Art. 5. Recesso 1. Nel caso in cui la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera sia una societa' di altro Stato membro, ha diritto di recedere dalla societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera il socio non consenziente. Le modalita' di esercizio del recesso e di determinazione del valore delle azioni o delle quote sono disciplinate dalle norme del codice civile applicabili alla societa' da cui si recede. Sono salve le altre cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto.