Art. 6. 
                Progetto di fusione transfrontaliera 
 
  1. Il progetto comune  di  fusione  transfrontaliera  comprende  le
informazioni di cui all'articolo 2501-ter, primo  comma,  del  codice
civile. Da esso devono altresi' risultare: 
    a) la forma, la denominazione e la sede statutaria della societa'
risultante  dalla  fusione  transfrontaliera  oltre  che   la   legge
regolatrice di questa e di ciascuna delle societa' partecipanti  alla
fusione transfrontaliera; 
    b)  ogni   modalita'   particolare   relativa   al   diritto   di
partecipazione agli utili; 
    c) i vantaggi eventualmente proposti a favore degli  esperti  che
esaminano il progetto di fusione transfrontaliera e dei membri  degli
organi  di  controllo  delle  societa'  partecipanti   alla   fusione
transfrontaliera; 
    d) qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19,  comma
1, le informazioni sulle procedure di coinvolgimento  dei  lavoratori
nella definizione dei loro diritti di partecipazione  nella  societa'
risultante dalla fusione transfrontaliera; 
    e) le  probabili  ripercussioni  della  fusione  transfrontaliera
sull'occupazione; 
    f) le informazioni sulla valutazione degli elementi  patrimoniali
attivi e passivi che sono trasferiti alla societa'  risultante  dalla
fusione transfrontaliera; 
    g) la data cui si  riferisce  la  situazione  patrimoniale  o  il
bilancio  di  ciascuna  delle  societa'  partecipanti  alla   fusione
transfrontaliera utilizzati per definire le condizioni della  fusione
transfrontaliera; 
    h) se del caso, le ulteriori informazioni la cui  inclusione  nel
progetto comune e' prevista dalla  legge  applicabile  alle  societa'
partecipanti alla fusione transfrontaliera; 
    i) la data  di  efficacia  della  fusione  transfrontaliera  o  i
criteri per la sua determinazione. 
  2. Il conguaglio in danaro  di  cui  al  primo  comma,  numero  3),
dell'articolo 2501-ter del codice civile, non puo'  essere  superiore
al dieci per cento del valore nominale delle  azioni  o  delle  quote
assegnate, o in mancanza  di  valore  nominale,  della  loro  parita'
contabile, salvo  che  la  legge  applicabile  ad  almeno  una  delle
societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera ovvero  la  legge
applicabile alla societa' risultante dalla  fusione  transfrontaliera
consenta il conguaglio in danaro in misura superiore. 
 
          Nota all'art. 6:
              - I1  testo dell'art. 2501-ter del codice civile, e' il
          seguente:
              «Art.   2501-ter  (Progetto  di  fusione).  -  L'organo
          amministrativo  delle  societa'  partecipanti  alla fusione
          redige  un  progetto  di  fusione, dal quale devono in ogni
          caso risultare:
                1)  il  tipo,  la denominazione o ragione sociale, la
          sede  delle  societa' partecipanti alla fusione [c.c. 2249,
          2250];
                2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
          dalla  fusione  o  di quella incorporante, con le eventuali
          modificazioni derivanti dalla fusione;
                3)  il  rapporto  di  cambio  delle  azioni  o quote,
          nonche' l'eventuale conguaglio in danaro [c.c. 2436, 2440];
                4)  le modalita' di assegnazione delle azioni o delle
          quote  della societa' che risulta dalla fusione o di quella
          incorporante;
                5)   la   data   dalla  quale  tali  azioni  o  quote
          partecipano agli utili [c.c. 2350];
                6)  la  data  a  decorrere  dalla quale le operazioni
          delle  societa'  partecipanti alla fusione sono imputate al
          bilancio  della  societa'  che  risulta  dalla fusione o di
          quella incorporante;
                7)   il   trattamento   eventualmente   riservato   a
          particolari  categorie  di  soci  e ai possessori di titoli
          diversi dalle azioni [c.c. 2348];
                8)  i  vantaggi  particolari eventualmente proposti a
          favore  dei  soggetti  cui  compete l'amministrazione delle
          societa' partecipanti alla fusione.
              Il  conguaglio  in  danaro  indicato  nel numero 3) del
          comma precedente  non  puo'  essere  superiore al dieci per
          cento  del  valore  nominale  delle  azioni  o  delle quote
          assegnate.
              Il  progetto  di fusione e' depositato per l'iscrizione
          nel  registro  delle  imprese  del  luogo ove hanno sede le
          societa' partecipanti alla fusione.
              Tra  l'iscrizione del progetto e la data fissata per la
          decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno
          trenta  giorni,  salvo  che i soci rinuncino al termine con
          consenso unanime.».