentatre'  e  un  terzo  per
cento; 
    e) articoli 8, 10 e 12; 
    f) allegato I, parte terza, comma 1, lettera b). 
  2. Il consiglio di amministrazione o  di  gestione  della  societa'
italiana partecipante alla fusione transfrontaliera  e  i  competenti
organi di direzione o amministrazione delle societa' di  altro  Stato
membro partecipanti alla fusione transfrontaliera possono decidere di
applicare,  senza   negoziati   preliminari,   le   disposizioni   di
riferimento di cui al comma 1, lettera f), a decorrere dalla data  di
efficacia della fusione transfrontaliera. 
  3. Qualora in seguito a  negoziati  preliminari  si  applichino  le
disposizioni di riferimento per la partecipazione dei  lavoratori  di
cui al  comma  1,  lettera  f),  alla  quota  di  rappresentanti  dei
lavoratori nel consiglio di  amministrazione  o  di  vigilanza  della
societa' italiana  risultante  dalla  fusione  transfrontaliera  puo'
essere apposto un limite massimo.  Tuttavia,  qualora  in  una  delle
societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera i  rappresentanti
dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dei  membri  dell'organo
di amministrazione  o  di  vigilanza,  la  quota  stessa  non  potra'
risultare inferiore al terzo. 
  4.  Se  almeno  una  delle  societa'  partecipanti   alla   fusione
transfrontaliera  e'  gestita  in  regime   di   partecipazione   dei
lavoratori,   la   societa'   italiana   risultante   dalla   fusione
transfrontaliera che sia tenuta, ai sensi delle disposizioni  di  cui
al comma 1,  ad  applicare  tale  regime,  deve  assumere  una  forma
giuridica che preveda l'esercizio dei diritti di partecipazione. 
  5. La societa' di cui al comma 4 adotta i provvedimenti necessari a
garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei  lavoratori  in
caso di successive fusioni con societa' italiane entro tre anni dalla
data di efficacia della fusione transfrontaliera, nel rispetto  delle
disposizioni di cui al presente articolo ove compatibili. 
 
          Note all'art. 19:
              - Per  i  riferimenti  al  Regolamento n. 2157/2001, si
          vedano le note all'art. 4.
              - Il  testo  degli  articoli 3,  4,  5, 7, 8, 10 e 12 e
          dell'allegato   I,   parte   terza,   del   citato  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 188, e' il seguente:
              «Art.  3  (Istituzione  di  una delegazione speciale di
          negoziazione).  -  1. Quando  gli  organi di direzione o di
          amministrazione delle societa' partecipanti stabiliscono il
          progetto  di  costituzione  di una SE, non appena possibile
          dopo  la  pubblicazione del progetto di fusione o creazione
          di  una  holding  o  dopo  l'approvazione di un progetto di
          costituzione di un'affiliata o di trasformazione in una SE,
          essi   prendono   le  iniziative  necessarie,  comprese  le
          informazioni  da  fornire  circa l'identita' e il numero di
          lavoratori  delle  societa' partecipanti, delle affiliate o
          dipendenze  interessate, per avviare una negoziazione con i
          rappresentanti   dei   lavoratori   delle   societa'  sulle
          modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
              2. A tale fine e' istituita una delegazione speciale di
          negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle societa'
          partecipanti  e  delle  affiliate o dipendenze interessate,
          secondo gli orientamenti di seguito indicati:
                a) in  occasione  dell'elezione  o  designazione  dei
          membri  della  delegazione speciale di negoziazione occorre
          garantire:
                  1)  che  tali  membri  siano  eletti o designati in
          proporzione   al   numero   dei  lavoratori  impiegati  con
          contratto  di  lavoro  subordinato in ciascuno Stato membro
          dalle  societa' partecipanti e dalle affiliate o dipendenze
          interessate,  assegnando  a ciascuno Stato membro un seggio
          per  ogni  quota,  pari al 10 per cento o sua frazione, del
          numero  dei  lavoratori con contratto di lavoro subordinato
          impiegati   in   ciascuno   Stato   membro  dalle  societa'
          partecipanti  e  dalle  affiliate  o dipendenze interessate
          nell'insieme  degli Stati membri. Tali membri, nella misura
          del   possibile,   devono   ricomprendere  almeno  uno  che
          rappresenti   ciascuna   societa'   partecipante   che   ha
          lavoratori.  Dette  misure non devono comportare un aumento
          complessivo dei membri;
                  2)  che,  nel  caso  di  una SE costituita mediante
          fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni
          Stato   membro   in   misura  tale  da  assicurare  che  la
          delegazione  speciale  di  negoziazione  annoveri almeno un
          rappresentante   per  ogni  societa'  partecipante  che  e'
          iscritta   e   ha   lavoratori   con  contratto  di  lavoro
          subordinato impiegati in tale Stato membro e della quale si
          propone  la  cessazione  come entita' giuridica distinta in
          seguito all'iscrizione della SE se:
                    il  numero  di  detti  membri  supplementari  non
          supera  il  20  per cento del numero di membri designati in
          virtu' del numero 1); e
                    la  composizione  della  delegazione  speciale di
          negoziazione  non  comporta  una  doppia rappresentanza dei
          lavoratori interessati;
                  3)  che, nel caso di cui al numero 2), se il numero
          di   tali   societa'   e'  superiore  a  quello  dei  seggi
          supplementari  disponibili  conformemente al comma 1, detti
          seggi  supplementari  sono  attribuiti  a societa' di Stati
          membri  diversi in ordine decrescente rispetto al numero di
          lavoratori ivi occupati;
                b) in  fase  di  prima  applicazione  i  membri della
          delegazione   speciale   di   negoziazione  sono  eletti  o
          designati  tra  i componenti delle rappresentanze sindacali
          (RSU/RSA)    dalle    rappresentanze   sindacali   medesime
          congiuntamente  con  le organizzazioni sindacali stipulanti
          gli   accordi   collettivi  vigenti.  Tali  membri  possono
          comprendere  rappresentanti dei sindacati indipendentemente
          dal  fatto che siano o non siano lavoratori di una societa'
          partecipante o di una affiliata o dipendenza interessata;
                c) ove  in uno stabilimento o una impresa manchi, per
          motivi  indipendenti  dalla  volonta'  dei  lavoratori, una
          preesistente   forma   di   rappresentanza   sindacale,  le
          organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro  applicato dalle societa'
          partecipanti  determinano  le  modalita'  di  concorso  dei
          lavoratori  di  detto  stabilimento o di detta impresa alla
          elezione   o  designazione  dei  membri  della  delegazione
          speciale di negoziazione.
              3. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi
          competenti delle societa' partecipanti determinano, tramite
          accordo   scritto,  le  modalita'  del  coinvolgimento  dei
          lavoratori  nella  SE.  A  tale fine, gli organi competenti
          delle   societa'   partecipanti  informano  la  delegazione
          speciale  di  negoziazione del progetto e dello svolgimento
          del  processo di costituzione della SE, sino all'iscrizione
          di quest'ultima.
              4.  Fatti  salvi  i  commi 7,  8  e  9,  la delegazione
          speciale  di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei
          suoi  membri, purche' tale maggioranza rappresenti anche la
          maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone
          di  un  voto.  Tuttavia,  qualora i risultati dei negoziati
          portino  ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la
          maggioranza   richiesta  per  decidere  di  approvare  tale
          accordo  e' composta dai voti di due terzi dei membri della
          delegazione  speciale  di  negoziazione  che  rappresentino
          almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri
          che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati
          membri:
                a) nel caso di una SE da costituire mediante fusione,
          se  la  partecipazione comprende almeno il 25 per cento del
          numero    complessivo   dei   lavoratori   delle   societa'
          partecipanti, o
                b) nel   caso   di  una  SE  da  costituire  mediante
          creazione di una holding o costituzione di un'affiliata, se
          la  partecipazione  comprende  almeno  il  50 per cento del
          numero    complessivo   dei   lavoratori   delle   societa'
          partecipanti.
              5.  Per  «riduzione  dei  diritti di partecipazione» si
          intende una quota dei membri degli organi della SE ai sensi
          dell'art.  2, lettera k), inferiore alla quota piu' elevata
          esistente nelle societa' partecipanti.
              6.  Ai  fini  dei negoziati, la delegazione speciale di
          negoziazione  puo'  chiedere  ad  esperti di sua scelta, ad
          esempio  a  rappresentanti delle appropriate organizzazioni
          di  lavoratori  di  livello  comunitario, di assisterla nei
          lavori.  Tali  esperti  possono  partecipare  alle riunioni
          negoziali  con  funzioni  di  consulenza su richiesta della
          suddetta   delegazione,   ove  opportuno  per  favorire  la
          coerenza  a livello comunitario. La delegazione speciale di
          negoziazione  puo'  decidere  di  informare dell'inizio dei
          negoziati  i rappresentanti delle competenti organizzazioni
          sindacali esterne, incluse le organizzazioni di lavoratori.
              7.   La   delegazione  speciale  di  negoziazione  puo'
          decidere  a  maggioranza,  quale specificata di seguito, di
          non  aprire  negoziati  o  di  porre termine a negoziati in
          corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione
          e  consultazione  dei  lavoratori  che  vigono  negli Stati
          membri  in  cui  la  SE annovera lavoratori. Tale decisione
          interrompe  la  procedura  per  la conclusione dell'accordo
          menzionato  all'art. 4. Qualora venga presa tale decisione,
          non   si   applica   nessuna   delle  disposizioni  di  cui
          all'allegato I.
              8.  La maggioranza richiesta per decidere di non aprire
          o  di  concludere  i  negoziati e' composta dai voti di due
          terzi  dei  membri  che  rappresentano almeno due terzi dei
          lavoratori,  compresi i voti dei membri che rappresentano i
          lavoratori impiegati in almeno due Stati membri.
              9.   Nel   caso   di   una   SE   costituita   mediante
          trasformazione,  i  commi 7  ed  8  non  si applicano se la
          partecipazione e' prevista nella societa' da trasformare.
              10.   La  delegazione  speciale  di  negoziazione  puo'
          nuovamente  riunirsi  su  richiesta scritta di almeno il 10
          per  cento  dei  lavoratori  della  SE,  delle  affiliate e
          dipendenze,  o dei loro rappresentanti, non prima che siano
          trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le
          parti  convengano  di  riaprire  i  negoziati  ad  una data
          anteriore. Se la delegazione speciale decide di riavviare i
          negoziati  con  la  direzione,  ma  non  e' raggiunto alcun
          accordo,  non  si applica nessuna delle disposizioni di cui
          all'allegato I.
              11.   Le   spese   relative   al   funzionamento  della
          delegazione  speciale  di  negoziazione  e, in generale, ai
          negoziati  sono  sostenute  dalle societa' partecipanti, in
          modo   da   consentire   alla   delegazione   speciale   di
          negoziazione   di   espletare   adeguatamente   la  propria
          missione.  In  particolare,  salvo che non sia diversamente
          convenuto,  le societa' partecipanti sostengono le spese di
          cui    all'allegato    I,   parte   seconda,   paragrafo 1,
          lettera n).».
              «Art.  4  (Contenuto  dell'accordo).  -  1.  Gli organi
          competenti  delle  societa'  partecipanti  e la delegazione
          speciale   di   negoziazione   negoziano   con  spirito  di
          cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalita' del
          coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
              2.  Fatta  salva  l'autonomia  delle  parti  e salvo il
          comma 4,  l'accordo previsto dal comma 1, stipulato tra gli
          organi   competenti   delle   societa'  partecipanti  e  la
          delegazione speciale di negoziazione, determina:
                a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso;
                b) la   composizione,   il  numero  di  membri  e  la
          distribuzione  dei  seggi dell'organo di rappresentanza che
          sara'  l'interlocutore degli organi competenti della SE nel
          quadro  dei  dispositivi di informazione e di consultazione
          dei  lavoratori  di  quest'ultima  e  delle sue affiliate e
          dipendenze;
                c) le   attribuzioni  e  la  procedura  prevista  per
          l'informazione    e   la   consultazione   dell'organo   di
          rappresentanza;
                d) la   frequenza   delle   riunioni  dell'organo  di
          rappresentanza;
                e) le  risorse  finanziarie e materiali da attribuire
          all'organo di rappresentanza; in particolare, salvo che non
          sia   diversamente   convenuto,  le  societa'  partecipanti
          sostengono  le  spese di cui all'allegato I, parte seconda,
          paragrafo 1, lettera n);
                f) se,  durante  i  negoziati,  le  parti decidono di
          istituire  una  o  piu'  procedure  per l'informazione e la
          consultazione  anziche'  un  organo  di  rappresentanza, le
          modalita' di attuazione di tali procedure;
                g) nel  caso  in  cui,  durante i negoziati, le parti
          decidano  di  stabilire modalita' per la partecipazione dei
          lavoratori, il merito di tali modalita' compresi, a seconda
          dei    casi,   il   numero   di   membri   dell'organo   di
          amministrazione  o  di  vigilanza  della SE che l'organo di
          rappresentanza  dei  lavoratori ovvero i rappresentanti dei
          lavoratori  saranno  autorizzati  ad  eleggere,  designare,
          raccomandare  o  alla cui designazione potranno opporsi, le
          procedure  per tale elezione, designazione, raccomandazione
          o  opposizione  da  parte dell'organo di rappresentanza dei
          lavoratori  ovvero i rappresentanti dei lavoratori, nonche'
          i loro diritti;
                h) la  data  di  entrata  in  vigore dell'accordo, la
          durata,  i  casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e
          la procedura per rinegoziarlo.
              3.  L'accordo  non  e'  soggetto,  tranne  disposizione
          contraria   in   esso   contenuta,   alle  disposizioni  di
          riferimento che figurano nell'allegato I.
              4. Fatto salvo l'art. 13, comma 3, lettera a), nel caso
          di  una  SE  costituita  mediante trasformazione, l'accordo
          prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i
          suoi  elementi  di livello quantomeno identico a quello che
          esisteva nella societa' da trasformare in SE.».
              «Art.  5  (Durata  dei  negoziati).  -  1.  I negoziati
          iniziano  subito  dopo  la  costituzione  della delegazione
          speciale  di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi
          successivi.
              2.  Le  parti  possono  decidere  di  comune accordo di
          prorogare  i  negoziati oltre il periodo di cui al comma 1,
          fino  ad  un  anno  in totale, a decorrere dall'istituzione
          della delegazione speciale di negoziazione.».
              «Art.   7   (Disposizioni  di  riferimento).  -  1.  Le
          disposizioni   di   riferimento  previste  dall'allegato  I
          trovano  applicazione dalla data di iscrizione della SE nel
          registro delle imprese:
                a) qualora  le  parti  abbiano  deciso  nel  corso di
          negoziati  di  avvalersi di tali disposizioni ai fini della
          definizione  delle  forme  di coinvolgimento dei lavoratori
          nella costituenda SE;
                b) qualora non sia stato concluso alcun accordo entro
          il  termine  previsto  all'art. 5, e l'organo competente di
          ciascuna  delle  societa'  partecipanti decida di accettare
          l'applicazione  delle disposizioni di riferimento alla SE e
          di  proseguire quindi con l'iscrizione della SE, ed inoltre
          la  delegazione speciale di negoziazione non abbia preso ai
          sensi  dell'art.  3,  comma 7,  la  decisione di non aprire
          negoziati  o  di  porre  termine ai negoziati in corso e di
          avvalersi   delle   norme  in  materia  di  informazione  e
          consultazione  dei  lavoratori  vigenti  in  Italia e negli
          altri Stati membri in cui al SE annovera lavoratori.
              2.    Le    disposizioni   di   riferimento   stabilite
          nell'allegato   I,   parte  terza,  si  applicano  soltanto
          qualora:
                a) nel   caso   di   una   SE   costituita   mediante
          trasformazione,  le  norme  vigenti  in uno Stato membro in
          materia  di  partecipazione  dei  lavoratori  all'organo di
          direzione  o  di  vigilanza  si  applichino ad una societa'
          trasformata in SE;
                b) nel caso di una SE costituita mediante fusione:
                  1)  anteriormente  all'iscrizione  della SE, esista
          presso  una  o  piu'  delle sue societa' partecipanti una o
          piu'  delle  forme di partecipazione comprendente almeno il
          25  per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte
          le societa' partecipanti; o
                  2)  anteriormente  all'iscrizione  della SE, esista
          presso  una  o  piu'  delle sue societa' partecipanti una o
          piu' delle forme di partecipazione comprendente meno del 25
          per  cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le
          societa'   partecipanti   e   la  delegazione  speciale  di
          negoziazione decida in tal senso;
                c) nel  caso  di una SE costituita mediante creazione
          di una holding o costituzione di un'affiliata:
                  1)  anteriormente  all'iscrizione  della SE, esista
          presso  una  o  piu'  delle sue societa' partecipanti una o
          piu'  delle  forme di partecipazione comprendente almeno il
          50  per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte
          le societa' partecipanti; o
                  2)  anteriormente  all'iscrizione  della SE, esista
          presso  una  o  piu'  delle sue societa' partecipanti una o
          piu' delle forme di partecipazione comprendente meno del 50
          per  cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le
          societa'   partecipanti   e   la  delegazione  speciale  di
          negoziazione decida in tal senso.
              3.  Se  presso  diverse  societa' partecipanti esisteva
          piu'  di  una delle forme di partecipazione, la delegazione
          speciale   di  negoziazione  decide  quale  di  esse  viene
          introdotta   nella   SE.   La   delegazione   speciale   di
          negoziazione  informa  l'organo  competente  delle societa'
          partecipanti  delle decisioni da essa adottate ai sensi del
          comma 2 e del presente comma.».
              «Art.  8  (Segreto e riservatezza). - 1. I membri della
          delegazione  speciale  di  negoziazione  e  dell'organo  di
          rappresentanza,  nonche'  gli esperti che li assistono ed i
          rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della
          procedura  per  l'informazione  e la consultazione non sono
          autorizzati  a  rivelare  a  terzi  notizie ricevute in via
          riservata  e  qualificate  come tali dall'organo competente
          della  SE  e  delle  societa'  partecipanti.  Tale  divieto
          permane  anche  successivamente  alla  scadenza del termine
          previsto  dal  mandato.  In caso di violazione del divieto,
          fatta  salva  la  responsabilita'  civile e quanto previsto
          dall'art.   12,   si  applicano  le  sanzioni  disciplinari
          previste dai contratti collettivi applicati.
              2.  L'organo di vigilanza o di amministrazione della SE
          o   della  societa'  partecipante  situato  nel  territorio
          italiano  non  e'  obbligato a comunicare informazioni che,
          secondo  criteri  obiettivi, siano di natura tale da creare
          notevoli   difficolta'   al   funzionamento   della  SE,  o
          eventualmente  della  societa'  partecipante,  o  delle sue
          affiliate e dipendenze, o da arrecare loro danno.
              3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una
          commissione  tecnica  di conciliazione per le contestazioni
          relative  alla  natura  riservata  delle  notizie fornite e
          qualificate    come   tali,   nonche'   per   la   concreta
          determinazione  dei  criteri obiettivi per l'individuazione
          delle   informazioni   suscettibili   di   creare  notevoli
          difficolta'  al  funzionamento  o  all'attivita' esercitata
          dalle  imprese  affiliate  e  dipendenze o di arrecare loro
          danno.
              4.   La   commissione   e'   composta   da  tre  membri
          rispettivamente designati:
                a) dall'organo di rappresentanza o dai rappresentanti
          dei  lavoratori  che operano nell'ambito della procedura di
          informazione e consultazione;
                b) dagli  organi  di  direzione  o di amministrazione
          delle societa' partecipanti della societa' europea;
                c) dalle parti di comune accordo.
              5.  In  caso  di mancato accordo sulla designazione del
          terzo   membro   di   cui   alla  lettera c)  del  comma 4,
          quest'ultimo  e'  sorteggiato  tra i nominativi compresi in
          un'apposita   lista   di   nomi,   non   superiore  a  sei,
          preventivamente concordata.
              6.  La  commissione  conclude  i  propri  lavori  entro
          quindici   giorni  dalla  data  di  ricezione  del  ricorso
          proposto dall'organo di cui alla lettera a) del comma 4.».
              «Art.  10 (Tutela dei rappresentanti dei lavoratori). -
          1.  I  membri della delegazione speciale di negoziazione, i
          membri  dell'organo di rappresentanza, i rappresentanti dei
          lavoratori  che  operano  nell'ambito  di una procedura per
          l'informazione  e  la  consultazione e i rappresentanti dei
          lavoratori  che  fanno  parte dell'organo di vigilanza o di
          amministrazione della SE e che sono impiegati presso la SE,
          le  sue  affiliate  o  controllate, o dipendenze ovvero una
          societa'  partecipante fruiscono, nell'esercizio delle loro
          funzioni,  della  stessa protezione e delle stesse garanzie
          previste  per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e
          dagli  accordi  e  contratti collettivi vigenti negli Stati
          membri in cui sono impiegati.
              2. Per i rappresentanti di cui al comma 1 tali tutele e
          garanzie   comportano   altresi'   il  diritto  a  permessi
          retribuiti  per  la  partecipazione  alle  riunioni  ed  il
          rimborso  dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi
          necessari allo svolgimento delle loro funzioni nelle misure
          che  saranno  definite  dalle parti stipulanti il contratto
          collettivo nazionale di lavoro applicato.
              3.  Le  parti  definiscono, nell'ambito dell'accordo di
          cui  all'art.  4,  tutti  gli aspetti operativi concernenti
          l'esercizio  della  rappresentanza dei lavoratori nella SE,
          nelle   sue  controllate  o  dipendenze  e  nelle  societa'
          partecipanti.».
              «Art.   12   (Sanzioni).   -  1.  Salvo  che  il  fatto
          costituisca  reato, per la violazione della disposizione di
          cui  all'art.  8  il  direttore  generale  della  Direzione
          generale  della  tutela  delle  condizioni  di  lavoro  del
          Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
          parti  interessate,  valutati  i  lavori  della commissione
          tecnica   di   cui   all'art.   8,   applica   la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma di danaro da
          1.033 euro a 6.198 euro.
              2.  Qualora  sorgano  questioni  in  ordine all'obbligo
          dell'organo  di  vigilanza  o di amministrazione della SE o
          della  societa'  partecipante  di cui all'art. 8 di rendere
          disponibili  le  informazioni  sul  numero dei lavoratori o
          agli  obblighi  di  informazione  e consultazione stabiliti
          nell'accordo  di  cui all'art. 4, fatte salve le previsioni
          di  cui  all'art.  8,  e'  costituita  una  commissione  di
          conciliazione  composta  da  membri  nominati  dalle  parti
          interessate, presieduta da un soggetto nominato dalle parti
          stesse  di  comune  accordo  e costituita secondo le regole
          dettate all'art. 8. In caso di mancato accordo fra le parti
          entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi, il
          direttore  generale  della  Direzione generale della tutela
          delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle
          politiche   sociali,   sentite   le   parti   medesime   in
          contraddittorio  tra loro, accerta l'eventuale inadempienza
          e  ordina  l'adempimento degli obblighi stessi. Qualora non
          venga  ottemperato  all'ordine  entro  il termine di trenta
          giorni, il direttore generale applica a carico del soggetto
          inadempiente  la  sanzione  amministrativa  da 5.165 euro a
          30.988 euro.».

                                                           Allegato I
                      (Disposizioni di riferimento di cui all'art. 7)
              (Omissis).
          Parte terza.
               Disposizioni di riferimento per la partecipazione

              1.   La   partecipazione  dei  lavoratori  alla  SE  e'
          disciplinata dalle seguenti disposizioni:
                a) nel   caso   di   una   SE   costituita   mediante
          trasformazione,  se le norme vigenti in uno Stato membro in
          materia  di  partecipazione  dei  lavoratori  all'organo di
          amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente
          all'iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei
          lavoratori continuano ad applicarsi alla SE. A tal fine, si
          applica per quanto possibile la lettera b);
                b) negli  altri  casi  di  costituzione  di  una SE i
          lavoratori  della SE e delle sue affiliate e dipendenze e/o
          il  loro  organo  di  rappresentanza  sono  autorizzati  ad
          eleggere,   designare,   raccomandare  o  ad  opporsi  alla
          designazione   di   un  numero  di  membri  dell'organo  di
          amministrazione o di vigilanza della SE pari alla piu' alta
          quota   applicabile   nelle   societa'  partecipanti  prima
          dell'iscrizione della SE.
              2.  Se nessuna delle societa' partecipanti era soggetta
          a  disposizioni per la partecipazione prima dell'iscrizione
          della  SE,  non  vi e' l'obbligo di introdurre disposizioni
          per la partecipazione dei lavoratori.
              3.   La   ripartizione   dei  seggi  dell'organismo  di
          amministrazione  o  di  quello  di  vigilanza  tra i membri
          rappresentanti  dei  lavoratori  dei vari Stati membri o le
          modalita'   secondo  cui  i  lavoratori  della  SE  possono
          raccomandare  la designazione dei membri di detti organi od
          opporvisi  sono  decise  dall'organo  di  rappresentanza in
          funzione della proporzione di lavoratori della SE impiegati
          in  ciascuno  Stato  membro.  Se i lavoratori di uno o piu'
          Stati  membri  non sono soggetti al criterio proporzionale,
          l'organo  di  rappresentanza  designa  uno dei membri dello
          Stato  membro  in  questione,  in  particolare  dello Stato
          membro  in cui la SE ha la sede sociale, laddove opportuno.
          Ciascuno Stato membro puo' determinare le modalita' secondo
          cui   devono   essere  ripartiti  i  seggi  dell'organo  di
          amministrazione  o  di quello di vigilanza che sono ad esso
          assegnati.
              4.  Tutti  i  membri  eletti,  designati o raccomandati
          dall'organo   di   rappresentanza   o   eventualmente   dai
          lavoratori  per l'organo di amministrazione o, se del caso,
          di  vigilanza  della SE, sono membri a pieno titolo di tale
          organo,  con  gli  stessi diritti e gli stessi obblighi dei
          membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto
          di voto.».