Art. 3. Condizioni relative alle fusioni transfrontaliere 1. Una fusione transfrontaliera e' consentita solo tra tipi di societa' alle quali la legge applicabile permette di fondersi. 2. Una societa' cooperativa a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile non puo' partecipare ad una fusione transfrontaliera. 3. Una fusione transfrontaliera attuata in conformita' del presente decreto legislativo soddisfa il requisito di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 2512 del codice civile, e' il seguente: «Art. 2512 (Cooperativa a mutualita' prevalente). - Sono societa' cooperative a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro attivita' prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le societa' cooperative a mutualita' prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.». - Per il testo dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, si vedano le note alle premesse.