Art. 3. 
          Condizioni relative alle fusioni transfrontaliere 
 
  1. Una fusione transfrontaliera e'  consentita  solo  tra  tipi  di
societa' alle quali la legge applicabile permette di fondersi. 
  2.  Una  societa'  cooperativa  a  mutualita'  prevalente  di   cui
all'articolo 2512 del codice  civile  non  puo'  partecipare  ad  una
fusione transfrontaliera. 
  3. Una fusione transfrontaliera attuata in conformita' del presente
decreto legislativo soddisfa il requisito  di  cui  all'articolo  25,
comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218. 
 
          Note all'art. 3:
              - Il  testo  dell'art.  2512  del  codice civile, e' il
          seguente:
              «Art.  2512  (Cooperativa  a  mutualita' prevalente). -
          Sono  societa'  cooperative  a  mutualita'  prevalente,  in
          ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
                1)  svolgono  la  loro  attivita'  prevalentemente in
          favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
                2)  si  avvalgono  prevalentemente, nello svolgimento
          della  loro  attivita',  delle  prestazioni  lavorative dei
          soci;
                3)  si  avvalgono  prevalentemente, nello svolgimento
          della  loro  attivita',  degli apporti di beni o servizi da
          parte dei soci.
              Le  societa'  cooperative  a  mutualita'  prevalente si
          iscrivono  in  un apposito albo, presso il quale depositano
          annualmente i propri bilanci.».
              - Per il testo dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995,
          n. 218, si vedano le note alle premesse.