Art. 4. 
                       Disciplina applicabile 
 
  1. Salvo quanto espressamente disposto  dal  presente  decreto,  si
applica   alla   societa'   italiana   partecipante   alla    fusione
transfrontaliera il titolo V, capo X, sezione  II  del  libro  V  del
codice civile. 
  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo  11,  nel  caso  di
conflitto con le norme  applicabili  alle  societa'  di  altro  Stato
membro partecipanti alla fusione transfrontaliera e' data  prevalenza
alla  legge  applicabile  alla  societa'  risultante  dalla   fusione
medesima. 
  3. L'articolo 2501-bis del codice civile non trova applicazione nel
caso in cui la societa' partecipante alla fusione il cui controllo e'
oggetto di acquisizione non sia una societa' italiana. 
  4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 2112 del codice civile
e dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. 
  5. Restano salvi la disciplina ed i poteri previsti dal testo unico
delle leggi in materia  bancaria  e  creditizia  di  cui  al  decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  dal  testo  unico  delle
disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal decreto  legislativo
7 settembre 2005, n. 209, dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e  dal
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 
  6. Resta salvo quanto previsto dal regolamento  (CE)  n.  2157/2001
del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, in materia di costituzione di una
societa' europea per fusione e quanto previsto dal  regolamento  (CE)
n.  1435/2003  del  Consiglio  del  22  luglio  2003  in  materia  di
costituzione di una societa' cooperativa europea per fusione. 
 
          Note all'art. 4:
              - Il  capo  X, sezione II, del titolo V del libro V del
          codice civile, reca: «Della fusione delle societa».
              - Il  testo dell'art. 2501-bis del codice civile, e' il
          seguente:
              «Art.  2501-bis  (Fusione a seguito di acquisizione con
          indebitamento).  -  Nel  caso  di fusione tra societa', una
          delle   quali  abbia  contratto  debiti  per  acquisire  il
          controllo  dell'altra,  quando per effetto della fusione il
          patrimonio  di  quest'ultima  viene  a  costituire garanzia
          generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la
          disciplina del presente articolo. Il progetto di fusione di
          cui  all'art. 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie
          previste  per  il  soddisfacimento delle obbligazioni della
          societa' risultante dalla fusione.
              La   relazione  di  cui  all'art.  2501-quinquies  deve
          indicare   le   ragioni  che  giustificano  l'operazione  e
          contenere  un piano economico e finanziario con indicazione
          della  fonte  delle  risorse  finanziarie  e la descrizione
          degli obiettivi che si intendono raggiungere.
              La relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies,
          attesta  la  ragionevolezza delle indicazioni contenute nel
          progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
              Al  progetto  deve  essere allegata una relazione della
          societa'  di revisione incaricata della revisione contabile
          obbligatoria  della  societa'  obiettivo  o  della societa'
          acquirente.
              Alle  fusioni di cui al primo comma non si applicano le
          disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.».
              - Per  il  testo dell'art. 2112 del codice civile e per
          il testo dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
          si vedano le note alle premesse.
              - Il  decreto  legislativo  1° settembre  1993, n. 385,
          Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993,
          n. 230, supplemento ordinario.
              - Per i riferimenti del decreto legislativo 24 febbraio
          1998, n. 58, si vedano le note all'art. 2.
              - Il  decreto  legislativo  7 settembre  2005,  n. 209,
          recante  «Codice delle assicurazioni private» e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13 ottobre  2005,  n. 239,
          supplemento ordinario.
              - La  legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per
          la  tutela  della  concorrenza e del mercato» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990, n. 240.
              - Il  decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13 giugno  1995,  n.  136,
          supplemento  ordinario,  recante «Norme per l'accelerazione
          delle  procedure  di  dismissione  di  partecipazioni dello
          Stato  e  degli  enti  pubblici in societa' per azioni», e'
          convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 1994, n.
          474,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 30 luglio
          1994, n. 177.
              - Il    Regolamento    n.   2157/2001   del   Consiglio
          dell'8 ottobre  2001,  e'  pubblicato  nella  G.U.C.E.  del
          10 novembre 2001, n. L 294.
              - Il   Regolamento   n.  1435/2003  del  Consiglio  del
          22 luglio  2003, e' pubblicato nella G.U.U.E. del 18 agosto
          2003, n. L 207.