Art. 2. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  legislativo  si  applica  alle   fusioni
transfrontaliere tra una o piu' societa' di capitali italiane ed  una
o piu' societa' di capitali  di  altro  Stato  membro,  la  cui  sede
sociale o amministrazione centrale o centro di  attivita'  principale
sia stabilito nella Comunita' europea. 
  2.  Il  presente  decreto  legislativo  si  applica  alle   fusioni
transfrontaliere alle quali partecipino o risultino societa'  diverse
dalle societa' di capitali o societa' di  capitali  che  non  abbiano
nella Comunita' europea ne' la sede statutaria, ne' l'amministrazione
centrale,  ne'   il   centro   di   attivita'   principale,   purche'
l'applicazione  della  disciplina  di  recepimento  della   direttiva
2005/56/CE a tali fusioni  transfrontaliere  sia  parimenti  prevista
dalla legge applicabile a ciascuna  delle  societa'  di  altro  Stato
membro partecipanti alla fusione medesima. Non si applica  l'articolo
19 se non partecipano alla fusione transfrontaliera societa'  di  cui
al comma 1. 
  3. Fuori dai casi previsti dai  commi  1  e  2,  si  applicano  gli
articoli 3, commi 1 e 2, e gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 18. 
  4. Il presente decreto legislativo  non  si  applica  alla  fusione
transfrontaliera cui partecipi una societa' di  cui  all'articolo  43
del testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
          Note all'art. 2:
              - Per  il testo della direttiva 2005/56/CE si vedano le
          note alle premesse.
              - Il  testo  dell'art.  43  del decreto legislativo del
          24 febbraio  1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in
          materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi degli
          articoli 8  e  21  della  legge  6 febbraio  1996,  n.  52,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n.
          71, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art.  43 (Costituzione e attivita' esercitabili). - 1.
          La   Banca   d'Italia,  sentita  la  CONSOB,  autorizza  la
          costituzione  delle  SICAV  quando  ricorrono  le  seguenti
          condizioni:
                a) sia  adottata  la forma di societa' per azioni nel
          rispetto delle disposizioni del presente capo;
                b) la  sede  legale  e  la  direzione  generale della
          societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
                c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore
          a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
                d) i    soggetti    che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione,  direzione e controllo abbiano i requisiti
          di  professionalita',  indipendenza e onorabilita' indicati
          dall'art. 13;
                e) i  titolari  di partecipazioni abbiano i requisiti
          di onorabilita' stabiliti dall'art. 14;
                f) lo   statuto   preveda   come   oggetto  esclusivo
          l'investimento  collettivo del patrimonio raccolto mediante
          offerta al pubblico delle proprie azioni;
                f-bis) la  struttura  del  gruppo  di cui e' parte la
          societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
          della  vigilanza  sulla  societa' e siano fornite almeno le
          informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5;
                f-ter) venga    presentato,    unitamente    all'atto
          costitutivo   e  allo  statuto,  un  programma  concernente
          l'attivita'  iniziale nonche' una relazione sulla struttura
          organizzativa.
              2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina:
                a) la  procedura  di  autorizzazione  e le ipotesi di
          decadenza dalla stessa;
                b) la  documentazione  che deve essere presentata dai
          soci    fondatori    unitamente   con   la   richiesta   di
          autorizzazione   e   il  contenuto  del  progetto  di  atto
          costitutivo e di statuto.
              3.   La  Banca  d'Italia  attesta  la  conformita'  del
          progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni
          di  legge  e regolamento e ai criteri generali dalla stessa
          predeterminati.
              4.  I soci fondatori della SICAV debbono procedere alla
          costituzione  della  societa'  ed  effettuare  i versamenti
          relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla
          data  di  rilascio  dell'autorizzazione.  Il  capitale deve
          essere interamente versato.
              5.  La  denominazione sociale contiene l'indicazione di
          societa'  di  investimento  per azioni a capitale variabile
          SICAV.   Tale  denominazione  deve  risultare  in  tutti  i
          documenti  della  societa'. Alla societa' di investimento a
          capitale  variabile  non  si  applicano  gli articoli 2333,
          2334,  2335  e  2336  del codice civile; non sono ammessi i
          conferimenti in natura.
              6.  La  SICAV  puo'  svolgere  le  attivita' connesse o
          strumentali  indicate  dalla  Banca  d'Italia,  sentita  la
          CONSOB.
              7.  La  SICAV  puo'  delegare  poteri  di  gestione del
          proprio  patrimonio  esclusivamente  a societa' di gestione
          del risparmio.
              8.  Nel  caso  di SICAV multicomparto, ciascun comparto
          costituisce  patrimonio  autonomo,  distinto  a  tutti  gli
          effetti da quello degli altri comparti.».